Tribunale 2022- risarcimento danni- frattura della tibia-(metafisi prossimale sinistra con sospetta

Page 1

Tribunale 2022- risarcimento danni- frattura della tibia-(metafisi prossimale sinistra con sospetta frattura emipiatto tibiale interno e distacco eminenza intercondilica) Tribunale Aosta 21,1,2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio D'Abrusco ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69/2020 promossa da: xx ATTRICE contro xx CONVENUTA OGGETTO: risarcimento danni Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con atto di citazione notificato in data 4.2.2020, M.S. conveniva in giudizio la Scuola di Sci di XXXX per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, a titolo di responsabilità contrattuale, in relazione all'incidente sciistico occorsole in data 6 marzo 2003, allorquando stava seguendo una lezione di sci tenuta in XXXX, a cura e sotto la responsabilità della convenuta; allegava, in particolare, che: nonostante il basso livello della M. e di molti altri allievi del gruppo nel quale l'attrice era inserita, l'istruttrice del corso C.M. conduceva gli allievi ad una discesa totalmente fuori pista, con neve ghiacciata e dossi, e li faceva scendere lungo tale tracciato, non adatto al livello medio di preparazione sportiva degli allievi in gruppo, e soprattutto della M. stessa; nello scendere lungo il percorso indicato dall'istruttrice, diverso dalla pista preparata, cadeva rovinosamente, tanto da dover essere portata in lettiga al più vicino centro medico dato che non era in grado di rialzarsi da sola, e riportava una frattura della tibia specificatamente con "diafisi (metafisi prossimale sinistra con


sospetta frattura emipiatto tibiale interno e distacco eminenza intercondilica)". La convenuta si costituiva rilevando la infondatezza nell'an e nel quantum della domanda, in particolare allegando, sotto il primo profilo, che: non risponde al vero che l'incidente si sia verificato lungo un "fuori pista", posto che al momento della caduta l'attrice ed il gruppo di allievi stavano percorrendo una breve variante della pista denominata Sarezza, che ricollegava due distinti punti della stessa pista, pista contraddistinta dal colore rosso, di media difficoltà, che il gruppo aveva già percorso più volte proprio perché confacente alla capacità sciistiche dei suoi componenti; la formazione di gobbe è conseguenza tipica dell'altissimo numero di transiti da parte degli sciatori durante l'arco della giornata come avviene necessariamente lungo una normale pista del comprensorio; in ogni caso, non è possibile l'apprendimento ed il perfezionamento delle tecniche dello sci là dove non si affrontino situazioni diverse rispetto a quelle rinvenibili lungo le piste "baby" (piste per principianti); l'incidente è avvenuto nella tarda mattinata del mese di marzo, il che, stante le temperature medie, rende inverosimile che il fondo fosse ghiacciato; l'attrice era iscritta ad un corso collettivo della durata di più giorni; come da prassi nel caso di lezioni collettive, i gruppi vengono costituiti previa apposita valutazione delle effettive capacità di ciascun partecipante; la convenuta aveva provveduto a detta selezione per far sì che la M. potesse sciare insieme ad altre persone aventi le medesime abilità. La convenuta rilevava, inoltre, che: lo sci, per sua stessa natura, presenta inevitabilmente una componente di rischio che deve essere dato per scontato da chi, in piena libertà, decide di praticare questa attività; le possibilità di infortunio rispetto a sport di altra natura sono infinitamente superiori, sicché l'accettazione del rischio da parte di chi decide di avvicinarsi a questo sport assume inevitabile rilevanza anche per quanto concerne i profili di responsabilità del maestro di sci e, conseguente, della stessa scuola a cui questi appartiene, considerato che le cadute fanno inevitabilmente parte del processo di apprendimento e, conseguentemente, vengono accettate dallo sportivo quale inevitabile "prezzo da pagare" al fine di apprendere e migliorare la propria tecnica; il maestro, quindi, pur dovendo adottare, in relazione all'età, alla maturità ed alle capacità dell'allievo, le cautele


del caso, non potrà mai eliminare l'alea intrinsecamente connaturata all'attività sciistica e pertanto non potrà essere chiamato a rispondere dei danni eventualmente subiti dal proprio cliente in occasione di cadute; l'attrice, in caso di difficoltà, ben avrebbe potuto e dovuto rifiutarsi di eseguire l'esercizio o di affrontare la discesa per cui non si sentiva pronta; il fatto che la M. sia stata l'unica ad infortunarsi e la circostanza che gli altri partecipanti al corso siano riusciti ad eseguire agevolmente la discesa lungo la quale la stessa è caduta comprovano che l'esercizio proposto agli allievi risultava "proporzionato" alle loro capacità. Espletate l'istruttoria orale e la consulenza medico - legale, la causa era assegnata a sentenza previa concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. Sulla scorta dell'istruttoria svolta, la domanda va accolta per quanto di ragione. Preliminarmente va confermata l'ordinanza emessa in merito alla prova delegata svolta su richiesta di parte attrice. Risulta, infatti, che la prova delegata sia stata svolta in violazione del contraddittorio, così come eccepito da parte convenuta. Ed invero, pur avendo il giudice delegato disposto di darsi avviso del provvedimento di rinvio dell'udienza del 15.2.2021 fissata per l'assunzione della prova, la prova è stata assunta alla nuova udienza del 25.2.2021 in assenza di parte convenuta alla quale non era stata data comunicazione del rinvio. La parte costituita, quale è l'odierna convenuta, non è tenuta a "costituirsi" nel procedimento di prova delegata, ma deve essere solo avvisata, mediante comunicazione di cancelleria o notificazione di parte, della data di assunzione della prova delegata, a nulla rilevando che la stessa, avendo accesso al fascicolo telematico, potesse prendere conoscenza degli atti in quanto le ordinanze del giudice pronunciate fuori udienza devono sempre essere comunicate alle parti costituite. In ogni caso, va ribadita la non utilità della rinnovazione della prova delegata all'esito della deposizione del teste S.. Il teste S.I., che per come dalla stessa dichiarato era nello stesso gruppo di sci di cui faceva parte l'attrice, ha riferito di avere assistito all'incidente dal basso, di avere sentito l'urlo e di aver visto l'attrice cadere; la teste ha inoltre riferito che inizialmente era stata


collocata in un altro gruppo, ma aveva chiesto di essere "declassata" venendo così inserita il giorno seguente nello stesso gruppo dell'attrice; in particolare, inizialmente la teste era stata inserita in un gruppo che "andava velocemente", cosicché, "essendo prudente", aveva chiesto di essere inserita in un altro gruppo; la teste ha aggiunto che la maestra aveva portato il gruppo "su una pista a cunette, non battuta dal gatto delle nevi, luogo dove l'attrice è caduta; per quel che ricordo, la maestra era andata avanti e ci aveva mostrato come scendere uno alla volta, ho provato, sono caduta e sono tornata sulla parte più liscia e battuta"; la teste ha confermato che, dopo essere anch'ella caduta, aveva preferito scendere a valle dall'altra pista e attendere a valle gli altri sciatori del gruppo. In sede di interpello (unico mezzo di prova dedotto dalla convenuta), l'attrice ha confermato che il corso a cui era iscritta presso la Scuola di Sci di XXXX aveva natura collettiva e si svolgeva su più giornate e ha confermato che in precedenza aveva già preso altre lezioni di sci in occasione delle varie frequentazioni di stazioni sciistiche, precisando, tuttavia, al riguardo: "avevo preso qualche lezione di tipo individuale perché ero imbranata e non potevo fare un corso collettivo, quella dell'incidente era la prima volta che facevo un corso collettivo"; ha confermato che in occasione del primo giorno di corso erano state verificate le capacità tecniche di ciascun partecipante in modo da poterlo inserire nel gruppo a lui più adatto, precisando al riguardo: "vi è stata una valutazione iniziale, ma non eravamo tutti dello stesso livello, vi erano persone più capaci di me e persone meno capaci di me, la S. era come me, la finalità del corso era imparare a sciare con gli sci paralleli, in particolare a fare le curve che non mi riuscivano, prima avevo sciato a spazzaneve; il sinistro si è verificato il quarto giorno di corso"; infine ha negato che prima dell'incidente, insieme al gruppo, avesse già percorso altre volte la pista rossa denominata Sarezza ove era caduta, precisando: "quel tratto di fuori pista era la prima volta che lo facevo, avevo chiesto alla maestra se davvero si doveva scendere di lì perché non mi sentivo sicura e la maestra ci ha invitato a scendere e mostrato come scendere sui dossi; mi sono fidata della maestra". Risulta, quindi, come il gruppo di sciatori fosse formato da allievi per lo più principianti, come la S. e l'attrice, e da altri più esperti e


sia stato condotto su tratto esterno alla pista battuta, caratterizzato da dossi o cunette, avente quindi un grado di difficoltà superiore alla media e certamente non adatto alle capacità dell'attrice e della S., a sua volta caduta sulla stessa pista senza subire conseguenze. Non risulta provato, per contro, che nell'ambito del corso collettivo l'attrice avesse già percorso in precedenza lo stesso tratto di pista in cui si è verificata la caduta né che la medesima avesse le capacità per affrontare un tratto di pista rossa, non battuto, con dossi ed esterno alla pista battuta, mentre è del tutto plausibile che la stessa M., così come la S., abbia riposto affidamento sull'invito ad eseguire la discesa da parte dell'istruttrice, dopo che questa aveva "mostrato" come affrontare i dossi scendendo lei stessa per prima. Non vi è dubbio che l'attività sciistica, soprattutto nella fase di apprendimento della pratica, presenti un certo grado di pericolosità superiore a quello di taluni altri sport e un inevitabile rischio di caduta che prescinde anche dalle capacità individuali e che viene consapevolmente accettato da chi vi si cimenta. Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice è stata esposta dal suo "affidatario" ad un pericolo e ad un rischio superiori a quelli che uno sciatore principiante deve poter affrontare, e ciò verosimilmente a causa di una inadeguata valutazione delle capacità della stessa M. che ne ha comportato l'inserimento in un gruppo "eterogeneo", quanto ad abilità tecniche, e la induzione ad affrontare un tratto di "fuori pista" obiettivamente impegnativo per la presenza di dossi e neve non battuta, certamente non consono a chi aveva intenzione di imparare a scendere con gli sci "paralleli". Per gli esposti motivi, va ritenuta la responsabilità della scuola di sci per i danni subiti dalla M. in conseguenza del sinistro per cui è causa. E' indiscutibile che, in caso di danno in pregiudizio di un allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al soggetto danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre spetta alla scuola dimostrare che il sinistro è dipeso da circostanze autonome alla stessa non imputabili. All'esito della prova orale, è stata disposta consulenza medico legale volta all'accertamento dell'entità danno biologico subito


dall'attrice in termini di invalidità temporanea e permanente e della congruità e pertinenza delle spese mediche documentate. Il CTU, con valutazione esaustivamente motivata fatta propria da questa AG, ha così concluso: Dall'incidente per cui è causa, è derivato un danno biologico permanente, valutabile globalmente intorno al 15% (quindici per cento), come indicato dalla letteratura e dai più comuni testi di riferimento. Il periodo di inabilità temporanea viene computato in tale misura: 30 giorni come incapacità temporanea totale 75 giorni come incapacità temporanea parziale al 75% 90 giorni come incapacità temporanea parziale al 50% 90 giorni come incapacità temporanea parziale al 25% Alla luce della peculiarità del caso, il CTU ritiene congrue e pertinenti le spese mediche per un totale di Euro 15.287,38. Parte attrice ha diritto al risarcimento del danno biologico sia in relazione alla inabilità permanente sia in relazione alla inabilità temporanea (posto che rientra certamente nel danno biologico, ed è soggetto ad autonoma valutazione, il complesso degli effetti pregiudizievoli medio tempore prodotti dalla menomazione del diritto alla salute del soggetto leso). Secondo il condivisibile orientamento espresso da Cass., sez. III civile, n. 12408/2015, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione all'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Nella specie, si ritiene allora di fare applicazione delle tabelle milanesi 2021, vigenti al momento della decisione, in conformità al principio dell'effettivo e integrale risarcimento del danno che non consente di discostarsi dagli adeguamenti elaborati dalla prassi giurisprudenziale. In virtù delle vigenti tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età del soggetto leso all'epoca del sinistro, della percentuale di inabilità permanente, del punto base per il danno non patrimoniale, dei giorni di inabilità temporanea totale e parziale, il danno risarcibile ammonta ad Euro 57.300,25.


Nessun'altra somma è dovuta a titolo di "personalizzazione" del danno in assenza di allegazioni e offerte di prova sul punto. Il danno patrimoniale per spese mediche ammonta ad Euro 15.287,38, secondo la stima di congruità e pertinenza del CTU. E così la convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva di Euro 72.587,63 per danno non patrimoniale e danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali da tale ultima data al saldo. Spese secondo soccombenza, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, ex D.M. n. 55 del 2014. Spese di CTU definitivamente a carico della convenuta. P.Q.M. Condanna la Scuola di Sci di XXXX con sede in XXXX, Route Ramey, 67, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di M.S., della somma di Euro 72.587,63, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali da tale ultima data al saldo, e al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 13.430 per onorari, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed Euro 786 per esborsi di contributo unificato e marca. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU liquidate in data 21.9.2021. Così deciso in Aosta, il 21 gennaio 2022. Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2022.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.