TRGA- compenso lavoro straordinario – pubblico impiego - T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent.

Page 1

TRGA- compenso lavoro straordinario – pubblico impiego T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., (ud. 12/05/2021) 25-05-2021, n. 155 Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ..................….. contro Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Cristina Bernardi, Alexandra Roilo, Laura Fadanelli, e Lukas Plancker, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1; nei confronti Comunità Comprensoriale del Burgraviato, Distretto sociale di Merano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; per l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS- della Sezione Ricorsi - Ripartizione 24 Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Bolzano, notificato a mezzo pec in data 5 ottobre 2020, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico del 15 giugno 2020 presentato dal ricorrente avverso il provvedimento del Distretto Sociale Burgraviato dell'11 maggio 2020. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, come specificato nel verbale; Svolgimento del processo Il ricorrente conduce in locazione un immobile sito a -OMISSIS- (doc. 2 del ricorrente). Durante l'emergenza pandemica da Covid-19 l'Amministrazione provinciale decideva di adottare una serie di misure a sostegno delle famiglie e dei cittadini: in particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, il contributo al canone di locazione e per spese accessorie veniva esteso a una platea più ampia di beneficiari.


Sulla pagina del sito istituzionale delle Provincia autonoma di Bolzano, con riferimento specifico al "contributo straordinario al canone di locazione e per le spese accessorie", quanto ai presupposti di accesso, era specificato che "la prestazione è concessa in deroga ai normali requisiti d'accesso previsti dal DPGP 30/2000 (es. personali, economici, dimora stabile e residenza in provincia di Bolzano" (doc. 3 del ricorrente). Analogamente, nella pagina in lingua tedesca: "Es wird von den sonst geltenden Voraussetzungen für die Leistung (z.B. persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, Wohnsitz, ständigem Aufenthalt in Südtirol) abgesehen (doc. 4 del ricorrente). In data 24 aprile 2020 il ricorrente presentava domanda (in lingua tedesca) per accedere al sopra richiamato contributo straordinario (doc. 5 del ricorrente). L'8 maggio 2020 il ricorrente riceveva una mail (in lingua italiana) dal Distretto sociale di Merano della Comunità comprensoriale Burgraviato, avente per oggetto: "Informazioni relative alla sua domanda di aiuto immediato per covid e affitto straordinario", con la quale il ricorrente veniva invitato a dichiarare se, al momento della presentazione della domanda, si trovasse in Alto Adige, se avesse fatto domanda "per bonus Inps o cassa integrazione o disoccupazione" e dove prestasse attualmente la sua attività lavorativa (doc. 6 del ricorrente). Il ricorrente rispondeva alle domande (in lingua tedesca), allegando una dichiarazione integrativa ("Zusatzerklärung") del 10 maggio 2020, e con mail dell'11 maggio 2020 il Distretto ringraziava il ricorrente per l'invio della dichiarazione integrativa (doc. 7 del ricorrente). Con provvedimento del 12 maggio 2020 il Distretto sociale di Merano della Comunità comprensoriale Burgraviato rigettava la domanda del ricorrente con la seguente motivazione (redatta in lingua italiana): "La sua domanda di affitto straordinario per Covid-19 viene negata in quanto… deve avere la residenza nell'abitazione registrata a Merano" (doc. 8 del ricorrente). Il ricorrente reagiva presentando ricorso gerarchico (in lingua tedesca) alla Sezione Ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano contro il suddetto provvedimento negativo, specificando di essere domiciliato a Merano, ma di non avere la residenza fissa a Merano, rispettivamente in Italia, e di avere presentato domanda dopo aver letto sul sito della Provincia della facoltà di presentare la domanda anche in assenza di alcuni presupposti, quali la residenza e la stabile dimora in Alto Adige (doc. 9 del ricorrente). In data 31 luglio 2020 il Distretto sociale di Merano della Comunità comprensoriale Burgraviato presentava alla Provincia le proprie controdeduzioni (in lingua tedesca - doc. 10 del ricorrente), cui controreplicava il ricorrente con nota del 31 agosto 2020, sempre in lingua tedesca (doc. 11 del ricorrente). Infine, con l'impugnato provvedimento del -OMISSIS- (redatto in lingua tedesca) la Presidente della Sezione Ricorsi della Provincia rigettava il ricorso gerarchico, richiamando l'art. 52, comma 5, del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30 (aggiunto dall'art. 1 del D.P.P. 20 aprile 2020, n. 15), nonché l'art.


20, comma 2, lettera d-bis) e comma 5, lettera b-bis), del D.P.G.P. n. 30 del 2000, dal cui combinato disposto risulta che possono accedere al contributo solo i locatari che hanno la residenza anagrafica nell'unità immobiliare per la quale viene richiesto il contributo (doc. 8 della Provincia). A fondamento del ricorso è stato dedotto il seguente unico motivo di ricorso: "I principi di coerenza e trasparenza della Pubblica Amministrazione". Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, per l'effetto, il riconoscimento del suo diritto, e di quello del suo nucleo familiare, a percepire il contributo provinciale straordinario per canone di locazione e spese accessorie, per un importo mensile di euro 510,00, per n. 3 mensilità. In subordine, il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini, a fronte della reiterata violazione dell'art. 100, comma 3, dello Statuto di autonomia e di retrocedere il procedimento amministrativo alla richiesta di integrazioni da parte del Distretto sociale. Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome inammissibile e infondato, riservandosi di controdedurre nel prosieguo. Nei termini di legge la difesa provinciale ha depositato una memoria, in cui ha replicato alle censure avversarie, insistendo nelle proprie conclusioni. All'udienza del 12 maggio 2021, non avendo alcuna delle parti proposto istanza di discussione orale, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. Motivi della decisione Il ricorso è infondato. 1. Con un unico, articolato, motivo il ricorrente lamenta che sulla pagina del sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano relativa al "Contributo straordinario al canone di locazione e per le spese accessorie - Covid 19" si leggeva che "la prestazione è concessa in deroga ai normali requisiti d'accesso previsti dal DPGP 30/2000 (es. personali, economici, dimora stabile e residenza in provincia di Bolzano" e nella pagina in lingua tedesca: "Es wird von den sonst geltenden Voraussetzungen für die Leistung (z.B. persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, Wohnsitz, ständigem Aufenthalt in Südtirol) abgesehen (cfr. doc.ti 3 e 4 del ricorrente). Il ricorrente sostiene che i cittadini avrebbero piena fiducia in quello che viene scritto sul sito ufficiale di un ente pubblico e, nel caso specifico, il tenore letterale sarebbe stato chiaro nell'escludere il requisito della residenza e della dimora stabile in Alto Adige per l'accesso al contributo straordinario, sia nella versione in lingua italiana del testo, sia in quella in lingua tedesca. E il ricorrente possiederebbe tutti i requisiti, così come indicati dalla Provincia autonoma di Bolzano nel proprio sito. La responsabile del procedimento del Distretto sociale di Merano avrebbe chiesto al ricorrente di confermare se, al momento della presentazione della domanda, si fosse trovato in Alto Adige e, ricevute le dichiarazioni del ricorrente, avrebbe anche ringraziato ("perfetto, grazie"), salvo poi rigettare la


domanda per assenza di un requisito che fino a quel momento non sembrava indispensabile. L'Amministrazione avrebbe apertamente violato i principi del buon andamento, della coerenza, della trasparenza e del legittimo affidamento nel caso di specie. Il ricorrente "non è un avvocato e si è giustamente affidato alle informazioni pubbliche rinvenute sulle pagine ufficiali a ciò destinate, avvalorate dalla mail dell'8 maggio" della funzionaria del Distretto sociale di Merano. Oltretutto, nel caso di specie, l'impianto normativo non sarebbe di immediata comprensione, cosicché nessuna responsabilità potrebbe essere ascritta al ricorrente. Tanto più che nemmeno le autorità preposte sarebbero state in grado di comprendere la portata normativa del contributo straordinario in esame. Le censure sono infondate. Va anzitutto chiarito il quadro normativo in cui si inserisce la controversia. Con decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 15 sono state introdotte alcune modifiche al vigente Regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali. In particolare, per quanto di interesse, con l'art. 1 del citato decreto ("Deroghe in materia di assistenza economica sociale a sostegno di persone e famiglie in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19") è stato aggiunto l'art. 52 al D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30 e s.m., del seguente tenore: 1. Per la durata dello stato di emergenza di sei mesi dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, quindi fino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe dello stesso, le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 vanno concesse in deroga a quanto previsto dalle relative disposizioni, secondo le modalità di seguito previste nei casi individuati dal presente articolo. 2. Le deroghe di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai nuclei familiari di cui all'articolo 29 del D.P.P. 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, che soddisfano il seguente requisito: - avere almeno un/una componente che durante i mesi a partire da febbraio 2020, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente o autonomo/autonoma, ha subito l'interruzione dell'attività lavorativa, oppure la revoca della prevista ripresa della stessa, qualora precedentemente occupato, o che non sia più in grado di svolgere l'attività finora svolta a causa delle limitazioni previste, con conseguente perdita del reddito derivante da tale attività. 3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, i nuclei familiari di cui al comma 2 del presente articolo hanno diritto alla prestazione "Aiuto immediato Covid-19", da concedersi nel seguente ammontare: a) per nuclei familiari composti da una sola persona: 500,00 euro mensili;


b) per nuclei familiari composti da più di una persona: 500,00 euro mensili più 100,00 euro per ogni ulteriore componente che non percepisce entrate fiscalmente imponibili al momento della presentazione della domanda, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili. 4. Non hanno diritto alla prestazione di cui al comma 3 i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda percepiscono benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 5. La prestazione di cui all'articolo 20 è da concedere alle persone di cui al comma 2 del presente articolo secondo quanto previsto dai commi da 1 a 8 e 14 dell'articolo 20 e da erogare mensilmente. I restanti commi dell'articolo 20 non trovano applicazione. 6. La domanda per le prestazioni di cui ai commi 3 e 5 è da presentare utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Ripartizione provinciale competente e con le modalità semplificate di cui al punto 2 della parte dispositiva del decreto del Direttore generale della Provincia del 19 marzo 2020, n. 4805. La prestazione è concessa per un periodo di tre mesi, a partire dal mese di presentazione della domanda. 7. Si deroga a tutte le altre disposizioni di cui al presente regolamento connesse alle prestazioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, se non espressamente richiamate o disciplinate dallo stesso. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4. 8. Per i nuclei familiari diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, resta impregiudicata l'applicazione di tutte le altre disposizioni del presente regolamento…". Nel caso che ne occupa rileva in particolare il comma 5 del citato articolo 52, che individua i destinatari della prestazione straordinaria al contributo al canone di locazione e per le spese accessorie, disciplinato, in via ordinaria, dall'art. 20 del D.P.G.P. n. 30 del 2000. In particolare, detto comma 5 stabilisce che il contributo straordinario va concesso "secondo quanto previsto dai commi da 1 a 8 e 14 dell'articolo 20", mentre "i restanti commi dell'articolo 20 non trovano applicazione". Orbene, il comma 2 dell'art. 20 stabilisce inequivocabilmente che "non hanno diritto al contributo al canone di locazione:… d-bis) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell'unità immobiliare" Analogamente, il successivo comma 5 prevede che "non hanno diritto al contributo per la copertura delle spese accessorie:… b-bis) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell'unità immobiliare". Emerge quindi con chiarezza la volontà di concedere il contributo al canone di locazione e quello per le spese accessorie - non solo quello ordinario ma anche quello straordinario - esclusivamente ai locatari che abbiano la residenza anagrafica nell'unità immobiliare in relazione alla quale è chiesto il contributo, requisito pacificamente non in possesso del ricorrente. Invero, nel ricorso gerarchico egli afferma: "Der Antragsteller ist wohnhaft (domiciliato) unter der Adresse -OMISSIS-, hat jedoch aus verschiedenen Gründen seinen


meldeamtlichen Wohnsitz (residenza fissa) nicht in Meran bzw. in Italien" (cfr. doc. 9 del ricorrente). Osserva il Collegio che in relazione a un regolamento di natura sostanzialmente normativa, quale quello in esame, deve trovare applicazione il principio dell'ignorantia legis non excusat e della correlativa presunzione di conoscenza delle norme, in base al quale nessuno può invocare l'ignoranza totale o parziale della legge al fine di eluderne la sua applicazione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 9 marzo 2015, n. 3894). Nel caso di specie il Collegio, pur dando atto della non agevole lettura del combinato disposto delle disposizioni citate, ritiene che esse siano del tutto comprensibili nel loro tenore letterale e non lascino spazio a dubbi interpretativi. Non essendo oggettivamente oscure o di difficile interpretazione, le stesse norme non giustificano nemmeno errori nella loro interpretazione (cfr, ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. II, 12 aprile 2021, n. 2921, Sez. II, 6 aprile 2021, n. 2784; Sez. IV, 28 novembre 2018, n. 6733 e Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 188). È evidente, alla luce dei principi sopra richiamati, che il ricorrente non può sottrarsi all'efficacia imperativa della norma regolamentare appellandosi alle informazioni, ancorché parzialmente errate, contenute nella pagina web della Provincia. Quanto al sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nella pagina dedicata al contributo straordinario al canone di locazione, si trova un generico riferimento alla deroga dei requisiti d'accesso alla prestazione previsti dal D.P.G.P. n. 30 del 2000. Il riferimento non è peraltro in contrasto con la disciplina speciale del D.P.P. n. 15 del 2020, che prevede effettivamente che alcuni requisiti ("i restanti commi dell'articolo 20") non trovino applicazione. Il riferimento specifico alla residenza e alla dimora, fatto peraltro solo a titolo esemplificativo, appare invece effettivamente in contrasto con l'art. 52 del D.P.P. n. 15 del 2020. Ad avviso del Collegio l'errato elenco esemplificativo delle deroghe ai requisiti di accesso alla prestazione straordinaria, per quanto deprecabile, non può comunque assurgere a rango di norma, né sovrapporsi ad essa. Trattasi invero di mere informazioni generali sull'agevolazione, che per quanto non corrette, non possono aver ingenerato nel ricorrente alcun "legittimo affidamento" sulla loro attendibilità. Va inoltre sottolineato che il modulo prestampato della domanda di contributo ("Antrag um außerordentliche finanzielle Sozialhilfe anbetracht des epidemiologischen Notstandes aufgrund des Covid - 2019"), tra le dichiarazioni da presentare (barrando la relativa casella), prevedeva anche la seguente dichiarazione "den meldeamtlichen Wohnsitz in der gemieteten Immobilieneinheit zu haben". Il ricorrente, che ha barrato tutte le caselle relative alle singole dichiarazioni tranne quella relativa alla residenza, non può quindi affermare di non essere


stato a conoscenza dei requisiti richiesti per accedere all'agevolazione straordinaria de qua e di avere fatto affidamento sulla deroga a tale requisito. Rileva ancora il Collegio che la circostanza che il Distretto sociale di Merano, con la mail dell'8 maggio 2020, abbia chiesto al ricorrente ulteriori dichiarazioni (relative alla presenza in Alto Adige al momento della domanda, all'eventuale presentazione di domande per bonus INPS, per cassa integrazione o disoccupazione e all'attività lavorativa svolta attualmente), lungi dal dimostrare che l'Amministrazione avesse già verificato il possesso di tutti gli altri requisiti, dimostra solo che la domanda non era stata ritenuta completa e, quindi, non ancora stata oggetto di valutazione. La domanda di annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico non può per questi motivi essere accolta, con rigetto anche della conseguente domanda di riconoscimento del diritto del ricorrente, e del suo nucleo familiare, a percepire il contributo straordinario richiesto. Quest'ultima domanda sarebbe stata in ogni caso inammissibile, dato che il ricorrente non ha comunque dimostrato di possedere tutti gli altri requisiti di legge per accedere all'agevolazione e il giudice amministrativo non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (cfr. art. 34, comma 2, c.p.a.). 2. Non può essere accolta neppure la domanda subordinata di rimessione in termini per asserita violazione dell'art. 100 dello Statuto di autonomia. L'art. 100 dello Statuto di autonomia, al comma 1, stabilisce che i cittadini di lingua tedesca hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi e con gli uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse situati nella provincia stessa. Il comma 3 dello stesso articolo dispone che gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma debbano usare, nella corrispondenza e nei rapporti orali, la lingua del richiedente e rispondere nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia stata avviata d'ufficio, la corrispondenza deve svolgersi nella lingua presunta dal cittadino cui è destinata. Con il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 sono poi state dettate le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. L'art. 7 della citata norma di attuazione, per quanto di interesse, prevede che gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1, i quali ricevono istanze, domande, denunce o dichiarazioni sono tenuti a redigere gli atti e i provvedimenti e ad eseguire le prescritte comunicazioni o notificazioni nella lingua usata dal richiedente, denunciante o dichiarante ove questi ne sia destinatario (comma 1). Negli articoli da 8 a 10 è poi disciplinata la procedura da seguire in caso di contestazione di atti e provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche


e dai concessionari dei servizi di pubblico interesse in violazione delle disposizioni sull'uso della lingua stabilite dal sopra citato art. 7. In particolare, l'interessato è tenuto, anzitutto, a sollevare dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emanato l'atto o provvedimento in violazione delle norme in esame, l'eccezione di nullità, "nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita" (art. 8, comma 2). L'eccezione di nullità va quindi sollevata secondo precise modalità e con la stretta osservanza del termine perentorio ivi previsto (cfr. TRGA Bolzano, 12 gennaio 2011, n. 11; 23 gennaio 2007, n. 38 e 21 aprile 2005, n. 150). Solo in caso di rigetto dell'eccezione l'interessato può poi ricorrere entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione a questo Tribunale per ottenere la pronuncia di nullità (art. 10, comma 1). Nel caso che ne occupa il ricorrente non ha presentato, entro il termine perentorio stabilito dalla citata norma, l'eccezione di nullità al Distretto sociale di Merano della Comunità comprensoriale Burgraviato. Trattandosi di termine perentorio improrogabile la domanda del ricorrente di rimessione in termini non può trovare accoglimento. Va peraltro osservato che l'istituto della rimessione in termini presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile all'interessato, che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa; né tantomeno la rimessione in termini può essere giustificata da una scarsa conoscenza della normativa vigente, come nel caso in esame. Per tutte le ragioni esposte il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati: Michele Menestrina, Presidente Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore Edith Engl, Consigliere Sarre Pirrone, Consigliere


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.