Tar 2021- Le contestazioni dei concorrenti avverso lo svolgimento delle procedure concorsuali devono

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Tar 2021- Le contestazioni dei concorrenti avverso lo svolgimento delle procedure concorsuali devono appuntarsi contro il provvedimento di approvazione definitivo della graduatoria T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 03/05/2021, n. 1400

Pubblicato il 03/05/2021

N. 01400/2021 REG.PROV.COLL. N. 00216/2006 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 216 del 2006, proposto da OMISSIS OMISSIS OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS, sito in Catania, via OMISSIS, n. 9; contro l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e ambientali e della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania e domiciliato ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149; nei confronti di OMISSIS OMISSIS non costituita in giudizio; per l’annullamento:


- della graduatoria provvisoria del concorso a n. 97 posti di assistente tecnico restauratore del ruolo tecnico dei beni culturali pubblicata sulla G.U.R.S. Serie speciale concorsi n. 16 del 25.11.2005 nella parte in cui la ricorrente è stata classificata al posto n. 104 con punti n.2,50; - del decreto dirigenziale n.8375 del 16 novembre 2005 di approvazione della graduatoria provvisoria; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed alla Pubblica Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021, celebratasi da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con decreto del 29 marzo 2000, pubblicato sulla G.U.R.S. Serie Speciale Concorsi n.4 del 14 aprile 2000, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione ha bandito un concorso per soli titoli per la copertura di 97 posti di assistente tecnico restauratore del ruolo tecnico dei beni culturali. La ricorrente, OMISSIS OMISSIS OMISSIS, partecipava al concorso classificandosi al posto n.104 della graduatoria provvisoria approvata con decreto dirigenziale n. 8375 del 16 novembre 2005. Avverso la predetta graduatoria, la ricorrente proponeva ricorso, lamentando il mancato riconoscimento di taluni titoli di cui era in possesso e che erano stati dichiarati nella domanda di partecipazione.


L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell’Identità Siciliana si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto inammissibile per carenza di interesse ed infondato nel merito. OMISSIS OMISSIS, individuata come controinteressata, non si costituiva in giudizio. All’udienza pubblica del 15 aprile 2021 celebratasi ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il Collegio tratteneva il ricorso in decisione. DIRITTO L’Amministrazione Regionale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in ragione della natura endoprocedimentale dell’impugnata graduatoria provvisoria. L’eccezione è fondata. Infatti, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale prevalente, le contestazioni dei concorrenti avverso lo svolgimento delle procedure concorsuali devono appuntarsi contro il provvedimento di approvazione definitivo della graduatoria, provvedimento costitutivo di amministrazione attiva che ha carattere conclusivo del procedimento di concorso e da cui dipende la lesione attuale e definitiva della sfera giuridica dell'interessato (TRGA - Trento, Sez. I, 24 gennaio 2012, n. 22), tanto che un’eventuale precedente impugnazione della graduatoria provvisoria, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti antecedenti la graduatoria definitiva, diviene improcedibile (sul punto, CGARS, Sez. giurisdizionale, 4 novembre 2008, n. 876), e ciò in considerazione della circostanza che spetta all'Amministrazione la verifica degli atti concorsuali e la sua approvazione con formale provvedimento, che viene - esso - a concretizzare e ad attualizzare la lesione, potendo - in ipotesi - l'Amministrazione non approvare gli atti (sul punto, Consiglio Stato, Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7410).


La graduatoria provvisoria, dunque, costituisce un atto endoprocedimentale perché

ancora

suscettibile

di

rettifica

e

di

modifica

senza

che

l’Amministrazione debba esercitare il potere di annullamento in autotutela di cui all’art.21 nonies L. n.241/1990. Sul punto è stato, infatti, chiarito che la rettifica della graduatoria provvisoria di un concorso - trattandosi di atto infraprocedimentale - non comporta il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente graduati e non necessita di previa comunicazione dell'avvio del procedimento a soggetti diversi da quelli interessati alla modifica, i quali potranno comunque contestare la graduatoria definitiva o anche la rettifica se successiva, deducendo l'illegittimità del punteggio attribuito al controinteressato (Consiglio di Stato sez. VI 30 giugno 2009 n. 4234; Consiglio di Stato sez. VI, 13/06/2018, n.3641). Pertanto, l’approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico indetto per la copertura di posti di pubblico impiego e la successiva nomina dei vincitori non sono atti meramente esecutivi della precedente determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria di merito, ma atti dotati di una propria autonoma capacità lesiva, quanto meno per essere espressione di un nuovo, autonomo ed indipendente potere di provvedere rispetto a quello esercitato in precedenza, con conseguente onere per l'interessato di impugnarli nei termini di decadenza (Consiglio di Stato sez. V, 16/05/2011, n.2948). Considerato, dunque, che la ricorrente ha impugnato la graduatoria provvisoria e che, peraltro, sulla provvisorietà della stessa non potevano nutrirsi perplessità in ragione dell’espressa specificazione della possibilità di proporre opposizione entro 30 giorni (e non ricorso giurisdizionale entro 60 giorni), il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.


L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti costituite. Nulla va dichiarato nei confronti della controinteressata non costituita. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate tra la ricorrente e l’Amministrazione resistente. Nulla per le spese nei confronti della controinteressata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 celebratasi ai sensi dell’art.25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, con l'intervento dei magistrati: Federica Cabrini, Presidente Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore Emanuele Caminiti, Referendario L'ESTENSORE Maurizio Antonio Pasquale Francola

IL PRESIDENTE Federica Cabrini

IL SEGRETARIO



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