Tar 2019 - parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, afferenti il diniego di riconoscimento di

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Tar 2019 - parte

ricorrente impugna gli atti in epigrafe, afferenti il diniego di riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio. Pubblicato il 12/03/2019 N. 00524/2019 REG.PROV.COLL. N. 02202/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2202 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato contro il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149; per l'annullamento - del decreto del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di amministrazione 8^ Sezione equo indennizzo n. x/12 (posizione n. x/B) del 15.2.2012, per la parte attinente al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed al diniego dell'equo indennizzo relativamente alle seguenti infermità: -OMISSIS-


- del parere (posizione n. x/2009 dal Comitato di verifica per le cause di servizio con Delibera n.x/2010 del 06.10.2010, per la parte attinente al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed al diniego dell’equo indennizzo relativamente alle sopra elencate infermità; - di ogni atto presupposto e/0 consequenziale; nonché per il riconoscimento in favore dell'odierno ricorrente della dipendenza da causa di servizio e, quindi, dell'equo indennizzo anche per le sopra citate infermità. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso consegnato agli Ufficiali giudiziari il 20 agosto 2012, notificato il 21 agosto 2012 e depositato il 20 settembre 2012, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, afferenti il diniego di riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio. Affida il ricorso al seguente motivo. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione art. 11 del DPR 29.10.2001, n.461; difetto di istruttoria; illogicità manifesta per insufficiente e contraddittoria motivazione. Risulterebbe, dalla documentazione medica e dal verbale della CMO, che le patologie del ricorrente sarebbero riconducibili all'attività espletata e che le malattie si sarebbero sviluppate per causa di


servizio, in ragione dell'incidenza di molteplici fattori (rischi per l'incolumità personale, esposizione alle intemperie esterne, fatica fisica, impegni posturali, lavoro a turni e lavoro notturno, impossibilità di consumare i pasti con regolarità, orari prolungati, soppressione delle ferie in caso di necessità), che avrebbero determinato nel tempo sovraccarico di tensione e logorio psicofisico con conseguente insorgenza o aggravamento di patologie. L’Avvocatura dello Stato si è costituita, spiegando difese in rito e nel merito; in particolare: a) ha eccepito il difetto di legittimazione del CVCS, chiedendone l’estromissione; b) ha controdedotto nel merito. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2019 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione. Preliminarmente, l’eccezione in rito può essere agevolmente superata atteso che questa Sezione III ha avuto recentemente modo di disattendere analoga eccezione con motivazioni da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi: «…nonostante la valenza endoprocedimentale del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, tuttavia l'Amministrazione datrice di lavoro è tenuta a recepire e a far proprio il parere da esso espresso, in quanto organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito

di

esprimere

il

giudizio

finale

sull'eziologia

professionale

dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente; detto parere è (normalmente) vincolante per l'Amministrazione datrice di lavoro, che è tenuta a farlo proprio e ad assumerlo come motivazione unica della determinazione finale, con obbligo specifico di motivazione in caso di scostamento, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 (cfr. TAR Basilicata, sez. I, 6.3.2017 n. 129) …» (sentenza 14 novembre 2018, n. 2162).


Nel merito, il ricorso non è fondato, richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio di un'infermità deve essere ancorato alla esistenza di specifici fatti di servizio, il cui onere probatorio ricade sull'interessato, e che non possono coincidere con il normale svolgimento del servizio stesso, per quanto gravoso e stressante, essendo invece necessario che le circostanze allegate siano eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro (ex plurimis, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Puglia – Lecce, Sez. II, 9 aprile 2018, n. 581). Nel caso di specie, parte ricorrente ha fatto riferimento ad attività di servizio che non appaiono eccedere il normale svolgimento e che, anche se gravose e stressanti, appaiono connaturate all’ordinario espletamento dei compiti degli appartenenti alle forze di polizia. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Sussistendo i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del D. lgs. 196/2003, occorre mandare alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque quivi citate. Il Collegio è dell’avviso che, in ragione dell’evoluzione della vicenda, sussistano eccezionali ragioni, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa e 92 cpc, per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione III interna), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo rigetta; b) manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle


generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque quivi citate; c) compensa le spese di lite fra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati: Daniele Burzichelli, Presidente Giuseppa Leggio, Consigliere Diego Spampinato, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Diego Spampinato

IL PRESIDENTE Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. Gentile utente La ringraziamo per averci contattato, ma la consultazione del documento da lei richiesto è riservato ai nostri sostenitori che risultano in possesso delle credenziali di accesso al portale www.laboratoriopoliziademocratica.it in corso di validità. Cordiali saluti

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