Tar 2021- sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 6 (sei)- Procedimento e prov

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Tar 2021- sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 6 (sei)- Procedimento e provvedimento disciplinare T.A.R. Puglia ........... Sez. II, Sent., (ud. 11/11/2021) 23-11-2021, n. 1706 Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ........... - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ........... ........... ed ........... ..........., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ..........., presso la medesima per legge domiciliati; per l'annullamento A) quanto al ricorso principale: - del provvedimento del Ministero della Difesa -Direzione Generale per il personale Militare, M.DGMIL-OMISSIS-, notificato al ricorrente il giorno 6.08.2020, recante, fra l'altro, la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 6 (sei), dopo aver contestualmente disposto l'annullamento dell'ordine del 31 gennaio 2020, con il quale il Comandante interregionale Carabinieri "..........." disponeva il deferimento del ricorrente al giudizio di una Commissione disciplinare; - del successivo provvedimento del Ministero Difesa -Direzione Generale per il personale Militare - I Reparto M.DGMIL REG OMISSIS-, notificato al ricorrente il giorno 06.08.2020;


- del provvedimento del Comando Interregionale Carabinieri "...........", n.-OMISSIS-prot. (...) del 3.12.2019; - del provvedimento della Legione Carabinieri Puglia -Comando Provinciale di ........... -Reparto Operativo, n. -OMISSIS-; B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 3 febbraio 2021: - dei successivi atti con cui è stato individuato il periodo di sei mesi di decurtazione dell'anzianità nel grado. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2021 il dott. Andrea Vitucci e uditi i difensori avv.ti E. ........... e D. Mastrolia, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. D. ..........., per la parte ricorrente; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1) Premesso che: - a) con il ricorso principale è impugnato il decreto M.DGMILOMISSIS-, notificato al ricorrente il giorno 6.08.2020, con cui viene irrogata al militare la sospensione disciplinare di sei mesi; - b) con i motivi aggiunti vengono impugnati i successivi atti con cui è stata applicata al ricorrente la conseguente detrazione di anzianità nel grado di mesi 6, dal 24 luglio 2017 al 24 gennaio 2018; - c) si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa; - d) all'udienza pubblica dell'11 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 2) Rilevato che l'originaria contestazione di addebiti prot. n. OMISSIS-del 16.12.2019 (doc. 3 documentazione ricorrente del 24 agosto 2021) recitava come segue: "il militare, allorquando prestava servizio alla Stazione CC di OMISSIS- ..........., teneva un atteggiamento di compiacenza e di forte sudditanza nei riguardi di esponenti di un clan malavitoso, operante anche nella sede di servizio. Il comportamento tenuto è da ritenersi gravemente biasimevole sotto l'aspetto disciplinare, in quanto contrario ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed in palese violazione dei delicati compiti istituzionali".


3) Rilevato che la sanzione disciplinare è stata irrogata con la seguente motivazione (v. art. 2 decreto del 28 luglio 2020, in doc. 1 ricorso principale, per come integrato dalla successiva nota di rettifica -OMISSIS-, in doc. 2 ricorso principale): "Vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, all'epoca dei fatti nel grado di Appuntato Scelto e in servizio alla Stazione Carabinieri di OMISSIS- ..........., contattava un soggetto appartenente a sodalizio criminale di matrice organizzata, dal quale otteneva la restituzione di un'autovettura asportata a una congiunta nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2014, inducendo inoltre in errore un collega superiore di grado, a cui riferiva falsamente di aver rinvenuto casualmente il mezzo nei pressi di un esercizio pubblico. Dal contesto investigativo emergevano atteggiamenti di confidenza e compiacenza che il militare palesava nei confronti dei membri del suddetto sodalizio criminoso, operante anche nella sede di servizio del medesimo. Tali condotte, accertate in sede istruttoria e per le quali il militare veniva condannato con sentenza non irrevocabile, sono da ritenersi biasimevoli anche sotto l'aspetto disciplinare, in quanto contrarie ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all'Arma dei Carabinieri". 4) Ritenuto, quanto ai tempi del procedimento disciplinare, di osservare quanto segue: - a) il procedimento disciplinare che ha portato alla suddetta sanzione non è stato avviato tardivamente, come invece sostenuto dal militare ricorrente nel primo profilo di censura principale, atteso che, dalla nota del Comando Interregionale Carabinieri ........... n.OMISSIS-(doc. 2 documentazione ricorrente del 24 agosto 2021), risulta che la P.A. ha acquisito la sentenza penale n.-OMISSIS-in data 15 novembre 2019 e ha emesso la successiva contestazione di addebiti in data 16.12.2019, come da nota del Comando Provinciale di ........... n. -OMISSIS-(doc. 3 documentazione ricorrente del 24 agosto 2021); - b) al riguardo, va rilevato che parte ricorrente non ha fornito prova di una integrale e anteriore conoscenza della suddetta sentenza in capo all'Amministrazione né può ritenersi, come invece sostenuto dall'interessato, che il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti sin dall'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura


interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio in data 5 settembre 2017, in quanto è di tutta evidenza che, a quella data, si è proceduto alla mera applicazione della misura cautelare e la sentenza penale nemmeno esisteva; - c) risulta quindi rispettato il termine di 90 giorni di cui all'art. 1392, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010. 5) Ritenuto, quanto al merito del procedimento disciplinare, di osservare quanto segue: - a) dagli atti di causa risulta che il ricorrente era stato assolto dal GUP del Tribunale di ..........., con sentenza n.-OMISSIS-(citata a pag. 2 della Relazione finale dell'ufficiale inquirente del procedimento disciplinare qui in esame, prot. n.-OMISSIS-, v. all. 9 documentazione erariale del 22 dicembre 2020), perché il fatto non sussiste, dai capi di imputazione G6 e G8 (per concorso esterno in associazione di tipo mafioso e per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio con l'aggravante di agevolare un'associazione di stampo mafioso), mentre era stato condannato per il capo G7 (cioè per falso per induzione) e, per tale capo, il ricorrente proponeva appello; - b) l'avvio del procedimento disciplinare è successivo all'irrevocabilità (intervenuta il 3 maggio 2019) della sentenza del GUP per i due predetti capi assolutori nei confronti del ricorrente, come afferma lo stesso Comando Interregionale Carabinieri ........... nella citata nota. n.-OMISSIS-(doc. 2 documentazione ricorrente del 24 agosto 2021); - c) infatti, la contestazione di addebiti prot. n. -OMISSIS-del 16.12.2019 fa all'evidenza riferimento ad una situazione di presunta "compiacenza/sudditanza" del ricorrente nei riguardi di alcuni esponenti della malavita, situazione che, sebbene non penalmente rilevante (alla luce della citata sentenza del GUP), è stata ritenuta comunque meritevole di scrutinio in sede disciplinare; - d) a fronte di tanto, nel successivo provvedimento sanzionatorio sono descritte analiticamente condotte (come l'aver contattato un soggetto della malavita locale per ottenere la restituzione di un'autovettura rubata e l'aver indotto un proprio superiore in errore per avergli riferito di aver ritrovato il veicolo per strada) che, sostanzialmente, corrispondono al capo di imputazione per il quale il ricorrente era stato condannato in sede penale in primo grado (falso per induzione) - come del resto si desume dal chiaro


riferimento, nel provvedimento sanzionatorio, al fatto che il militare "veniva condannato con sentenza non irrevocabile" - ma che non si rinvengono nella iniziale contestazione disciplinare, la quale non è quindi idonea a supportare la successiva sanzione; - e) nel caso di specie, risulta quindi violato l'art. 1370 D.Lgs. n. 66 del 2010; - f) a riprova dell'illegittimità del contegno dell'Amministrazione depone la nota prot. n. -OMISSIS-(allegata all'istanza di prelievo del ricorrente del 29 giugno 2021), con cui il datore di lavoro si riservava di riesaminare la sanzione inflitta nel momento in cui fosse intervenuta l'irrevocabilità della sentenza penale della Corte di Appello di ..........., con la quale il ricorrente era stato nel frattempo assolto anche per il residuo capo di imputazione (G7) di falso per induzione, per il quale era stato invece condannato in primo grado e che corrisponde alla condotta indicata nel provvedimento sanzionatorio, ma non nella contestazione disciplinare; - g) ne deriva che, essendo illegittimo, a monte, il provvedimento sanzionatorio, cadono conseguentemente gli atti ad esso successivo, tra cui il decreto di individuazione del periodo di decurtazione di sei mesi di anzianità nel grado. 6) Ritenuto quindi di accogliere, per quanto sin qui osservato, il ricorso principale e i motivi aggiunti e, per l'effetto, di annullare gli atti impugnati. 7) Ritenuto di compensare le spese di lite, per la peculiarità del caso esaminato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di ..........., Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie secondo quanto esposto in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti con gli stessi impugnati. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere


all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento. Così deciso in ........... nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati: Antonella Mangia, Presidente Andrea Vitucci, Referendario, Estensore Nino Dello Preite, Referendario


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