TAR 2019: chiesto l’annullamento del decreto del Capo della Polizia .. con cui è stato conferito l'

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TAR 2019: chiesto l’annullamento del decreto del Capo della Polizia .. con cui è stato conferito l' "encomio solenne", invece della "promozione per merito straordinario" T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., (ud. 23/01/2019) 24-01-2019, n. 116 Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 186 del 2018, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati XX contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato ex lege in Bari, presso i suoi uffici in Bari via Melo, n.97; per l'annullamento, previa sospensiva: -del decreto del Capo della Polizia n. 333 - D/2572 dell'8.9.2017 con cui è stato conferito l' "encomio solenne", invece della "promozione per merito straordinario" proposta dal Questore, nonché di tutti gli atti prodromici; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Il ricorrente impugna il decreto in oggetto indicato con cui gli è stato conferito l' "encomio solenne", invece della "promozione per merito straordinario" proposta dal Questore, in seguito alla sventata rapina del 16.9.2015. Lamenta, in estrema e doverosa sintesi, che difetterebbe alcuna effettiva motivazione della scelta operata dall'organo di vertice e che la concessione del "solo" encomio sarebbe riduttiva rispetto non solo al rilevante pericolo corso durante l'operazione ed al considerevole prestigio restituito all'Amministrazione, ma anche alla complessiva abnegazione dimostrata dal dipendente nel corso della carriera, così violandosi i presupposti previsti dalla normativa di settore (art. 72 D.P.R. n. 335 del 1982). All'udienza camerale del 23.1.2019, fissata per la discussione cautelare (in cui il ricorrente ha evidenziato il proprio interesse -anche cautelare- in ragione del bandito concorso per la progressione in carriera cui potrebbe accedere solo laddove in possesso dell'aspirata promozione) la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione in forma semplificata. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare che sia il provvedimento impugnato sia gli atti prodromici versati in giudizio (verbale di riunione del 6.9.2017 e relativi allegati) non forniscono alcuna effettiva motivazione della scelta operata, limitandosi a riportare la proposta del Questore e l'esito della seduta. In assenza di ulteriori elementi di valutazione che l'Amministrazione non ha fornito, essendosi costituita con memoria di mero stile, non può che evidenziarsi che, pur riconoscendosi agli organi di vertice margini di amplissima discrezionalità, l'assenza di concreta ed effettiva motivazione del provvedimento impugnato, sia pur in forma sintetica, rende di fatto insindacabile la scelta operata e ne evidenzia, pertanto, l'illegittimità nei limiti evidenziati. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di riesame della posizione del ricorrente, fatte salve le ulteriori determinazioni della stessa, ivi comprese quelle inerenti la partecipazione alle selezioni indicate nell'istanza cautelare. Le spese in considerazione delle ragioni dell'accoglimento (che non involgono la spettanza del bene della vita reclamato, oggetto di esclusiva valutazione di merito da parte dell'Amministrazione), trovano adeguata regolamentazione con la compensazione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato. Spese integralmente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il riocrrente. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:


Angelo Scafuri, Presidente Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore Angelo Fanizza, Primo Referendario


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