TAR ottobre 2017: ricorsi ex appartenenti al Corpo Forestale dello Stato rimessi al giudizio della C

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TAR ottobre 2017: ricorsi ex appartenenti al Corpo Forestale dello Stato rimessi al giudizio della Corte Costituzionale

MOLISE Pubblicato il 16/10/2017

N. 00363/2017 REG.PROV.COLL. N. 00411/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, Traversa via Crispi 70/A; contro Ministero

delle

Politiche

Agricole,

Alimentari

e

Forestali, Corpo

Forestale dello Stato, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via


Garibaldi 124; nei confronti di XXX non costituiti in giudizio; e con l'intervento di ad

opponendum:

XXXX, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, XXX, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Ruta in Campobasso, corso V. Emanuele N. 23; per l'annullamento del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato -OMISSIS-, pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale del 7.11.2016, nella parte in cui assegna il ricorrente al Corpo dei Vigili del Fuoco; del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato -OMISSIS-pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale del 7.11.2016, nella parte in cui non include il ricorrente -OMISSIS- nel contingente dei -OMISSIS-assegnati all'Arma dei Carabinieri; della Relazione illustrativa dell'attività istruttoria volta all'individuazione del personale del ruolo dei -OMISSIS-del Corpo Forestaledello Stato da assegnare al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in ordine all'applicazione dell'art. 12 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, acquisita in sede di accesso agli atti, priva di sottoscrizione e di data, nonché di tutta la documentazione ad essa presupposta e preordinata, se ed in quanto esistente, di estremi sconosciuti; tutti nella parte in cui includono l'Ing. -OMISSIS- nel novero dei -OMISSIS-sottoposti a verifica dei requisiti per l'assegnazione al Corpo dei Vigili del Fuoco, anziché assegnarlo in via diretta all'Arma dei Carabinieri; del verbale di valutazione dell'Ing. -OMISSIS- del 27.10.2016, privo di sottoscrizione, avente ad oggetto "criteri per il transito del personale CFS nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in applicazione dell'art. 12,


comma 2, lett. b) numero 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177â€?; dei verbali inerenti la valutazione degli altri colleghi -OMISSIS-che non sono stati assegnati al Corpo dei Vigili del Fuoco ma all'Arma dei Carabinieri; di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso, se ed in quanto necessario, il Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81253 del 31.10.2016, pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale del 7.11.2016, nella parte in cui dispone l'aumento da n. 8 a n. 9 del numero dei -OMISSIS-del disciolto CFS assegnato ai Vigili del Fuoco; di tutti gli ulteriori eventuali atti preordinati, consequenziale e/o comunque connessi, anche non conosciuti; con espressa riserva di motivi aggiunti per eventuali atti non noti; e per quanto riguarda i motivi aggiunti del 18.4.2017: del decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'Interno prot. -OMISSIS-notificato in data 6.4.17 con il quale il ricorrente è stato assegnato temporaneamente alla -OMISSISVisti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Corpo Forestaledello Stato, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con ricorso ritualmente tempestivamente notificato il ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato numero


-OMISSIS-nella parte in cui assegna l’esponente al Corpo dei vigili del fuoco anziché

all’Arma

dei

carabinieri

nell’ambito

della

procedura

di

riorganizzazione del corpo e del suo assorbimento in altre amministrazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124 del 2015. Con atti di motivi aggiunti successivamente notificati ha impugnato i provvedimenti di inquadramento adottati dal Corpo dei Vigili del fuoco e dall’Arma dei carabinieri nonché il provvedimento di assegnazione temporanea alla -OMISSISCon ordinanza numero 6 del 2017 il Tar Molise ha accolto l’istanza cautelare osservando in particolare che i motivi di ricorso devono, prima facie, ritenersi attendibili “in quanto l’assegnazione del ricorrente al corpo dei vigili del fuoco è giustificata dal suo titolo di studio-OMISSIS-mentre - a tenore dell’articolo 12, comma 2 lett. a n. 1 del D. Lgs. n. 177/2016 - la mobilità avrebbe dovuto tenere conto delle funzioni realmente e concretamente svolte dal dipendente pubblico (il quale, nel caso di specie, ha svolto funzioni di -OMISSISIl Consiglio di Stato con ordinanza numero 1525 del 2017 ha respinto l’appello proposto dall’amministrazione avverso l’ordinanza del Tar. All’udienza pubblica del 5 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. Senonché successivamente alla data in cui la causa è stata riservata in decisione, il T.a.r. per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara con ordinanza 16 agosto 2017 n. 235 ha rimesso alla Corte costituzionale le norme della legge c.d. Madia relative alla soppressione del Corpo forestale dello Stato ed al conseguente assorbimento del relativo personale nell’Arma dei carabinieri e nelle altre Forze di polizia ad ordinamento militare e civile ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, lett. a), l. 7 agosto 2015, n. 124, per contrasto con gli artt. 3, commi 1 e 2, 9, 32, 76, 77, comma 1, e 81 Cost. e degli artt. 7, 8, 9, 10, 11,


12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, nella parte in cui hanno

disposto

lo

scioglimento

del Corpo

Forestale dello

Stato

e

l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli artt. 2, 3, commi 1 e 2, 4, 76 e 77, comma 1, Cost.. Le questioni sollevate con l’articolata ordinanza sono di due ordini. Da un lato si collocano quelle che attingono direttamente la legge delega (n. 124 del 2015) nella parte in cui ha previsto la razionalizzazione delle Forze di polizia. Dall’altro lato si collocano quelle che riguardano il decreto delegato, attuativo della riforma in parte qua. Sul primo versante - punti sub 4 ss. della motivazione - l’ordinanza dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 8 lett. a) della legge n.124 del 2015 per contrasto con gli articoli 3 commi 1 e 2, 9, 32, 76, 77 comma 1, e 81 della Costituzione, laddove ha affidato al Governo, in maniera del tutto generica e rimessa alla scelta arbitraria di quest’ultimo, l’eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, tramite una delega che il T.a.r. Pescara qualifica come delega in bianco. Viene altresì rilevato come la norma di delega abbia consentito al Governo di provvedere alla soppressione del Corpo forestale dello Stato (con assorbimento in altra Forza di polizia), pur riconoscendosi ad esso piena efficienza e competenza, e volendo solo mantenere gli attuali livelli di presidio ambientale e salvaguardare le professionalità esistenti, e ciò solo per non meglio definite e dimostrabili esigenze di razionalizzazione dei costi. Sul secondo versante - punti sub 3 ss. della motivazione - l’ordinanza dubita della legittimità costituzionale di una serie di norme del decreto attuativo conseguente (d.lgs. n. 177 del 2016, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,


17, 18 e 19), nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e inoltre l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei carabinieri e nelle altre Forze di polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 2, 3 commi 1 e 2, 4, 76 e 77 comma 1 della Costituzione. Tanto premesso il collegio reputa opportuno sentire le parti in contraddittorio sul profilo della rilevanza e non manifesta infondatezza delle predette questioni di costituzionalità in relazione alla materia del contendere, al quale fine si rende necessario ordinare la rimessione della causa sul ruolo dell’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, con facoltà per le parti di depositare note scritte sino al 5 novembre 2017. Ciò anche in considerazione del fatto che la decisione di altri analoghi ricorsi, successivamente proposti, è stata differita a data presumibilmente successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale. Rileva ancora il collegio che con istanza notificata in data 14 aprile 2017 – in uno alla proposizione di ulteriori motivi aggiunti - il ricorrente ha chiesto al Tar, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 59 cod. proc. amm., di adottare le più opportune misure attuative dell’ordinanza cautelare numero 6/2017 rimasta ineseguita. Su tale istanza, successivamente non rinunciata, il TAR non si è pronunciato né con ordinanza n. 82/2017 né successivamente sicchè permane l’obbligo di pronuncia. Poiché alla data del 5 luglio 2017 fissata per la decisione di merito la predetta ordinanza non risultava eseguita e tenuto conto che la nuova iscrizione della causa sul ruolo procastina i tempi di decisione del ricorso, si rende necessario esaminare l’istanza di esecuzione della misura cautelare concessa al fine di evitare che il protrarsi del giudizio di merito possa recare pregiudizio al ricorrente.


Tanto premesso reputa il collegio che la domanda di esecuzione sia fondata. Ai sensi dell’articolo 59 cod. proc. amm. “qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese…”. Nel caso di specie, a distanza di quasi sei mesi dalla notifica dell’ordinanza cautelare numero 6/2017 (perfezionatasi il 23- 24 gennaio 2017), le amministrazioni resistenti hanno omesso di dare esecuzione al predetto provvedimento e ciò anche dopo la pronuncia del Consiglio di Stato che ha respinto l’appello. Poiché ai sensi del richiamato disposto normativo vi è obbligo in capo all’amministrazione di dare puntuale e tempestiva esecuzione ai provvedimenti cautelari e tale obbligo non risulta allo stato adempiuto, nonostante il decorso di un congruo lasso temporale, l’istanza deve essere accolta. Deve conseguentemente essere concesso alle amministrazioni intimate, per l’integrale esecuzione dell’ordinanza numero 6 del 2017 di questo Tar, e per quanto di rispettiva competenza, un termine ultimativo di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, pena la nomina di un commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva - a domanda di parte ricorrente da indirizzare direttamente al commissario - nel successivo termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine ultimativo concesso per l’adempimento spontaneo, e che si indica nel Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario. Precisa infine il collegio che l’obbligo di esecuzione consiste nella adozione di un nuovo provvedimento concernente lo status lavorativo del ricorrente, nel rispetto del principio di diritto espresso dal TAR e confermato dal Consiglio di


Stato secondo cui, a tenore dell’articolo 12, comma 2 lett. a n. 1 del D. Lgs. n. 177/2016, la procedura di mobilità che ha interessato il ricorrente “avrebbe dovuto tenere conto delle funzioni realmente e concretamente svolte dal dipendente pubblico (il quale, nel caso di specie, ha svolto funzioni di -OMISSISLe spese della fase incidentale di esecuzione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), così provvede: - ordina la nuova iscrizione del ricorso RG 411/2016 sul ruolo dell’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, concedendo termine alle parti per il deposito di memorie difensive nei termini di cui in motivazione. - accoglie l’istanza di esecuzione concedendo al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed al Corpo Forestale dello Stato, il termine ultimativo di 30 giorni per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tar Molise numero 6/2017, pena la nomina di un commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva ai sensi e nei termini di cui motivazione. Condanna il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla rifusione delle spese del giudizio di esecuzione che si liquidano complessivamente, in favore del ricorrente, in euro 800,00, oltre Iva, CAP e spese generali come per legge, da distrarsi in favore delle procuratore antistatario. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente Così deciso in Campobasso nelle camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017


e del 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati: Silvio Ignazio Silvestri, Presidente Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore Domenico De Falco, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Luca Monteferrante

Silvio Ignazio Silvestri

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalitĂ e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. CALABRIA Pubblicato il 01/08/2017

N. 01249/2017 REG.PROV.COLL. N. 00031/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2017, integrato da motivi aggiunti,

proposto

da:


XXX, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Di Donna, Domenico Damato, con domicilio eletto presso lo studio Anselmo Torchia in Catanzaro, via Francesco Crispi, N. 37; contro Corpo Forestale dello Stato, Comando Vigili del Fuoco non costituiti in giudizio; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare anche inaudita altera parte del decreto n. 81270 del 31.10.2016 del Capo del Corpo Forestale dello Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale il 7.11.2016, del decreto prot. n. 3198 del 28.12.2016 del Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso il Ministro dell'Interno, con cui il dott. G.L. Lopez è stato inquadrato nell'istituito Ruolo dei Direttivi AIB ad esaurimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e assegnato alla Direzione Regionale VVF dell'Abruzzo con sede in L'Aquila a decorrere dal 1°.1.2017. null null null Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da XXXX Annullamento del decreto prot. n. 1612 del 19.4.2017 del Direttore centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso il Ministro dell'Interno, nella parte in cui il dott. Gaetano Lorenzo Lopez, già inquadrato nell'istituito Ruolo dei Direttivi AIB a esaurimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e assegnato, con decorrenza dal 1°.1.2017, alla Direzione Regionale VVF Abruzzo, sede de l'Aquila, è stato riassegnato temporaneamente alla medesima sede regionale


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso Gaetano Lorenzo Lopez chiedeva di annullare il decreto n. 81270 del 31.10.2016 del Capo del Corpo Forestale dello Stato con cui il ricorrente, appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello stato, era assegnato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Con successivo ricorso per motivi aggiunti chiedeva l’annullamento del decreto n. 1612 del 19.4.2017 del direttore centrale del dipartimento dei vigili del fuoco nella parte in cui il ricorrente era assegnato alla direzione regionale vigili del fuoco Abruzzo sed de l’Aquila. Si costituiva l’amministrazione chiedendo rigettarsi il ricorso. 2. Come evidenziato con ordinanza resa in corso del giudizio, l’atto in questione è da intendersi come atto plurimo e parte ricorrente non risulta aver impugnato previsioni di carattere generale, ma solo aspetti relativi alla sua posizione personale. In seguito all’entrata in vigore del C.p.a. la competenza territoriale in I° grado è divenuta inderogabile e che, per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, l’art.13 c.2 del C.p.a. individua il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio quale quello


inderogabilmente competente; ulteriormente precisando, al comma 4 bis, che detta competenza attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso, tranne che si tratti di atti normativi o generali per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza. La sede di servizio del ricorrente è in Vibo Valentia e il provvedimento impugnato attiene, all’evidenza, al rapporto di pubblico impiego che lega il ricorrente all'Amministrazione. Ne discende che si è in presenza di atti scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti ne sono i destinatari e volti a disciplinare – come esposto nel parere della Commissione speciale del 14 ottobre 2016, n. 02112/2016 e data 14/10/2016 - una molteplicità di situazioni individuali omogenee di destinatari preventivamente determinati, sia perché verrebbero salvaguardate le garanzie individuali previste dall’ordinamento, sia perché nel caso di contenzioso l'invalidità di un provvedimento non comporterebbe l'invalidità degli altri provvedimenti compresi nello stesso atto, con la conseguenza che l’odierno contenzioso soggiace alla regola di cui all’art.13 comma 2 del C.p.a. e che il T.a.r. competente a conoscere della causa è quello adito. Nel merito sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti devono trovare accoglimento per mancanza di adeguata motivazione. Ai sensi dell’art. 12 comma 2 d.lgs. n. 177 del 2016 Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unita' di personale e' assegnata: a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unita' dedicate


all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare: per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7 venga trasferito tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentaritenendo altresi' conto dei seguenti criteri; per il personale dei ruoli direttivi e dirigenti, servizio svolto nelle unita' dedicate di cui alla lettera a), numero 2), per almeno sei mesi nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonche' specializzazioni possedute o particolari incarichi ricoperti; qualora, in base ai criteri sopra specificati, le unita' assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, tenendo altresi' conto, fino alla concorrenza dei medesimi contingenti, delle attivita' svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni. Nel caso di specie, pur a fronte delle analitiche indicazioni di parte ricorrente, relative alle attività e agli incarichi professionali svolti negli ultimi anni, non è dato riscontrare alcuna motivazione sulla scelta della funzione e della sede cui destinare il ricorrente. In particolare difetta un’adeguata motivazione sia con riferimento alle esigenze di servizio che hanno comportato il trasferimento del ricorrente dalla Regione Calabria alla Regione Abruzzo, senza individuare soluzioni più consone alla residenza sua e della sua famiglia, sia in relazione alle sue specifiche competenze, come espressamente previsto dalla legge. Ne discende che i provvedimenti privi di adeguata motivazione e salve ulteriori determinazioni dell’amministrazione, devono essere annullati. Le questioni di costituzionalità sollevate da parte dell’amministrazione


resistenti appaiono irrilevanti nel caso di specie, alla luce delle domande proposte da parte ricorrente. La natura assorbente delle argomentazioni che precedono esonera di esaminare le qulteriori questioni e argomentazioni sollevate dalle parti. In considerazione della novità della questione di lite e della relativa complessità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore Germana Lo Sapio, Referendario L'ESTENSOREIL PRESIDENTERaffaele TuccilloVincenzo Salamone

IL SEGRETARIO CALABRIA Pubblicato il 23/08/2017

N. 00343/2017 REG.PROV.CAU. N. 00765/2017 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 765 del 2017, proposto da: XXX, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sottile, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre N.63; contro Ministero dell'Interno, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in

Catanzaro,

via

G.Da

Fiore,

34;

Ministero Difesa - Comando Regione Carabinieri Forestali Calabria non costituito in giudizio; nei confronti di XXX non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento prot. n. 23120 del 23.12.2016 del Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale Calabria – Sicilia, con il quale l'istanza presentata dal ricorrente in data 23.11.2016 ai fini


della diversa assegnazione in autotutela all'Arma dei Carabinieri è stata denegata con la conferma dell'assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'ordine di restituzione del materiale CFS in dotazione individuale (in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale Serv. III, con la nota n. 98104 del 22.12.2016 relativa alla gestione

delle

dotazioni

individuali

del

personale

che

transita

in

amministrazioni diverse dall'Arma dei carabinieri), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale ivi compreso il provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 3198 del 28 dicembre 2016, recante il definitivo inquadramento del sig. Sofia Tanino nei ruoli e nelle qualifiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81273 del 31 ottobre 2016, pubblicato il 7 novembre 2016 sul Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, con cui è stata individuata in via non definitiva l'Amministrazione presso cui è assegnato il ricorrente, il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81279 del 31 ottobre 2016, pubblicato il 7 novembre 2016 sul Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, con cui vengono individuati gli agenti e gli assistenti del Corpo Forestale dello Stato che transitano nell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non ricomprende il nominativo del sig. Sofia Tanino. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ministero della Difesa; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;


Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 agosto 2017 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che, con il ricorso in esame, è stato contestato il presupposto di fatto sotteso al provvedimento di assegnazione del ricorrente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in sede di attuazione dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, costituito dal suo presunto impiego al Centro operativo regionale antincendio boschivo (COAB); Ritenuto che: - alla luce della documentazione versata in atti (attestazione prot. n. 20876/16 del Comandante Regionale Calabria-Sicilia del CFS) sussistono sia il fumus boni iuris in ordine alla violazione degli artt. 7 e 12 del D.Lgs. n. 177/2016 che il periculum in mora, in relazione alla posizione professionale e alla specializzazione vantata dal ricorrente; - pertanto, deve accogliersi l’istanza cautelare, con sospensione dell’efficacia del provvedimento di assegnazione e obbligo dell’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente; - la complessità del più ampio procedimento di riorganizzazione in cui si inserisce l’atto impugnato giustifica la compensazione delle spese di lite per questa fase cautelare; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), a) Accoglie l’istanza cautelare nel senso indicato in parte motiva;


2017. Compensa le spese di lite. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Giovanni Iannini, Consigliere Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore L'ESTENSOREIL PRESIDENTEGermana Lo SapioVincenzo Salamone

IL SEGRETARIO

LIGURIA Pubblicato il 19/10/2017

N. 00784/2017 REG.PROV.COLL. N. 00051/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2017, proposto da: XXX e XXX, rappresentati e difesi dall’avv. Egidio Lizza, elettivamente


domiciliati presso l’avv. Maria Montemagno nel suo studio in Genova, via Fiasella, 10/6; contro Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; nei confronti di XXX, non costituito in giudizio; per l'annullamento del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 81273, comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 177/2016, con cui è individuata l’Amministrazione presso cui sono assegnati i ricorrenti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell’interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2017 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1) I ricorrenti, che appartengono al ruolo degli agenti e assistenti del Corpo


forestale dello Stato, hanno impugnato il provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato meglio indicato in epigrafe, con cui sono stati assegnati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale misura è stata applicata in esecuzione del d.lgs. 12 settembre 2016, n. 177 (“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”), che ha attuato la delega contenuta nell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124. In particolare, il trasferimento degli odierni ricorrenti è stato disposto sulla base del criterio della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito del personale in altre amministrazioni, in ragione del loro precedente impiego nell’ambito delle attività di antincendio boschivo (cfr. art. 12, comma 2, lett. a, punto 2, del d.lgs. n. 177/2016). Gli esponenti deducono censure di legittimità così rubricate: I) violazione degli artt. 2, comma 1, 4 e 35, comma 2, della Costituzione, nonché dell’art. 2103 c.c.; II) violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione; III) violazione dell’art. 73 della Costituzione e dell’art. 10 delle preleggi; IV) violazione degli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione da parte del d.lgs. n. 177/2016, nonché da parte dell’art. 8 della legge n. 124/2015. Accedono al ricorso un’istanza di risarcimento dei danni cagionati dall’esecuzione del provvedimento impugnato e un’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione del medesimo. 2) Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell’interno. Con memoria successivamente depositata, la difesa erariale ha eccepito l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. Liguria, l’inammissibilità e


l’improcedibilità del ricorso nonché, comunque, la sua infondatezza nel merito. All’udienza camerale del 15 febbraio 2017, su richiesta del difensore intervenuto per i ricorrenti, la trattazione dell’istanza cautelare è stata riunita al merito. Le parti in causa hanno depositato memorie difensive a sostegno delle rispettive tesi. Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 27 settembre 2017 e ritenuto in decisione. 3) Va preliminarmente disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale. Infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato con una serie di ordinanze pubblicate in data 27 marzo 2017 (nn. 1356, 1357, 1358, 1359) e confermato con la successiva ordinanza n. 1525 del 12 aprile 2017, i provvedimenti di trasferimento del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato non recano una decisione strutturalmente unitaria, pur se soggettivamente complessa, ma dispongono più decisioni individuali oggettivamente distinte e autonome,

semplicemente

esternate uno

actu per

evidenti

ragioni

di

economicità dell’azione amministrativa. Si tratta, pertanto, di atti plurimi, vale a dire di provvedimenti che, nonostante l’unitarietà formale, sono funzionalmente scindibili in tante diverse decisioni quanti sono i destinatari. Ne consegue che lo scrutinio del provvedimento impugnato esula dalla competenza del T.A.R. centrale, predicabile esclusivamente in presenza di atti aventi portata nazionale e contenuto strutturalmente unitario, e sussiste, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., la competenza territoriale dell’adito T.A.R. Liguria nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio dei ricorrenti. 4) In via preliminare, la difesa erariale eccepisce che il ricorso sarebbe


inammissibile per mancata deduzione di vizi propri del provvedimento impugnato. Secondo la prospettazione dell’eccepiente, cioè, non sarebbe assistito dalle necessarie condizioni dell’azione il ricorso giurisdizionale che non contenga “dirette censure di legittimità”, ma solo una domanda di annullamento “in via mediata” dai pretesi difetti di costituzionalità che inficerebbero la normativa di rango primario applicata nella fattispecie. L’eccezione non può essere condivisa. Infatti, sebbene la dedotta incostituzionalità delle norme legislative applicate nella fattispecie costituisca, nella sostanza, l’unico motivo di ricorso, ciò non impedisce di considerare sussistente l’interesse ad agire, poiché è chiaramente individuabile un petitum, separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale il giudice adito è chiamato a pronunciarsi, nella specie rappresentato dalla domanda di annullamento del provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato che ha disposto il trasferimento dei ricorrenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cfr. Corte cost., 12 gennaio 2000, n. 4). Né può ritenersi che, come ipotizzato dall’eccepiente, la pretesa azionata nel presente giudizio “vada oltre il particolare interesse dei ricorrenti”, atteso che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato sottende l’evidente interesse di continuare a operare all’interno del Corpo forestale dello Stato, previa caducazione delle norme che ne hanno disposto lo scioglimento e il trasferimento del personale in altre amministrazioni dello Stato. 5) Ad avviso della difesa erariale, infine, il ricorso sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che i ricorrenti, non avendo presentato la domanda di mobilità prevista dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 177/2016 né impugnato il d.P.C.M. recante la ricognizione dei posti disponibili


presso

altre

amministrazioni,

avrebbero

prestato

acquiescenza

al

provvedimento impugnato. Anche questa eccezione è priva di pregio e deve essere disattesa. Come si è appena avuto modo di precisare, infatti, l’interesse azionato dai ricorrenti non è volto a conseguire il trasferimento presso un’amministrazione diversa dal Corpo dei vigili del fuoco, bensì a continuare ad operare nell’ambito del disciolto Corpo forestale dello Stato. Essi non potevano ritenersi onerati, in conseguenza, a presentare la domanda di trasferimento prevista dal citato comma 3 né tale omissione incide sulla permanenza dell’interesse all’impugnazione. 6) Nel merito, gli esponenti denunciano, con il primo motivo di ricorso, l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 177/2016, per contrasto con gli artt. 2, comma 1, 4 e 35, comma 2, della Costituzione che riconoscono e tutelano il diritto inviolabile al rispetto della professionalità del lavoratore e vieterebbero di adibirlo, in caso di mutamento delle esigenze organizzative, a mansioni qualitativamente inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza. Nel caso in esame, il “demansionamento” (o la “dequalificazione”) dei ricorrenti, ossia “l’assoggettamento a mansioni inferiori” degli stessi, sarebbe cagionato dalla dismissione delle funzioni di polizia che comporta il venir meno delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria possedute ex lege (cfr. art. 3 del d.lgs. n. 201/1995). In secondo luogo, la fuoriuscita dal comparto sicurezza, con il transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, implicherebbe contenuti meno favorevoli del rapporto di impiego, soprattutto sotto il profilo della perdita di trattamenti economici, come documentato nel prospetto allegato al ricorso. Ritiene il Collegio che tali questioni di legittimità costituzionale siano


manifestamente infondate. Infatti, posto che non può essere astrattamente messo in discussione il potere del legislatore di sopprimere particolari enti o uffici privi di rilevanza costituzionale, non è predicabile un “diritto assoluto” del dipendente pubblico alla conservazione del posto di lavoro, ma solo la necessità che siano previste misure atte a garantirne la stabilità occupazionale, come pacificamente verificatosi nel caso in esame. Va soggiunto che non può certamente dubitarsi dell’idoneità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assorbire le funzioni inerenti allo spegnimento degli incendi boschivi e che, in tale ambito, un parziale mutamento di mansioni non risulterebbe di per sé dequalificante per il pubblico dipendente. Ne consegue che la denunciata “sottrazione” delle funzioni di polizia, con le connesse qualifiche, non si traduce a discapito della professionalità dei ricorrenti, ma riflette la fisiologica flessibilità indotta dal complesso processo di transito del personale in un’altra Amministrazione dello Stato. Sono stati previsti, in secondo luogo, meccanismi idonei a salvaguardare il trattamento economico e giuridico del personale transitato dal Corpo forestale dello Stato, in particolare l’assegno ad personam di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 177/2016 e la garanzia di conservazione del regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza di cui al successivo art. 18, comma 1. Tali guarentigie consentono di escludere che il transito nel Corpo dei vigili del fuoco comporti apprezzabili modifiche in peius dei contenuti del rapporto di lavoro degli odierni ricorrenti. 7) Invertendo parzialmente l’ordine di trattazione dei motivi di ricorso, va esaminato il terzo motivo, con cui gli esponenti denunciano la violazione dell’art. 73 della Costituzione e dell’art. 10 delle preleggi, in relazione alla


deroga ai quindici giorni di vacatio legis attuata dall’art. 20 del d.lgs. n. 177/2016 (“Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”). E’ sufficiente rilevare, a tale riguardo, che la possibilità di deroga al menzionato termine di quindici giorni è espressamente prevista dal terzo comma dell’art. 73 della Costituzione, con l’inequivoca formula “salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso”. 8) Infine, come denunciato con il quarto motivo di ricorso, la normativa delegata, nella misura in cui invade le competenze legislative delle Regioni nella materia concorrente della valorizzazione e promozione dei beni ambientali nonché le competenze amministrative loro devolute nella materia esclusiva statale della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, violerebbe gli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. Soggiungono gli esponenti che il transito del personale del Corpo forestale dello Stato, pur riguardando formalmente la materia di competenza esclusiva

dell’organizzazione

amministrativa

dello

Stato,

inciderebbe

negativamente sulla tutela dell’ambiente, ossia su un valore costituzionalmente protetto rispetto al quale le Regioni sono titolari sia di funzioni legislative proprie che di funzioni amministrative devolute, con l’effetto di vanificare i positivi

risultati

conseguiti

attraverso

la

pluriennale

collaborazione

istituzionale tra le Regioni e il Corpo medesimo. Ritiene il Collegio che la questione di legittimità costituzionale come sopra sollevata sia inammissibile, poiché la legittimazione a denunciare la pretesa violazione delle prerogative regionali appartiene agli stessi Enti e non a soggetti diversi, anche qualora incisi dall’applicazione della normativa sospettata di illegittimità costituzionale. In ogni caso, non si ravvisano le dedotte ragioni di contrasto con i parametri


costituzionali, atteso che lo scioglimento di una Forza di polizia dello Stato è palesemente estranea alle attribuzioni regionali e le ipotesi di interazione fra le Regioni e il Corpo forestale dello Stato di cui si è fatta menzione nel ricorso sono state frutto, non di previsioni cogenti, ma di determinazioni liberamente assunte da tali soggetti istituzionali, tradottesi nella stipulazione di convenzioni ad hoc. Fermo restando che l’indiscutibile affidabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in tema di lotta attiva contro gli incendi è sufficiente a smentire la tesi secondo cui l’applicazione delle contestate previsioni normative si tradurrebbe a discapito della tutela dell’ambiente. 9) Rimangono da esaminare, a questo punto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il secondo motivo di ricorso, con riguardo alla pretesa violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione da parte del d.lgs. n. 177/2016 e dell’art. 8 della legge delega. In particolare, gli esponenti ritengono che siano stati violati tre criteri di delega espressi nella legge n. 124/2015, con riguardo: a) alla corrispondenza fra transito di funzioni e personale; b) al riconoscimento della facoltà di transito del personale in un’altra forza di polizia; c) al pieno riconoscimento della facoltà di transito del personale in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Osserva il Collegio che, rispetto alle censure prospettate dalla parte ricorrente, è pregiudiziale la questione di legittimità costituzionale recentemente sollevata dal T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara, con l’ordinanza n. 235 del 16 agosto 2017, per la violazione, da parte della legge delega, degli articoli 76 e 77, comma 1, della Costituzione, a causa della genericità dei termini utilizzati che avrebbero sostanzialmente rimesso all’arbitrio del Governo la determinazione dello stesso oggetto della delega (cosiddetta “delega in bianco”).


Essendo evidente la pregiudizialità logico-giuridica della questione sollevata dal T.A.R. abruzzese in relazione al corretto esercizio della funzione legislativa, appare opportuno, in ossequio ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di tale incidente di legittimità costituzionale, onde evitare dispendiosi adempimenti correlati all’eventuale rimessione di ulteriori questioni “subordinate” alla definizione del giudizio di costituzionalità già instaurato. Tale soluzione, peraltro, è compatibile con la disciplina del processo amministrativo nel quale, come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 28 del 15 ottobre 2014, trova ingresso la cosiddetta sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa. 10) In definitiva, il Collegio ritiene di dover pronunciare sentenza non definitiva, con cui, disattese le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dispone la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., in attesa dell’esito dello scrutinio di costituzionalità dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015. Il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello stabilito dall’art. 80, comma 1, c.p.a., per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo, e decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale di definizione del giudizio. E’ rimessa alla sentenza definitiva ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese. P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte, nei limiti indicati in motivazione, e, per il resto, dispone la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Daniele, Presidente Paolo Peruggia, Consigliere Richard Goso, Consigliere, Estensore L'ESTENSOREIL PRESIDENTERichard GosoGiuseppe Daniele

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 19/10/2017

N. 00781/2017 REG.PROV.COLL. N. 00050/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2017, proposto da:


XXX, rappresentato e difeso dagli avv. Marinella Viola e Pietro Piciocchi, elettivamente domiciliato presso l’avv. Pietro Piciocchi nel suo studio in Genova, corso Torino, 30/18; contro Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate

Partigiane,

2;

Ministero dell’interno, non costituito in giudizio; per l'annullamento del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81267 - Ispettorato Generale Roma – Serv. IV - Prot. n. 0081267 del 31/10/2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato il 7/11/2016, con il quale è stata disposta - ex art. 12, comma, 2 lettera b), punto 3, del d.lgs. n. 177/2016 – la collocazione del ricorrente nella Polizia di Stato con decorrenza dal 1/1/2017, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero della difesa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2017 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Preso atto che il T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara, con ordinanza n. 235 del 16 agosto 2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, nella parte in cui hanno

disposto

lo

scioglimento

del Corpo

forestaledello

Stato

e

l’assorbimento del suo personale in altre amministrazioni, per contrasto, tra gli altri, con gli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Considerato che la presente controversia rientra nell’ambito applicativo delle predette disposizioni e che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale come sopra sollevata dal T.A.R. Abruzzo assume rilevanza anche in questo giudizio. Dato atto che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 28 del 15 ottobre 2014, ha condivisibilmente affermato che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), trova ingresso la cosiddetta sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa. Ritenuto, pertanto, che sia opportuno sospendere il presente giudizio, come prospettato in sede di trattazione orale dal difensore intervenuto per il ricorrente, in attesa dell’esito dello scrutinio di costituzionalità delle suindicate disposizioni normative. Considerato, infine, che, come precisato dall’Adunanza plenaria, il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello stabilito dall’art. 80, comma 1, c.p.a., per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo e che esso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale di definizione del giudizio, nella fattispecie in esame


relativo all’art. 8, lett. a), della legge n. 124 del 2015, nonché agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 177 del 2016. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Daniele, Presidente Paolo Peruggia, Consigliere Richard Goso, Consigliere, Estensore L'ESTENSOREIL PRESIDENTERichard GosoGiuseppe Daniele

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 19/10/2017

N. 00780/2017 REG.PROV.COLL. N. 00009/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2017, proposto da:


XXX rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Barrile e Francesco Nardocci, elettivamente domiciliato presso l’avv. Francesca Gazzari nel suo studio in Genova, via Innocenzo Frugoni, 3; contro Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; per l'annullamento del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 81278 del 31/10/2016 recante l’individuazione delle unità di personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato assegnate all’Arma dei carabinieri, pubblicato nel supplemento del Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato del 7/11/2016; della nota prot. 63009 del 13/9/2016 a firma del Capo del Corpo forestale dello Stato; e per quanto occorrer possa, del decreto del Direttore Generale per il personale militare del Ministero della difesa REG 0732483 del 20/12/2016, con cui il ricorrente è inquadrato negli specifici ruoli dell’Arma dei carabinieri corrispondenti al ruolo di provenienza dal Corpo forestale dello Stato; di ogni altro atto, presupposto, connesso e comunque ad essi correlato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole,


alimentari e forestali e del Ministero della difesa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2017 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Preso atto che il T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara, con ordinanza n. 235 del 16 agosto 2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, nella parte in cui hanno

disposto

lo

scioglimento

del Corpo

forestaledello

Stato

e

l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei carabinieri e nelle altre forze di polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 3, primo e secondo comma, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 della Costituzione. Considerato che la presente controversia rientra nell’ambito applicativo delle predette disposizioni e che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale come sopra sollevate assumono rilevanza anche in questo giudizio. Dato atto che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 28 del 15 ottobre 2014, ha condivisibilmente affermato che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), trova ingresso la cosiddetta sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa. Ritenuto, pertanto, che sia opportuno sospendere il presente giudizio, ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., in attesa dell’esito dello scrutinio di costituzionalità delle suindicate disposizioni normative.


Considerato, infine, che, come precisato dall’Adunanza plenaria, il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello stabilito dall’art. 80, comma 1, c.p.a., per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo e che esso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale di definizione del giudizio, nella fattispecie in esame relativo all’art. 8, lett. a), della legge n. 124 del 2015, nonché agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 177 del 2016. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Daniele, Presidente Paolo Peruggia, Consigliere Richard Goso, Consigliere, Estensore L'ESTENSOREIL PRESIDENTERichard GosoGiuseppe Daniele

IL SEGRETARIO


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