Ancona TAR ottobre 2017: ricorsi ex appartenenti al Corpo Forestale dello Stato rimessi al giudizio

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TAR ottobre 2017: ricorsi ex appartenenti al Corpo Forestale dello Stato rimessi al giudizio della Corte Costituzionale

Pubblicato il 16/10/2017 N. 00775/2017 REG.PROV.COLL. N. 00004/2017 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 4 del 2017, proposto da: xxxxx rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Nardocci, Eugenio Barrile, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Luigi Pianesi, in Ancona, viale della Vittoria, 6; contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29; Ministero della Difesa - Direzione Generale Per il Personale Militare, Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensiva dei Decreti del Capo del Corpo Forestale dello Stato nn. 81278-81279 del 31.10.2016 (pubblicati il 7.11 successivo); della nota prot. 63009 del 13.9.2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato; e per quanto occorrer possa: del decreto del


Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri “REG2016 0092846 del 22.12.2016” e del Decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa REG. 2016 00732483 del 20.12.2016, con cui i ricorrenti sono stati inquadrati negli specifici ruoli dell'Arma dei Carabinieri, corrispondenti ai ruoli di provenienza dal Corpo Forestale dello Stato; e degli atti presupposti, connessi, e correlati. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive; Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato e considerato: - che deve essere disattesa l’eccezione di incompetenza per territorio, dedotta dall’amministrazione resistente, poiché l’odierno ricorso ha per oggetto esclusivamente il provvedimento di assegnazione all’Arma dei Carabinieri e di inquadramento dei ricorrenti nei ruoli dell’Arma, diversamente da altro ricorso proposto a questo Tribunale (n. 737/2017), con cui veniva impugnato anche il DPCM 21/11/2016 e in relazione al quale è stata affermata la competenza del TAR Lazio, sede di Roma (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6/6/2017 n. 2717). Nella vicenda in esame trova quindi applicazione l’indirizzo già espresso dal giudice amministrativo di appello su casi analoghi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, nn. 1356, 1358, 1359, 2306, 2307, 2357, 2358, 2359 e da 2660 a 2665, tutte del 2017); - che le censure dedotte con l’odierno ricorso si fondano, in larghissima misura, sulla pretesa incostituzionalità della L. n. 124/2015 e del D.Lgs. n. 177/2017 per violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 11, 17, 18, 73, 76, 77, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione; - che tali questioni, proposte in ricorso analogo contro l’assegnazione all’Arma dei Carabinieri, sono già state sollevate dal TAR Abruzzo, sede di Pescara (cfr. ord. 16/8/2017 n. 235); - il Collegio non intravede alcun argomento nuovo da sottoporre alla Corte Costituzionale, per cui il presente giudizio va sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della predetta causa pregiudiziale (circa l’ammissibilità in casi del genere della c.d. sospensione impropria del giudizio, vedasi la sentenza n. 28 del 2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Con specifico riguardo alla presente controversia si vedano invece le ordinanze del TAR Basilicata nn. da 577 a 582, 586, 589, 687, tutte del 2017). Gli odierni ricorrenti hanno comunque la possibilità di intervenire nel giudizio pendente davanti alla Consulta, ai sensi dell’art. 4 delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale” del 7 ottobre 2008, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 261 del 7 novembre 2008. P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) dichiara la competenza per territorio di questo Tribunale e sospende il giudizio ai sensi degli artt. 79 e ss. c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c. Il termine per la presentazione dell’istanza di cui all’art. 80, comma 1, c.p.a. decorrerà dalla data di pubblicazione sulla GURI della decisione della Corte Costituzionale. La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che ne darà comunicazione alle parti. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati: Maddalena Filippi, Presidente Gianluca Morri, Consigliere Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Tommaso Capitanio

IL PRESIDENTE Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 16/10/2017

N. 00773/2017 REG.PROV.COLL. N. 00753/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 753 del 2016, proposto da: xxxx, rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24; contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29; per l'annullamento previa sospensione del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n.81282 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art.12 D.Lgs. n. 177/2016, con cui è individuata l'Amministrazione presso cui sono assegnati i ricorrenti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive; Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Tommaso


Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato e considerato: - che deve essere disattesa l’eccezione di incompetenza per territorio, dedotta dall’amministrazione resistente, poiché l’odierno ricorso ha per oggetto esclusivamente il provvedimento di assegnazione all’Arma dei Carabinieri, diversamente da altro ricorso proposto a questo Tribunale (n. 737/2017), con cui veniva impugnato anche il DPCM 21/11/2016 e in relazione al quale è stata affermata la competenza del TAR Lazio, sede di Roma (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6/6/2017 n. 2717). Nella vicenda in esame trova quindi applicazione l’indirizzo già espresso dal giudice amministrativo di appello su casi analoghi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, nn. 1356, 1358, 1359, 2306, 2307, 2357, 2358, 2359 e da 2660 a 2665, tutte del 2017); - che le censure dedotte con l’odierno ricorso si fondano, in larghissima misura, sulla pretesa incostituzionalità della L. n. 124/2015 e del D.Lgs. n. 177/2017 per violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 11, 17, 18, 73, 76, 77, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione; - che tali questioni, proposte in ricorso analogo contro l’assegnazione all’Arma dei Carabinieri e redatto dal medesimo difensore che patrocina gli odierni ricorrenti, sono già state sollevate dal TAR Abruzzo, sede di Pescara (cfr. ord. 16/8/2017 n. 235); - il Collegio non intravede alcun argomento nuovo da sottoporre alla Corte Costituzionale, per cui il presente giudizio va sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della predetta causa pregiudiziale (circa l’ammissibilità in casi del genere della c.d. sospensione impropria del giudizio, vedasi la sentenza n. 28 del 2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Con specifico riguardo alla presente controversia si vedano invece le


ordinanze del TAR Basilicata nn. da 577 a 582, 586, 589, 687, tutte del 2017). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) dichiara la competenza per territorio di questo Tribunale e sospende il giudizio ai sensi degli artt. 79 e ss. c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c. Il termine per la presentazione dell’istanza di cui all’art. 80, comma 1, c.p.a. decorrerà dalla data di pubblicazione sulla GURI della decisione della Corte Costituzionale. La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che ne darà comunicazione alle parti. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati: Maddalena Filippi, Presidente Gianluca Morri, Consigliere Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore L'ESTENSOREIL PRESIDENTETommaso CapitanioMaddalena Filippi

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 12/10/2017

N. 00762/2017 REG.PROV.COLL. N. 00750/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche


(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 750 del 2016, proposto da: xxxx, rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24; contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29; nei confronti di xxxx; per l'annullamento del decreto del Capo del CFS n. 81276, comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS, con cui è individuata l'Amministrazione presso cui vengono assegnati i ricorrenti in attuazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 177/2016 recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole


Alimentari e Forestali e di Ministero della Difesa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato e considerato: -

che

deve

essere

disattesa

l’eccezione

di

incompetenza,

dedotta

dall’amministrazione resistente, poiché l’odierno ricorso ha per oggetto esclusivamente il provvedimento di assegnazione all’Arma dei Carabinieri, diversamente da altro ricorso proposto a questo Tribunale (n. 737/2017), con cui veniva impugnato anche il DPCM 21.11.2016 e in relazione al quale è stata affermata la competenza del TAR Lazio, sede di Roma (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6.6.2017 n. 2717). Nella vicenda in esame trova quindi applicazione l’indirizzo già espresso dal giudice amministrativo di appello su casi analoghi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, nn. 1356, 1358, 1359, 2306, 2307, 2357, 2358, 2359 e da 2660 a 2665, tutti del 2017); - che le censure dedotte con l’odierno ricorso si fondano, in larghissima misura, sulla pretesa incostituzionalità del D.Lgs. n. 177/2017 per violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 11, 17, 18, 73, 76, 77, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione; - che tali questioni, proposte in ricorso analogo contro l’assegnazione all’Arma dei Carabinieri e redatto dal medesimo difensore che patrocina gli odierni ricorrenti, sono già state sollevate dal TAR Abruzzo, sede di Pescara (cfr. ord. 16.8.2017 n. 235); - che risulta quindi necessario disporre la sospensione impropria dell’odierno giudizio in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 15.10.2014 n. 28), come peraltro già disposta da altro TAR su vicende analoghe (cfr. TAR Basilicata, ord. nn. da 577 a 582, 586, 589, 687,


tutte del 2017); P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, dichiara la competenza di questo Tribunale. Sospende il giudizio ai sensi degli artt. 79 e ss. c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c. Il termine per la presentazione dell’istanza di cui all’art. 80, comma 1, c.p.a. decorrerà dalla data di pubblicazione sulla GURI della decisione della Corte Costituzionale. La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati: Maddalena Filippi, Presidente Gianluca Morri, Consigliere, Estensore Tommaso Capitanio, Consigliere L'ESTENSOREIL PRESIDENTEGianluca MorriMaddalena Filippi

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 12/10/2017

N. 00761/2017 REG.PROV.COLL. N. 00737/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche


(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 737 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: xxxx, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Angiolini, Emanuela Mazzola, domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24; contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29; per l'annullamento - del decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81279 del 31 ottobre 2016, pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato in data 7 novembre 2016, con il quale gli odierni ricorrenti sono stati assegnati all'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1 gennaio 2017; - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - recante la data del 21 novembre 2016;


- ove occorrere possa, della nota protocollo 88869 del 24 novembre 2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato avente ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2016, recante: determinazione del contingente del Corpo Forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'art.12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.177"; - di tutti gli atti comunque connessi ai provvedimenti impugnati. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ministero della Difesa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato e considerato: - che con ordinanza 6.6.2017 n. 2717, adottata dalla Sez. IV del Consiglio di Stato su regolamento di competenza proposto sull’ordinanza 16.1.2017 n. 13 di questo Tribunale, è stata dichiarata la competenza del Tar Lazio, sede di Roma; - che l’odierno ricorso risulta essere stato già riassunto presso la sede competente (RG. N. 7554/2017, depositato in data 2.8.2017 e assegnato alla Sez. II-ter);


P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per quanto di competenza. Spese compensate come disposto in grado di appello. La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati: Maddalena Filippi, Presidente Gianluca Morri, Consigliere, Estensore Tommaso Capitanio, Consigliere L'ESTENSOREIL PRESIDENTEGianluca MorriMaddalena Filippi

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 16/01/2017

N. 00013/2017 REG.PROV.CAU. N. 00737/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 737 del 2016, proposto da:


xxx rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Angiolini, Emanuela Mazzola, domiciliato ex art. 25 Cpa presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24; contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distret. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a. del decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81279 del 31 ottobre 2016, pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato in data 7 novembre 2016, con il quale gli odierni ricorrenti sono stati assegnati all'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1 gennaio 2017; b. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - recante la data del 21 novembre 2016, non pubblicato, con il quale sono stati determinati: - il contingente di personale del Corpo Forestale dello Stato con facoltĂ di transito in mobilitĂ ad altra amministrazione statale; - le tabelle di equiparazione del personale del Corpo Forestale ai fini dell'inquadramento

nei

ruoli

delle

amministrazioni

statali

secondo


l'ordinamento professionale del Comparto Ministeri; - il numero di posti disponibili delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo Forestale che presenta domanda, distinti per amministrazione, sede territoriale, qualifica del personale da ricollocare, area d'inquadramento e fascia economica nell'amministrazione di destinazione; - i criteri da applicare alle procedure di mobilità; c) ove occorrere possa, della nota protocollo 88869 del 24 novembre 2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato avente ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2016, recante: determinazione del contingente del Corpo Forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'art.12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.177"; - di tutti gli atti comunque connessi ai provvedimenti impugnati. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ministero della Difesa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero per la Semplificazione e La Pubblica Amministrazione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2017 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato e considerato: - che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale dovendosi applicare, senza possibilità di deroga, il criterio della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010 (cfr. TAR Molise, 12.1.2017 n. 6; TAR Umbria, 12.1.2017 n. 10-11-12-13); - che, per quanto concerne le esigenze cautelari, queste paiono meglio tutelabili con la sollecita definizione del ricorso nel merito ex art. 55, comma 10, del D.Lgs. n. 104/2010. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche: -

respinge

l’eccezione

di

incompetenza

territoriale

dedotta

dall’Amministrazione resistente; - fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017. Compensa le spese della presente fase di giudizio. La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati: Maddalena Filippi, Presidente Gianluca Morri, Consigliere, Estensore Simona De Mattia, Primo Referendario L'ESTENSOREIL PRESIDENTEGianluca MorriMaddalena Filippi

IL SEGRETARIO



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