TAR ottobre 2017: ricorsi ex appartenenti al Corpo Forestale dello Stato rimessi al giudizio della C

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TAR ottobre 2017: ricorsi ex appartenenti al Corpo Forestale dello Stato rimessi al giudizio della Corte Costituzionale

Pubblicato il 16/10/2017

N. 00281/2017 REG.PROV.COLL. N. 00005/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2017, proposto da: ..xxx.. rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier N. 43; contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, c/o Compl. Monumen. di San Domenico; nei confronti di xxx non costituito in giudizio;


per l'annullamento del decreto del Capo del CFS n. 81279 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 177/2016, con cui è individuata l'Amministrazione presso cui sono assegnati i ricorrenti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Difesa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2017 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Pasqualina Di Cicco, su delega dell'avv. Egidio Lizza, per le parti ricorrenti e l'avv. distrettuale dello Stato Domenico Pardi per i Ministeri resistenti; Considerato che questo Tribunale, con ordinanza n. 235 del 16 agosto 2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 lett. a) della legge n.124 del 2015, per contrasto con gli articoli 3 primo e secondo comma, 9,32,76, 77 primo comma, e 81 della Costituzione; e questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 177 del 2016, articoli 7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestaledello Stato e inoltre l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 2,3 primo e secondo comma,4,76 e 77 primo comma della Costituzione; che la presente controversia rientra nell’ambito applicativo delle predette


disposizioni (cfr. Tar Potenza ordinanza n. 584 del 18 agosto 2017); rilevato che nel processo amministrativo si applica la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione incidentale di legittimità costituzionale di una norma applicabile in tale procedimento, seppur sollevata in una diversa causa (cfr. Consiglio di Stato adunanza plenaria, ordinanza n. 28 del 15 ottobre 2014; Sez. V, ordinanza 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, ordinanza 11 luglio 2002, n. 3926); ritenuto che sia, pertanto, opportuno sospendere anche il presente giudizio, nell’attesa dell’esito dello scrutinio di costituzionalità, ai fini di una decisione assunta sulla base di normativa conforme a Costituzione (cfr. Tar Potenza ibidem); che il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello di cui all'art. 80, comma 1, cod. proc. amm. e che esso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale di definizione del giudizio (nella fattispecie in questione relativo all’art. 8, lett. a), della legge n. 124 del 2015, nonché agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del D. Lg.vo n. 177 del 2016) (cfr. in termini Tar Potenza ordinanza n. 584 del 18 agosto 2017; ma anche Tar Roma sentenza n. 4300 del 6 aprile 2017); P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), sospende il presente giudizio ai sensi degli articoli 295 c.p.c., 79 comma 1 e 80 comma 1 c.p.a., fino alla decisione che la Corte Costituzionale adotterà in merito alla questione indicata in motivazione. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:


Alberto Tramaglini, Presidente Renata Emma Ianigro, Consigliere Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore L'ESTENSOREIL PRESIDENTEMassimiliano BallorianiAlberto Tramaglini

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 25/08/2017

N. 00239/2017 REG.PROV.COLL. N. 00016/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2017, proposto da: xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier N. 43; contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;


nei confronti di xxxx non costituito in giudizio; per l'annullamento del decreto del Capo del CFS n. 81271 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 177/2016, con cui è stata individuata l'Amministrazione (nella specie il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) presso cui è assegnato il ricorrente, a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dell'Interno; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2017 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Egidio Lizza per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Massimo Lucci per l'amministrazione resistente, presente solo nei preliminari; Considerato che questo Tribunale, con ordinanza n. 235 del 16 agosto 2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 lett. a) della legge n.124 del 2015, per contrasto con gli articoli 3 primo e secondo comma, 9,32,76, 77 primo comma, e 81 della Costituzione; e questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 177 del 2016, articoli 7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestaledello Stato e inoltre l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, per contrasto


con gli articoli 2,3 primo e secondo comma,4,76 e 77 primo comma della Costituzione; che la presente controversia rientra nell’ambito applicativo delle predette disposizioni (cfr. Tar Potenza ordinanza n. 584 del 18 agosto 2017); rilevato che nel processo amministrativo si applica la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione incidentale di legittimità costituzionale di una norma applicabile in tale procedimento, seppur sollevata in una diversa causa (cfr. Consiglio di Stato adunanza plenaria, ordinanza n. 28 del 15 ottobre 2014; Sez. V, ordinanza 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, ordinanza 11 luglio 2002, n. 3926); ritenuto che sia, pertanto, opportuno sospendere anche il presente giudizio, nell’attesa dell’esito dello scrutinio di costituzionalità, ai fini di una decisione assunta sulla base di normativa conforme a Costituzione (cfr. Tar Potenza ibidem); che il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello di cui all'art. 80, comma 1, cod. proc. amm. e che esso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale di definizione del giudizio (nella fattispecie in questione relativo all’art. 8, lett. a), della legge n. 124 del 2015, nonché agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del D. Lg.vo n. 177 del 2016) (cfr. in termini Tar Potenza ordinanza n. 584 del 18 agosto 2017; ma anche Tar Roma sentenza n. 4300 del 6 aprile 2017); P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), sospende il presente giudizio ai sensi degli articoli 295 c.p.c., 79 comma 1 e 80 comma 1 c.p.a., fino alla decisione che la Corte Costituzionale adotterà in


merito alla questione indicata in motivazione. CosĂŹ deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati: Alberto Tramaglini, Presidente FF Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere L'ESTENSOREIL PRESIDENTEMassimiliano BallorianiAlberto Tramaglini

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 25/08/2017

N. 00238/2017 REG.PROV.COLL. N. 00421/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 421 del 2016, proposto da: xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Tozzi, Laura Di Giovanni, Antonio Marsilio, Andrea Patrizi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Marsilio in Pescara, via Ravenna 28; contro


Ministero

delle

Politiche

Agricole

Alimentari

e

Forestali

- Corpo

Forestale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico; nei confronti di xxx non costituito in giudizio; per l'annullamento del decreto n. 81271 del 31 ottobre 2016 con il quale il Capo del Corpo Forestale dello Stato ha disposto l'assegnazione del ricorrente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a decorrere dal 01/01/17; del decreto n. 81277 del 31 ottobre 2016 emesso dal Capo del Corpo Forestale dello Stato nella parte in cui non include il ricorrente nell'elenco delle 1.287 unitĂ di personale, appartenenti al ruolo degli Ispettori del Corpo Forestale dello Stato, assegnate all'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 01 gennaio 2017; del DPCM del 21 novembre 2016 recante disposizioni del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato; della nota della Segreteria del Capo del corpo prot. n. 0088869 del 24/11/2016; nonchĂŠ per l'accertamento del diritto del ricorrente all'attuazione dei criteri normativi di assegnazione sulla base dell'esame del proprio stato matricolare e fascicolo personale e in considerazione del servizio prestato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestaledello Stato e della Presidenza del


Consiglio dei Ministri; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2017 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Laura Di Giovanni per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Massimo Lucci per l'amministrazione resistente solo nei preliminari; Considerato che questo Tribunale, con ordinanza n. 235 del 16 agosto 2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 lett. a) della legge n.124 del 2015, per contrasto con gli articoli 3 primo e secondo comma, 9,32,76, 77 primo comma, e 81 della Costituzione; e questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 177 del 2016, articoli 7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestaledello Stato e inoltre l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 2,3 primo e secondo comma,4,76 e 77 primo comma della Costituzione; che la presente controversia rientra nell’ambito applicativo delle predette disposizioni (cfr. Tar Potenza ordinanza n. 584 del 18 agosto 2017); rilevato che nel processo amministrativo si applica la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione incidentale di legittimità costituzionale di una norma applicabile in tale procedimento, seppur sollevata in una diversa causa (cfr. Consiglio di Stato adunanza plenaria, ordinanza n. 28 del 15 ottobre 2014; Sez. V, ordinanza 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, ordinanza 11 luglio 2002, n. 3926); ritenuto che sia, pertanto, opportuno sospendere anche il presente giudizio, nell’attesa dell’esito dello scrutinio di costituzionalità, ai fini di una decisione assunta sulla base di normativa conforme a Costituzione (cfr. Tar Potenza


ibidem); che il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello di cui all'art. 80, comma 1, cod. proc. amm. e che esso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale di definizione del giudizio (nella fattispecie in questione relativo all’art. 8, lett. a), della legge n. 124 del 2015, nonché agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del D. Lg.vo n. 177 del 2016) (cfr. in termini Tar Potenza ordinanza n. 584 del 18 agosto 2017; ma anche Tar Roma sentenza n. 4300 del 6 aprile 2017); P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), sospende il presente giudizio ai sensi degli articoli 295 c.p.c., 79 comma 1 e 80 comma 1 c.p.a., fino alla decisione che la Corte Costituzionale adotterà in merito alla questione indicata in motivazione. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati: Alberto Tramaglini, Presidente FF Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere L'ESTENSOREIL PRESIDENTEMassimiliano BallorianiAlberto Tramaglini

IL SEGRETARIO


Pubblicato il 30/01/2017

N. 00007/2017 REG.PROV.CAU. N. 00421/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 421 del 2016, proposto da: xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Tozzi, Laura Di Giovanni, Antonio Marsilio, Andrea Patrizi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Marsilio in Pescara, via Ravenna 28; contro Ministero

delle

Politiche

Agricole

Alimentari

e

Forestali

- Corpo

Forestale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico; nei confronti di xxx non costituito in giudizio;


per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 81271 del 31 ottobre 2016 con il quale il Capo del Corpo Forestale dello Stato ha disposto l'assegnazione del ricorrente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a decorrere dal 01/01/17; del decreto n. 81277 del 31 ottobre 2016 emesso dal Capo del Corpo Forestale dello Stato nella parte in cui non include il ricorrente nell'elenco delle 1.287 unitĂ di personale, appartenenti al ruolo degli Ispettori del Corpo Forestale dello Stato, assegnate all'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 01 gennaio 2017; del DPCM del 21 novembre 2016 recante disposizioni del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato; della nota della Segreteria del Capo del corpo prot. n. 0088869 del 24/11/2016; di ogni altro atto comunque connesso; nonchĂŠ per l'accertamento del diritto del ricorrente all'attuazione dei criteri normativi di assegnazione sulla base dell'esame del proprio stato matricolare e fascicolo personale e in considerazione del servizio prestato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestaledello Stato e di Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2017 il dott. Amedeo Urbano e uditi per le parti i difensori l'avv. Roberto Saccoccia su delega


dell'avv. Alessandro Tozzi per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Massimo Lucci per l'amministrazione resistente; Ritenuto non sussistente il danno grave e irreparabile P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), Respinge l’istanza di sospensiva La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati: Amedeo Urbano, Presidente, Estensore Alberto Tramaglini, Consigliere Massimiliano Balloriani, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSOREAmedeo Urbano

IL SEGRETARIO


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