Tar luglio 2017 – chiesto annullamento del decreto m i u r 10 settembre 2010, n 249, in g u r i 31 g

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TAR luglio 2017 – chiesto annullamento del decreto M.I.U.R. 10 settembre 2010, n. 249, in G.U.R.I. 31 gennaio 2011, n. 24, suppl. ord. n. 23 Pubblicato il 20/07/2017 N. 08816/2017 REG.PROV.COLL. N. 05675/2017 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 5675 del 2017, proposto da: …….., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47; contro Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi del Molise non costituiti in giudizio; nei confronti di Debora Tambone non costituito in giudizio; per l'annullamento - del decreto M.I.U.R. 10 settembre 2010, n. 249, in G.U.R.I. 31 gennaio 2011, n. 24, suppl. ord. n. 23, concernente Regolamento per la “definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,


ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; - dei DD.MM. 30 settembre 2011, 1 dicembre 2016, n. 948, 10 marzo 2017, n. 141 e 13 aprile 2017, n. 226 anche nella parte in cui prevedono che “per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione non inferiore a 21/30” anche in ipotesi in cui i posti complessivamente messi a concorso rimangano liberi e che sia ancora possibile compensare l’insufficienza con il voto ottenuto allo scritto e all’orale; - del medesimo D.M. anche in ipotesi in cui i posti complessivamente messi a concorso siano superiori al numero dei partecipanti che abbiano raggiunto tale soglia; - dei medesimi DD.MM. nella parte in cui fissano una soglia nazionale minima di ammissione alle successive prove stabilita a livello nazionale nonostante le prove siano somministrate a livello locale e con soglie differenti di difficoltà; - del bando dell’Ateneo di Campobasso anche ove interpretato nel senso di non poter assegnare i posti disponibili in ordine di graduatoria e nella parte in cui non consente l’ammissione alle successive prove di parte ricorrente per tutti i motivi già spiegati in atti e in ragione del mancato ottenimento alla prova preliminare di un punteggio superiore o uguale a 21/30 e nella parte in cui riporta soglie illegittime per l’accesso; - della graduatoria del concorso per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di primo grado e secondo grado, nelle quali parte ricorrente risulta inidonea e quindi fuori dal novero dei partecipanti alla prova scritta per non aver ottenuto il punteggio di 21 e, ove esistente, del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l’iscrizione di parte ricorrente; - della graduatoria finale solo nella parte in cui non contiene parte ricorrente; - di tutti gli atti prodromici, precedenti, consequenziali e successivi anche se non conosciuti; e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alla successiva prova scritta del concorso per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’ammissione opposta; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.


delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno della classe di concorso per cui è causa nonché, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti M. Bonetti e S. Delia; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO Gli istanti hanno partecipato alle selezioni, finalizzate all’ammissione ai corsi di specializzazione per attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella Scuola secondaria di primo e secondo grado, ottenendo nei test preliminari punteggi che, secondo le disposizioni ministeriali, non risultano sufficienti per accedere alla successiva prova scritta. Con ricorso depositato il 16.6.2017, gli stessi chiedono quindi l’annullamento, previe misure cautelari, dei provvedimenti indicati in epigrafe, in base ai quali detta prova scritta è stata loro preclusa. In particolare, i ricorrenti evidenziano di avere partecipato alle prove preselettive di ammissione, di avere conseguito un punteggio compreso tra 19,00 e 20,5 su una soglia minima di 21,00 e di avere constatato la mancata copertura di molti posti (a fronte di 100 posti disponibili per la scuola secondaria di primo grado, infatti, solo 61 soggetti sono stati gli ammessi alla prova scritta, mentre per la scuola secondaria di secondo grado, a fronte di 100 posti disponibili, solo 51 soggetti sono stati ammessi alla medesima prova). Nell’impugnativa si prospettano i seguenti motivi di gravame: 1) Violazione del principio di legalità; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co 1 e dell’art. 4 della legge n. 264/1999 e dell’art. 33 Cost. Esorbitanza normativa.


Ingiustizia manifesta e contraddittorietà. La soglia minima di punteggio per l’ammissione a procedure selettive era stata già oggetto di pronunce giurisdizionali che ne rilevavano l’illegittimità, soprattutto in presenza di disponibilità di posti. Il Ministero competente avrebbe pertanto potuto definire la programmazione e i contenuti delle prove di ammissione, ma non anche inserire soglie di sbarramento, che si riflettevano sui principi generali di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione e sull’effettiva garanzia di assecondare il fabbisogno rilevato a livello nazionale, prevedendo la l. n. 264/99 un contingentamento dei posti riferito solamente alle strutture disponibili e in relazione al fabbisogno rilevato, ma non al punteggio di selezione; 2) Violazione e falsa applicazione della legge 264 del 1999 e dei suoi principi informatori. Violazione del concetto di programmazione e della ratio della legge 264. Contraddittorietà. Violazione degli articoli 2, 3, 33 e 34 della Costituzione e conseguente eccezione di incostituzionalità”. Il concetto di “programmazione” di cui alla l. n. 264/99 prevedeva un’attenta istruttoria su diversi parametri, tra cui non era prevista una soglia minima di sbarramento, sussistendo in subordine la violazione dei principi costituzionali di cui alle norme indicate in rubrica; 3) Eccesso di potere per sviamento, incoerenza e violazione del D.M. 249/2010. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 97 Cost. Disparità di trattamento. Il limite di 21 punti individuato su 30 complessivi, come soglia minima sarebbe illogico e sproporzionato in relazione al punteggio massimo astrattamente ottenibile. Premesso ciò, l’individuazione di una soglia unica nazionale applicata a test differenziati nei diversi Atenei, in cui, pur sulla base del medesimo programma generale, la difficoltà di somministrazione è diversa, sarebbe irragionevole. La previsione di una soglia nazionale di ammissione avrebbe dovuto comportare una somministrazione unica del test, nella stessa data e di identico contenuto; 4) Violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione, dell’art. 4 Cost. e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dallo stesso Ateneo. L’introduzione della soglia minima di punteggio, fissata in misura pari a 21, avrebbe compromesso l’esigenza di dare piena attuazione alle risorse programmate disponibili,


per cui, rispettivamente, 39 e 49 posti disponibili (dei 100 stabiliti per ognuna delle due classi) sarebbero rimasti vacanti; 5) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento. Il MIUR avrebbe previsto un triplice sbarramento con tre prove dalla soglia molto alta: i candidati devono raggiungere 21 punti nel test preselettivo su 30 punti a disposizione, 21 punti nella prova scritta e 15 in quella orale su 20, con totale necessario conseguimento di almeno 57 punti su 90 a disposizione, senza che sia prevista la cumulabilità dei punteggi ottenuti nelle tre prove; 6) violazione o falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento; disparità di trattamento tra i ricorrenti e i candidati di altri Atenei. A fronte di alcune domande errate inserite nel test, alcune università avrebbero annullato i quesiti scorretti, attribuendo un punteggio supplementare ai candidati. Alcuni candidati, quindi, avrebbero conseguito un punteggio al di sopra della soglia per un errore della società che ha predisposto il test e non per le proprie capacità. Con decreto cautelare monocratico n. 3076 del 20.6.2017 è stata respinta la domanda cautelare sulla base della seguente motivazione “Rilevato che, con decreto cautelare monocratico n. 3027/17, è già stata accolta analoga istanza cautelare, riferita non a singoli Atenei, ma all’esigenza di immediato riesame, da parte dell’Amministrazione scolastica centrale, del punteggio minimo previsto per il superamento delle prove preselettive di cui trattasi, al fine di assicurare – tramite ulteriori scorrimenti delle graduatorie, formate dai singoli Atenei – l’ammissione di un numero di candidati almeno pari alla quantità di posti disponibili. Ritenuto che detto riesame – già disposto ed il cui esito varrebbe erga omnes – non richieda reiterazione, imponendosi ormai, ove la predetta Amministrazione non abbia provveduto, valutazione collegiale circa la sussistenza, o meno, dei presupposti per disporre la fissazione di prove suppletive, nelle sedi in cui si siano verificate le circostanze segnalate”. Alla Camera di consiglio del 12.7.2017 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.-. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati. Nel caso di specie, infatti, deve essere valorizzato il principio di ordine generale – a


vario titolo richiamato nei suddetti motivi di ricorso - secondo cui nell’ambito della programmazione di posti accessibili per la formazione universitaria, resta ferma la legittimità dell’introduzione, anche sotto i profili del diritto comunitario, del c.d. “numero chiuso” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.2.11, n. 898; Sez. II, 23.11.10, n. 591; Tar Lazio, Sez. III bis, 13.9.12, n. 7779), finalizzato ad effettuare il contingentamento degli accessi, in relazione sia al fabbisogno di specifiche figure professionali, sia alle strutture di formazione disponibili. Appare altresì legittima l’effettuazione di prove preselettive, che consentano un più ordinato svolgimento delle successive prove di esame – a fronte di un eccessivo numero di aspiranti – restando però fine ultimo della selezione quello di favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. TAR Sicilia, PA, Sez. I, 2.2.2010, n. 1295). Nella logica della selezione preliminare in questione, dunque, l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un’anomalia, che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi: interventi, nella fattispecie non effettuati con tempestività, in via generale, dall’Amministrazione centrale, nemmeno quando a ciò invitata in sede giurisdizionale. Come condivisibilmente rilevato nel terzo motivo di ricorso, inoltre, sembra mancata nel caso di specie un’adeguata istruttoria, in ordine alle modalità con cui è stata individuata proprio una soglia minima di 21 punti, pari ad tre quarti del massimo punteggio ottenibile (30), laddove il numero dei partecipanti non ammessi, la diversa conformazione dei quesiti nei vari Atenei, nonchè la conclusiva mancata copertura di un ampio numero di posti hanno reso evidente la presumibile, eccessiva difficoltà del test di ingresso, in modo tale da suggerire l’individuazione di una soglia minima diversa, orientata non a restringere eccessivamente la selezione vera e propria, ma ad escludere solo i candidati con un bagaglio culturale del tutto insufficiente per intraprendere il percorso formativo in questione. Quanto sopra, tenuto conto sia dell’interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si qualifica come diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434): principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati. La fondatezza dei motivi, in precedenza esaminati, comporta l’assorbimento delle restanti censure.


In conclusione, quindi, deve dichiararsi l’illegittimità dei DD.MM. 30 settembre 2011, 1 dicembre 2016, n. 948, 10 marzo 2017, n. 141 e 13 aprile 2017, n. 226, nella parte in cui prevedono l’ammissione ai corsi dei soli studenti, che abbiano conseguito nelle prove preselettive una soglia minima di punteggio pari a 21, anche in caso di mancata integrale copertura dei posti programmati. Se infatti risulta senz’altro possibile, al termine delle prove concorsuali, l’incompleta copertura dei posti, per insufficiente preparazione dei concorrenti, non altrettanto può dirsi per la fase preselettiva, in cui dovrebbe soltanto operarsi una prima “scrematura” dei partecipanti. La natura dell’atto impugnato (mera preclusione al completamento delle prove di accesso) e la disponibilità di posti – senza alterazione della graduatoria di merito già formata - escludono l’individuazione di posizioni di controinteresse all’accoglimento del ricorso. L’Amministrazione dovrà, quindi, disporre lo scorrimento delle graduatorie, formate in esito alle prove preselettive, fino a raggiungere un numero di ammessi pari alla quantità di posti disponibili. Resta ferma la necessità che anche i nuovi ammessi completino la fase selettiva, con organizzazione di prove supplementari, ove tale fase fosse già stata completata per gli altri concorrenti. Resta altresì fermo il fatto che, con lo scorrimento in questione, gli attuali ricorrenti vedono soddisfatto l’interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo, in ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle prove concorsuali, in una situazione che – stando ai punteggi conseguiti – sembra configurare il superamento, da parte degli stessi, della cosiddetta prova di resistenza. Non possono considerarsi acquisiti, tuttavia, titoli ulteriori, rispetto alle chances di rientrare fra gli ammessi al corso di specializzazione di cui trattasi, in base sia allo scorrimento della graduatoria già formata, sia alla posizione in quest’ultima occupata da ciascuno, sia al superamento delle ulteriori prove. Non si rilevano, pertanto, i presupposti per accogliere anche la domanda risarcitoria, attesa la tutela accordata con la presente decisione e la genericità della domanda medesima, mentre risultano palesemente inammissibili le altre domande (richiesta declaratoria di un insussistente diritto a partecipare alle prove scritte e al risarcimento in forma specifica). Le spese del giudizio possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente


pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte accolto, nei termini precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui non consentono la copertura dei posti disponibili al termine della fase preselettiva, con conseguente scorrimento delle graduatorie di merito, formate al termine di tale fase, fino a copertura dei posti disponibili. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. CosÏ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati: Gabriella De Michele, Presidente Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore Silvio Lomazzi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Vincenzo Blanda Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO


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