Tar 2021- calcolare l'anzianità pregressa a favore del 7 e 8 corso ispettori - Motivazione e vizi d

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Tar 2021- calcolare l'anzianità pregressa a favore del 7 e 8 corso ispettori Motivazione e vizi dell'atto T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 27/04/2021) 26-05-2021, n. 6193

Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2141 del 2021, proposto da ………... contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la declaratoria di illegittimità - del silenzio illegittimamente serbato dal Ministero intimato a seguito ed in relazione all'atto di diffida inviato a mezzo pec in data 22/02/2020, volto a: - dare accesso alla qualifica di ispettore superiore ovvero di sostituto commissario mediante un concorso per soli titoli anziché per titoli ed esami; - in alternativa, nel caso di eventuale difficoltà in sede di formazione dei Decreti Legislativi correttivi, emanare un Decreto Ministeriale che vada a disciplinare ex novo le modalità concorsuali, atteso che il D.P.R. n. 335 del 1982 all'art. 31-bis, è stato parzialmente modificato dall'attuale Legge di riordino per la parte in cui non fa più riferimento alle annualità e vacanze di posti; - per quanto attiene allo svolgimento del concorso, modificare il D.M. n. 321 del 1998, non più adeguato alla normativa di cui alla riserva di legge, con l'introduzione di una modalità semplificata della prova d'esame unica (quiz oppure orale); - calcolare l'anzianità pregressa a favore del 7 e 8 corso ispettori, basata sulla effettiva perdita di chance legata alla mancata emanazione di concorsi per ispettori superiori dedicati agli ispettori capo 7 e 8 corso, rispettivamente dal 2014 per il settimo corso e dal 2016 per l'ottavo corso; - accedere al ruolo direttivo ad esaurimento, durante la fase transitoria sino al 2026, mediante partecipazione al relativo concorso per i posti non coperti ovvero rimasti liberi per quiescenza o per altro motivo, atteso che gli ispettori del 7 e 8 corso sono vincitori di un concorso pubblico, ai sensi dell'art. 53 della L. n. 121 del 1981 e successive modifiche, in continuità con gli attuali destinatari del menzionato concorso ovvero la previsione di un concorso


interno, con procedure agevolate che tengano conto delle modalità di accesso al ruolo degli ispettori del relativo percorso formativo, il tutto finalizzato all'accesso per il ruolo dei funzionari riservato ai menzionati ispettori capo; - riconoscere il titolo di laurea in Scienze dell'Investigazione (titolo imposto dall'Amministrazione nella frequentazione del corso in argomento con apposita convenzione), per la progressione in carriera dei menzionati ispettori senza le limitazioni previste per le classi di laurea contemplate di cui all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 334 del 2000 e relativo regolamento, nonché per l'accertamento - dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di uno o più provvedimenti espressi aventi contenuto vincolante per l'Amministrazione intimata. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 27 aprile 2021 il Cons. Ines Simona Immacolata Pisano; Svolgimento del processo - Motivi della decisione Espongono i ricorrenti che, con atto di diffida inviato al Ministero dell'Interno in 22/02/2020, hanno intimato l'amministrazione al fine di provvedere a quanto in epigrafe dettagliatamente indicato. Non avendo ricevuto riscontro, con il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a chiedono di accertare l'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di uno o più provvedimenti espressi aventi contenuto vincolante per l'Amministrazione intimata. A tal fine, deducono l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione per violazione ed erronea applicazione degli artt. 1 e 2 della L. 07 agosto 1990, n. 241 - Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Violazione e mancata applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge delega n 124/15 per la riforma della pubblica amministrazione - Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta - Violazione dei principi dell'attività amministrativa e, in particolare, di quelli di imparzialità, legalità e buon andamento- Disparità di trattamento e violazione di legge. Al riguardo, premessa una dettagliata ricostruzione della normativa in materia di riordino delle carriere previsto con D.Lgs. n. 126 del 2018, ed evidenziati quelli che ad avviso di parte ricorrente sarebbero i punti critici della nuova disciplina, che non avrebbe rispettato i principi della legge-delega volti ad assicurare una progressione di carriera basata sul merito, tali da arrecare, ad avviso degli scriventi, una disparità di trattamento nei confronti degli odierni ricorrenti, gli istanti evidenziano di avere richiesto al Ministero dell'Interno, con la suindicata diffida che non ha ricevuto risposta: - di modificare l'attuale riordino delle carriere previsto con D.Lgs. 05 ottobre 2018, n. 126 apportando le seguenti modifiche:


- accesso alla qualifica di ispettore superiore ovvero di sostituto commissario mediante un concorso per soli titoli anziché per titoli ed esami; - in alternativa, nel caso di eventuale difficoltà in sede di formazione dei Decreti Legislativi correttivi, emanazione di un Decreto Ministeriale che vada a disciplinare ex novo le modalità concorsuali, atteso che il D.P.R. n. 335 del 1982 all'art. 31-bis, è stato parzialmente modificato dall'attuale Legge di riordino per la parte in cui non fa più riferimento alle annualità e vacanze di posti; - per quanto attiene allo svolgimento del concorso, modifica del D.M. n. 321 del 1998, non più adeguato alla normativa di cui alla riserva di legge, introduzione di una modalità semplificata della prova d'esame unica (quiz oppure orale); - calcolo dell'anzianità pregressa a favore del 7 8 corso ispettori, basato sulla effettiva perdita di chance legata alla mancata emanazione di concorsi per ispettori superiori dedicati agli ispettori capo 7 e 8 corso, rispettivamente dal 2014 per il settimo corso e dal 2016 per l'ottavo corso; - accesso al ruolo direttivo ad esaurimento, durante la fase transitoria sino al 2026, mediante partecipazione al relativo concorso per i posti non coperti ovvero rimasti liberi per quiescenza o per altro motivo, atteso che gli ispettori del 7 e 8 corso sono vincitori di un concorso pubblico, ai sensi dell'art. 53 della L. n. 121 del 1981 e successive modifiche, in continuità con gli attuali destinatari del menzionato concorso ovvero la previsione di un concorso interno, con procedure agevolate che tengano conto delle modalità di accesso al ruolo degli ispettori del relativo percorso formativo, il tutto finalizzato all'accesso per il ruolo dei funzionari riservato ai menzionati ispettori capo; - riconoscimento del titolo di laurea in Scienze dell'Investigazione (titolo imposto dall'Amministrazione nella frequentazione del corso in argomento con apposita convenzione), per la progressione in carriera dei menzionati ispettori senza le limitazioni previste per le classi di laurea contemplate di cui all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 334 del 2000 e relativo regolamento. Ed invero, per effetto del riordino delle carriere i ricorrenti, ispettori del 7 e 8 corso, avrebbero ricevuto, a differenza di tutti gli altri ruoli, molteplici pregiudizi di carattere sia professionale che economico, attesa la difficoltà di progressione in carriera, nonché un'evidente disparità di trattamento con i colleghi dei corsi successivi che hanno usufruito dei "vantaggi" derivanti dal riordino delle carriere. Diversi appartenenti alle Forze dell'Ordine della Polizia di Stato, in un modo o nell'altro, hanno "approfittato" di atti ministeriali favorevoli succedutisi nel tempo (come di cc.dd. riordini delle carriere e correttivi al riordino) che li hanno portati a conseguire le stesse qualifiche attualmente in possesso dei ricorrenti: qualifiche conseguite senza aver mai sostenuto (e vinto) un concorso per esami per accedere al ruolo degli ispettori e senza aver mai superato i numerosi concorsi interni per titoli ed esami (con prova scritta e


prova orale) per la promozione alla qualifica di ispettore superiore banditi nel corso degli anni. Ad avviso di parte ricorrente, il Ministero sarebbe tenuto ad adottare un provvedimento motivato sull'istanza volta ad ottenere l'esercizio di un potere che l'ordinamento gli ha attribuito, e ciò anche quando eventualmente ritenga di dover respingere le domande presentate, anche al fine di consentire agli interessati di poter utilizzare tutti gli strumenti che l'ordinamento ha previsto per la tutela delle loro ragioni. Ne deriverebbe l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza, avendo la giurisprudenza precisato che "l'esistenza dell'obbligo di provvedere non deve necessariamente essere prevista espressamente dalla Legge, ma può essere desunta anche dai principi dell'attività amministrativa, e in particolare da quelli di imparzialità, legalità e buon andamento". Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto, in considerazione dell'inesistenza, nel caso di specie, di un obbligo di provvedere sull'istanza dei ricorrenti. Come infatti evidenziato dalla stessa parte ricorrente, la tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione trova il suo fondamento sostanziale nell'art. 2, comma 1, della L. n. 241 del 1990, il quale prevede che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Il primo comma dell'art. 31 del codice del processo amministrativo prevede inoltre che "decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere". I presupposti normativi indicati, tuttavia, non si attagliano al caso in esame, in cui non si tratta né di "procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza o debba essere iniziato d'ufficio" né tantomeno è individuabile un obbligo dell'amministrazione di concludere un procedimento in un termine determinato. Sul piano sostanziale, infatti, l'inerzia dell'Amministrazione e l'omessa emanazione del provvedimento finale, in tanto rileva quale silenzio rifiuto in quanto sussista un inadempimento ad un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo preordinato all'adozione di un provvedimento amministrativo ovvero di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 10/02/2021, n. 859). Ne deriva che si può considerare illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di un privato in quanto questa sia vincolata a pronunciarsi entro un termine prescritto dalla legge, da un regolamento o da un atto di autolimitazione dell'amministrazione stessa, a cui corrisponda una situazione giuridica soggettiva protetta dall'ordinamento, avente la


consistenza di interesse legittimo. Uguale onere di pronunciarsi incombe sulla PA ove lo impongano, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia o di equità purché, anche in tal caso, siano identificabili posizioni di interesse legittimo qualificate, e non mere aspettative di fatto, quali nel caso in esame le pretese ad una modifica normativa o regolamentare della richiamata disciplina della progressione della carriera. In particolare, certamente non rientra nel perimento del rito sul silenzio né il sindacato sulle valutazioni effettuate dal legislatore tramite il D.Lgs. 05 ottobre 2018, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della L. 7 agosto 2015, n. 124, al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") esperibile tramite proposizione della questione di illegittimità costituzionale di una o più delle relative disposizioni per eventuale violazione degli artt.3 e 97 Cost., che comunque presuppone la rituale impugnazione di atti amministrativi dei quali si deduca l'illegittimità anche in relazione alla eventuale incostituzionalità della legge sulla base di quali tali atti sono emanati- né vi rientra il sindacato delle scelte di merito effettuate dall'amministrazione, nelle quali va ricompresa, in assenza di precisi vincoli imposti da legge o regolamenti, l'emanazione o l'eventuale modifica di un decreti ministeriale, la cui eventuale illegittimità va contestata mediante rituale impugnazione degli atti medesimi oltre che dei successivi bandi concorsuali, nella parte in cui non riconoscono ai ricorrenti le possibilità che ora invocano con lo strumento del rito del silenzio. Va al riguardo evidenziato che il D.Lgs. 05 ottobre 2018, n. 126 invocato da parte ricorrente, mentre prevede espressamente la modifica alla revisione dei ruoli del personale della polizia di stato di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn.335,337,338 e 240, e nell'introdurre modificazioni al richiamato D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 non impone invece alcun obbligo (né alcun termine) di modificare il D.M. 29 luglio 1998, n. 321 (Regolamento recante norme per le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza), la cui eventuale inadeguatezza rispetto alla normativa sopravvenuta non può quindi che essere valutata esclusivamente dall'amministrazione, con le prerogative ad essa riservate. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese processuali, in considerazione della peculiarità della vicenda, possono essere compensate integralmente tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Tomassetti, Presidente FF Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore Lucia Gizzi, Consigliere


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