Tar 2021- rilascio a favore del ricorrente della Tessera Professionale Europea (TPE, o EPC) Pubbl

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Tar 2021- rilascio

a favore del ricorrente della Tessera Professionale Europea

(TPE, o EPC)

Pubblicato il 07/04/2021

N. 04133/2021 REG.PROV.COLL. N. 01037/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2020, proposto da OMISSIS contro Ministero della Salute, Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, Associazione Italiana Fisioterapisti non costituiti in giudizio; per l'ottemperanza per la declaratoria di inefficacia e/o nullità e/o, in subordine, per l’annullamento della nota 4 12 2019 del ministero della salute, evidentemente violativa/elusiva del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, sez III-quater, 14 6 2019 n 7720 e della sentenza TAR Lazio, sez III-quater, 7 11 2019 n 12759, dichiarativa dell’inottemperanza alla prima, per l’accertamento (i) del mancato rispetto del termine di 30 gg fissato dalla sentenza n 12759/19 per il riesame


dell’istanza e (ii) del decorso del termine di due mesi per la formazione del silenzio assenso e per la condanna del Ministero della Salute al pagamento di una somma di denaro ex art 114, co 4, lett e, cpa per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’adempimento della prestazione dovuta (cd “astreinte”), nonché, in subordine, per il diretto e immediato investimento del commissario ad acta, già nominato con la sentenza n 12759/19; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2021 il dott. Roberto Vitanza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 12759/19, emessa in ottemperanza della sentenza n.7720/2019, non appellata. In particolare, con la sentenza, emessa in forma semplificata, n. 7720/2019 il TAR adito, ha annullato il diniego, espresso dalla resistente, al rilascio a favore del ricorrente della Tessera Professionale Europea (TPE, o EPC), ai sensi degli artt. 5 bis e ss. del d.lgs. 206/2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, poi modificata dalla ulteriore direttiva 2013/55/CE, che consente l’abilitazione all’esercizio della professione di fisioterapista, rilevando e sanzionando il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento adottato. La decisione non è stata appellata. La parte resistente non ha, tuttavia, dato seguito alle statuizioni giudiziali descritte.


Infatti, la stessa, non solo non ha provveduto ad una nuova istruzione procedimentale, ma ha, rappresentato al ricorrente che non essendo possibile alcun “intervento” sulla piattaforma IMI, non era possibile dare seguito a quanto statuito nelle riportate sentenze per “impossibilità materiale” e invitava il ricorrente a presentare una nuova istanza, risultando quella già presentata, nella Piattaforma centralizzata IMI, definita con il rigetto. Avverso la riportata determinazione la parte ricorrente ha agito, quindi, per l’ottemperanza della sentenza n. 7720/2019, asseritamente elusa. Il Collegio con la sentenza n. 12759/2019 ha rilevato la mancata esecuzione della sentenza n. 7720/2019 e, dopo aver premesso che :” … consistendo la stessa in una mera difficoltà organizzativa che compete all’amministrazione risolvere”, ha ordinato alla resistente:”… di riattivare il procedimento dalla fase in cui sono intervenuti i provvedimenti annullati, e dunque dalla fase istruttoria nella quale è mancato il coinvolgimento dello “Stato d’origine del titolo”, entro giorni trenta (30) dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza” e, in :”… caso di ulteriore inadempienza viene fin d’ora nominato quale Commissario ad Acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - con facoltà di delega ai Capi Dipartimento, anche affidati a Ministri senza portafoglio, muniti di specifica competenza in materia”. L’amministrazione, alla richiesta di esecuzione dei riportati provvedimenti giudiziari, ha nuovamente rappresentato che :” Tale impossibilità tecnica non consente quindi allo scrivente, per impossibilità materiale, di dar seguito a quanto indicato dalle sentenze e in particolare a quanto previsto dall’art. 4quinquies, par. 3 e 4 della direttiva 2005/36/CE e s.m. come recepito nel nostro Ordinamento del d.lgs. 206/2007 e s.m.”, richiedo, da parte degli interessati una nuova istanza:” considerato che quelle già presentate hanno già dato luogo ad un procedimento che si è chiuso definitivamente con il diniego, come indicato nella Piattaforma centralizzata IMI”.


La parte ricorrente ha, quindi, reagito a tale determinazione con un nuovo ricorso per l’ottemperanza oggetto del presente scrutinio. Alla udienza del giorno 19 gennaio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La determinazione per cui è causa è, all’evidenza, elusiva del giudicato, atteso che ha pedissequamente ribadito quanto già cassato con i due provvedimenti giudiziari, adottando un comportamento dilatorio e non collaborativo, nonché capzioso, equivoco e, all’evidenza, contraddittorio, che, di fatto, ha impedito la esecuzione di ben due decisioni giudiziarie. Come statuito dal giudice adito, era onere della resistente quello di superare tutte le difficoltà tecniche relative all’asserita impossibilità di svolgere una nuova istruttoria. Il rilevato comportamento della p.a. deve, quindi, essere sanzionato, come richiesto dal ricorrente a mente dell’art. 26 cpa e, per l’effetto, l’amministrazione resistente deve essere condannata al risarcimento del danno nei termini indicati nel dispositivo. A ciò deve cumularsi la sanzione pecuniaria prevista nel secondo comma dell’art. 26 cpa e quantificata nel dispositivo. Inoltre, nel confermare la nomina del Commissario ad acta nella persona del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di sub delega, il Collegio ordina che, previa partecipazione della presente sentenza, sia all’amministrazione resistente, nel suo domicilio reale, che presso gli uffici dell’indicato Commissario ad acta, quest’ultimo, entro e non oltre trenta giorni, dalla notifica della presente sentenza, provveda all’esecuzione della sentenza n. 7720/2019, come specificata e precisata nella decisione n. 12759/2019. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.


P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), accoglie il ricorso e per l’effetto, ordina che la presente sentenza, nei termini e con

le

modalità

indicate

in

motivazione,

sia

eseguita

dall'autorità

amministrativa. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del DM

n.

55/2014,

complessivamente

quantifica

in

euro

2.500.00

( duemilacinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali. Condanna, altresì, la parte resistente, a mente dell’art. 26 cpa, al risarcimento del danno in favore della ricorrente per complessivi euro 2.000,00 (duemila), somma, ritenuta equa ed adeguata per sanzionare il comportamento della p.a. connotato da evidente colpa grave. Condanna altresì la parte resistente, a mente del secondo comma dell’art. 26 cpa al pagamento della sanzione pecuniaria pari al quadruplo del contributo unificato previsto per il presente ricorso. Conferma la nomina del Commissario ad acta nella persona del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di sub delega, che dovrà provvedere alla esecuzione delle decisioni giudiziarie riportate in motivazione entro trenta giorni. Ordina alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per quanto di competenza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2021, tenutasi da remoto ed in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati: Riccardo Savoia, Presidente Dauno Trebastoni, Consigliere Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


Roberto Vitanza

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO --

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