Tar 2019: chiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infortunio occorsogli i

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riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infortunio occorsogli in itinere e la concessione del relativo equo indennizzo Tar 2019: chiesto

Pubblicato il 12/11/2019 N. 12981/2019 REG.PROV.COLL. N. 12102/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12102 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta e Chiara Lo Mastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Carta in Roma, viale Parioli n. 55; contro Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento del silenzio inadempimento formatosi sulla richiesta dell'8 maggio 2017, con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio occorsogli in itinere e la concessione del relativo equo indennizzo della patologia «-OMISSIS-» e per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere sulla relativa istanza. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La parte ricorrente, con richiesta dell’8 maggio 2017, ha fatto richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infortunio occorsogli in itinere e la concessione del relativo equo indennizzo della patologia «OMISSIS-». Stante la mancata risposta dell’amministrazione ha proposto ricorso dinanzi a questo T.A.R. avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione chiedendo la condanna della stessa a provvedere. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che, con deposito del 16.1.2019, ha fatto presente l’intervenuta convocazione del ricorrente per la data 17/01/2019 al fine di sottoporlo a visita medico-legale. Il medesimo Ministero della Difesa, in data 18.2.2019, ha presentato istanza di rinvio dell’udienza fissata per il 20.2.2012, rilevando come fosse ancora in corso


l’istruttoria volta all’accertamento, in via amministrativa, della sussistenza dei presupposti per la riconoscibilità della dipendenza da causa di servizio della patologia in questione e, stante anche la mancata opposizione del ricorrente la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9.10.2019. A quest’ultima data nessuna evidenza sul successivo iter amministrativo della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nemmeno in sede di udienza, è stata fornita dalle parti a questo T.A.R che, conseguentemente, deve ritenere che l’istanza non abbia ricevuto risposta. DIRITTO Il ricorso è fondato e va accolto con sentenza in forma in forma semplificata, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a.. I termini di cui all'art. 18 D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 per la conclusione dei procedimenti volti al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed alla concessione dell'equo indennizzo non hanno natura perentoria, sia perché manca nella normativa di riferimento l'indicazione puntuale della perentorietà, non prevedendosi alcuna comminatoria di decadenza o illegittimità del potere esercitato, sia perché, in via generale, il termine di conclusione del procedimento, anche se ad iniziativa d'ufficio, ha natura meramente ordinatoria o acceleratoria, senza alcun effetto di decadenza, nel caso d'inosservanza, né di illegittimità

del

potere

tardivamente

esercitato,

potendo

sempre

l'Amministrazione procedere alla definizione del procedimento mediante provvedimento finale e conclusivo, ma fatta naturalmente salva la tutela giurisdizionale del silenzio rifiuto per rimuovere lo stato di inerzia (T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I Sent., 26/04/2016, n. 160; T.A.R. Puglia Lecce Sez. II Sent., 16/04/2015, n. 1217). Stante, quindi, il silenzio il silenzio serbato da una pubblica amministrazione sull’istanza di parte ricorrente e l’intervenuta scadenza dei relativi termini


procedimentali, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi espressamente sull’istanza formulata, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo. Deve, inoltre, essere disposta la trasmissione della presente sentenza, in via telematica, ai sensi dell’art. 2, co. 8, della legge n. 241 del 1990, alla Corte dei Conti, al passaggio in giudicato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara illegittimo il silenzio inadempimento e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull’istanza della parte ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla notifica o, se precedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti. Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 2 comma 8 l. 241/1990, al passaggio in giudicato della presente sentenza. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. manda alla


Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente Rosa Perna, Consigliere Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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