TAR 2019: ricorso contro il provvedimento adottato ai sensi dell’art.55 commi 4 e 5 D.P.R.24.04.198

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TAR 2019: ricorso contro il provvedimento adottato ai sensi dell’art.55 commi 4 e 5 D.P.R.24.04.1982 n.335 dal Ministero dell'Interno.( motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale) Pubblicato il 18/01/2019 N. 00714/2019 REG.PROV.COLL. N. 04133/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4133 del 2010, proposto da XXX XXX, rappresentato e difeso dagli avvocati XX contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di XXX non costituita in giudizio; per l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 09.03.2010, n. 333.D/9907, con il quale è stato disposto, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, il trasferimento, con effetto immediato, dalla Questura di XXX Commissariato di P.S. di XXX alla Questura di XXX del sovrintendente della Polizia di Stato XXX XXX e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe il Sig.XXX XXX ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento adottato ai sensi dell’art.55 commi 4 e 5 D.P.R.24.04.1982 n.335 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 09.03.2010, n. 333.D/9907 con il quale veniva disposto il trasferimento d’ufficio, con effetto immediato, dalla Questura di XXX - Commissariato di P.S. di XXX alla Questura di XXX, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, in relazione al contenuto della nota 2.14/Ris 09/14248 della Questura di XXX del 4 giugno 2009 (che a sua volta rimandava ad una nota della DDA presso il Tribunale di XXX del 14 maggio 2009). In particolare, secondo tale nota, il ricorrente avrebbe intrattenuto “relazioni affaristiche” con due imprenditori esponenti di clan camorristici, finalizzate a costituire in Albania società per la realizzazione di opere edili. L’amministrazione non si è costituita in giudizio ma ha depositato documentazione. Con memoria depositata in atti in data 27 novembre 1998 il ricorrente ha evidenziato che, a seguito del trasferimento presso la Questura di XXX, richiedeva al Ministero dell’Interno di verificare la sussistenza delle condizioni del comminato trasferimento, ritenuto sin dalla sua adozione illegittimo ed irrazionale. Con provvedimento del 13 maggio 2011 prot. 333.D/9907 il Ministero pur dichiarando che il Questore di XXX riteneva ancora sussistenti le ragioni che determinarono l’allontanamento del dipendente, esprimeva parere favorevole all’assegnazione del predetto presso uffici della provincia di XXX che non insistessero nell’ambito territoriale di competenza del Commissariato di P.S. di XXX. In tale occasione il ricorrente prendeva contezza della nota prot. 26677 del 06/11/09 con la quale, alla richiesta presentata dalla Questura di XXX, la Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di XXX rispondeva che nell’ambito del procedimento penale n. 43658/07 non risultavano essere confermati “profili di rilevanza penale a carico del XXX”. Sulla base del predetto atto, quindi, il ricorrente otteneva il trasferimento presso la Questura di XXX. Non resta al Collegio, pertanto, che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo ottenere il ricorrente, dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato, alcuna ulteriore utilità. Né, del resto, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento in via incidentale dell’illegittimità dell’atto impugnato ai fini della presentazione della domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell’art.34 comma 3 c.p.a, della quale comunque il Collegio non ravvisa i presupposti. Infatti, va evidenziato che in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale l’Amministrazione di PS dispone di un’ampia sfera di discrezionalità – ben maggiore che negli


ordinari rapporti di pubblico impiego- nel valutare i presupposti e le condizioni che assumono rilievo ai fini dell’espletamento del servizio di polizia in una determinata sede e ciò al fine di evitare ogni nocumento, anche solo potenziale , al prestigio e all’immagine esterna degli organi di polizia (cfr: Cds n. 4660/14 e n. 4103/2013); tale provvedimento inoltre "non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente medesimo, essendo sufficiente a tal fine l'oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede" (cfr. T.A.R. Campania - XXX, sent. 9 luglio 2010, n. 16644). Ne consegue che nel caso in esame il compendio motivazionale offerto a fondamento dell’adottata decisione di trasferimento per incompatibilità ambientale si dimostra indenne dalle dedotte censure. Quanto agli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria di cui all’art.2043 c.c., oltre a non essere state compiutamente indicate le voci di danno subite dal ricorrente nel periodo del trasferimento (durato non oltre un anno), il Collegio ritiene quindi, per le argomentazioni esposte, ictu oculi carente il presupposto dell’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione. Le spese di lite, in considerazione della decisione in rito, possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa spese. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.52, commi 1, 2 e 5 D.lg.s. 196/2003 e successive modificazioni a tutela della protezione dei dati personali e della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità del predetto, ivi comprese le sedi di servizio citate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore Antonio Andolfi, Consigliere L'ESTENSORE Ines Simona Immacolata Pisano IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE Salvatore Mezzacapo



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