TAR 2019: “ invalidità globale derivante dall’infermità classificabile nella misura del 30 per cento

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TAR 2019: “ invalidità globale derivante dall’infermità classificabile nella misura del 30 per cento della riduzione dell’integrità fisica” Pubblicato il 18/01/2019 N. 00700/2019 REG.PROV.COLL. N. 09384/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9384 del 2010, proposto dal signor OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato XX contro Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del decreto n.1232/10R in data 25.6.2010 del Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio trattamento di pensione e previdenza, Divisione III (notificato il 16.8.20101) nonché del Verbale Mod. BL/B n.1651 in data 7.6.2007 del Centro Ospedaliero Militare – D.M.M.L Taranto - III Commissione Medica


Augusta nella parte in cui l’infermità “-OMISSIS- subtotale in attuale buon compenso farmacologico e in riscontro clinico negativo” non è ascrivibile a nessuna categoria in quanto “non classificabile” e per l’accertamento e il riconoscimento dell’ascrivibilità della menomazione dell’integrità fisica del ricorrente, derivante dall’infermità “-OMISSIS- subtotale in attuale buon compenso farmacologico e in riscontro clinico negativo” nella categoria 6 della Tabella “A” allegata al dPR n.915/78. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2018 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Il signor -OMISSIS-, assistente della Polizia di Stato arruolato dal 1988, riferisce che dopo l’impiego negli ordinari servizi presso varie Questure del Nord Italia ha partecipato, dal dicembre 2005 al giugno 2006, alla missione internazionale di pace ONU in Kosovo denominata U.N.M.I.K. e di essersi dovuto sottoporre, al rientro in Italia dalla missione, a intervento chirurgico di OMISSIS- perché risultato affetto da “-OMISSIS- ”, come da diagnosi del 4.10.2006 della Commissione medica ospedaliera distaccata dell’Ospedale Militare di Messina, con conseguente dichiarazione di temporanea non idoneità al servizio.


All’esito dell’asportazione della tiroide (-OMISSIS- totale) con ricovero ospedaliero in data 6.2.2007, all’esame istologico risultava “-OMISSIS-…”. Espone di aver presentato già in data 15.12.2006 istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS- in trattamento farmacologico in attesa di intervento chirurgico di -OMISSIS- totale già programmato” e di essere stato convocato a visita presso il CMO –DMML Taranto III – Commissione medica di Augusta in data 7.6.2007, che con verbale Mod.BL/B n.1651 a fronte del giudizio “-OMISSIS- subtotale in attuale buon compenso farmacologico e in riscontro clinico negativo” ha giudicato l’infermità in questione, ai fini dell’equo indennizzo, non ascrivibile a “nessuna categoria”, in quanto non classificabile. In seguito il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, conformandosi al parere in data 28.4.2010, n.40694/2009 del Comitato di verifica per le cause di servizio con Decreto n.1232/10R in data 25 giugno 2010, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui il ricorrente è affetto, con richiamo al predetto Verbale Mod.BL/B n.1651, “a nessuna categoria”. 1.1. Avverso tale decreto e il precedente verbale in data 7.6.2007 del CMO, indicati in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso censurando la illegittimità per violazione e/o erronea applicazione delle Tabelle “A” e “B” allegate al dPR n.915/78 e l’eccesso di potere sotto svariatiprofili: in assenza della specifica classificazione della menomazione fisica nelle Tabelle predette l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare analogicamente l’unica previsione contenuta nelle Tabelle A e B allegate al dPR n.915/78, ossia quella inerente la OMISSIS- (indicata al punto 15 dell’elenco delle menomazioni ascrivibili alla 6^catg.della Tab A), e dunque, ascrivere anche la patologia del ricorrente alla 6^ categoria della Tab. A, ciò in base alla comparazione con le infermità


classificate. Tra l’altro la stessa Commissione Medica III (Augusta) del Centro medico ospedaliero di Taranto con verbale del 15.3.2010, redatto ai fini della classificazione per il riconoscimento dell’invalidità ai sensi del dPR n.37 del 2009, avrebbe espresso un giudizio medico-legale, con indicazione di invalidità globale derivante dall’infermità classificabile nella misura del 30 per cento della riduzione dell’integrità fisica; in base alle Tabelle di corrispondenza approvate l’infermità in questione sarebbe da ascrivere quantomeno alla 8 Categoria della Tabella A. 1.2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al gravame ed ha eccepito preliminari rilievi sull’ ammissibilità dell’azione in quanto il decreto impugnato con il ricorso in esame sarebbe stato anche gravato con atto recante motivi aggiunti al ricorso RG 7992 del 2007, proposto dallo stesso ricorrente precedentemente, con conseguente inammissibilità di almeno una delle due impugnative. In ogni caso ha controdedotto sui censurati profili di illegittimità dell’operato dell’Amministrazione e del procedimento alla luce della recente disciplina introdotta in materia e sul giudizio del C.V.C.S. definitivo del riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione. 1.3. Infine, in data 21 novembre 2013, il ricorrente ha depositato il decreto n. 559/c/61896/SG dell’ 11 aprile 2013, emesso dal Ministero dell’Interno, con cui gli è stata riconosciuta una speciale elargizione di € 66.720,00 in ragione della percentuale di invalidità del 30% riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera, in base alla normativa inerente le vittime del terrorismo, in quanto riconosciuto “Vittima del Dovere”, dopo opportuna revisione del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso in data 13 settembre 2012; ciò dimostrerebbe secondo il ricorrente la contraddittorietà del decreto impugnato in quanto lo status di “Vittima del Dovere” sarebbe stato da ultimo


riconosciuto proprio in funzione di una menomazione dell’integrità fisica, come tale ascrivibile a specifica categoria individuata. All’udienza pubblica del 16 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione riservata. La riserva veniva sciolta definitivamente nella successiva Camera di consiglio riconvocata dell’8 gennaio 2019 e la causa è stata, quindi, decisa. 2. Il Collegio preliminarmente nell’ordine logico delle questioni in relazione alla sollevata eccezione di rito, tra l’altro non contestata da ultimo da parte ricorrente, rileva la fondatezza della stessa atteso che risulta proposto dallo stesso istante analogo ricorso RG 7992/2007, incardinato presso la sezione I bis, per l’annullamento con atto introduttivo del verbale della CMO di Taranto in data 7.6.2007 nonché con atto recante motivi aggiunti del decreto in data 25.6.2010 di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui il ricorrente è affetto. Tale ricorso è stato deciso con sentenza n. 4565 del 2018. Si osserva che i provvedimenti impugnati con il ricorso RG 7992/2007 sono identici a quelli gravati con il ricorso in esame e che pertanto trova applicazione il principio del ne bis in idem, di cui agli art. 2909 cod. civ.e 324 c.p.c. che vieta al giudice di emettere una pronuncia due volte su una stessa controversia già definita, come nella specie (cfr. Cons. Stato,sez. V, 23 marzo 2015, n. 1558; idem, sez.III, 7 novembre 2018, n. 6281; Tar Campania, Napoli, sez. III, 2 agosto 2018, n. 5170). Tale principio, applicabile anche al processo amministrativo - in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39, comma 1 cpa - e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina la inammissibilità dell’azione che nasce dalla indebita reiterazione della controversia già in corso (cfr.Cons.Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3158; Tar


Umbria 13 aprile 2016, n. 338; Tar Friuli Venezia Giulia, 3 novembre 2016, n. 499; Tar Lazio, Roma, sez. II, 30 aprile 2018, n. 4726). 3.In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti tenuto conto della declaratoria pronunciata sui profili di rito e della particolarità controversa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. n.196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 16 ottobre 2018, 8 gennaio 2019, con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere L'ESTENSORE Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO



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