Corte dei Conti 2021-Alla luce delle predette considerazioni va, pertanto, dichiarata l’estromission

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA Il Giudice Monocratico per le Pensioni Salvatore Grasso ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 579/2021 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 65954 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 4 ottobre 2018, proposto da A. I. R., nato OMISSIS CF. OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.to Antonio Barbiero, presso il cui studio sito in Messina, via Scite n. 23, è elettivamente

domiciliato

pec:

antoniobarbiero@pec.it

Fax

n.

0906406009 - parte ricorrente contro INPS

-

Istituto

Nazionale

della

Previdenza

Sociale

(C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Granden.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti. Gino Madonia

(C.F.:

MDNGNI66P12G273A;

avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it)

e

Tiziana

G.

Norrito

Pec: (C.F.

NRRTNG70H55F061Y; Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; Fax:


2 0917798749)

elettivamente

domiciliato

in

Palermo,

presso

l’Avvocatura Regionale dell’Istituto, Via M. Toselli n. 5; COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI - Centro Nazionale Amministrativo, in persona del legale rappresentante pro tempore, Col. Amm. Nicola Petito presso il cui Ufficio in Chieti Scalo, viale Benedetto Croce n. 154 è domiciliato; -parte resistente Per 1) il riconoscimento del diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile; 2) il riconoscimento del diritto del ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma7°, D. Lvo 30 Aprile 1997, n. 165 "il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione"; il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso,

inerente,

connesso,

o

comunque

preparatorio

o

conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto


3 medesimo. Tenuto conto delle misure introdotte dall’art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020, come convertito in legge n. 27 del 2020 e ss.mm.ii. Esaminati gli atti ed i documenti della causa come risultanti dal sistema informatizzato di questa Corte alla data del giorno 6 maggio 2021, ore 10.00. Ritenuto in FATTO Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 4.10.2018, il sig. A. I. R. ha chiesto: a) nel merito accogliere il ricorso e dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso,

inerente,

connesso,

o

comunque

preparatorio

o

conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo. -b) nel merito accogliere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7° D.lvo 165/97, al ricalcolo,


4 riliquidazione - con interessi rivalutazione e arretrati maturati- e adeguamento del trattamento di pensione con attribuzione del montante individuale dei contributi determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota della pensione. -c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione a favore del procuratore. Il ricorrente, che alla data del 31.12.1995 vantava una anzianità di servizio di 17 anni e 3 mesi ha, inoltre, evidenziato di: -

aver prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri, di essere stato collocato in pensione per inabilità al servizio e di beneficiare di pensione INPS in pagamento presso l’INPS (Ex INPDAP) di Messina, calcolata sulla parte dell'assegno pensionistico calcolato col sistema retributivo ai sensi dell’art. 44 del DPR. n. 1092/1973 in luogo dell’art.54 del d.P.R. n.1092/1973;

-

non aver beneficiato del diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs. n.165/1997;

-

di aver trasmesso in data 26.03.2018, all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale di Messina, a mezzo posta elettronica certificata, un’apposita istanza/diffida tendente ad

ottenere

il

ricalcolo

della

propria

pensione

con

l’applicazione dei sopra descritti benefici alla quale, tuttavia, ha ricevuto riscontro negativo. Il ricorrente lamenta, in sostanza, in primo luogo che il trattamento


5 pensionistico è stato calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R., ai sensi del quale “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento” in luogo dell’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73. In

applicazione

di

dette

disposizioni,

infatti,

secondo

la

prospettazione del ricorrente- a valle di una ricostruzione normativa nonché delle circolari vigenti - spetterebbe allo stesso l’applicazione dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73. Il 4 marzo 2021, si è costituito in giudizio il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, il quale fornita la ricostruzione dei fatti e della normativa ha chiesto di “riconoscere l’esclusiva competenza dell’INPS in materia”. Con memoria di costituzione depositata il giorno 23 aprile 2021 si è costituito in giudizio l’INPS che, in primo luogo, si è opposto a qualsiasi modifica del petitum ritenendo che l’adeguamento al principio di diritto enunciato nella sentenza n.1/2021/QM emessa dalle Sezioni Riunite, per l’effetto non potrà che determinare il rigetto del ricorso. L’Ente previdenziale - effettuata una articolata ricostruzione delle aliquote di rendimento applicabili – ha rilevato, poi, che per i Militari che al 31.12.1995 abbiano maturato più di quindici anni


6 di servizio utile e meno di diciotto, l’aliquota del 44%, prevista dall'art. 54 del DPR 1092/1973, troverebbe applicazione agli assicurati con un minimo di 15 anni di contribuzione ma non più di 20 anni, da rilevarsi alla data del congedo e non già al 31.12.1995, come reclamato ex adverso. L’aliquota generalmente applicabile, cui fare riferimento con la maggiorazione di 1,80% per ogni anno di anzianità successivo ai 20, sarebbe quindi quella dell’art. 44 T.U. 1092/73, quale disposizione di carattere generale. Infine, ha eccepito, in subordine, la prescrizione quinquennale e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Non è pervenuta espressa richiesta di una delle parti di discussione orale né brevi note e, pertanto la causa è stata trattenuta in decisione allo stato degli atti, secondo il rito disciplinato dall’art. 85, comma 5, del dl n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 ss.mm.ii.. Considerato in DIRITTO Il presente giudizio verte sull’applicabilità al ricorrente dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 (in luogo dell’art. 44, comma 2, D.P.R. 1092/1973) e dell’art. 3, comma 7, d.lgs. 165/1997. Preliminarmente, esaminata la memoria di costituzione del CNA dei Carabinieri, si ritiene che l’invocata esclusiva competenza dell’INPS debba essere sostanzialmente qualificata, in termini processuali, come una istanza di estromissione dal giudizio per


7 difetto di legittimazione passiva e, in tal senso, si ritiene che la stessa possa essere accolta. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge 335 del 1995, infatti, la competenza alla determinazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate, ivi compresa l’Arma dei Carabinieri, a far data dal 1° gennaio 2010 è stata assegnata all’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione Pubblica (INPDAP) e poi, dal 1° gennaio 2012, all’INPS a seguito della soppressione e della successione disposta dall’art. 21, co. 1, d.l. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011. Alla luce delle predette considerazioni va, pertanto, dichiarata l’estromissione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dal presente giudizio. Passando al merito, sulla prima questione di diritto, occorre evidenziare come, risulti incontestato, in punto di fatto, che la pensione del ricorrente sia stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13, legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:


8 a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b)

della

quota

di

pensione

corrispondente

al

trattamento

pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”. Il ricorrente, in particolare,

contesta il fatto che per la

determinazione di quella parte della pensione calcolata con il sistema retributivo l’aliquota di rendimento sia stata individuata con riferimento all’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché all’art. 54 dello stesso D.P.R., riguardante il personale militare. La materia del contendere verte, quindi, sui “coefficienti di rendimento”

applicati

dall’I.N.P.S.

alla

c.d.

quota

A,

rispettivamente per l’anzianità maturata sino al 31.12.1992 (tenendo come base di computo l’ultima retribuzione) e per quella maturata successivamente al 31.12.1992 e sino al 31.12.1995 (tenendo a base di computo la media delle retribuzioni degli ultimi anni, 10 o più, cfr. art. 7, L. n. 503/1992). Il tema controverso in diritto è, segnatamente, se nei casi d’anzianità utile ricompresa, alla data del 31.12.1995, tra i 15 ed i 18 anni (sottoposti al regime “misto”, con applicazione del criterio retributivo alle due sotto-quote relative alla anzianità pregressa al 31.12.1992 ed anzianità maturata dal 31.12.1992 al 31.12.1995)


9 l’aliquota per il calcolo della “quota retributiva” della pensione spettante al militare cessato dal servizio in epoca successiva e con anzianità complessiva anche maggiore di vent’anni debba essere individuata necessariamente in quella fissa del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, del DPR 1092 del 1973. Va dato atto che sulla corretta applicazione dell’art 54 del DPR 1092 del 1973 si sono registrati diversi orientamenti che hanno, per l’appunto, chiamato le SS.RR. della Corte dei conti a dirimere il suddetto contrasto giurisprudenziale con la sentenza n. 1 del 4 gennaio 2021. Dopo articolata disamina degli argomenti posti a fondamento degli orientamenti giurisprudenziali contrastanti, le Sezioni riunite, alla luce di una lettura combinata della legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema pensionistico, con le disposizioni del d.PR. n. 1092/1973, affermano che se è vero che la disposizione di cui all’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, nel prevedere che al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile spetti una pensione pari al 44% della base pensionabile e, pertanto, una pensione liquidata considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo, è altrettanto vero che tale norma, derogando sostanzialmente al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del citato decreto, per cui la pensione deve essere commisurata, in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare,


10 non invocabile ai fini dell’applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui all’art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio. In sostanza, l’applicazione tout court dell’art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l’applicazione dell’aliquota fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in: 1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (essendo questo, ovviamente,

il

presupposto

indispensabile

per

l’accesso

al

trattamento pensionistico); 2) concreta maturazione del diritto all’attribuzione della pensione normale, essendo in possesso di quei requisiti d’anzianità minimi, stabiliti espressamente dall’art. 52; 3) possesso, all’epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un’anzianità di almeno quindici e non più di venti anni. Una volta affermata l’applicazione dell’aliquota del 44% in forma non generalizzata, e quindi non estensibile a coloro i quali, come l’odierno convenuto, hanno lasciato il servizio con più di venti anni di servizio effettivo/utile e che al 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, le SS.RR. forniscono le coordinate per individuare il coefficiente di rendimento da applicare in concreto, evidenziando che l’aliquota del 2,20%, che si


11 ricava dividendo per 20 l’aliquota del 44%, raggiungibile (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) al compimento del ventesimo anno di servizio, non è corretto poiché solo in astratto applicabile a ciascuno di quei venti anni: Se si tiene conto della riforma introdotta dalla legge 335/1995, appare infatti evidente che, in concreto, quel coefficiente – che oggi serve a valorizzare la quota di servizio da assoggettare al sistema retributivo per chi rientra nel sistema misto - mai potrà essere applicato a chi, alla fine del 1995, aveva una anzianità compresa tra i 18 e i 20 anni, poiché costoro rientrano completamente nel vecchio sistema retributivo. Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno, che approssimato al centesimo diventa 2,44. In conclusione, le SS.RR. hanno, pertanto, enunciato i seguenti principi di diritto, cui si intende dare continuità: La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato


12 tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche e delle argomentazioni ivi contenute, applicate al caso di specie in cui il ricorrente vanta, per l’appunto, un’anzianità di servizio al 31.12.1995 compresa tra i 15 e i 20 anni, è da escludere che il ricorrente possa pretendere sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo l’applicazione integrale dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973. Cionondimeno, il ricorso deve essere parzialmente accolto atteso che, con riferimento a quanto argomentato dalla difesa dell’Inps in punto di divieto della mutatio libelli, il giudizio pensionistico - quale giudizio sul rapporto e non sull’atto - non può ritenersi limitato dai motivi di ricorso ma soltanto da causa petendi e petitum. Inoltre, per giurisprudenza pacifica in materia, sono da reputarsi implicitamente

contenute

in

quelle

proposte

le

domande

caratterizzate dalla medesima causa petendi, ma con un petitum inferiore, in base al principio logico “nel più è compreso il meno” (ex multis cfr. Cass. sent. n. 9021/2005; n. 24021/2004; n. 2262/1998; n. 11157/1996).


13 Pertanto, nel caso in esame, la pronuncia che accerti l’aliquota corretta da applicare per il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico del ricorrente, comunque richiesta da quest’ultimo, non potrebbe ritenersi viziata da ultrapetizione in quanto caratterizzata dalla medesima causa petendi e da un petitum comunque “contenuto” nell’originaria domanda. Nel merito, alla luce delle domande formulate dal ricorrente che trovano titolo giuridico nell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1073 e dei richiamati principi di diritto, deve essere riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione calcolando la quota retributiva con l’applicazione dell’aliquota del 2,44%, in luogo di quella meno favorevole applicata dall’Istituto previdenziale, moltiplicata per gli anni di servizio utili al 31.12.1995. (cfr. Corte dei conti Sez. Sicilia n. 42 del 2021). Al riguardo, da ultimo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte dell’INPS, in quanto l’atto sostanzialmente avversato è stato adottato nel 2015 ed il ricorso introduttivo è stato depositato nel 2018. Passando all’esame della richiesta di ricalcolo del montante contributivo in applicazione dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997 occorre ricordare che detta disposizione stabilisce che: "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di


14 appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato". Il codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66/2010) ha, inoltre, mantenuto in vigore il predetto comma disponendo l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997. Ciò stante, l’articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 contempla due categorie di destinatari: a) “il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio

per

raggiungimento

dei

limiti

di

età

previsto

dall'ordinamento di appartenenza”; b) “il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335”. La prima categoria è evidentemente quella “del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei


15 vigili del fuoco” di cui al richiamato art.1 (“Campo di applicazione”) dello stesso decreto legislativo n. 165/1997, per il quale, come noto, il relativo ordinamento giuridico (smilitarizzato con la legge n.121/1981) non contempla l’istituto dell’ausiliaria. Alla seconda categoria (qui di interesse) appartiene, invece, il “personale militare” contemplato dal medesimo art.1 dello stesso decreto legislativo, vale a dire quello “delle Forze armate, compreso l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza” (v. art.1) il cui ordinamento giuridico prevede e disciplina l’istituto dell’ausiliaria. Ebbene, è a tale istituto e alla relativa disciplina che occorre fare riferimento per individuare l’ambito applicativo e la ratio del beneficio contributivo per cui è causa (cd. “moltiplicatore”) previsto dal richiamato articolo 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997. L’art. 992 (“Collocamento in ausiliaria”) del C.O.M. stabilisce che tale collocamento avviene “esclusivamente” a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d’età previsto per il grado rivestito o a domanda ai sensi dell’art. 909, comma 4. La condizione per l’accesso all’ausiliaria del personale militare è, quindi, il raggiungimento del limite d’età previsto per il grado rivestito sicché non potrà, all’evidenza, accedere a tale posizione il personale che, per qualunque motivo, non abbia compiuto la suddetta età anagrafica. Ove, invece, sia stato raggiunto il limite d’età, occorre altresì la volontà/disponibilità dell’interessato a continuare a prestare servizio atteso quanto previsto dall'art. 886


16 (“Ausiliaria”) a mente del quale "la categoria dell’ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione". Ciò stante, ai sensi delle indicate disposizioni, sistematicamente interpretate, deve ritenersi che il raggiungimento del limite d’età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l’accesso all’ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell’interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell’idoneità psicofisica all’impiego e “ai servizi dell’ausiliaria” (v. art. 996 COM). Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d’età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa impedisce l’accesso all’ausiliaria. Ebbene, il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può all’evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, rectius “esclusiva” ex art. 992 COM, occorrente per l’accesso a tale posizione. All’interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n.165/1997. L’incremento del montante


17 contributivo ivi previsto opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, “in alternativa” al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria. Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come “alternativo all’ausiliaria”, occorre imprescindibilmente che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età (quali previsti per il grado rivestito). Aderendo alla richiesta del ricorrente, il beneficio de quo finirebbe, infatti, col diventare “sostitutivo” - e non già alternativo come per legge - di un istituto non previsto (e non concepito) per coloro i quali siano cessati anticipatamente rispetto ai limiti anagrafici dal servizio attivo. Conferma della fondatezza di tale interpretazione si rinviene nell’espresso riconoscimento del beneficio in questione anche in favore del personale il cui ordinamento giuridico non contempla l’istituto dell’ausiliaria (Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco) ma che, nondimeno, sia cessato dal servizio per raggiungimento del limite d’età previsto dall’ordinamento di appartenenza (v. art. 3,


18 comma 7, primo periodo, innanzi riportato), vale a dire in presenza dello stesso requisito stabilito per il collocamento in ausiliaria del personale militare ed equiparato. Ciò stante, essendo il ricorrente incontestabilmente cessato prima del limite d’età previsto per il grado di appartenenza, non ha diritto a beneficiare del cd. moltiplicatore. Tale interpretazione è univocamente condivisa dalle Sezioni d’appello di questa Corte (Corte dei conti 2^ Sez. App. sentt. n. 29/2019, n. 61/2019, 205/2019; sent. 1^ Sez. App. n. 31/2019). Tale interpretazione è, peraltro, univocamente condivisa dalle Sezioni d’Appello di questa Corte, così da ritenersi esclusa la sussistenza di un contrasto nomofilattico orizzontale, come di recente affermato dalle Sezioni Riunite, che hanno dichiarato improcedibile la questione di massima deferita sulla tematica specifica (SSRR n. 13/QM/2019). Dai principi così indicati si ritiene di non discostarsi e, trattandosi nel caso di specie, di cessazione dal servizio da parte del ricorrente per sopravvenuta inidoneità, si rigetta la domanda volta ad ottenere l’applicazione dei benefici economici previsti dall’art. 3 d.lgs. 165/1997. In ragione dell’accoglimento parziale e del riferito contrasto giurisprudenziale in materia, solo recentemente divisato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, si ritiene di compensare le spese. P.Q.M.


19 La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando: -

dichiara l’estromissione dal giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

-

accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata

con

il

sistema

retributivo,

dell’aliquota

di

rendimento del 2,44% annuo, secondo quanto specificato in parte motiva, e condanna l’INPS alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato, nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati dal congedo. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione

monetaria

(quest’ultima

limitatamente

all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento; -

rigetta

la

domanda

di

applicazione

del

beneficio

compensativo di cui all'art 3, comma 7, del D. Lgs 165/1997; -

compensa le spese.

Così deciso all’esito della camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021.


20 Il Giudice Salvatore Grasso (f.to digitalmente) Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo 6 maggio 2021 Pubblicata il 10 maggio 2021 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente) DECRETO  Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,   dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.   Il Giudice Salvatore Grasso (f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di A. I. R., nato OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate. Palermo, 10 maggio 2021 Il Funzionario Responsabile


21 del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)


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