Sanzioni amministrative e depenalizzazione accertamento, opposizione e contestazione Tribunale Tori

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Sanzioni amministrative e depenalizzazione accertamento, opposizione e contestazione Tribunale Torino Sez. III, Sent., 25-11-2020 Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Terza Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24173/2019 promossa da: x RICORRENTE contro x CONVENUTA Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione. Svolgimento del processo - Motivi della decisione IN RITO. La causa viene decisa a seguito della fissazione con decreto 7.11.2020 della modalità di svolgimento dell'udienza civile di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) ("relativa allo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice") D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con modif. in L. 24 aprile 2020, n. 27, ulteriormente modif. dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28. Successivamente, con la L. n. 70 del 25 giugno 2020 di conversione con modif. del D.L. n. 28 del 2020, al co. 2 dell'art. 1, si è previsto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 co. 1 lett. i) del D.L. n. 28 del 2020. In seguito la L. n. 77 del 2020, convertendo in legge, con modificazioni, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha sostituito l'articolo 221 prevedendo, tra l'altro, che "Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10" (dell'art. 83 cit.). Attualmente l'art. 23 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo". Il predetto termine è il 31 gennaio 2020. Va, inoltre, rilevato che, con il decreto 7.11.2020, disponendosi che l'udienza del 24.11.2020 si svolgesse nelle forme dell'udienza "figurata" mediante il deposito telematico di "note scritte" sostitutive della trattazione orale, si avvisavano altresì le parti che, entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento avrebbero potuto depositare motivata istanza per chiedere la trattazione dell'udienza "in presenza" (fisica o da remoto) e si assegnavano i termini per il deposito telematico delle predette "note scritte" (anche di replica).


Nessuna delle parti ha chiesto la conversione della modalità di trattazione in udienza fisica o da remoto o fissazione di udienza ulteriore e sono state depositate note difensive finali nel rispetto dei termini. Per quanto esposto, in virtù delle disposizioni emergenziali, la causa può essere decisa "con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" non essendo necessaria la contestualità in mancanza di discussione orale che ne costituisce il presupposto. NEL MERITO. L'ordinanza ingiunzione n. 83/2019 oggetto di impugnazione è relativa alla "violazione sanzionata dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 in relazione alle prescrizioni dell'art. 6 comma 2, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 29/4/2004 n. 852 in quanto consentiva un trasporto di carni macellate (polli e tacchini) con l'autocarro Merceders targato (...), in mancanza della prescritta "certificazione di avvenuta notifica all'A. competente per attività di trasporto e distribuzione di alimenti". I motivi di opposizione sono i seguenti: a-incompetenza territoriale dell'A.C.; sostiene la ricorrente la competenza dell'A.T. in quanto il regolamento CE 852/2004 e la linea guida regionale individuano quale soggetto tenuto all'obbligo giuridico l'operatore del settore alimentare che, nel caso di specie, ha sede in Monasterolo di Savigliano; b-ai sensi dell'art. 5 delle "Indicazioni operative per l'applicazione del regolamento CE n. 852/2004/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n- 21-1278 del 23.12.2010, l'obbligo di notifica non riguarda le imprese alimentari già registrate ed autorizzate ai sensi di normative di settore e iscritte in banche dati nazionali o regionali sicchè, secondo la prospettazione della parte ricorrente, poiché lo stabilimento collegato alla M.L. s.r.l. risulta registrato sin dall'anno 2005, la società non era tenuta a dare ulteriori comunicazioni; c-l'obbligo ai fini della registrazione, in base all'art. 8 delle succitate Indicazioni Operative, secondo l'interpretazione della parte ricorrente, riguarda esclusivamente l'impresa alimentare e non gli automezzi posseduti; d-l'art. 2 del D.Lgs. n. 193 del 2007 esclude la competenza della Polizia Stradale ad eseguire l'accertamento dell'illecito amministrativo senza l'ausilio della competente autorità sanitaria, nella specie, secondo quanto ritenuto dalla ricorrente, l'A.C., con conseguente ulteriore motivo di invalidità del provvedimento impugnato; e-in relazione alla sanzione, sostiene la ricorrente che, nel caso di impresa già registrata, la sanzione irrogata avrebbe dovuto essere inferiore dando atto di essersi resa disponibile a definire la vertenza con la corresponsione di Euro 500 pari al minimo edittale ma che la proposta non era stata presa in considerazione. Infine, la M.L. s.r.l. ha dato atto di avere provveduto in data 30.1.2018 ad effettuare la notifica sanitaria tramite SUAP del Comune di Monasterolo di Savigliano ai fini della registrazione dell'attività di trasporto di alimenti in regime di temperatura controllata e di avere trasmesso in data 22.2.2018 all'A. di Cuneo 1 la Comunicazione dei dati relativi all'impresa alimentare al fine del controllo ufficiale. Parte convenuta si è costituita in causa in data 7.2.2020 contestando i motivi di opposizione e chiedendo, quindi, la conferma dell'ordinanza. I motivi di opposizione sono infondati. a) d) Sulla questione di competenza, vanno richiamati i condivisibili principi, segnalati dalla parte convenuta e reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di sanzioni amministrative ed ai fini della individuazione dell'autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata


parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile; dovendosi, tuttavia, escludere, l'operatività di detta presunzione, per assenza della base logica su cui riposa, quando lo stesso rapporto informativo dell'organo accertatore indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove" (fra le molte altre Cass. Civ., Sez. II, Ord. 10/10/2018 n. 24937 con richiami di precedenti decisioni). Come affermato dalla Cassazione, l'individuazione dell'autorità amministrativa al quale la legge attribuisce il potere sanzionatorio riposa su un accertamento fattuale, che, all'evidente scopo di semplificare l'individuazione in parola e assicurare la maggior prossimità possibile della P.A. sanzionatrice, in linea di principio, presume la coincidenza tra il luogo dell'accertamento e quello di commissione dell'illecito contestato; solo ove il rapporto informativo indichi un luogo di commissione diverso da quello dell'accertamento la presunzione viene meno, venendo meno la giustificazione della regola attributiva del potere sanzionatorio, poiché è la stessa P.A. ad avere piena e compiuta conoscenza di un diverso luogo di commissione della violazione e ad assegnare all'accertamento mera funzione probatoria. Nel caso di specie, poiché il luogo di accertamento deve individuarsi nel territorio del Comune di None (cfr. doc. 2 conv.), ove è stato fatto il controllo, territorio compreso nel Distretto sanitario di Nichelino di competenza della A.T. (cfr. doc. 8 conv.). Peraltro, la presunzione vale anche per la competenza territoriale giurisdizionale che, in materia di illeciti amministrativi, è inderogabile. In base agli atti, la presunzione non risulta superata da alcuna specifica deduzione e prova riferita al singolo episodio, prima del quale alcun illecito risultava commesso (oltretutto nell'oggetto sociale della società ricorrente non vi è alcun riferimento all'esercizio di attività nel settore alimentare). Neppure è significativo il luogo ove si trova la sede della M. F.lli B.M. s.n.c., operatore del settore alimentare, che è evidentemente soggetto giuridico distinto dalla ricorrente essendo irrilevante che, secondo quanto allegato, si tratti o meno di società entrambe collegate e/o controllate della M.C. s.p.a. o che fosse stato stipulato un contratto di trasporto tra le due società. Quanto al mancato coinvolgimento dell'autorità sanitaria al momento del controllo, trattasi di circostanza irrilevante posto che l'art. 2 del D.Lgs. n. 193 del 2007 non fa riferimento alla fase di accertamento dell'illecito alla quale sono deputati gli organi di Polizia né prevede l'obbligo di intervento di personale A. nel corso della stessa. b) c) L'art. 6 del Reg. (CE) 852/2004 comma II prevede che "... ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento". Con la DGR 2/10/2017 n. 25-5718, la Regione Piemonte ha revocato le previgenti indicazioni regionali in materia, adottando le nuove "Indicazioni operative per l'applicazione del Regolamento (CE) 852/2004 e dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 59/CSR del 29/04/2010 recante linee guida applicative del Regolamento (CE) 852/2004" (cfr. doc. 10 parte convenuta). In base all'art. 3 i soggetti destinatari dell'obbligo di notifica ai fini della registrazione di cui all'art. 6 Reg. (CE) 852/2004 sono "tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita a cui non si applichi il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004 o dal Regolamento (CE) 852/2004". L'art. 8 specifica che "Si devono intendere come stabilimenti anche le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di prodotti alimentari e quelle che effettuano attività di noleggio di automezzo adibiti al trasporto di alimenti. L'obbligo di notifica ai fini della registrazione riguarda esclusivamente l'impresa alimentare e non gli automezzi che essa possiede o utilizza".


Trattasi di previsione esplicativa che non pone dubbi in relazione al caso di specie in cui la M.L. s.r.l. stava eseguendo un trasporto di alimentari per conto della M. F.lli di M.B. s.n.c. e, pertanto, era soggetta all'obbligo di cui all'art. 6 citato. Parte ricorrente sostiene che poiché il proprio stabilimento, collegato alla M.L. s.r.l., risulta registrato sin dall'anno 2005, l'impresa non fosse tenuta a nessuna comunicazione. Premesso che, al momento dell'accertamento dell'illecito, erano vigenti le indicazioni operative regionali predette (DGR 25-5718 del 2/10/2017), occorre tenere conto dell'art. 5 di tale deliberazione secondo cui "Gli operatori del settore alimentare soggetti all'obbligo di notifica (di cui al precedente art. 3) che, alla data di entrata in vigore della presente Deliberazione, erano già in possesso di autorizzazione sanitaria o di altra registrazione assimilabile, non sono soggetti a una nuova notifica per le attività già ricomprese in tale autorizzazione o registrazione". Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non fosse in possesso di autorizzazione sanitaria; neppure risulta avesse registrazioni assimilabili, essendo evidente, peraltro, che non può considerarsi tale l'iscrizione alla Camera di commercio oltretutto in ipotesi di oggetto sociale privo di alcuna menzione di esercizio di attività nel settore alimentare. Sotto altro profilo, è escluso che si possa tenere conto della situazione della M. F.lli B.M. s.n.c. che è soggetto giuridico diverso dalla ricorrente, essendo irrilevante l'asserito collegamento / controllo societario. e) Sulla ritenuta erroneità ed eccessività della sanzione comminata, si osserva che la disposizione di riferimento è quella di cui all'art. 6 comma 3) del D.Lgs. n. 193 del 2007 secondo cui "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione." Nel caso di specie ricorre la prima delle due ipotesi suddette (quella punita con la sanzione da Euro 1500 a Euro 3000) e ciò in quanto alcuna regolare registrazione dell'impresa quale O.S.A. (operatore nel settore alimentare) risultava essere stata fatta al momento del controllo. Anche in tal caso, per quanto già esposto, è irrilevante la posizione della M. Fratelli B.C. s.n.c. e, quanto alla M.L. s.r.l., essa non aveva provveduto a notificare all'Autorità sanitaria l'esercizio dell'attività di "Trasporto di alimenti e bevande" di fatto effettuata (cfr. doc. 4 conv.). La sanzione è stata, quindi, già comminata al minimo edittale, tenendo conto dei criteri dell'art. 11 L. n. 689 del 1981, con conseguente infondatezza anche del motivo di opposizione di cui trattasi. Sulle spese processuali. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei valori medi delle fasi introduttiva e studio, dimezzata la fase decisionale di maggiore semplicità in mancanza di fase istruttoria: scaglione da Euro 1100,00 a Euro 5200,01: fase studio, 405; fase introduttiva Euro 405, fase decisionale Euro 405, totale 1215. Non sussistono esborsi documentati. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RESPINGE l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 83/2019 notificata il 9.9.2019 che, per l'effetto, conferma. CONDANNA la parte M.L. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Euro 1215 per onorari, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre C.P.A. e I.V.A. - come per legge - sugli importi imponibili come per legge. Così deciso in Torino, il 25 novembre 2020.


Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020. -Per sapere come ottenere le credenziali clicchi sul seguente link http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/index.php? option=com_content&view=article&id=11:abbonamento&catid=2:non-categorizzato Con soli 2,08 € al mese per un totale di 25,00 € annui potrà consultare per un intero anno tutti i documenti in area riservata Se invece vuole collaborare con il portale clicchi sul seguente link per conoscere le modalità https://drive.google.com/file/d/0B6GJEPEeYUaha0VnWFBkVGlhcEU/view


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