Tribunale- ... legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato

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Tribunale- ... legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox.... Tribunale Potenza, Sent., 27-04-2021 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE Accertamento, opposizione e contestazione Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al NRG. 1870/2011 vertente TRA MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso cui ope legis domicilia APPELLANTE E ………. APPELLATA Svolgimento del processo - Motivi della decisione Il Ministero dell'Interno proponeva appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Vietri di Potenza n.35/2011, non notificata, con la quale il giudice di primo grado , in accoglimento della opposizione proposta da M.G.D. annullava il verbale (...) elevato dalla polizia stradale di Potenza per violazione dell'art. 142 comma 8 Cds. L'appellante deduceva, a sostegno del gravame, i seguenti motivi:


1) nullità della sentenza perché affetta dal vizio dell'ultrapetizione, avendo il giudice di primo grado annullato il provvedimento sanzionatorio per motivi non proposti dall'opponente, quali la scarsa visibilità dei cartelli premonitori e dei verbalizzanti; 2) inutilizzabilità della documentazione fotografica e l'ispezione dello stato dei luoghi disposti in altri procedimenti e non formalmente acquisiti nel presente giudizio 3) infondatezza nel merito dell'opposizione. Il Ministero chiedeva la riforma della sentenza gravata e il rigetto dell'opposizione proposta dalla M. con vittoria delle spese di lite del grado. Parte appellata non si costituiva in giudizio anche se regolarmente citata. Ne consegue la dichiarazione di contumacia. L'appello è tempestivo posto che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato alla parte appellata entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.. Prima di passare al merito occorre esaminare il motivo con il quale è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata. Dall'esame della sentenza impugnata non emerge che la stessa sia stata pronunciata ultra petita in quanto pur avendo il giudice ampliato le questioni sottoposte al suo vaglio, ha fondato la decisione di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione di cui all'articolo 142 comma 9 CDS (anche) sulla base di motivi corrispondenti a quelli indicati nel ricorso relativi all'inadeguatezza della segnaletica relativa ai limiti di velocità e alla presenza dei controlli sulla velocità. Ne deriva che il Giudice di pace con la sua pronuncia non ha travalicato i limiti posti dall'articolo 112 c.p.c.. L'appello è fondato. Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 4 del D.L. n. 121 del 2002, conv con modif nella L. n. 168 del 2002, che stabilisce che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, articolo 2 secondo comma lettere A) e B), gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 primo comma del medesimo Decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle


violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 e 148 dello stesso Decreto legislativo. A tale riguardo secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , l'obbligo di informazione previsto dalla suddetta norma non ha efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione, ma ha la funzione di portare a conoscenza degli automobilisti la presenza dei dispositivi di controllo per orientarne la condotta di guida e avvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodi elettronici, con la conseguenza che la violazione del suddetto obbligo determina la nullità della sanzione eventualmente irrogata ( v. CASS n 2041/2019; n. 1661/2011; n. 7419/ 2009). Giova ribadire, inoltre, che in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, che l'opposizione al verbale di accertamento ovvero all'ordinanza-ingiunzione non configura una impugnazione dell'atto amministrativo irrogativo della sanzione con cognizione del giudice investito della controversia limitata alle dedotte ragioni di illegittimità del provvedimento, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione che assume, pertanto, la veste sostanziale di attore ai fini della applicazione del principio sulla distribuzione dell'onus probandi (in tal senso ex plurimis Cass n. 5122 del 2011; n. 2363/2005.). Ne consegue che la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata, e grava sull'amministrazione l'onere di provare la preventiva segnalazione dei controlli ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione (Corte di cassazione n. 680 del 2011). Nel caso in esame, a fronte della contestazione, ad opera della ricorrente in primo grado, della inesistenza di idonea segnalazione dei controlli, l'amministrazione ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, sia mediante la indicazione riportata nel verbale di accertamento laddove è scritto che l'apparecchiatura " è stata azionata secondo le disposizioni dell'art. 4 L. n. 168 del 2002 " in tal modo richiamando, sia pure sinteticamente e per relationem, proprio la norma che prevede, tra gli altri, l'obbligo dell'apposizione di segnaletica contenente l'avviso preventivo agli utenti della presenza dell'apparecchio rilevatore della velocità, sia mediante la produzione di una relazione della polizia stradale di Potenza del 14.8.2009, in


cui si dà atto che sul tratto di strada in cui è stata rilevata l'infrazione contestata "la postazione di controllo è stata segnalata". Quanto alla efficacia probatoria sia del verbale che della suddetta relazione, in cui si dà atto di una circostanza di fatto (presenza dei cartelli di segnalazione dei controlli del limite di velocità) oggetto di percezione diretta, per giurisprudenza consolidata gli stessi fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato ai sensi dell'articolo 2700 c.c. (in tal senso Corte di cassazione n. 6565 del 2007). Alla luce di tali considerazioni, riconosciuta l'efficacia probatoria privilegiata invocata dall'appellante dei due atti citati nei quali si attesta la presenza dei segnali di preavviso della strumentazione di controllo della velocità, si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice nella sentenza impugnata, l'amministrazione pubblica abbia fornito la prova dei fatti costitutivi dell'illecito che sono stati contestati al trasgressore. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, pertanto, l'opposizione proposta da M.G.D. deve essere rigettata. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che, in considerazione della complessità, anche in punto di fatto, della controversia , ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensarle interamente fra le parti. P.Q.M. Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede: Dichiara la contumacia di M.G.D.; Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da M.G.D. avverso il verbale (...) elevato dalla polizia stradale di Potenza; Compensa tra le parti le spese di lite dell'appello. Così deciso in Potenza, il 26 aprile 2021. Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2021.


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