Corte Appello2021- riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi Corte d'Appello Ro

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Corte Appello2021- riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi Corte d'Appello Roma Sez. I, Sent., 12-11-2021 AVVOCATO Onorari REGIONE Sanità e igiene SOCIETA' Statuto (modificazioni) Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Dott. Ettore Capizzi - Presidente Dott.ssa Lucia Fanti - Consigliere Dott. Nicola Saracino - Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7131 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 19/05/2021, vertente TRA .. APPELLANTE E REGIONE LAZIO (c.f. (...)), domiciliata in VIA MARCANTONIO COLONNA 00192 ROMA, presso lo studio dell'Avv. DI VINCENZO VALENTINA (c.f. (...)), che la rappresenta e difende. APPELLATA


OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5546/2017 emessa dal Tribunale di Roma in data 21.3.2017. Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con la sentenza impugnata era stata respinta la domanda di .............., quale componente del collegio dei revisori contabili di .............. .............. - .............., con la quale invocava la condanna dell'Ente resistente, per quanto di competenza, al pagamento di Euro 16.073,71 quale corrispettivo (comprensivo degli accessori di legge, come in narrativa specificati) dell'attività professionale svolta dal ricorrente, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo oltre le spese, competenze e onorari del presente giudizio. A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: "Nel merito, le parti concordano che l'art. 6,III, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con L. n. 122 del 2010, che impone la riduzione del 10% degli emolumenti comunque corrisposti ad "organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo" sia applicabile anche al collegio dei revisori dell'Ente strumentale della Regione Lazio denominato .............. - ............... Tanto premesso, è altresì espressamente previsto dallo stesso art. 6, XX, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con L. n. 122 del 2010, che siano esclusi dall'applicazione "in via diretta" delle disposizioni di cui all'intero art. 6 le Regioni (le province autonome e) gli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, l'art. 6,III, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con L. n. 122 del 2010, che impone la riduzione del 10% degli emolumenti, non era direttamente applicabile ai compensi dei componenti dell'organo collegiale sub iudice, ma doveva essere mediato dalla volontà dell'ente del servizio sanitario al quale lo stesso organo apparteneva. La legittimità costituzionale del meccanismo dettato dal combinato disposto dell'art. 6,III e XX, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con L. n. 122 del 2010, è stata riconosciuta da due sentenze ( la n. 139/2012 e la n. 173/2012 ) della Corte


Costituzionale, dalle quali si possono estrarre i seguenti principi: I vincoli di riduzione in termini percentuali su singole voci di spesa previsti dalla normativa statale non operano in modo cogente e diretto. Le singole norme statali che impongono alle autonomie locali tagli puntuali e precise misure riduttive della spesa sono costituzionalmente legittime nella misura in cui si consideri vincolante solo il limite complessivo posto. Ciascun Ente soddisfa il vincolo di legge garantendo un risparmio complessivo non inferiore a quello derivante dall'applicazione delle singole misure, ben potendo definire autonomamente gli importi e le percentuali di riduzione sulla singola voce di spesa, con ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa. Secondo la Corte , infatti, l'art. 6 è costituzionalmente legittimo in quanto e nella misura in cui "consente un processo di induzione che, partendo da un apprezzamento non atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce all'isolamento di un principio comune" (sent. n. 182 / 2011), per il quale le Regioni e gli Enti locali devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall'art. 6 per lo Stato. La norma, quindi, non intende imporre "l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica) (sent. n. 182/ 2011). Dunque, ciascun Ente deve , per rispettare il predetto principio, assicurare un risparmio complessivo corrispondente a quello disposto dall'art. 6 per lo Stato, ma non essendo imposto l'obbligo di ridurre in via puntuale ciascuna voce di spesa, sono ammesse compensazioni a condizione di assicurare comunque il risultato economico globale in misura pari a quello previsto dalla norma statale d'indirizzo, che pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa al personale che collabora con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato,


Il contrasto tra le parti riguarda proprio lo strumento attraverso il quale .............. .............. - .............. poteva legittimamente effettuare, relativamente al suo collegio dei revisori dei conti, la riduzione dei compensi attuativa delle disposizioni di principio poste dal più volte richiamato art. 6. Secondo il ricorrente, l'ente de quo doveva disporre la riduzione controversa, non automaticamente operante, seguendo le norme della legge regionale che regola la determinazione dei compensi del Collegio dei Revisori di ............... Infatti , la legge istitutiva di tale ultimo ente stabilisce che "Ai componenti del collegio dei revisori spetta il trattamento economico determinato ai sensi della L.R. n. 46 del 1998" (art. 12,IV, L.R. Lazio n. 16 del 1999). A sua volta, la richiamata L.R. Lazio n. 46 del 1998, all'art. 1, I, dispone che "Le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio". Pertanto, secondo il ricorrente, solo una deliberazione della Giunta regionale (oppure la legge regionale , come poi è accaduto con la L.R. Lazio n. 4 del 2013, che ha disposto la procedura commissariale liquidatoria dell'Agenzia con conseguente ulteriore riduzione dei compensi in questione) avrebbe potuto legittimamente modificare il quantum spettante ai revisori membri del collegio de quo. Quindi, a dire del ricorrente, la Decisione n. 57 emessa in data 26/2/2013 dal Direttore Generale dell'.............. , che ha ad oggetto il "Recepimento in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed ha disposto di procedere alla riduzione, nella misura del 10%, degli importi che risultavano corrisposti alla data del 30 aprile 2010 agli Organi destinatari della previsione normativa quali i Revisori dei Conti, il Consiglio di Amministrazione e il Commissario Straordinario e di applicare tali misure a decorrere dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013, sarebbe affetta da nullità assoluta, per la totale carenza del relativo potere in capo all'organo che l'ha adottata in luogo della Giunta regionale.


La tesi del ricorrente non può essere condivisa, atteso che essa muove dalla pretesa piena coincidenza tra la materia oggetto dell'art. 6,III, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con L. n. 122 del 2010, e quindi della Decisione n. 57 emessa in data 26/2/2013 dal Direttore Generale dell'.............. , che ha dato attuazione alle disposizioni di principio poste dalla disposizione di legge nazionale, e la materia oggetto dell' art. 1,I, della L.R. Lazio n. 46 del 1998. Infatti, solo quest'ultima disposizione ha per oggetto la determinazione delle indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione, rimettendola alla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio. La prima norma, invece, ovvero l'art. 6,III, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con L. n. 122 del 2010, come emerge immediatamente dalla rubrica della medesima fonte ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica") , dalla premessa contenuta nell'art. 1 ( " Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica" ) e dalla rubrica del capo nel quale si inserisce lo stesso art. 6 D.L. n. 78 del 2010 ( " RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI") , non incide , modificandola, sulla determinazione dei compensi in questione, ma ne determina una decurtazione, eccezionale ed urgente, meramente temporanea e giustificata dalla contingente situazione economica (di forte sbilanciamento dei conti pubblici , con innalzamento dello spread con i titoli tedeschi e conseguenti richiami delle istituzioni comunitarie all'Italia) nella quale il decreto legge de quo è stato emanato. La stessa circostanza che la decurtazione temporanea dei compensi, oggetto del cogente indirizzo legislativo nazionale ed attuata nel caso di specie, sia quantificata in termini percentuali rispetto alla loro misura già determinata dalla Giunta regionale conferma ulteriormente che, nel caso di specie, non si è proceduto a quantificare ex novo l' indennità controversa (che, scaduto il periodo di eccezionale ed urgente decurtazione sarebbe stata dovuta nella sua originaria misura integrale, salvo successivi interventi di definitiva modifica,


emessi allora proprio con le forme indicate dal ricorrente); ma si è imposto (nell'ambito di una riduzione generalizzata dei costi pubblici ) agli aventi diritto un taglio, limitato nel tempo, delle loro spettanze, già altrimenti quantificate. La ratio dell'operazione, e delle norme che la legittimano, nella sostanza, non è quindi quella di determinare, nel senso indicato dal ricorrente e sotteso all' art. 1,I, della L.R. Lazio n. 46 del 1998, la misura dell'indennità già altrimenti quantificata. Deve pertanto escludersi che la Decisione n. 57 emessa in data 26/2/2013 dal Direttore Generale dell'.............. possa in questa sede, ai soli fini della sua eventuale disapplicazione e comunque della decisione di questa lite, ritenersi emessa in totale carenza di potere per l'asserito contrasto con il combinato disposto degli artt. 12,IV, L.R. Lazio n. 16 del 1999 ed 1 L.R. Lazio n. 46 del 1998. Va quindi rigettata la domanda di parte attrice, che è stata proposta come fondata esclusivamente sull'inefficacia totale della stesso atto. L'assoluta novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. ". .............. ha proposto appello e la REGIONE LAZIO vi ha resistito. L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 19/05/2021, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche. L'appello contesta che legittimato al recepimento delle direttive sul contenimento delle spese per compensi dei componenti degli organi collegiali fosse il direttore generale della .............., come invece sostenuto dalla Regione Lazio. Il tribunale aveva puntualizzato che "è altresì espressamente previsto dallo stesso art. 6, XX, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con L. n. 122 del 2010, che siano esclusi dall'applicazione "in via diretta" delle disposizioni di cui all'intero art. 6 le Regioni (le province autonome e) gli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.". Pertanto ha ritenuto che il direttore generale dell'.............., quale legale rappresentate dell'"ente del servizio sanitario


nazionale" menzionato dall'art. 6,XX, L. n. 78 del 2010 potesse apportare le diminuzioni previste dalla legge. L'appellante richiama, invece, la competenza regionale sulla "determinazione" dei compensi ed esclude che il direttore generale potesse intervenire in questa materia. Sul punto il tribunale ha spiegato che non si trattava di determinazione ex novo dei compensi ma della relativa riduzione percentuale in armonia con le indicazioni legislative richiamate. E l'appellata Regione Lazio ha sottolineato che solo successivamente alla delibera del direttore generale della ADP del febbraio 2013 era intervenuta una nuova regolamentazione, adottata con L.R. n. 4 del 28 giugno 2013, che affidava alla Regione "le competenze istituzionali attribuite a .............. - .............. della Regione Lazio (..............)". Ritiene la Corte che l'appello sia fondato per il decisivo rilievo che i compiti del direttore generale della .............. sono così limitati dalla L.R. n. 16 del 1999 all'art. 5 "Il direttore generale: a) Propone al consiglio di amministrazione gli atti di cui all'art. 9, comma 2, lettere a,d,e,f; b) Nomina i dirigenti dell'.............. ed assegna agli stessi gli obiettivi previsti dal programma annuale di attività e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie e ne verifica la realizzazione; c) Attribuisce o delega ai dirigenti dell'.............. l'adozione di tutti gli altri atti necessari per l'attuazione del programma annuale di attività e per la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'.............., salvo quelli che ritenga di riservarsi". La rappresentanza legale dell'ente è assegnata a diverso organo dall'art. 9 bis, vale a dire al presidente. In materia di bilancio la competenza è del consiglio di amministrazione (art. 9). Il compenso dei revisori, autonomamente disciplinato dall'art. 12 della stessa L.R. Lazio n. 16 del 1999, non può essere inciso da un provvedimento adottato dal direttore generale sfornito di specifica competenza, quand'anche i criteri della diminuzione risultassero etero-determinati dalla legge nazionale; il relativo atto deve essere disapplicato e la domanda dell'appellante va, conseguentemente, accolta. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base ai valori prossimi ai


medi di cui alla tabella allegata al .............. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con .............. 8 marzo 2018, n. 37. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da .............. nei confronti di REGIONE LAZIO contro la sentenza indicata in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: a) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna la Regione Lazio al pagamento in favore di .............. della somma di Euro 13.431,63 quale corrispettivo (comprensivo degli accessori di legge) dell'attività professionale svolta, oltre agli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo; b) condanna la Regione Lazio al rimborso, in favore di .............., delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge ed al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge; Così deciso in Roma, il 8 novembre 2021. Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2021.


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