Tribunale-chiesto annullamento del verbale n. 180/000xxxxx redatto dalla Polizia Stradale di Potenza

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Tribunale-chiesto annullamento del verbale n. 180/000xxxxx redatto dalla Polizia Stradale di Potenza relativo alla violazione ex art. 180, co. 8, c.d.s. Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in persona del giudice monocratico - dott.ssa Angela Alborino, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 250/2008 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avigliano (PZ) n. 60/2007 del 14.05.2007, pendente TRA MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, domiciliato presso i suoi uffici ope legis; APPELLANTE E --------- giusto mandato in calce alla copia notificata dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Armando Cirigliano sito in Potenza, al Viale Marconi n. 72; APPELLATA Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con atto di appello depositato in data 23/01/2008, il Ministero dell'Interno ha proposto gravame avverso la sentenza n. 60/2007 del Giudice di Pace di Avigliano (PZ) del 14.05.2007 con la quale era stato accolto il ricorso di xxxxx, con conseguente annullamento del verbale n. 180/000xxxxx redatto dalla Polizia Stradale di Potenza relativo alla violazione ex art. 180, co. 8, c.d.s., e compensate le spese di lite. Ha chiesto, pertanto, la riforma della predetta pronuncia e, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione siccome infondata e non provata, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Ha dedotto parte appellante che: a) xxxxx aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Avigliano avverso il


verbale n. 180/000xxxxx con cui la Polizia Stradale aveva accertato la violazione di cui all'art. 180, co. 8, c.d.s., ovvero che l'odierna parte appellante non aveva fornito le generalità del conducente responsabile della violazione ex art. 142, co. 8, c.d.s. di cui al verbale ATX000xxxxx entro trenta giorni dalla notifica di quest'ultimo; b) xxxxx aveva sostenuto, a fondamento della spiegata opposizione, l'inesistenza del predetto obbligo di comunicazione in pendenza della definizione del giudizio avente ad oggetto la caducazione del verbale ATX000xxxxx; c) il Giudice di Pace di Avigliano con la sentenza appellata aveva accolto il ricorso, in quanto il verbale n. 180/000xxxxx era conseguente al verbale ATX000xxxxx, che era stato annullato con la sentenza dello stesso Giudice di Pace di Avigliano n. 59/2007. Il Ministero dell'Interno, quindi, ha proposto gravame avverso il citato provvedimento per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 23 L. n. 689 del 1981 e 112 c.p.c. per pronuncia ultra petita del giudice, non avendo la ricorrente nulla dedotto in merito all'annullamento del verbale ATX000xxxxx; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. - divieto per il giudice di utilizzazione della propria scienza privata - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., poiché il Giudice ha fondato la propria decisione sulla sentenza n. 59/07 resa da se stesso lo stesso giorno in altro procedimento, senza che ve ne fosse prova in atti, utilizzando nella sostanza la propria scienza privata; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 126 bis e 180, co. 8, D.Lgs. n. 285 del 1992 c.d.s. - motivazione insufficiente e contraddittoria erroneità ed ingiustizia della decisione, anche alla luce degli elementi di prova offerti dall'Amministrazione, poiché il comportamento sanzionato dall'art. 180, co. 8, d.lgs. cit. prescinde dalla sussistenza di altra, autonoma e distinta infrazione al codice della strada, non essendo necessario attendere la definizione del procedimento amministrativo o giurisdizionale relativo all'infrazione di cui all'art. 142 c.d.s. Si è costituita xxxxx, chiedendo il rigetto dell'appello, siccome infondato e non attinente al caso di specie, con vittoria di spese, ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di gravame, la controparte alcun rilievo nel merito


avesse sollevato nel giudizio di primo grado, in cui non ha osservato i termini processuali per la costituzione, con conseguente nullità della stessa e dell'impugnazione. Sostiene, inoltre, la nullità della contestazione per assenza degli elementi essenziali del processo verbale, per nullità della notifica e perché quest'ultima avrebbe avuto ad oggetto la copia fotostatica invece dell'originale o di copia conforme, sostanzialmente riproponendo i motivi di impugnazione dedotti dinanzi al giudice di prime cure, deducendo, infine, che la sentenza n. 59/1007 del Giudice di Pace di Avigliano, che erroneamente nell'atto di gravame sarebbe stata posta quale presupposto su cui è fondato l'accoglimento del ricorso, è passata in giudicato. Instauratosi il contraddittorio tra le parti, esaurita la trattazione della lite, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 19.05.2021, in cui il Giudice introitava la causa a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto per i motivi che seguono. Preliminarmente si osserva che ai sensi dell'art. 23, co. 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689 al tempo vigente stabilisce che "Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione", sicché si rileva la tempestiva costituzione del Ministero dell'Interno nel giudizio di primo grado mediante il deposito della comparsa di costituzione e risposta e della documentazione allegata in data 23/04/2007, ovvero dieci giorni prima dell'udienza fissata per il giorno 14/05/2007, osservandosi che, in ogni caso, non venivano proposte eccezioni in senso stretto. Passando all'esame dei motivi di appello, si osserva che con la sentenza appellata n. 60/2007 il Giudice di Pace di Avigliano rilevava che nel medesimo giorno veniva emessa la sentenza n. 59/2007 che annullava il verbale ATX000xxxxx, sicché sosteneva che "pur non disconoscendo l'autonomia della


norma di cui all'art. 180/8 del C. di S. rispetto a quella contestata nel verbale annullato, non può parimenti disconoscersi il collegamento ontologico dell'invito contenuto nel verbale annullato con il verbale stesso cui accede" e, pertanto, "con l'intervenuto annullamento del verbale relativo alla sanzione principale l'Amministrazione resistente perde il potere-dovere di irrogare la sanzione accessoria e si palesa un evidente svuotamento dell'invito stesso". Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22881 del 10/11/2010; cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15542 del 23/07/2015; Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018). L'appello è, quindi, fondato alla luce delle argomentazioni sopra esposte, con assorbimento degli ulteriori motivi proposti, permanendo in capo al proprietario del veicolo l'obbligo di comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, attesa l'autonomia delle due infrazioni, ed essendo irrilevante la pendenza dell'opposizione avverso il verbale di contestazione dell'infrazione, nonché l'eventuale suo annullamento. Si osserva, in ogni caso, che con il ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di Avigliano la ricorrente evidenziava che il verbale oggetto di impugnazione era collegato a quello


ATX000xxxxx oggetto di ulteriore opposizione, sicché l'Amministrazione con il deposito della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di prime cure già aveva specificamente contestato che la pendenza dell'opposizione avverso il verbale presupposto costituisse causa di illegittimità di quello con cui era stata contestata la violazione dell'art. 180, co. 8, c.d.s. Vanno, pertanto, a questo punto, vagliati motivi di opposizione avanzati dal ricorrente nel giudizio di primo grado espressamente riproposti con l'atto di costituzione in appello. Con il primo motivo di impugnazione xxxxx deduce la nullità della notifica, poiché la copia notificata sarebbe priva della relata di notifica, sicché sarebbero omesse le generalità e la sottoscrizione dell'Agente notificatore, così come le generalità del destinatario e la sottoscrizione del verbalizzante, che non avrebbe indicato la sua qualità di funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Il motivo è infondato per le ragioni che seguono. Si osserva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora - come consentito dall'art. 14, comma quarto, L. n. 689 del 1981, dall'art. 12 L. n. 890 del 1982 e, quindi, dall'art. 201.3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - La notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime di cui alla L. n. 890 del 1982, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell'atto, la relazione di notifica prevista dall'art. 3, comma primo, della richiamata L. n. 890 del 1982, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima." (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 7821 del 19/07/1995) "specialmente quando detta notifica abbia raggiunto il suo scopo" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14005 del 27/09/2002), atteso che "la relazione non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al procedimento di notificazione e risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell'effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli


accertamenti da espletare nell'ipotesi di disguidi." (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2099 del 13/03/1996; cfr. ex multis Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10796 del 29/10/1998 ; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5559 del 07/06/1999; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12320 del 06/07/2004; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23024 del 26/10/2006). La Suprema Corte, inoltre, ha affermato il principio secondo cui "In tema di violazioni al codice della strada, il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 200 e 201 C.d.S. e 383, 384, 385 del relativo regolamento di esecuzione vanno interpretate nel senso che il verbale di contestazione dell'infrazione non va necessariamente sottoscritto dagli agenti accertatori, pena la nullità dell'atto, ben potendo, per converso (e salvo che esso non risulti redatto con sistemi meccanizzati, nel qual caso non è necessaria alcuna sottoscrizione), risultare firmato da qualsiasi soggetto che faccia parte dell'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore a ciò abilitato." (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10015 del 10/07/2002; Sez. 1, Sentenza n. 10413 del 02/07/2003; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7759 del 23/04/2004). Con il secondo motivo di impugnazione xxxxx deduce la nullità per carenza degli elementi essenziali del processo verbale impugnato, in quanto privo degli elementi indicati dal Regolamento al c.d.s. ovvero art. 383, necessari per individuare i soggetti e la norma violata, sicché non si evincerebbero gli elementi essenziali del processo verbale. Tale motivo di impugnazione è infondato, atteso che dalla copia del verbale 180/000xxxxx nella produzione della parte appellante si evince la precisa individuazione del trasgressore nella persona dell'odierna parte appellata e la norma violata, ovvero l'art. 180, co. 8, c.d.s. Si osserva comunque che il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che "In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non comporta nullità l'avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2201 del 30/01/2008) ed, in ogni caso, non vi è alcuna necessità che al trasgressore venga notificato il processo verbale


dell'infrazione o una copia dello stesso, essendo sufficiente una sintesi contenente i soli estremi necessari ad individuare l'imputazione e del processo verbale di riferimento (Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n.. 4095 del 22.3.2001; Cassazione Civile, I sezione sentenza n.. 21045 del 28.9.2006, Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza 21045 del 28.9.2006) in modo che - quale che sia la forma usata - il verbale notificato sia idoneo a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato (Cassazione Civile, I sezione, sentenze 4459 del 2003 e 19979 del 6.10.2004; Cassazione Civile, II Sezione, Sentenza 22088 del 23.10.2007). Infine, con il terzo motivo di impugnazione xxxxx contesta la nullità del verbale poiché sarebbe stata notificata una copia fotostatica invece dell'originale o di copia conforme. Anche tale ultimo motivo è infondato, atteso che trova applicazione al caso di specie il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, e per il caso di contestazione non immediata della infrazione, poichè l'art. 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada prevede al terzo comma che, in tale caso, il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante la intestazione dell'ufficio o comando predetti, va affermato che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata." (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20117 del 18/09/2006; cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 24999 del 06/12/2016). In conclusione, l'opposizione proposta da xxxxx al verbale n. 180/000xxxxx non può trovare accoglimento.


Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, trattandosi di compenso costituente corrispettivo unitario per l'opera complessivamente espletata (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017), tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino ad Euro 1.100,00), nella misura minima indicata in dispositivo, stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate, e considerata l'assenza di attività istruttoria. P.Q.M. Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 250/2008 del R.G.A.C.- avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Avigliano n. 60/2007 del 14.05.2007- ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1. accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza n. 60/2007 emessa dal Giudice di Pace di Avigliano il 14.05.2007, rigetta l'opposizione proposta da xxxxx. 2. Condanna xxxxx a rifondere in favore del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida nel seguente modo: - per il primo grado di giudizio: la complessiva somma di Euro 134,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge; - per il secondo grado di giudizio: la complessiva somma di Euro 221,00, per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Potenza, il 8 novembre 2021. Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2021.


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