Corte Appello - giudizio promosso nei confronti del Ministero dell'Interno (per danni da mobbing che

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Corte Appello - giudizio promosso nei confronti del Ministero dell'Interno (per danni da mobbing che il OMISSIS, appartenente alla Polizia di Stato, avrebbe patito in ambito lavorativo) Corte d'Appello Napoli Sez. IX, Sent., 20-10-2020 INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) Corte d'Appello Napoli Sez. IX, Sent., 20-10-2020 INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) Opposizione Fatto Diritto P.Q.OMISSIS REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A) composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO - Presidente dott. Pasquale CRISTIANO - Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO - Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 707 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2017, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo; responsabilità professionale"; Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8909/16, pubblicata il 18 Luglio 2016; causa posta in decisione all'udienza collegiale del 21 Gennaio 2020 (con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. scaduti in data 17 Giugno 2020, scadenza così differita ai sensi del comb. disp. degli artt. 83 co.2 D.L. n. 18 del 1920 e 36 D.L. n. 23 del 1920) e pendente tra: OMISSISV. ((...)), elettivamente doOMISSISto in Napoli al Largo SS. Apostoli n. 17, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Di Rienzo ((...)), dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo; Appellante E Avv.ti V.P. ((...)), V.G. ((...)) e T.A. ((...)), elettivamente doOMISSISti in Napoli alla Via F.S. Correra n. 250, presso lo studio dell'avv. Ilaria Valentino ((...)), dalla quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello; Appellati Svolgimento del processo Con ricorso monitorio dep. 18.5.2009, gli avv.ti P.V., G.V. ed A.T. esponevano di essere creditori del sig. OMISSISV., per la complessiva somma di Euro 4.180,45, come da parere di congruità di parcella, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Pertanto, i professionisti ricorrenti chiedevano di ingiungersi a OMISSISV. il pagamento, in loro favore, della somma di Euro 4.180,45, oltre interessi. Il Tribunale di Napoli, giusta D.I. n. 7120 del 2009, pubblicato il 22 Giugno 2009, e notificato il 21 Luglio 2009, ingiungeva a OMISSISV. il pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, senza dilazione, della somma di Euro 4.180,45, oltre interessi legali e spese della procedura. Avverso l'ingiunzione proponeva opposizione il sig. OMISSISV., con citazione notificata ai tre professionisti ricorrenti in data 4 Settembre 2009.


Tra le altre cose, l'ingiunto avanzava domanda riconvenzionale risarcitoria, per i danni derivanti dai profili di colpa (sub specie di negligenza ed imperizia), caratterizzanti l'attività professionale prestata dai tre legali in suo favore, in alcune vertenze giudiziarie. L'opponente chiedeva di revocarsi il d.i. opposto, e quindi rigettarsi la domanda creditoria proposta dai tre legali. Chiedeva altresì, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, di condannarsi i tre avvocati opposti alla restituzione dell'acconto di Euro 500,00, ricevuto nell'ambito della procedura contro la B.R.; ancora, condannarsi controparte al risarcimento dei danni, derivanti dai fatti indicati in premessa, nella misura da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa. In ogni caso, l'opponente chiedeva di condannarsi controparte alla restituzione dell'importo di Euro 3.000,00, da lui anticipato in occasione della riconsegna del locale di proprietà di OMISSIS, detenuto dai signori OMISSIS e S.OMISSISR.; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituivano gli opposti avv.ti P.V., G.V. ed A.T., chiedendo di rigettarsi l'opposizione, anche con riferimento all'articolata domanda riconvenzionale risarcitoria, proposta dall'ingiunto. Altresì i tre professionisti chiedevano, ai sensi degli artt. 88 ed 89 c.p.c., di ordinarsi la cancellazione delle espressioni offensive contenute nell'atto di opposizione, con pedissequa condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa. All'udienza del 10.4.2012, venivano raccolti gli interrogatori formali dell'avv. A.T. e dell'opponente OMISSISV.; altresì veniva sentita la teste OMISSIS. Alla successiva udienza del 13.11.2012, veniva raccolto l'interrogatorio formale dell'opposto avv. G.V.. All'udienza del 25.3.2014, il G.I. dichiarava parte opponente decaduta dal diritto di assumere la prova ammessa, per mancata effettuazione dell'intimazione dei testi. Il Tribunale di Napoli, giusta sentenza n. 8909/16, pubblicata il 18 Luglio 2016, ha accolto per quanto di ragione la proposta opposizione e, per l'effetto, ha revocato il d.i. opposto; in particolare, ha condannato l'opponente OMISSISV. al pagamento, in favore degli avvocati ricorrenti, della somma di Euro 3.139,88, oltre interessi legali dalla domanda; ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, nonché ha respinto qualsivoglia ulteriore domanda, proveniente da entrambe le parti; infine ha condannato il OMISSIS al pagamento dei 2/3 delle spese del giudizio - 2/3 liquidati in Euro 260,00 per esborsi ed Euro 6.895,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge (al contempo, ha compensato le spese tra le parti, con riferimento al residuo terzo). Avverso tale sentenza ha proposto appello OMISSISV., con citazione notificata in data 4 Febbraio 2017 agli avv.ti V.-T.. L'appellante chiede, in primis, di disporsi la cancellazione delle espressioni offensive, contenute negli atti degli appellati, insistendo nella pedissequa condanna al risarcimento danni in via equitativa, ex art. 89 c.p.c.. Inoltre, chiede di condannarsi controparte alla restituzione della somma di Euro 500,00, a suo tempo versata agli odierni appellati, a titolo di acconto, per compenso da incarico professionale ad essi affidato, contro la B.R.; ancora, ribadisce la domanda riconvenzionale risarcitoria, per danni da colpa professionale, già vanamente proposta in primo grado; chiede di disporsi la compensazione tra le reciproche ragioni di debito e credito; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado (in subordine, chiede di ridursi gli importi liquidati a titolo di spese del primo grado, risultando essi ingiustificatamente superiori ai valori medi, di cui ai parametri ministeriali). Si sono costituiti gli appellati avv. P. V., avv. G. V. ed avv. T., chiedendo di rigettarsi il gravame. Giusta ordinanza dep. 31.5.2017, la Corte ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva della gravata sentenza, in misura pari alla giusta metà degli importi, per i quali è stata emessa la condanna. All'udienza del 21 Gennaio 2020, sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica. Motivi della decisione


In via preliminare, si osserva come la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. (per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica) sia stata differita ex Lege di complessivi 64 giorni, dovendo sommarsi i 38 giorni di cui al secondo comma dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27 del 1920), e gli ulteriori 26 giorni di cui all'art. 36 D.L. 08 aprile 2020, n. 23. Ad avviso del Collegio, non può trovare accoglimento il motivo di gravame, con cui il OMISSIS si duole del rigetto della domanda risarcitoria, inerente alle espressioni offensive, utilizzate in primo grado dagli opposti nei loro atti. Ebbene, l'impugnante ripropone la doglianza già avanzata in primo grado, senza però che risulti scalfito in alcun modo l'iter argomentativo seguito dal Tribunale. Il primo giudicante ha correttamente evidenziato come le espressioni utilizzate dai professionisti opposti (e di cui si duole l'opponente), siano intrinsecamente legate all'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dagli avv.ti V.-T., ed a sua volta originata dalle espressioni, contenute nell'atto di opposizione del sig. OMISSIS. Dunque, nella comparsa di costituzione di primo grado gli opposti hanno censurato il comportamento processuale di controparte (ritenuto contrario a doveri di lealtà e probità), in sede di illustrazione delle espressioni - qualificate come offensive - contenute nell'atto di opposizione. In definitiva, si impone la conferma dell'osservazione svolta dal primo Giudice, secondo la quale (con riferimento ad ambedue le controparti), ci troviamo dinanzi a locuzioni non già ingiustificatamente offensive, bensì esplicative e chiarificatrici del comportamento scorretto, che ciascuna parte addebitava all'altra (in altri termini, non si sono superati i limiti imposti dalle esigenze difensive e dalla dialettica processuale). Da qui l'inevitabile rigetto delle reciproche ed avverse richieste ex art. 89 c.p.c. (sia di emissione di ordine di cancellazione, sia di condanna risarcitoria). A questo punto, va precisato come gli odierni appellati non abbiano espresso doglianze, per il fatto che il credito sia stato riconosciuto in sentenza nella misura di Euro 3.139,88, anziché gli Euro 4.180,45 che erano stati liquidati in sede monitoria. Ciò premesso, è d'uopo occuparsi della domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dal OMISSIS in sede di opposizione a d.i., e ribadita con l'atto di appello - domanda risarcitoria, inerente ai danni, derivanti dalla pretesa negligenza, palesata dagli avv.ti V.-T., quali difensori del OMISSIS in alcune vertenze giudiziarie. Con riferimento al giudizio promosso nei confronti del OMISSIS dalle sue sorelle, l'odierno appellante deduce di avere già erogato il compenso agli avv.ti V.-T.; e questo perché di tasca sua, su delega dei predetti avvocati, avrebbe erogato la somma di Euro 3.000,00 ai coniugi A.-S., allorquando costoro, in qualità di conduttori, riconsegnarono l'appartamento, sito in N. alla Via P. R., alla proprietaria e locatrice OMISSIS. Ebbene, gli avv.ti V.-T. hanno eccepito come la vicenda della locazione intercorsa tra la proprietaria F. ed i conduttori A.-S., non abbia alcuna connessione con il compenso spettante agli avvocati, per la difesa svolta nel giudizio di divisione ereditaria, intercorso tra il OMISSIS e le sue germane. A fronte di tale eccezione, il OMISSIS non ha assolto all'onere di fornire prova contraria. Significativamente, all'udienza del 25.3.2014 l'opponente è stato dichiarato decaduto dal diritto di assumere le prove (per la mancata intimazione ai testi A. e S.). Ma vi è di più: è stata sentita quale teste, addotta dagli opposti, la signora F., la quale ha riferito come la somma di Euro 3.000,00 provenisse da lei stessa. E' dunque confermato come l'erogazione dell'importo di Euro 3.000,00 ai conduttori - in sede di cessazione per rilascio del contratto di locazione, avente ad oggetto l'appartamento di Via P. R. non abbia avuto alcuna attinenza con il compenso dovuto dal OMISSIS agli avvocati V.-T., per la prestazione resa nel giudizio di divisione ereditaria. Peraltro, la correttezza dell'operato degli avv.ti V.-T. è confermata dalla circostanza per cui, dopo lunghe trattative, il giudizio di divisione ereditaria sia stato definito in via transattiva. Per quel che concerne il giudizio promosso nei confronti del Ministero dell'Interno (per danni da mobbing che il OMISSIS, appartenente alla Polizia di Stato, avrebbe patito in ambito lavorativo),


risulta che l'adìto Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza resa nel 2008, abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del G.A.. Invero - come correttamente osservato dal primo Giudice - il OMISSIS, con riferimento a tale vicenda processuale, non ha allegato i danni subìti né, a maggior ragione, ha allegato che i pretesi danni siano eziologicamente collegati alla condotta dei professionisti. Peraltro, dall'atto di appello emerge come il giudizio per mobbing sia ancora pendente dinanzi al TAR Campania. In punto di diritto, il Collegio aderisce al consolidato insegnamento per cui, ai fini della declaratoria di responsabilità dell'avvocato, non è sufficiente la circostanza del non corretto adempimento dell'attività professionale. Infatti, occorre verificare: se vi sia stato un effettivo danno; se l'evento dannoso sia riconducibile alla condotta dell'avvocato; se - in caso di corretto adempimento della prestazione - il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle sue ragioni. Solo con uno scrutinio positivo, circa la sussistenza di tali presupposti, può ritenersi provato il nesso eziologico tra la condotta del legale e l'evento dannoso (per tutte, Cass. civ., n. 2638/13). Come già osservato, anche la doglianza, inerente alla causa risarcitoria per mobbing, è caratterizzata dalla carenza di specifica allegazione, in ordine ai pretesi e non specificati danni. La Suprema Corte ha anche precisato che la negligenza dell'avvocato deve essere idonea ad incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire comunque l'esito favorevole del giudizio; vale a dire, è d'uopo verificare se la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, abbia pregiudicato effettivamente la "chance" di vittoria (Cass. civ., n. 25894/16). Del resto, la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed oggettivi (Cass. civ., n. 22376/12). Parimenti, la medesima carenza di allegazioni inerenti ai danni patiti, si registra anche con riferimento al giudizio instaurato nei confronti della B.R., per irregolare tenuta di alcuni conti correnti, di cui era titolare l'odierno appellante. In particolare, l'opponente OMISSIS si duole dell'erroneo inserimento nell'atto di citazione - da parte degli avvocati V.-T. - di una circostanza sfavorevole, vale a dire il riferimento alla autorizzazione (da parte del OMISSIS) al prelievo, da un conto corrente, della somma di Euro 100.000,00. Correttamente, il Tribunale ha osservato come non sia provato che gli avvocati V.-T. abbiano inserito tale circostanza nella citazione introduttiva, contro la volontà del cliente. Ma soprattutto l'opponente OMISSIS non ha precisato se ed in quali termini sia derivato un pregiudizio dall'accenno - fatto in sede di citazione - alla suddetta circostanza. Del resto, pacificamente, dagli scritti del presente grado emerge come il giudizio nei confronti di U. (già B.R.) sia ancora pendente in primo grado (con il ministero di un nuovo difensore). Tale rilievo milita ulteriormente per la mancata prova della sussistenza di un danno. Nel contesto testè descritto, è d'uopo ribadire la correttezza dell'iter argomentativo del primo Giudice, anche laddove si è affermato il buon diritto degli avv.ti T.-V. a ritenere la somma di Euro 500,00, a suo tempo versata dal OMISSIS, a titolo di acconto sul compenso, inerente alla causa contro la B.R.. Infatti, l'erogazione del suddetto importo trova giustificazione nell'attività difensiva svolta dagli odierni appellati, nel giudizio instaurato nei confronti della B.R., prima che il OMISSIS revocasse il mandato. In definitiva, la sentenza di prime cure merita di essere quasi integralmente confermata, e ciò tanto con riferimento al rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dal OMISSIS, quanto con riferimento alla condanna, a carico di quest'ultimo, al pagamento della somma di Euro 3.139,88 (a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese dagli avvocati odierni appellati). Invece, merita di essere accolto il motivo di gravame, con il quale il OMISSIS si duole dell'importo liquidato a titolo di spese del giudizio di primo grado. Infatti, anche a fronte della compensazione per 1/3, il Tribunale ha riconosciuto, in favore degli avv.ti V.-T., Euro 260,00 per esborsi ed Euro 6.895,00 per compenso professionale.


Orbene, a fronte di un importo a titolo di esborsi congruo e corretto, non altrettanto può dirsi per quel che concerne il compenso professionale. Come indicato dall'impugnante nell'atto di opposizione in primo grado, il valore della causa (tenuto conto della istanza riconvenzionale risarcitoria) è indeterminabile. Considerato anche il credito degli avvocati odierni appellati, pari ad Euro 3.139,88, il valore della causa è da ritenersi indeterminabile basso, quindi da associarsi allo scaglione, compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00 (nell'ambito delle vigenti tabelle, di cui al D.OMISSIS n. 55 del 2014, come integrato con D.OMISSIS n. 37 del 2018). Sulla base di tali premesse, l'importo di Euro 6.895,00 appare eccessivo ed ultroneo, né adeguatamente giustificato. Infatti, siamo ben oltre il valore medio dello scaglione di riferimento, pari ad Euro 4.835,00. Piuttosto - considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità - è d'uopo attenersi ai valori minimi di scaglione, e quindi liquidare l'importo di Euro 2.097,50. Quindi, in parziale accoglimento dell'appello, in punto di spese del primo grado - fermo restando l'importo di Euro 260,00 a titolo di esborsi - la somma, al cui pagamento deve essere condannato OMISSISV. a titolo di compenso professionale, in favore degli avv.ti P.V., G.V. ed A.T., va rideterminata in Euro 2.097,50, oltre accessori come per Legge. Come già evidenziato, l'appello va rigettato nel resto. Resta da statuire sulle spese del presente grado. Anche in questo caso, ovviamente trovano applicazione le vigenti tabelle, di cui al D.OMISSIS n. 55 del 2014, come integrato con D.OMISSIS n. 37 del 2018. Le spese del presente grado (liquidate come in dispositivo) seguono la prevalente soccombenza dell'appellante OMISSISV., in misura della metà. Infatti, alla luce degli esiti finali della lite, si assiste alla soccombenza dell'odierno impugnante non già integrale, bensì soltanto parziale; appunto, deve considerarsi la riduzione del credito degli avvocati, rispetto all'importo originariamente preteso in sede monitoria, nonché è d'uopo valutare l'accoglimento del motivo di gravame, inerente alle spese del primo grado. Quindi, tali osservazioni inducono a compensare le spese del presente grado, con riferimento alla residua metà. Del resto, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, militanti per la parziale compensazione, trovando applicazione, ratione temporis, il comma secondo dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, ma antecedente all'ulteriore riforma, di cui alla L. 10 novembre 2014, n. 162. Sempre per quel che concerne le spese del presente grado, non si può condividere la nota specifica del Difensore degli appellati, la quale (nell'ambito dello scaglione da Euro 5.2001,01 ad Euro 26.000,00) si attesta sui valori medi. Al contrario, conformemente alle spese del primo grado, è opportuno attestarsi sui valori minimi, e quindi procedere alla dimidiazione, pedissequa alla compensazione per la metà. P.Q.OMISSIS La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da OMISSISV. nei confronti degli avv.ti P.V., G.V. ed A.T., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8909/16, pubblicata il 18 Luglio 2016, così provvede: A)Accoglie l'appello per quanto di ragione, in punto di spese del primo grado; per l'effetto (fermo restando l'importo di Euro 260,00 a titolo di esborsi), ridetermina la somma, al cui pagamento deve essere condannato l'opponente OMISSISV. a titolo di compenso professionale, in favore degli opposti avv.ti P.V., G.V. ed A.T., nella misura di Euro 2.097,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; B) Rigetta l'appello nel resto; C) Condanna OMISSISV. al pagamento della metà delle spese del presente grado di giudizio in favore degli avv.ti P.V., G.V. ed A.T. - metà che liquida in Euro 1.207,50 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; dichiara compensate le spese del presente grado tra le parti, in ragione della residua metà.


CosĂŹ deciso, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2020. Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2020.


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