INAIL i nuovi danni al lavoratore e le coperture del datore di lavoro

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Pomeriggi assicurativi

I nuovi danni al lavoratore e le coperture del datore di lavoro

Il Ruolo di INAIL Antonella Ninci Avvocato Coordinatore reggente Avvocatura Regionale INAIL Toscana Firenze 16 maggio 2014


Il ruolo di INAIL

Da dove muovere….. Nuovi danni o nuovi rischi? Forse….nuovi rischi e nuove valutazioni dei danni da stress, mobbing, demansionamento, ecc…..

Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL I “Nuovi rischi da lavoro” Si tratta di una accezione ambivalente in quanto comprende: • I fattori che incidono sulla persona del lavoratore, prevalentemente nella sua dimensione psicologica e nella sua sfera morale • I nuovi profili di rischio individuati in relazione ai sistemi di organizzazione del lavoro ed al loro processo evolutivo Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL • •

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nei danni da stress, molestie, violenze ecc….. La tutela integrata INAIL : assicurazione - prevenzione reinserimento L’oggetto della tutela : (rischio) infortuni e malattie professionali……in particolare da stress, molestie, violenze ecc….. Esonero e responsabilità del datore di lavoro Risarcimento del danno e indennizzo INAIL – Il danno differenziale Il recupero delle prestazioni erogate : l’azione di regresso per infortuni e MP da stress Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL

L’INAIL garantisce un sistema integrato di tutela e di sicurezza

assicurazione e indennizzo prevenzione e sicurezza cura e riabilitazione reinserimento lavorativo e sociale DPR 1124/1965 - D.lgs 38/2000 - D.lgs 81/2008 modificato dal D.lgs 106/2009 - Legge 122/2010

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Il ruolo di INAIL Sotto il profilo assicurativo previdenziale:  Infortunio  Malattia professionale Preventivo (funzioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) :  Art.9 D.lgs.81/08  Art.7 Legge 122/2010

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Il ruolo di INAIL

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Funzione assicurativa (sociale) previdenziale: Automaticità delle prestazioni Esonero del datore di lavoro Assenza di correlazione tra costi e prestazioni Principio di solidarietà Controllo dello Stato su contributi e prestazioni

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Il ruolo di INAIL Il ruolo preventivo INAIL • La valutazione del rischio stress-lavoro correlato (art.28 D.Lgs 81/2008) • La decorrenza dell’obbligo valutativo • Gli strumenti di valutazione La responsabilità del DL per omessa o errata valutazione

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Il ruolo di INAIL Il ruolo preventivo INAIL: art.28 D.Lgs 81/2008 La valutazione del rischio…………….deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

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Il ruolo di INAIL IL RAPPORTO ASSICURATIVO: automatismo delle prestazioni (eccetto infortuni domestici e lavoratori autonomi)

• LE PARTI

– L’assicurazione (INAIL) – Il datore di lavoro – L’assicurato

• L’OGGETTO – (IL RISCHIO) di avere un infortunio o di contrarre una malattia (professionale)

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Il ruolo di INAIL Stress e salute del lavoratore Stress-lavoro correlato I rischi lavorativi : rischi fisici (biologici, biomedici, chimici e radioattivi) rischi “psico-sociali” “quegli aspetti della progettazione, organizzazione e gestione del lavoro, e i loro contesti sociali e ambientali, che possono potenzialmente causare danni psicologici, sociali e fisici” (COX & GRIFFITHS, 1995). Entrambe le categorie di rischio possono incidere sulla salute sia fisica sia psicologica del lavoratore. Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL Mentre i rischi fisici, per convertirsi in causa di danno, seguono un processo fisico diretto (cd. direct physical pathway), i rischi psico-sociali necessitano, invece, della mediazione dello stress lavoro-correlato (cd. indirect stress pathway). Quest’ultimo può̀ essere pertanto definito come l’esperienza che converte l’impatto potenziale di un rischio psico-sociale in un danno effettivo alla salute, fisica o psicologica, del lavoratore Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL 1)Lo stress NON è una patologia, ma una situazione NON è ansia, insonnia o gastrite….ma può esserne la causa L’INAIL non indennizza lo stress in sé ma il pregiudizio alla salute che ne deriva 2) Occorre il collegamento tra il danno e l’attività lavorativa (nesso di causalità) 3) Estensione del concetto di causa lavorativa che consente di ricomprendere in essa non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale ma anche quella riconducibile alla organizzazione delle attività lavorative Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL E’ STATO RECENTEMENTE RIBADITO DALLA CASSAZIONE: SENTENZA DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO del 10.2.2011 n. 3227 “la tutela antinfortunistica del lavoratore si estende alle ipotesi di c. d. rischio specifico improprio, definito come quello che, pur non insito nell'atto materiale della prestazione lavorativa, riguarda situazioni ed attività strettamente connesse con la prestazione stessa …”

Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL LA “COSTRITTIVITA’ ORGANIZZATIVA” Disfunzioni dell’Organizzazione del Lavoro L’insieme delle decisioni ed azioni intraprese nell’ambito dell’organizzazione e gestione del lavoro che possono produrre danni psico-fisici al lavoratore Il rischio che assume rilevanza assicurativa Inail non è soltanto quello collegato alla nocività delle lavorazioni ma anche quello riconducibile alla attività ed all’organizzazione aziendale (cosiddetti “rischi psico-sociali”) da circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003 Firenze 16 maggio 2014

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PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO “LA COSTRITTIVITA’ ORGANIZZATIVA” orario di lavoro non compiti esorbitanti … flessibile … svuotamento delle mansioni mancata assegnazione di compiti e strumenti di lavoro …

ecc. …

ambiguità e conflitti di ruolo …

compiti dequalificanti e scarsa varietà del lavoro marginalizzazione …

“costrittività organizzativa”

“mobbing strategico”

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Il ruolo di INAIL STRESS : RISCHIO EMERGENTE • In ambito europeo 50-60% delle giornate perse in un anno • 22% dei lavoratori europei sono interessati dalle condizioni di stress • 27% dei lavoratori italiani • Costo economico secondo la UE dei 15- 20 miliardi di euro Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL QUANTI I CASI RICONOSCIUTI DALL’INAIL ?

MEDIAMENTE INTORNO AL 10-12% DEL TOTALE DELLE DENUNCE

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Il ruolo di INAIL Stress e salute del lavoratore

STRESS

Malattia Professionale

Infortunio

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Il ruolo di INAIL Quando un danno deriva da un singolo, magari grave, comportamento di "costrittività organizzativa" o mobbizzante o da una particolare situazione di stress (licenziamento in tronco, rapina sul posto di lavoro, che produca un’eccezionale reazione emotiva nel lavoratore, tale da provocare un ictus o un infarto, oppure da indurre il lavoratore al suicidio) : infortunio. La circolare dell’INAIL 71/2003 precisava che le fattispecie che si caratterizzano in termini di “evento acuto (…) devono trovare naturale collocazione nell’ambito dell’infortunio lavorativo”. Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL INFORTUNIO SUL LAVORO

Rischio

• Causa violenta in occasione di lavoro - STRESS LAVORO-CORRELATO: rapine,

coinvolgimento in incidenti mortali o in eventi di particolare drammaticità ecc…

Danno Psichico

• Disturbo acuto da stress • Disturbo post traumatico da stress

Il danno psichico lavoro-correlato da sempre è riconosciuto dall’INAIL quale conseguenza di infortunio (e altre violenze) sul posto di lavoro…….

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Il ruolo di INAIL INFORTUNIO SUL LAVORO: esposizione acuta

Accidentalità evento non prevedibile nel caso concreto - Causa violenta è esterna, agisce sull’organismo umano con

-

modalità di azione concentrata nel tempo, con intensità lesiva adeguata - Occasione di lavoro ogni volta che sia il lavoro a determinare il rischio di cui è conseguenza l’infortunio stesso - Danno alla persona con le conseguenze protette (Causa virulenta = causa violenta = infortunio non malattia professionale) Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL A proposito di infortunio ……se……..

AGGRESSIONE/LITE SUL POSTO DI LAVORO • nasce da motivazioni/finalità extralavoro

SI TRATTA DI EVENTO NON TUTELATO DALL’INAIL

• nasce da motivazioni/finalità ricollegabili al lavoro SI TRATTA DI EVENTO TUTELATO DALL’INAIL

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Il ruolo di INAIL Alcune fattispecie particolari 1. Donna stuprata mentre torna a casa: l’infortunio sul lavoro

INAIL riconosce

Nella periferia di Milano, una signora ha subito un abuso al ritorno dalla palestra dove lavora come addetta alle pulizie. L'istituto ha riconosciuto il danno biologico, cioè le ripercussioni psicofisiche a lungo termine, determinate dall'aggressione sessuale Si ritorna alla estensione del concetto di causa lavorativa …….

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Il ruolo di INAIL Alcune fattispecie particolari 2. Cass. Pen., sent. n. 11062/2013. Il datore di lavoro è penalmente responsabile dell’infortunio del proprio dipendente a causa dello stress. L’organizzazione dell’attività lavorativa deve tenere conto del rischio derivante dallo stress dovuto ad azioni ripetitive o usuranti. L’eccessiva stanchezza nel lavoratore aumenta infatti il rischio che si verifichino incidenti. Un lavavetri aveva subìto un infortunio in seguito a una caduta al termine della giornata lavorativa. L’operaio svolgeva un’attività caratterizzata da lunghi turni di lavoro, movimenti del corpo faticosi e tempi molto stretti per lo svolgimento dei propri compiti. Il datore di lavoro aveva però omesso di valutare il rischio derivante dallo stress derivante da tali caratteristiche dell’attività lavorativa, stress che avrebbe favorito l’insorgere di pericolosi incidenti


Il ruolo di INAIL Alcune fattispecie particolari

Il suicidio può essere considerato infortunio sul lavoro? •

• •

L’orientamento INAIL in sede amministrativa è in senso negativo a meno che non ci sia una prova evidente circa il nesso tra lo stress da lavoro e l’exitus…. Sentenza del Tribunale di Bologna n.569/2013 che riconosce il nesso tra lo stato depressivo causato dalla malattia e il suicidio Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, (sent. Luglio 2013) ha condannato - dopo tre anni di giudizio - l’INAIL al pagamento dell’assegno funerario e della rendita ai superstiti a favore del marito di una operaia, dipendente di una casa farmaceutica, lanciatasi giù dal tetto dell’azienda nel 2006. Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL

“MOBBING” e “STRESS” sul posto di lavoro COMPETENZA INAIL

Come malattia professionale ? …….dalla fine degli anni ‘90i primi casi di denunce di “MOBBING”….(ILVA di Taranto e Genova)…….

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Il ruolo di INAIL MALATTIA PROFESSIONALE

Rischio

Danno Psichico

• Causa lavorativa diluita nel tempo - ….non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale (siano esse tabellate o non ) ma anche quella riconducibile all’organizzazione delle attività lavorative…..STRESS LAVORO-CORRELATO

• Disturbo dell’adattamento cronico • Disturbo post traumatico cronico da stress

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Il ruolo di INAIL Normalmente la fattispecie si colloca nell'ambito delle malattie professionali: le situazioni stressanti sono di lunga durata e possono progressivamente incidere sulla salute della vittima; Tecnopatia quando la patologia deriva da una causa lenta e sussiste un vero e proprio nesso eziologico (non di semplice occasionalità) con l’attività lavorativa svolta Il D.P.R. 22 maggio 2003, (Piano sanitario Nazionale 2003-05) richiama le “patologie da fattori psico-sociali associate a stress (burn-aut, mobbing, alterazione delle difese immunitarie e patologie cardiovascolari)”. La malattia da stress è ad origine multifattoriale e necessita di concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via probabilistica, circa la sussistenza della sua connessione causale con il lavoro.

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Il ruolo di INAIL MALATTIA PROFESSIONALE (

(esposizione cronica):

art. 3 del T.U. 1124/65

“… indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa, e in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste nell’art. 1 … “ ( sistema tabellare ) ma anche… ART. 10 Dlgs 38/2000 “…malattie delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale” Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL Malattie Professionali: Sistema Misto NON TABELLATE

TABELLATE CONTRATTE NELL’ESERCIZIO E A CAUSA

“..MALATTIE DELLE QUALI SIA COMUNQUE PROVATA LA CAUSA DI LAVORO”

Sent. CC 179/88

Dlgs 38/2000 Art. 10 “….delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale …..”

T.U. 1124/65: Tabella di legge delle M.P.

Presunzione legale di origine (NUOVA TABELLA 9 aprile 2008) Industria-> 85 voci Agricoltura->24 voci

ONERE DELLA PROVA

Silicosi/Asbestosi: nell’esercizio Medici esposti RI: comunque esposti

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Il ruolo di INAIL MALATTIE LAVORO-CORRELATE patologie “comuni”, ampiamente diffuse nella popolazione generale, che possono essere anche causate o concausate da specifiche attività lavorative MALATTIE STRESS LAVORO-CORRELATE malattie causate da nell’organizzazione del lavoro

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disfunzioni

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Il ruolo di INAIL Il riconoscimento della malattia professionale da stress presuppone:

• L’accertamento del rischio • La diagnosi medico legale • La valutazione del nesso causale

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Il ruolo di INAIL VALUTAZIONE del RISCHIO –Anamnesi Lavorativa, libretti di lavoro, documenti “ENPI” –Esame della Documentazione inerente il rischio –Datore di lavoro: Denuncia Documento di valutazione del rischio –Servizi Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro,

DIAGNOSI di MALATTIA • Anamnesi fisiologica e patologica • Visita Medica • Analisi – documentazione sanitaria inerente la patologia denunciata – accertamenti sanitari preventivi e periodici – eventuali attestazioni di invalidità riconosciuti in altri ambiti giuridici – ulteriori accertamenti secondo linee guida ecc.

NESSO di CAUSALITA’

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ITER DIAGNOSTICO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE DA COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO

Elementi Oggettivi

Elementi Soggettivi

ANAMNESI LAVORATIVA Focalizzata sulla situazione lavorativa ritenuta causa della malattia individuando le specifiche condizioni di costrittività organizzativa.

DIAGNOSI CLINICA Indagini neuropsichiatriche

Test psicodiagnostici

Diagnosi medico-legale Disturbo dell’adattamento cronico

Disturbo post-traumatico cronico da stress


Il ruolo di INAIL DIAGNOSI MEDICO-LEGALE con contributo plurispecialistico Particolare complessità del nesso di causalità •Accertamento del rischio • Risposte differenti tra soggetti esposti ad un stesso evento • Causalità circolare •Stato anteriore (assenza di preesistenze, preesistenze che

non escludono il nesso causale, presenza di preesistenze che escludono il nesso causale) Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL Riconoscimento del nesso causale L’accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo accertato e la malattia diagnosticata, deve portare al riconoscimento della natura professionale della stessa anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL Ripartizione degli oneri probatori L’accertamento del nesso causale è eminentemente un problema di ricerca della prova che assume diverse sfumature a seconda della tipologia di malattia e della riconducibilità o meno di questa alle tabelle.

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Il ruolo di INAIL ITER STORICO DELLA TUTELA DELL’INAIL DEI DISTURBI PSICHICI Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 473 del 26 luglio 2001 - approvate “iniziative tese a definire percorsi metodologici per la diagnosi eziologica delle patologie psichiche e psicosomatiche provocate da stress e disagio lavorativo, compreso il “mobbing” - nominato un Comitato Scientifico per la realizzazione della suddetta iniziativa Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL

CIRCOLARE INAIL n.71 del 17 dicembre 2003 (annullata dal Tar e dal Consiglio di Stato)

Oggetto: “ Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia professionale. Modalità di trattazione delle pratiche” -Principali situazioni di “costrittività organizzativa” di rilievo assicurativo” -Rischio non tutelato: il mobbing nell’accezione classica, fattori organizzativo-gestionali legati al normale rapporto di lavoro

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Il ruolo di INAIL

L’ESITO del RICORSO - Confindustria, Confagricoltura, ABI -

Il TAR del Lazio con sentenza del 5 maggio 2005 ha accolto il ricorso annullando la circolare Inail n. 71/2003 ma non l’inserimento delle malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione nella LISTA II del D.M. 27.4.2004 avendo questo finalità epidemiologiche. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1576/2009 ha confermato la sentenza del TAR, rigettando il ricorso avanzato dall’Inail e ha accolto anche il ricorso incidentale contro l’inserimento in Lista II dell’elenco delle malattie … (ex 139 T.U.) DISPONENDONE LA CANCELLAZIONE Nessuna ripercussione pratica sull’attività dell’Inail

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Il ruolo di INAIL PERCHÉ LE SENTENZE NON HANNO INCISO?

Perché in virtù del ”SISTEMA MISTO”, l’INAIL deve istruire tutti i casi che vengono denunciati (obbligo istituzionale non modificabile dal Consiglio di Stato……………….) ovviamente si tratta di malattie professionali non tabellate

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Il ruolo di INAIL

ELENCO DELLE MALATTIE

PER LE QUALI E’ OBBLIGATORIA LA DENUNCIA

D.M. 11/12/09 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

STRUTTURA DELL’ELENCO (tre Liste)

Gruppo 1 Malattie da agenti chimici Gruppo 2 Malattie da agenti fisici Gruppo 3 Malattie da agenti biologici Gruppo 4 Malattie dell’apparato respiratorio Gruppo 5 Malattie della pelle Gruppo 6 Tumori professionali Gruppo 7 Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL

STRUTTURA DELL’ELENCO

in tre Liste

- Lista I Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità che costituiranno la base per la revisione delle tabelle ex artt. 3 e 211 del T.U. - Lista II Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per le quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo gruppo - Lista III Malattie la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche ed ancora non precisabili evidenze scientifiche. Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL STRUTTURA DELL’ELENCO LISTA II origine lavorativa limitata probabilità GRUPPO GRUPPO GRUPPO GRUPPO

1 2 6 7

a

Malattie da agenti chimici Malattie da agenti fisici Tumori professionali Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro

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Il ruolo di INAIL Ribadito con D.M. 14. 1. 2008 (non impugnato) e nell’aggiornamento dell’elenco-D.M. 11 dicembre 2009(non impugnabile)

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Il ruolo di INAIL LE CONSEGUENZE … Il DM 14 gennaio 2008 non è stato impugnato e nel successivo DM 11 dicembre 2009 (aggiornamento di alcune voci) non ha avuto quale oggetto il gruppo 7 della lista II e pertanto … resta confermata la denuncia/segnalazione delle MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO quali: • DISTURBO DELL’ADATTAMENTO CRONICO • DISTURBO POST-TRAUMATICO CRONICO DA STRESS

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Il ruolo di INAIL VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO PERMANENTE

Tabella delle menomazioni DM 12.7.2000 Voce n. 180 Disturbo post traumatico da stress cronico moderato, a seconda della efficacia della psicoterapia fino a 6 % Voce n. 181 Disturbo post traumatico da stress cronico severo, a seconda della efficacia della psicoterapia fino a 15 %

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Il ruolo di INAIL

IL RISARCIMENTO DEL DANNO

La protezione previdenziale dell’evento non può pregiudicare il diritto del lavoratore ad ottenere l’integrale ristoro del danno subito, come garantito dalla normativa civilistica. Le prestazioni previste dal sistema di sicurezza sociale non hanno lo scopo di risarcire il danno nell’esatta misura in cui si è prodotto, bensì assolvono ad una funzione sociale, essendo, come già detto, finalizzate a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore (art. 38 Cost.) e, quindi, a liberare rapidamente il lavoratore dal bisogno conseguente all’infortunio o alla malattia, sulla base di una logica transattiva.

Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL IL RISARCIMENTO DEL DANNO Se con l’introduzione della tutela previdenziale del danno biologico, si è pervenuti ad una più ampia tutela del lavoratore infortunato, permane, tuttavia, una sostanziale differenza tra sistema indennitario e sistema risarcitorio. Ad esempio risulta diversa la quantificazione del danno biologico nei due ambiti di protezione

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Il ruolo di INAIL La tutela civilistica garantisce il ristoro di pregiudizi non indennizzati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni:  menomazioni permanenti di grado inferiore al minimo indennizzabile (danno in franchigia)  danno morale  dal danno biologico temporaneo  danno biologico da morte subito dai superstiti  spese mediche per le quali non è previsto il rimborso da parte dell’Ente previdenziale  almeno parzialmente, dal pregiudizio alla capacità lavorativa specifica.

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Il ruolo di INAIL Nel caso in cui il datore di lavoro non possa avvalersi dell’esonero da responsabilità (di cui all’art. 10, comma 1, T.U. 1124/1965), come avviene normalmente in caso di danno provocato da organizzazione del lavoro e, ancor più, da mobbing, al lavoratore infortunato non deve essere preclusa la stessa integrale tutela spettante a qualsiasi altro cittadino, con il conseguente concorso tra protezione previdenziale e tutela civilistica dell’evento.

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Il ruolo di INAIL ATTUALMENTE L’INAIL Indennizza il danno biologico permanente inteso come: “lesione all’integrità psico-fisica alla persona, suscettibile di valutazione medico-legale, … in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato ” (art. 13 Decreto L.vo n. 38 del 23 febbraio 2000) Firenze 16 maggio 2014

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Il danno biologico • Danno biologico INAIL (art. 13, comma 1, d. lgs. 23.2.200 n. 38): lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale • Codice delle assicurazioni private (artt. 138-139, d. lgs. 7.9.2005, n. 209): lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito • Cass. 19 settembre 1995, n. 9328: menomazione della integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica

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Il ruolo di INAIL D.M. 12.7.2000: -TABELLA DELLE MENOMAZIONI (elenca tutte le potenziali menomazioni, comprensive degli aspetti dinamico-relazionali) -TABELLA INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO (determina la misura del ristoro economico collegata alla menomazione tra il 6 e il 100%) -TABELLA DEI COEFFICIENTI (per il calcolo della rendita 16 – 100%, art. 13, comma 2 lett.b, d. lgs 38/2000)

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Diversità di valutazione TABELLA MENOMAZIONI d.m. 12.7.2000

BARGAGNA - Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente, 1996

Perdita di una mano n.d.

45%

48%

Incontinenza totale

20%

30%

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E T.U. ART. 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, commi 6 e 7 • Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. • Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti.

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E T.U. • Logica interna al sistema assicurativo: indennizzo automatico, certo e tempestivo al lavoratore (anche nel caso di colpa del medesimo) finanziato dal datore di lavoro che in cambio riceve l’esonero dalla responsabilità…… • …….purché non avesse ricevuto condanna penale per reato perseguibile d’ufficio, che fa rivivere l’obbligazione risarcitoria nei limiti del danno differenziale (così da non cumulare indennizzo e risarcimento integrale)

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE TRA INDENNIZZO E RISARCIMENTO PRIMA DEL DANNO BIOLOGICO • Il danno alla persona riguarda i riflessi negativi sul patrimonio e sulla capacità della persona di produrre reddito (Teoria «del calzolaio» di M. GIOIA, caso «Gennarino», Trib. Milano 18.1.1971), e compensa perciò il danno emergente e il lucro cessante • Coincide con il danno alla persona INAIL (art. 74 T.U.): menomazione o perdita dell’attitudine al lavoro… • …il cui indennizzo (rendita per inabilità permanente) viene considerata come un’anticipazione del risarcimento, ovviamente dovuto nei limiti del «danno differenziale»

Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE TRA INDENNIZZO E RISARCIMENTO PRIMA DEL DANNO BIOLOGICO

In questa fase il danno differenziale viene determinato per «sommatoria»: calcolando cioè il danno civilistico (ottenuto sommando tutte le poste di danno riportate dall’infortunato ed eventualmente decurtato del concorso di colpa) e sottraendo da questo l ’ indennizzo ricevuto dall’INAIL

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E DANNO BIOLOGICO • Trib. Genova 25.5.1974: danno biologico come lesione della salute in sé considerata – Teoria del danno come lesione dell’interesse protetto •

Poiché la tutela previdenziale non comprende né il danno biologico né le altre poste di danno non patrimoniali come il danno morale, queste sono riservate all’infortunato (danno complementare) e non sono aggredibili dall’INAIL con la rivalsa, che ora riguarda solo i titoli di danno riconosciuti in ambito previdenziale

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E DANNO BIOLOGICO Dopo le sentenze della C. Costituzionale del 1989/1991 • Corte Cost., 6 giugno 1989, n. 319 (art. 28, l. 990/1969, rivalsa dell ’ INAIL, massimale incapiente e danno alla persona non altrimenti risarcito) • Corte cost., 18 luglio 1991, n. 356 (art. 1916 c.c.) • Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 485 (art. 10 e 11 D.P.R. 1124/1965).

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E DANNO BIOLOGICO Dopo le sentenze della C. Costituzionale del 1989/1991

Il danneggiato, ricevuto l’indennizzo dall’INAIL, non perde il diritto al risarcimento integrale ed esclusivo del danno biologico e del danno morale («danno complementare») reclamabile nei confronti del danneggiante, il quale resta chiamato a risarcire il danno differenziale, sempre che l’importo liquidato in ambito civilistico a titolo di risarcimento del danno patrimoniale fosse risultato maggiore rispetto all’importo erogato dall’INAIL sotto forma di indennizzo

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E DANNO BIOLOGICO Dopo le sentenze della C. Costituzionale del 1989/1991 A) Il cumulo del risarcimento del danno biologico con l’indennizzo è

legittimo perché i beni tutelati sono ontologicamente differenti B) Duplice limite alla rivalsa: - Quantitativo: importo complessivo dovuto per compensare il danno alla persona - Qualitativo: somme liquidate in ambito civilistico per fattispecie di danno estranee alla tutela sociale («danno complementare»), da attribuirsi in via esclusiva all’infortunato

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E DANNO BIOLOGICO INAIL • Corte Cost., 15 febbraio 1991, n. 87: «necessità che la menomazione dell’integrità psico-fisica del lavoratore, prodottasi a causa e nello svolgimento delle proprie mansioni, riceva una garanzia differenziata e più intensa, che consenta (omissis) quella effettiva, tempestiva e automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare» • Art. 13, d. lgs. 38/2000 • Identità tra danno biologico comune e danno biologico previdenziale

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DANNO DIFFERENZIALE E DANNO BIOLOGICO INAIL

DANNO COMPLEMENTARE: (o danno differenziale qualitativo): raccoglie i pregiudizi estranei alla tutela sociale e la cui liquidazione, in applicazione del principio della scomposizione delle poste di danno, spetta unicamente al lavoratore: - danno esistenziale; - danno morale; - danno biologico temporaneo; - danno biologico inferiore a 6% - danno patrimoniale inferiore a 16%

DANNO DIFFERENZIALE : poste di danno oggetto della tutela sociale, è liquidato con il principio della indistinzione delle poste di danno

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E DANNO BIOLOGICO INAIL Determinazione in caso di rendita ≥ 16% La rendita per d.b. ≥ 16% indennizza un danno composito (art. 13, comma 2, lett.a) e b), d. lgs. 38/2000) Il confronto tra indennizzo e risarcimento (e dunque la determinazione del danno diff. e il limite della rivalsa) avviene «posta per posta» o per «sommatoria»? indennizzo Lesione int. Psico. 100 Danno patrimoniale

100

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Danno civilistico 150 50

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E DANNO BIOLOGICO INAIL Determinazione in caso di rendita ≥ 16% Cass. Sez. Civ. III, n 10035/2004: “la norma di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e 7, prevede che il risarcimento spettante all’infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l ’ ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’INAIL in dipendenza dell’infortunio, al fine di evitare una ingiusta locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero in relazione al medesimo infortunio, sia l’intero danno, sia le indennità. Tale «danno differenziale» deve essere, quindi, determinato sottraendo dall’importo complessivo (liquidato dal giudice secondo i criteri di cui agli art. 1223 ss, 2056 ss, c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall’INAIL.» Trib. Bassano del Grappa, 7 novembre 2005, n. 59; Trib. Milano 10 maggio 2005, n. 5298; Trib. Vicenza, 4 gennaio 2007, n. 321; Trib. Siena, 2 settembre 2008, n. 414; Trib. terni, 12 giugno 2008, n. 148; Trib. Monza, 12 maggio 2009, n. 241; Trib. Brescia 16 marzo 2010, n. 202; Trib. Reggio Emilia, 7 marzo 2011, n. 330; Trib. Arezzo, 20 aprile 2012, n. 351.


Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E DANNO BIOLOGICO INAIL Determinazione in caso di rendita ≥ 16% IL CRITERIO DELLA SCOMPOSIZIONE DELLE POSTE DI DANNO: continua ad applicarsi per determinare il danno complementare, ossia l’insieme dei pregiudizi esclusi dalla tutela previdenziale: - danno esistenziale; - danno morale; - danno biologico temporaneo; - danno biologico inferiore a 6% - danno patrimoniale inferiore a 16% Trib. Bassano del Grappa, 12 novembre 2007, n. 24: «una volta escluse le voci di danno non comprese nella copertura assicurativa INAIL, il limite (della rivalsa) è per l’appunto rappresentato dall’ammontare complessivo di tale risarcimento, senza che possa operarsi una scomposizione ed un raffronto riferito alle singole voci di danno che lo compongono» Firenze 16 maggio 2014


Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E LIQUIDAZIONE UNITARIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE 1) C. Cost., 11 luglio 2003, n. 233: sistema risarcitorio «bipolare» artt. 2043 e 2059 c.c. Il danno non patrimoniale (che è risarcibile anche al di fuori dei casi previsti dalla legge) è dato: - dal danno morale soggettivo: reazione emotiva immediata e transeunte cagionata dall’illecito; - dal danno esistenziale: lesione di un interesse costituzionalmente protetto, consistente nel peggioramento delle condizioni esistenziali della vittima dell’illecito; - dal danno biologico. 2) Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828: unica valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali . La liquidazione del danno alla persona va espressa con un’unica somma di denaro, per la cui determinazione si sia tenuto conto di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo Firenze 16 maggio 2014


Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E LIQUIDAZIONE UNITARIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975. eCass., Sez. Un., 16 febbraio 2009 , n. 3677. «Il danno non patrimoniale è categoria generale, non suscettiva di suddivisione in sotto categorie variamente etichettate.» «Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive , ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.» «Determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale.»

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E LIQUIDAZIONE UNITARIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Quali modalità applicative del principio affermato dalle SS.UU. ove debba liquidarsi il danno non patrimoniale alla persona già indennizzato dall’INAIL? Il criterio unitario di liquidazione del danno non patrimoniale non si adatta al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o m.p. che invece si basa sul confronto e l’integrazione della tutela assicurativa obbligatoria con quella di diritto privato generale. I pregiudizi che, prima dell’intervento delle SS.UU., costituivano il «danno non patrimoniale non biologico» (danno esistenziale e danno morale soggettivo), rimangono «danno complementare» oppure (attesa l’unitarietà del danno non patrimoniale alla persona) confluiscono nel danno differenziale quantitativo (sotto forma di personalizzazione) e sono assoggettati alla regola del parziale esonero ex art. 10 T.U.? Firenze 16 maggio 2014


Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E LIQUIDAZIONE UNITARIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE La nuova configurazione del danno patrimoniale di cui alle sentenze di «San martino» ha fatto riaprire, in dottrina nella giurisprudenza di merito, la discussione sul metodo di calcolo del danno differenziale: per sommatoria o «posta per posta».

Giurisprudenza di merito prevalente: «Il giudice - una volta liquidato il danno non patrimoniale civilisticamente risarcibile e conseguente alla lesione del bene salute – non può fare altro che raffrontare tale importo, senza ulteriori e non più consentiti distinguo, con il quantum erogato dall’ente a titolo di danno biologico, accogliendo la domanda di surroga per l’intero relativo ammontare (nei limiti dell’importo risarcitorio liquidato) e riconoscendo al danneggiato il diritto al risarcimento dell’importo differenziale» (Trib. Milano, 9 giugno 2009, n. 7515. In senso conforme, Trib. Vicenza, 10 febbraio 2009; Trib. Milano, 4 febbraio 2011, n. 622; Trib. Piacenza, 18 febbraio 2012, n. 102; Trib. Reggio Emilia, 7 marzo 2011, n. 330).

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E LIQUIDAZIONE UNITARIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE La nuova configurazione del danno patrimoniale di cui alle sentenze di «San martino» ha svuotato di significato l’art. 142, comma 4, d. lgs. 209/2005 (secondo cui la rivalsa non può riguardare le poste di danno non comprese nella tutela sociale). Giurisprudenza di merito minoritaria: ha continuato a distinguere le tre sottocategorie di danno extrapatrimoniale, effettuando una liquidazione differenziata di tali voci (Trib. Milano, 15 luglio 2010, n. 3220; Trib. Udine, 16 febbraio 2009, n. 221; Trib. Genova 28 maggio 2009, n. 2116; Trib Prato, 16 febbraio 2010, n. 59).

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E LIQUIDAZIONE UNITARIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Trib. Udine, 16 febbraio 2009, n. 221: ha calcolato l’importo di quanto dovuto a titolo di danno biologico servendosi delle tabelle milanesi prima della loro rivisitazione avvenuta nell’aprile 2009, appesantendo il punto di invalidità nella misura del 50%, per il danno morale (giungendo alla cifra di € 433.873,00). Dopo di che, tenuto conto della richiesta INAIL (che aveva riconosciuto al lavoratore 16%), ha proceduto allo scorporo, dal danno extrapatrimoniale complessivo, di una quota pari a un terzo, corrispondente a quanto liquidato per il danno morale, destinando all ’ INAIL la somma di € 289.248,66 e al lavoratore la somma di € 144.624,34 (€ 433.873,00 – € 289.248,66), quale componente del danno non patrimoniale correlato alle sofferenze soggettive, estranee alla tutela sociale.

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E LIQUIDAZIONE UNITARIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Al fine di evitare che, in conseguenza della concezione unitaria, l’Ente che agisce in rivalsa possa aggredire le somme liquidate per compensare pregiudizi (come il danno morale o il danno esistenziale) che non ha indennizzato, si è proposto di adottare IL CRITERIO DELLA FRAMMENTAZIONE: considerare autonomamente i singoli pregiudizi di carattere soggettivo e personale, in precedenza espressione del danno morale e del danno esistenziale che eccedono la sfera dell ’ indennizzo previdenziale assicurato dall ’ INAIL, senza dar luogo a risarcimenti di tipo automatico ma verificando l ’ effettiva sussistenza del pregiudizio e, al fine di determinare le somme spettanti all’INAIL, servendosi del punto di danno biologico 2008 rivalutato anno per anno, ottenendo così l ’ importo spettante per la mera lesione dell’integrità psicofosica. Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E LIQUIDAZIONE UNITARIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE

IL CRITERIO DELLA FRAMMENTAZIONE Trib. Pistoia, 28 novembre 2011; Trib. Pisa, 3 settembre 2011, n. 330; Trib. Arezzo, 20 aprile 2012, n. 351.

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Il ruolo di INAIL DANNO DIFFERENZIALE E LIQUIDAZIONE UNITARIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE IL CRITERIO DELLA FRAMMENTAZIONE Lesione dell’integrità psicofisica 20% riportata da uomo di 35 anni Punto biologico 2008 riv. 2011

Punto biologico non patr. 2011

€ 49.914,04

€ 67.883,00

Differenza in favore del lavoratore € 17.968,96 (oltre l’eventuale personalizzazione)

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Il ruolo di INAIL L’azione di regresso per malattia professionale o infortunio stress lavoro correlato Con l’azione di regresso l’INAIL esercita un diritto proprio, originario ed autonomo, derivante dal rapporto assicurativo, fondato sulla responsabilità penale del datore di lavoro e/o di una persona della quale è tenuta civilmente a rispondere, ovvero nei confronti di un obbligato alla sicurezza, attribuito dall’art. 11 T.U. inf. ed indipendente dall’azione di surroga prevista dall’art. 1916 c.c., che comporta invece un subingresso nelle ragioni del danneggiato (autonomia sostanziale). Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL Perché è costituzionale l’istituto del regresso? • • •

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Il pagamento del premio copre i rischi addebitabili a colpa civile del d.l. e sono ad essi commisurati (parziale esonero). La permanenza della responsabilità civile ex art. 10 T.U. inf. è prevista allo scopo pratico di incentivare l’adempimento del d.l. di adottare ogni misura idonea a prevenire infortuni (art 2087 c.c.) Non sussiste duplicazione di oneri per il d.l. (pagamento di premi e rimborso prestazioni), perché i premi non coprono il rischio degli infortuni dovuti a responsabilità penale, e l’Inail si limita a favorire il lavoratore in ossequio allo spirito dell’art. 38 Cost. L’art. 41 Cost. limita la tutela all’iniziativa economica privata, quando questa ponga in pericola la sicurezza del lavoratore. Nel caso di colpa penale non vi è esonero dalla responsabilità civile per il d.l. . Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL Quali sono i presupposti dell’azione di regresso. 1. quando il fatto che ha causato l ’ infortunio costituisce un reato perseguibile d ’ ufficio imputabile al d.l. o ad una persona per la quale deve civilmente rispondere; 2. quando il fatto che ha causato l’infortunio o determinato la malattia professionale abbia dato o possa dar luogo a sentenza penale di condanna del datore di lavoro o di un suo dipendente . Firenze 16 maggio 2014

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Il ruolo di INAIL Presupposto di cui all’art. 10, c. 4 ,T.U. Un reato perseguibile d’ufficio connesso a violazione di normativa infortunistica specifica e/o generica (art 2087 c.c.). • omicidio (doloso, preterintenzionale, colposo); • lesioni colpose gravi o gravissime connesse a violazione di norme prevenzionali (esclusione di quelle lievi art 582, 2° c.p.); • lesioni conseguenti all’insorgere di malattie professionali, connesse a violazione di norme prevenzionali.

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Il ruolo di INAIL Alcune decisioni in materia di MP da stress Negano il risarcimento del danno per patologia da stress molte decisioni dalle quali si rileva la difficoltà in merito alla prova dell’inadempimento del DL agli obblighi di sicurezza e del nesso di causalità: Cass civ., 15 aprile 2014, n. 8804 – Infarto per sovraccarico di lavoro e mobbing Si tratta di un dipendente di una Regione che aveva chiesto il riconoscimento del danno nei confronti del DL

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Il ruolo di INAIL Riconoscono i danni da mobbing o stress lavoro correlato altre decisioni che affermano importanti principi: Cass. Civ , Sez. Lav., 25 Luglio 2013, n. 18093 : "Integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità̀ di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità̀ delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica); né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima vale ad escludere la responsabilità̀ del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, dovendosi escludere la sufficienza di un mero (e tardivo) intervento pacificatore, non seguito da concrete misure e da vigilanza (Cass. n. 22858 /2008)."

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Il ruolo di INAIL Non si hanno evidenze di sentenze all’esito di azioni di regresso in quanto definite per lo più in via stragiudiziale. Si osserva che principalmente l’Istituto avanza domanda riconvenzionale nei confronti del datore di lavoro all’interno di giudizi iniziati come domanda di riconoscimento di MP da stress

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Grazie per l’attenzione

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… INOLTRE …

il D.M. 27 aprile 2004 e s.m.i. “Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del T.U. Inail …” Inserisce nella Lista II ( limitata probabilità ) – GRUPPO 7 – LE MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (costrittività organizzativa) • DISTURBO DELL’ADATTAMENTO CRONICO • DISTURBO POST-TRAUMATICO CRONICO DA STRESS

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Il ruolo di INAIL INAIL e il DANNO BIOLOGICO dall’indennizzo della perdita -totale o parziale- dell’attitudine lavorativa (art. 74 del T.U.)

all’indennizzo del danno biologico permanente (art. 13 D.L.vo 38/2000)

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