Green pass, resta l'obbligo per il personale scolastico. Il Tar boccia il ricorso: le assenze sarann

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Pubblicato il 30/06/2021

N. 03568/2021 REG.PROV.CAU. N. 06007/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6007 del 2021, proposto da ..................... contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Salute, Ministero Interno, Ministero Economia non costituiti in giudizio; per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03624/2021, resa tra le parti, concernente DCPCM 17 GIUGNO 2921 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi


degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all’articolo 56 c.p.a., può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio; Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o “decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere; Ritenuto che l’istanza cautelare, per quanto ammissibile, non è tuttavia fondata; Considerato infatti: 1) che le contestate prescrizioni del D.P.C.M. impugnato trovano copertura di fonte primaria nel D.L. n. 52/2021 il cui precetto normativo va applicato per come incorporato dalla legge di conversione n. 87/2021; 2) che le prescrizioni stabilite dal Garante per la riservatezza dei dati personali mantengono la loro efficacia nei confronti delle misure applicative di copertura dell’autorità sanitaria nazionale cui spetta il coordinamento delle iniziative occorrenti; 3) che il “green pass” rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovrannazionale per consentire la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicurezza riducendo i controlli; 4) che la generica affermazione degli appellanti (pag. 7 appello) secondo cui


“allo

stato

delle

conoscenze

scientifiche”

non

vi

sarebbe

piena

immunizzazione e quindi si creerebbe un “lasciapassare falso di immunità”, si pone in contrasto con ampi e approfonditi studi e ricerche su cui si sono basate le decisioni europee e nazionali volte a mitigare le restrizioni anti covid a fronte di diffuse campagne vaccinali; Considerato quindi che deve essere confermato il decreto del Presidente del T.A.R. del Lazio impugnato in questa sede. P.Q.M. Respinge l’istanza cautelare. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 30 giugno 2021.

Il Presidente Franco Frattini

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 11/08/2021

N. 04400/2021 REG.PROV.CAU. N. 08241/2021 REG.RIC.


R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8241 del 2021, proposto da …. contro Roma Capitale non costituito in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. del provvedimento di inammissibilità a domanda di "occupazione suolo pubblico emergenza COVID/19" del 08/07/2021 prot. CA/114727, con contestuale ordine di rimozione; 2. ove occorrer possa, della nota prot. VR/36463 del 22/06/2021 della Polizia di Roma Capitale, menzionata ma non comunicata; 3. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza della ricorrente; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; Visto il proprio decreto n. 4394 del 10 agosto 2021 con cui è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche sulla base della seguente motivazione: “Considerato che la società ricorrente, che impugna il provvedimento con cui è stata comunicata l’inammissibilità della domanda di "occupazione suolo pubblico emergenza COVID/19" del 08/07/2021 prot. CA/ 114727, con contestuale ordine di rimozione, adduce a sostegno dell’istanza


cautelare monocratica, oltre il periculum in mora di carattere prettamente economico, la circostanza da cui desumere la particolare intensità del pregiudizio, della recente entrata in vigore del green pass, con conseguente minor numero dei “...soggetti che vogliono accedere all’interno dei ristoranti, preferendo mangiare all'esterno dove i controlli sono minori, vi è l'aria aperta, il bel clima, e la possibilità di mangiare distesi e rilassati”; Rilevato che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 56 c.p.a., non essendo stata allegata, per tabulas, alcuna situazione di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire l’esame dell’istanza cautelare in un lasso di tempo certamente di molto anteriore rispetto al termine ultimo delle occupazioni emergenziali, e comunque non riconducibile all’entrata in vigore del possesso del “green pass” per accedere all’interno dei locali di ristorazione che, anzi, supplisce utilmente a garantire la continuità di somministrazione dell’attività stessa anche in assenza di spazi all’aperto;” Vista l’istanza notificata e depositata il 10 agosto 2021 con cui la parte ricorrente chiede la revoca e/o il riesame del sopra richiamato decreto n. 4394/2021; Considerato che, in proposito, adduce precedente favorevole del Consiglio di Stato che, con decreto n. 4391/2021, su caso identico, ha accordato la misura cautelare e, per il resto, ha ribadito i già esposti profili di periculum come supportati con la prima istanza; Rilevato che il provvedimento impugnato reca, a supporto dell’ordine di rimozione dell’OSP, la circostanza, non contraddetta in fatto, che l’area di interesse è oggetto di divieto di fermata su richiesta della Autorità di P.S., attesa la presenza di edifico condotto da Organi Diplomatici, il che esclude l’identità di situazione rispetto a quella trattata in senso favorevole; Considerato che, per il resto non sono addotti ulteriori elementi di periculum


in mora rispetto a quelli già esaminati e non ritenuti comportare una situazione di estrema gravità ed urgenza; P.Q.M. Respinge l’istanza richiamata in premessa. Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 settembre 2021. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 11 agosto 2021.

Il Presidente Donatella Scala

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 10/08/2021

N. 04394/2021 REG.PROV.CAU. N. 08241/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8241 del 2021, proposto da …. contro Roma Capitale non costituito in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. del provvedimento di inammissibilità a domanda di "occupazione suolo pubblico emergenza COVID/19" del 08/07/2021 prot. CA/114727, con contestuale ordine di rimozione; 2. ove occorrer possa, della nota prot. VR/36463 del 22/06/2021 della Polizia di Roma Capitale, menzionata ma non comunicata; 3. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza della ricorrente; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; Considerato che la società ricorrente, che impugna il provvedimento con cui è stata comunicata l’inammissibilità della domanda di "occupazione suolo pubblico emergenza COVID/19" del 08/07/2021 prot. CA/114727, con contestuale ordine di rimozione, adduce a sostegno dell’istanza cautelare monocratica, oltre il periculum in mora di carattere prettamente economico, la circostanza da cui desumere la particolare intensità del pregiudizio, della recente entrata in vigore del green pass, con conseguente minor numero dei “...soggetti che vogliono accedere all’interno dei ristoranti, preferendo


mangiare all'esterno dove i controlli sono minori, vi è l'aria aperta, il bel clima, e la possibilità di mangiare distesi e rilassati”; Rilevato che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 56 c.p.a., non essendo stata allegata, per tabulas, alcuna situazione di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire l’esame dell’istanza cautelare in un lasso di tempo certamente di molto anteriore rispetto al termine ultimo delle occupazioni emergenziali, e comunque non riconducibile all’entrata in vigore del possesso del “green pass” per accedere all’interno dei locali di ristorazione che, anzi, supplisce utilmente a garantire la continuità di somministrazione dell’attività stessa anche in assenza di spazi all’aperto P.Q.M. Respinge l’istanza citata in premessa. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 settembre 2021. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 10 agosto 2021.

Il Presidente Donatella Scala

IL SEGRETARIO




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