L'Amministrazione istante ha convenuto in giudizio OMISSIS chiedendone la condanna al risarcimento d

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L'Amministrazione istante ha convenuto in giudizio OMISSIS chiedendone la condanna al risarcimento del danno riportato dall'autovettura Fiat Freemont targata Polizia Giudice di pace Campobasso, Sent., 17-03-2021 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE Giudice di pace Campobasso, Sent., 17-03-2021 CIRCOLAZIONE STRADALE Responsabilità civile RESPONSABILITA' CIVILE Cosa in custodia, (danni da) Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO Il Giudice di Pace di Campobasso, dr. Luigi Amoruso, ha emesso la seguente SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 696/2020 R.G.A.C.C., riservata per la decisione all'udienza dell'11.03.2021 e promossa con atto di citazione notificato il 18.06.2020 da: Ministero dell'Interno (c.f. (...)) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso presso i cui uffici in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 74 elettivamente domicilia -parte attricecontro x -parte convenutaOggetto: risarcimento danni. Svolgimento del processo - Motivi della decisione


La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n. 69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali d'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo. La domanda va accolta parzialmente per quanto appresso si chiarirà. L'Amministrazione istante ha convenuto in giudizio OMISSIS chiedendone la condanna al risarcimento del danno riportato dall'autovettura Fiat Freemont targata Polizia (...) a seguito dall'improvviso attraversamento da destra dal cane del convenuta contro il quale la vettura impattava. La OMISSIS, dal canto suo, ha contestato la richiesta risarcitoria, a suo dire sproporzionata rispetto ai danni lamentati, ritenendola infondata in fatto ed in diritto, attribuendo la responsabilità dell'accaduto all'imprudente condotta di guida del conducente dell'autovettura che, procedendo su un rettilineo, nell'approssimarsi alla curva, avrebbe dovuto "... rallentare ulteriormente la marcia, ragion per cui l'asserito danno appare incompatibile con la velocità di fatto consentita (cfr all. 5 foto 2)" (pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta) evidenziando altresì che il cane era scappato dall'abitazione, aprendosi un varco attraverso il recinto dell'abitazione costituito da una rete metallica, scoperto solo il giorno successivo all'evento dannoso. L'art. 2052 c.c. radica la responsabilità del proprietario dell'animale (o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso) sulla mera relazione di proprietà o di utilizzo dell'animale, nonché sul nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso (Cass. n. 1210/'06). Fornita la prova di questi due elementi, il convenuto può andare esente da responsabilità - che è di natura oggettiva e prescinde, quindi, dalla colpa - solo dimostrando il caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può essere anche il fatto del terzo o il fatto addebitabile esclusivamente allo stesso danneggiato. Viene utilizzata la stessa formula esimente adottata dal legislatore nell'ipotesi di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c.. Non si tratta, quindi, di un caso di presunzione di colpa, ma di responsabilità e, quindi, di responsabilità oggettiva. La responsabilità in questione si fonda sul mero rapporto di uso dell'animale, e solo lo stato di fatto, e non l'obbligo di vigilanza, può, assumere rilievo nella fattispecie. I termini utilizzati nella norma, infatti, confermano che è da ritenere sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto (proprietà o uso) tra il responsabile e l'animale che ha dato luogo all'evento


lesivo. Il danno, pertanto, è cagionato dall'animale ed il comportamento del responsabile (omissione) è irrilevante. Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché, il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma nelle modalità, di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è, fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2052 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. Nel caso di danno derivante dall'urto tra un veicolo ed un animale, la presunzione di colpa a carico del proprietario - o dell'utilizzatore - ell'animale (art. 2052 c.c.) concorre con una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo (art. 2054, 1 co. c.c.) (tranne il caso in cui il sinistro si è verificato quando l'animale era trainato da un carretto e non debba applicarsi al conducente del veicolo il secondo comma dell'art. 2054 c.c.), in quanto detta norma esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscono danni dalla circolazione. La pari efficacia di entrambe le presunzioni comporta la necessità di considerarle entrambe alla luce della particolarità del caso concreto e senza alcuna reciproca elisione, verificando il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto, se il danneggiato è il conducente di un veicolo e non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, e perciò la sussistenza e la misura del rispettivo concorso così che se nessuno superi la presunzione legale a suo carico (che per il conducente consiste nel dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo nonché nel dimostrare di aver fatrto tutto il possibile per evitare il danno, mentre l'interruzione del nesso causale ossia la prova del fortuito è a carico del convenuto (tra le tante, Cass. n. 17091/'14), il risarcimento spettante dovrà essere corrispondentemente diminuito in applicazione non dell'art. 1227, 1 co. c.c. (in quanto non è necessario accertare in concreto il concorso causale del danneggiato nella determinazione dell'evento) ma per effetto della presunzione di pari responsabilità stabilita dagli artt. 2052 e 2054 c.c.. In armonia con le coordinate giuridiche appena rammentate è da riconoscersi, nel caso di specie, la responsabilità esclusiva del convenuto in quanto, non contestata la proprietà dell'animale e l'effettiva verificazione dell'evento per cui è causa, nulla agli atti del giudizio prova il fortuito, assumente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, dovendo ravvisare nell'incauta condotta del convenuto il motivo di quanto accaduto, risultando, dall'altro lato,


impossibile, dall'esame delle circostanze del caso concreto, l'attuazione da parte del conducente di una qualche manovra di emergenza. Incontestata la verificazione dell'evento dannoso oggetto di causa su un tratto di strada (strada statale 647 al km. 26+750 in agro del Comune di Ripalimosani) non illuminato (come da documentazione fotografica in atti), la convenuta non ha adempiuto all'onere impostogli dalla norma relativo alla positiva dimostrazione di un fatto improvviso, causativo di conseguenze imprevedibili che, nell'impossibilità di attribuire alle irrilevanti dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta l'efficacia probatoria evidentemente auspicata, non può essere rinvenuto nella semplice e non provata circostanza che l'animale investito "... era scappato aprendosi imprevedibilmente un varco, scoperto solo il giorno successivo ai fatti del presente giudizio, attraverso la rete metallica, sempre mantenuta con particolare cura dal marito della C., che delimita i confini dell'abitazione" (pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta), fra l'altro non del tutto coerente con quanto dichiarato il 12.10.2017 "... Ieri sera (11 ottobre 2017), verso le ore 21:30 mi sono accorta che il citato cane, a cui ho dato il nome di Scrubby, insieme all'altro di razza boxer di taglia media ... erano riusciti ad uscire dalla anzidetto area recintata e a dileguarsi. Preciso che la recinzione entro la quale erano i cani è costituita da consistente rete metallica alta due metri sorretta da pali metallici e che detta recinzione, a seguito della dei cani non risulta in alcun modo danneggiata. motivi per cui non mi so spiegare come abbiano fatto ad uscire dalla citata recinzione" (verbale di dichiarazioni rese da OMISSIS presso Ufficio Infortunistica della Polizia Stradale di Campobasso) o - nell'altrettanto dedotta e non provata - presunta anomala velocità a cui procedeva, a suo dire, la vettura prima dell'impatto con l'animale; né può comunque considerarsi evento imprevedibile o irrealizzabile l'uscita improvvisa dal cancello d'ingresso di una proprietà di un cane (non legato), lasciato libero di circolare da chi, ad esempio, era uscito dimenticandosi di chiudere il cancello o non verificando d'aver effettivamente chiuso il cancello d'ingresso, consentendo così all'animale di portarsi sulla strada e, come purtroppo spesso accade, sulla traiettoria di marcia percorsa in quel momento da un'autovettura, con conseguente impatto, come evidentemente avvenuto nel caso oggetto di causa, la qual cosa indirettamente conferma, alla luce dei danni come riportati e testimoniati dalla foto in atti, che l'urto avvenne quando il cane si era appena posto innanzi all'autovettura, provenendo da destra, e che evidentemente nulla poté fare il conducente per evitare lo scontro con l'animale, improvvisamente apparso dal lato della strada. Relativamente al quantum debeatur, appare giustificato considerare ai fini della liquidazione del danno la fattura di riparazione prodotta dall'istante, che tiene conto di quelle parti, meccaniche e di carrozzeria ritratte nelle già ricordate fotografie allegate al fascicolo di parte attrice, danneggiate per effetto dell'urto con l'animale.


La particolarità della questione trattata ed i motivi posti a base dell'accoglimento della domanda giustificano la totale compensazione delle spese e competenze di causa. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Campobasso, dr. Luigi Amoruso, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede: 1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna OMISSIS al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore del Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore della somma di Euro 1.755,63 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo; 2) compensa tra le parti le spese e competenze di causa. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.. Così deciso in Campobasso, il 15 marzo 2021. Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2021.


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