Corte dei conti dicembre 2017 ‘dichiara irripetibile l’indebito pensionistico di cui alla comunicazi

Page 1

Corte dei Conti dicembre 2017 - ‘dichiara irripetibile l’indebito pensionistico di cui alla comunicazione INPS ‘ SEZIONE ABRUZZO

ESITO NUMERO SENTENZA 143

ANNOMATERIA 2017 PENSIONI

PUBBLICAZIONE 05/12/2017

Invia Sent. 143/2017 REPVBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all’udienza pubblica del 5 dicembre 2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto in data 30.05.2017 al n. 19672 del Registro di Segreteria, sul ricorso con contestuale istanza di sospensione ex art. 161 c.g.c. proposto dal signor A. A. (Omissis), difeso dall’Avv. Ennio Cerio (CRE NNE 74D27 B519V) del Foro di Campobasso contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) quale successore ex lege dell'INPDAP ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Cimmino (CMM NTN 58M17 F158F), Carmine Barone (BRN CMN 67H29 G141M) e Armando Gambino (GMB RND 67B03 G482U) della propria Avvocatura; dando lettura del dispositivo e della esposizione delle seguenti succinte ragioni di FATTO E DIRITTO


VISTA la comunicazione prot. xxx del 9 marzo 2017, con cui l’Inps (gestione ex Inpdap) ha comunicato al ricorrente un conguaglio a debito per euro 44.567,75 per indebito pagamento di pensione per il periodo dal febbraio 2004 al marzo 2017, in esito all’applicazione del provvedimento ministeriale di revoca della pensione privilegiata in godimento, il cui pagamento in via provvisoria era stato autorizzato con nota del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. 190266 del 12 giugno 2008; CONSIDERATO che, per il recupero del proprio credito, l'Inps ha disposto una trattenuta cautelare mensile di euro 495,20 lorde sulla pensione in godimento (pensione ammontante a poco meno di trentamila euro annui lordi); CONSIDERATO altresì che l’Inps afferma di aver contestualmente pagato, in luogo della pensione privilegiata revocata, l’indennità una tantum pari a 5 annualità di pensione di 8^ categoria, per un importo lordo di euro 12.328,60 (netto: euro 10.037,13) mediante accredito con valuta 24 marzo 2017, come peraltro risulta anche dall’apposita comunicazione al pensionato, versata in atti; VISTO il ricorso in epigrafe, con cui il pensionato chiede la declaratoria di irripetibilità dell’indebito in parola, in considerazione del lungo tempo trascorso tra la decorrenza del trattamento di privilegio, autorizzato in via provvisoria, e la successiva conferma del solo assegno rinnovabile, con scadenza al quarto anno e con attribuzione dell’indennità una tantum in luogo di pensione vitalizia (a sostegno della irripetibilità si citano: l’art. 52 della legge n. 88 del 1989; l’art. 13 della legge n. 412 del 1991; la legge n. 241 del 1990; la sentenza C.conti, SS.RR., n. 7/QM/2007); ciò con il favore delle spese di giudizio da liquidarsi al legale dichiaratosi antistatario; VISTA l’istanza di sospensione cautelare del suddetto provvedimento di recupero, formulata dal ricorrente unitamente all’atto introduttivo del giudizio e respinta da questo Giudice con ordinanza n. 34 del 2017, per mancanza del requisito del periculum in mora; VISTA la memoria di costituzione dell’INPS del 15 giugno 2017 in cui l’Istituto rappresenta preliminarmente come il presente giudizio “risulta strettamente connesso ad altro e precedente giudizio promosso dal Brigadiere A. A., iscritto al n. RR 19472, Dott. Pepe, (…) la cui udienza si è tenuta in data 16.5.2017, giudizio che al momento non risulta ancora definito”; nel merito, l'Istituto riferisce di avere operato nella sua qualità̀ di ordinatore secondario della spesa, provvedendo all'applicazione dei provvedimenti emessi nell'anno 2014 dopo averne chiesto espressa conferma alla Guardia di Finanza, per cui alcuna censura può essere mossa all' operato dell'Ente; l’INPS ha quindi chiesto il rigetto del ricorso perché infondato; ESAMINATA la documentazione versata in giudizio; UDITI all’udienza odierna l’Avv. Mary Corsi (per delega dell’Avv. Cerio) e l’Avv. Gambino, come da verbale; CONSTATATA l’indisponibilità dell’INPS ad addivenire alla soluzione conciliativa della controversia come da proposta formulata dal giudice; RITENUTO CHE non è possibile disporre la riunione del presente procedimento con quello, connesso, iscritto al n. 19472, essendo stato quest’ultimo giudizio già deciso con sentenza 120 del 25 ottobre 2017; ciò premesso, va osservato anzi tutto che l’indebito si è formato su un trattamento privilegiato il cui pagamento era stato autorizzato dalla Guardia di Finanza dapprima per quattro anni e poi, alla


scadenza del primo quadriennio, per un ulteriore periodo, ma senza indicazione di alcun termine finale; giova puntualizzare, inoltre, che benché il trattamento di privilegio indebitamente erogato si riferisca al periodo dal dicembre 2000 fino al marzo 2017, il relativo pagamento è in realtà avvenuto per effetto delle due note di autorizzazione della Guardia di Finanza, in atti, rispettivamente del 12 gennaio 2007 (primo quadriennio) e del 12 giugno 2008 (dal 1/12/2004, senza indicazione di scadenza); dunque non si tratta di pagamenti avvenuti fin dal 2000, ma di erogazioni che partono dal 2007 e dal 2008, benché riferite anche ad annualità precedenti; ad ogni modo, consta che la corresponsione provvisoria era avvenuta sulla base del verbale della CMO di Chieti del dicembre 2005 e dei favorevoli pareri espressi dal competente Comitato di Verifica nel 1988 e nel 2008; ad essi seguiva la determinazione negativa n. 3982 del 20.12.2012 e, per l’effetto, l’attribuzione del trattamento definitivo con atti concessivi nn. 137300 e 137303 del 17 marzo 2014 (limitati, come detto, all’assegno rinnovabile per 4 anni e alla indennità una tantum, in luogo della pensione vitalizia); questi ultimi atti concessivi trovavano applicazione da parte dell’INPS solo nei primi mesi del 2017, con effetto sulla rata di aprile 2017, determinando un conguaglio a debito del pensionato (sulla pensione) e un contrapposto credito del pensionato medesimo (per la indennità in luogo di pensione); curiosamente, tuttavia, l’Istituto di previdenza, anziché compensare le partite a credito e a debito del pensionato, da un lato chiedeva in restituzione l’intera somma di euro 44.567,75 e, dall’altro lato, erogava la somma netta di euro 10.037,13 mediante accredito con valuta 24 marzo 2017; -

considerato quanto sopra, il ricorso è meritevole di accoglimento solo parziale;

in particolare, sussiste indubbiamente la buona fede dell’interessato riguardo alla corresponsione provvisoria del trattamento di privilegio, revocato a distanza di oltre 6 anni dalla sua autorizzazione e messa in pagamento, peraltro con applicazione concreta sulla rata di aprile 2017, cioè a distanza di circa un decennio dall’originaria autorizzazione del pagamento della quota di legge del 10% (autorizzazione basata su favorevoli pareri medico-legali); sovvengono, al riguardo, pur nella diversità delle fattispecie, i principi sottesi alla nota sentenza di questa Corte Sezioni Riunite, n. 2/QM/2012 del 2 luglio 2012 (può farsi richiamo ex art. 167 c.g.c. e art. 17 disp. att. c.g.c.), dovendosi tutelare l’affidamento incolpevole del pensionato, con parziale declaratoria di irripetibilità dell’indebito, formatosi sull’attribuzione provvisoria della quota di privilegio; nessun affidamento tutelabile è però ravvisabile, in capo al pensionato, limitatamente all’importo erogatogli in unica soluzione alla fine di marzo del 2017, cioè dopo l’intimazione di refusione dell’indebito; quest’ultimo importo, che avrebbe dovuto trovare immediata compensazione con l’indebito stesso, andrà senz’altro restituito all’INPS (al lordo delle ritenute fiscali e salvo deduzione ex art. 10, comma 1, lettera d – bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; cfr. Sez. Abruzzo, sent. 59 del 2014), non sussistendo, con riguardo ad esso, alcuna delle condizioni (tempo trascorso, buona fede, importo indebito, altre circostanze) poste dalla giurisprudenza a fondamento della irripetibilità;


in definitiva, è da ritenere che la percezione, in buona fede, da parte di un militare, della quota di privilegio formalmente autorizzata dall’amministrazione sulla base di conformi pareri medicolegali, non ammetta ripetizione a distanza di circa un decennio dall’autorizzazione e dall’avvio del procedimento di pensione privilegiata; il ricorso va quindi accolto parzialmente, con declaratoria di irripetibilità parziale dell’indebito pensionistico per cui è causa; in particolare, dovrà formare oggetto di restituzione la sola somma lorda di euro 12.328,60; va da sé che l’irripetibilità della restante parte dell’indebito (euro 44.567,75-12.328,6 = 32.239,15) non pregiudica affatto la possibilità di computare l’importo stesso nell’ambito di eventuali, futuri conguagli, insistenti sullo stesso periodo di tempo, sicché, pur non potendo l’amministrazione pretendere che dette somme a suo tempo indebitamente pagate siano oggi restituite, neppure potrà pretendere il pensionato che, in futuro, le stesse somme siano nuovamente pagategli nell’effettuare un nuovo conguaglio relativamente allo stesso arco temporale; non sarà, infatti, possibile valorizzare esclusivamente i crediti del pensionato, e non anche i contrapposti debiti, ove si proceda a nuovo conguaglio per le mensilità in discorso; la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese, indipendentemente dalla mancata adesione dell’INPS alla proposta conciliativa formulata dal Giudice; PER QUESTI MOTIVI La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l’effetto, dichiara irripetibile l’indebito pensionistico di cui alla comunicazione INPS prot. xxx del 9 marzo 2017, limitatamente all’importo indicato in motivazione. Spese compensate. Così deciso in L'Aquila il 5 dicembre 2017. *** Il Giudice (F.to Gerardo de Marco) La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza odierna ai sensi dell’art 167 del codice della giustizia contabile, “dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, sopra trascritte. L'Aquila, 5 dicembre 2017. Il Segretario d’udienza (F.to Emilia Giammaria) Pubblicata al n. 143 del 05/12/2017


Il Direttore della Segreteria (F.to Dott.ssa Antonella Lanzi)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.