Corte d’Appello 2022-Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico - riparto della giur

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Corte d’Appello 2022-Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico - riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo Corte d'Appello Roma Sez. III, Sent., 15-07-2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA AREA LAVORO E PREVIDENZA III SEZIONE composta dai signori Magistrati: 1) dott. Vito Francesco Nettis - Presidente rel. 2) dott. Enrico Sigfrido Dedola - Consigliere 3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2063 dell'anno 2020 TRA C. Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco assistito e difeso dagli avv. x - appellante E Presidenza del Consiglio dei Ministri assistita e difesa dall'Avvocatura dello Stato - appellati E Presidenza della Repubblica, Ministero dell'Interno, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze contumaci - appellati -


E F.C. assistita e difesa dall'avv. x - appellata UIL PA VV.F. assistita e difesa dagli avv. x - appellata FP CGIL VV.F. assistita e difesa dall'avv. x - appellata CONFSAL VV.F. contumace - appellata USB PI VV.F. contumace - appellato Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato in data 23 luglio 2020, il C. Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco (d'ora in avanti, Conapo) esponeva: che con D.P.C.M. 14 febbraio 2018 (recante Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico) erano state individuate le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel Fondo per l'operatività del soccorso pubblico di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 97 del 2017; che le risorse del Fondo devono essere utilizzate esclusivamente per valorizzare economicamente il personale operativo dei VVF per le peculiari condizioni di impiego professionale nelle attività di soccorso pubblico e in ragione della loro specificità di ruolo ex art. 19, L. n. 183 del 2010; che, invece, con il predetto DPCM, le risorse erano state destinate dal datore pubblico anche al personale appartenente ai ruoli amministrativo-contabili e tecnicoinformatici di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 217 del 2005, che, a differenza del personale operativo di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 217 del 2005:


- non svolge compiti di natura operativa; - non ha qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; - non ha una divisa; - non rientra in una gerarchia individuata mediante gradi; - non è esposto a rischi; - non ha obblighi di permanenza in servizio, né obblighi di intervento quando liberi dal servizio; - non ha la necessità di possedere requisiti psico-fisici peculiari, quale condizione per l'assunzione. 2. Tanto esposto, chiedeva al Tribunale del lavoro di Roma di: "in via principale: A) accertare la illegittimità e/o la nullità degli artt. 2, 3 e 4) del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47 e dell'art. 2, comma 2, lett. a) e b) del D.P.C.M. del 14 febbraio 2018, nonché di ogni altro atto a questi presupposto, connesso ovvero consequenziale, nei sensi di cui ai suestesi motivi di ricorso; B) previa disapplicazione delle anzidette norme e atti, condannare il datore di lavoro pubblico a destinare le risorse derivanti dal "Fondo per l'operatività del soccorso pubblico" ex art. 15, D.Lgs. n. 97 del 2017, alla valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego dei soli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che, per qualifiche e ruoli, svolgono i compiti tecnico-operativi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 217 del 2005, senza alcuna discriminazione e/o disparità di trattamento, al fine di garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del loro lavoro, nei sensi di cui ai suestesi motivi di ricorso; in via subordinata: C) accertata la illegittimità e/o la nullità degli artt. 2, 3 e 4) del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47 e dell'art. 2, comma 2, lett. a) e b) del D.P.C.M. del 14 febbraio 2018, nonché di ogni altro atto a questi presupposto, connesso ovvero consequenziale, e previa disapplicazione delle anzidette norme e atti, nei sensi di cui ai suestesi motivi di ricorso, condannare il datore di lavoro


pubblico a destinare le risorse del "Fondo per l'operatività del soccorso pubblico" ex art. 15, D.Lgs. n. 97 del 2017, anche per il riconoscimento dell'assegno di specificità ai Vigili del fuoco di cui al Titolo I, D.Lgs. n. 217 del 2005, con anzianità di servizio inferiore ai 14 anni". 3. Resistevano la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché la F.C., la UIL PA VVF e la FP CGIL VVF. La CONFASAL VVF e la USB PI VVF restavano contumaci. 4. Con sentenza n. 10317/2019 pubblicata il 21 novembre 2019, l'adito Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. 5. Rilevava il primo giudice: "deve darsi atto, difatti, che la parte ricorrente agisce in giudizio facendo valere la lesione di situazioni soggettive facenti capo non al sindacato in quanto tale, bensì ai propri iscritti, asseritamente pregiudicati dal contenuto delle norme che si assumono illegittime, e delle quali pertanto si invoca disapplicazione, in materia di ripartizione di risorse pubbliche finalizzate all'incremento del loro trattamento retributivo"; "può quindi ritenersi che, nel caso di specie, il presupposto del petitum, sostanziale in funzione della "causa petendi", miri alla tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti il rapporto di lavoro della categoria del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, contestandosi direttamente ed espressamente i criteri cristallizzati nel D.P.C.M. 26 marzo 2018, n. 47, all'esito dell'accordo negoziale raggiunto fra le organizzazioni sindacali e la parte pubblica, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 34 e 80 D.Lgs. n. 217 del 2005, individuata dalla norma primaria per "la definizione degli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco";


"ciò che la parte ricorrente contesta nel presente giudizio è proprio l'individuazione delle categorie di personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, quali destinatarie di miglioramenti retributivi finanziati attraverso gli stanziamenti dedicati inseriti nel fondo di prevenzione"; "ma il rapporto di lavoro di tale categoria di personale risulta assoggettata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" ex art. 3, comma 1 bis, D.Lgs. n. 165 del 2001. 6. Con ricorso del 23 luglio 2020 il Conapo interponeva appello. Resistevano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la F.C., la UIL PA VV.F. e la FP CGIL VV.F., mentre le altre parti appellate restavano contumaci. 7. Così, in sintesi, il Conapo censura l'impugnata sentenza: "l'art. 63, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001, devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie promosse da Organizzazioni sindacali relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto"; "spetta alla giurisdizione ordinaria del Giudice del lavoro la controversia relativa al contenuto di un contratto collettivo nazionale di lavoro dei pubblici dipendenti, atto privatistico che esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo"; "il Sindacato appellante non ha agito in giudizio per la "violazione di norme poste a garanzia di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro dei propri iscritti", né "a tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti il rapporto di lavoro della categoria del personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco", bensì…facendo valere un proprio diritto soggettivo, quale è quello nascente dall'esercizio dell'autonomia contrattuale"; "il Conapo ha proposto l'azione giudiziaria ritenendo leso il suo pieno diritto ad esercitare le prerogative sindacali in sede di contrattazione collettiva, lamentando le violazioni che quella procedura di contrattazione ha determinato".


8. L'appello è fondato. Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto. Dunque, ha ragione il Conapo nel dire che, anche per i rapporti di lavoro non privatizzati, come quello dei VV.FF., le controversie relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 40 stesso d. lgs. appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. 9. In passato il CdS ha affermato, con alcune sentenze del 2002 (nell'ambito di procedimenti ex art. 28 L. n. 300 del 1970) che residuava, in base alla disciplina previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 165 del 2001, un'ipotesi di giurisdizione amministrativa ove il sindacato avesse richiesto oltre che la declaratoria di illegittimità della condotta denunciata e la cessazione dei suoi effetti, anche l'eliminazione del provvedimento lesivo delle situazioni soggettive dei pubblici dipendenti (CdS 7032/2002; 3207/2002). Tuttavia le SS.UU. della Cassazione hanno, successivamente, statuito, sempre nell'ambito di un procedimento ex art. 28 st. lav. e nel vigore del D.Lgs. n. 165 del 2001 che: - la generalizzazione della giurisdizione del giudice ordinario, conseguente alla devoluzione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3, conduce all'affermazione che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario anche nell'ipotesi in cui il comportamento antisindacale dell'amministrazione pubblica incida non solo sulle prerogative dell'associazione sindacale ricorrente ex art. 28 Stat. lav., ma altresì su situazioni individuali di dipendenti pubblici il cui rapporto di impiego non sia stato contrattualizzato;


- sussiste nella controversia pendente tra le parti, di opposizione a decreto emesso ex art. 28 Stat. lav. - la giurisdizione del giudice ordinario pur se la denunciata condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato (Cass. 20161/2010). I medesimi principi sono applicabili in tema di controversie promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40; controversie menzionate dall'art. 63, comma 3, unitamente a quelle ex art. 28 st. lav. 10. Orbene, nella specie, il Conapo ha impugnato l'accordo sindacale, da esso non sottoscritto, per il personale non direttivo e non dirigente del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e recepito dal D.P.C.M. 14 febbraio 2018 in attuazione del disposto di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 97 del 2017, chiedendone l'eliminazione degli effetti. Trattasi, dunque, di controversia che, rientrando tra quelle disciplinate dagli artt. 40 e 63 d. lgs. cit., appartiene alla giurisdizione dell'A.G.O., a nulla rilevando che la condotta lesiva denunciata incida anche su posizioni giuridiche individuali dei lavoratori. Peraltro, come di recente chiarito da Cass. SS.UU. 16767/2022, la ratio della devoluzione alla giurisdizione ordinaria si ricollega al tipo di situazioni giuridiche soggettive implicate dalle vicende dell'autonomia contrattuale, la cui natura, a questi fini, come rileva nella fase procedimentale e precontrattuale, così si impone, ed a maggior ragione, una volta che il contratto sia stato effettivamente concluso, di guisa che la menzione delle "procedure", presente nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, citato comma 3, è solo un'espressione ellittica per fare riferimento a qualsivoglia controversia inerente alle vicende suddette, dal momento delle trattative a quello del perfezionamento e dell'applicazione del contratto collettivo di qualsiasi livello.


11. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la giurisdizione dell'A.G.O., con rimessione delle parti al primo giudice, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di cui all'art. 353 c.p.c. Per la particolarità della questione trattata e, per certi aspetti, per la sua novità in riferimento alla specifica situazione esaminata, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2 comma, per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. P.Q.M. LA CORTE DI APPELLO DI ROMA area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 23 luglio 2020, dal C. Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco nei confronti di: - Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze; - F.C. - UIL PA VV.F. - FP CGIL VV.F. - CONFSAL VV.F. - USB PI VV.F. avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 21 novembre 2019 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, così provvede: 1. dichiara la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda attorea; 2. rimette le parti dinanzi al primo giudice, con termine per la riassunzione ex art. 353, comma 2, c.p.c. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022.


Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2022.


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