Corte d’Appello 2022-pensioni-ripetizione di somme non dovute-opposizione a precetto (art. 615, l' c

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Corte d’Appello 2022-pensioni-ripetizione di somme non dovuteopposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) Corte Appello Milano 21.1.2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile composta dai magistrati Dott. Maria Paola Varani - Presidente Dott. Maria Teresa Brena - Consigliere Dott. Licinia Petrella - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello da xxx - appellante contro xxxx - appellata Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Con sentenza n. 130/20, pubblicata il 22/1/2020, il Tribunale di Pavia, in accoglimento dell'opposizione svolta dalla precettata XXXX s.r.l. (di seguito anche solo "C.") ha dichiarato la parziale inefficacia dell'atto di precetto intimato da XXXX Società per Azioni, in forma abbreviata anche solo XXXX s.p.a. ora XXXX s.p.a. (di seguito anche solo "XXXX") nella parte in cui alla somma di Euro86.339,78 sono stati applicati gli interessi ex art. 1284, comma IV, cod. proc. civ. anziché ex art. 1284, comma I, cod. proc. civ. Con la medesima pronuncia la parte opposta è stata condannata alla rifusione delle spese in favore dell'opponente.


Avverso detta pronuncia, con atto di citazione notificato l'11/6/2020, ha proposto appello XXXX, chiedendone la riforma, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dalla debitrice. L'appellata si è regolarmente costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/10/2021, celebratasi mediante trattazione scritta, la Corte ha ritenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi. 2. Il titolo esecutivo azionato con il precetto opposto è costituito dalla sentenza n.2111/18, emessa dalla Corte d'appello di Milano il 30/04/2018, con cui, in riforma della pronuncia di primo grado (Tribunale di Pavia, ord. ex 702 ter c.p.c. depositata l'8/9/2016), C. è stata condannata al pagamento, in favore di XXXX, dell'importo di Euro36.921,39 a titolo di saldo del conto corrente n. (...), oltre interessi legali, nonché alla restituzione, in favore dell'istituto di credito, dell'importo dal medesimo versato in esecuzione della sentenza riformata. In forza di tale titolo la creditrice, con il precetto opposto, ha intimato a C. il pagamento dell'importo di Euro87.254,98, comprensivo di interessi maturati tra il 30/7/2014 e l'8/9/2016, versato in esecuzione della pronuncia impugnata, nonché dell'ulteriore importo di Euro12.143,98, a titolo di interessi legali su detto importo, quantificati ex art. 1284, IV comma cod. civ., dalla data di presentazione della domanda di restituzione - formulata con l'atto di appello - alla data del precetto. 3. C. ha proposto opposizione avverso detto precetto, chiedendo di dichiarane la nullità parziale, con applicazione degli interessi quantificati ai sensi dell'art. 1284 comma I cod. civ. anziché ai sensi dell'art. 1284 comma IV cod. civ., dovendosi escludere l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 17 del D.L. n. 132 del 2014, convertito con modifiche nella L. n. 162 del 2014, che ha introdotto il quarto comma dell'art. 1284 cod. civ., applicabile ai procedimenti iniziati a far data dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore della novella legislativa, e, quindi, a far tempo da data successiva a quella di introduzione del giudizio di primo grado da parte di C., avvenuta con ricorso depositato il 10.11.2014.


Il Tribunale ha accolto l'opposizione, disattendendo la diversa prospettazione della creditrice, richiamando il principio affermato in più occasioni dalla Suprema Corte secondo cui la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, a seguito della riforma in grado di appello, non costituisce domanda nuova in quanto la ripetizione - non inquadrabile nell'istituto della ripetizione dell'indebito - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo di pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente. Ne consegue, pertanto, secondo il Tribunale, la necessità di far riferimento alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, non godendo la domanda di restituzione di autonomia rispetto alla domanda iniziale, oggetto del giudizio di primo grado. Inoltre, la natura devolutiva del giudizio di appello porta, secondo il Tribunale, a ritenere immutabile l'oggetto del giudizio che, anche nella successiva fase, continua ad essere quello oggetto della causa decisa in primo grado. Sulla base di tali considerazioni, il giudice di prime cure ha ritenuto che la data di proposizione della domanda giudiziale dovesse identificarsi in quella di inizio del giudizio di primo grado, con conseguente non applicabilità, ratione temporis, dell'art. 1284 comma IV cod civ., così disattendendo la diversa prospettazione di XXXX secondo cui la data di presentazione della domanda giudiziale doveva identificarsi con la data di proposizione della domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata, formulata per la prima volta con la notificazione dell'atto di citazione in grado di appello in data 3/10/2016, ovvero in data in cui era in vigore l'art. 1284 comma IV cod. civ.. 4. XXXX censura la sentenza di primo grado deducendo: I . erronea determinazione della somma cui devono essere applicati gli interessi legali; II. erronea, inesistente, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine alla nozione di domanda giudiziale di cui all'art. 1284 comma IV cod. civ. proposta da XXXX;


III. erronea contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'articolo 1284 comma IV cod. civ. alla domanda di restituzione proposta da XXXX. La domanda di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata può trovare accoglimento. E' incontestato in giudizio che l'importo all'epoca versato da XXXX in esecuzione dell'ordinanza dell'8/9/2016 era quello di Euro87.254,98 e non quello di Euro86.339,78 indicato nella motivazione e nel dispositivo dell'impugnata sentenza. Quanto al merito, l'appellante lamenta l'illogicità e l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui è stata identificata quale "domanda giudiziale" rilevante ex art. 1284 comma IV cod. civ., la domanda all'epoca avanzata in primo grado avanti il Tribunale di Pavia da C. anziché la domanda di restituzione svolta da XXXX per la prima volta con l'atto di citazione in appello. Secondo l'appellante, così statuendo il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il diritto alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado riformata in appello sorge solo nel momento in cui è effettuato il pagamento; tale diritto viene poi accertato con la sentenza di appello che, riformando quella di primo grado, ordina la restituzione di quanto versato in esecuzione della pronuncia riformata. Sarebbe dunque illogico sostenere che il diritto al ripristino dello status quo ante sorga prima dell'adempimento dell'obbligazione cui si riferisce. Inoltre, sul piano processuale l'appellante sottolinea come la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni affermato, con principio applicabile anche al caso in esame, che la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello successivamente cassata non costituisce domanda nuova in quanto la ripetizione è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza. La domanda di restituzione dovrebbe considerarsi solo latu sensu nuova, non nel senso di novità previsto dall'art. 345 cod. proc. civ., anche alla luce della circostanza che tale domanda è autonomamente proponibile in separato giudizio nel caso in cui non sia stata proposta nel giudizio principale. La giurisprudenza di legittimità, d'altro canto, ha affermato che in relazione alla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di


appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente. Tali elementi postulerebbero, secondo l'appellante, l'autonomia della domanda di restituzione di quanto pagato in adempimento della sentenza riformata, autonomia ma non novità, nel senso inteso dall'art. 345 cit., con la conclusione che con tale domanda dovrebbe identificarsi la domanda giudiziale rilevante ai sensi dell'art. 1284 comma IV cit. La sentenza impugnata viene altresì criticata sotto altro profilo, ovvero per aver affermato l'inapplicabilità dell'art. 1284 comma IV cod. civ. al caso in esame in considerazione del fatto che la domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione di sentenza di primo grado non trova origine in un contratto stipulato tra le parti bensì "trae origine dalla sentenza di secondo grado". Deduce XXXX che tale affermazione è erronea in quanto la domanda di restituzione, pur restando diversa, "presenta un indubitabile nesso di dipendenza e conseguenzialità con il rapporto sostanziale oggetto del primo giudizio" costituendo "il naturale sviluppo della domanda spiegata in primo grado visto che da essa trae origine". Ritiene la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento. Il caso in esame deve, infatti, essere esaminato alla luce dell'inequivoco tenor e letterale dell'art. 17, comma II del D.L. n. 132 del 2014 che precisa come le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo (ovvero la modifica introdotta al comma IV dell'art. 1284 cod. civ.) "producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e, quindi, a far data dall'11/12/2014. E' incontestato che il "procedimento" civile nell'ambito del quale XXXX ha avanzato la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado sia iniziato prima di tale data: il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. presentato da C. è stato infatti iscritto a ruolo il 10/11/2014. Le argomentazioni svolte dall'appellante non confutano in alcun modo il tenore della disposizione transitoria ora richiamata, essendosi XXXX a lungo soffermata esclusivamente sulla qualificazione della domanda di restituzione quale "domanda


giudiziale" dalla quale far decorrere gli effetti previsti dall'art. 1284 comma IV cod. proc. civ.. Il breve cenno operato dall'appellante alla disciplina transitoria è errato in quanto la norma, come si è detto, fa riferimento alla data di inizio dei "procedimenti" e non già alla data di inizio di "azioni giudiziali", come sostenuto da XXXX in atto di citazione e comparsa conclusionale. Non vi è dubbio che la data di inizio dei procedimenti civili coincida con la data di notifica dell'atto di citazione ovvero, nei procedimenti introdotti con ricorso, con la data di iscrizione a ruolo del medesimo, avvenuta, nel caso in esame, il 10/11/2014, ovvero in data anteriore a quella indicata dall'art. 17 cit., con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 1284 comma IV cod. proc. civ. Il rigetto del primo motivo di appello nel merito assorbe l'esame del secondo. 5. In base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannata al rimborso delle spese di giudizio del presente grado, liquidate, visto il D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della causa e alle attività professionali svolte, in complessivi Euro 3.777,00 (di cui Euro 1080,00 per la fase di studio, Euro 877,00 per la fase introduttiva, Euro 1.820,00 per la fase decisionale). Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello P.Q.M. La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da XXXX SOCIETA' PER AZIONI ora XXXX s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Pavia n. 130/20 pubblicata il 22/1/2020 1. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata prescrivendo che ove è indicato, alla pag.3 e in dispositivo, l'importo di Euro86.339,78 si intenda indicato l'importo di Euro87.254,98; 2. rigetta l'appello; 3. condanna XXXX SOCIETA' PER AZIONI ora XXXX s.p.a. al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, in favore di XXXX S.R.L. liquidate in Euro 3.777,00 , oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;


4. dispone la distrazione di detto importo in favore dei difensori dell'appellata, dichiaratisi antistatari; 5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello. Così deciso in Milano, il 28 dicembre 2021. Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2022.


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