Corte d’Appello 2020 – separazione dei coniugi Corte d'Appello L'Aquila, Sent., 26-11-2020

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Corte d’Appello 2020 – separazione dei coniugi Corte d'Appello L'Aquila, Sent., 26-11-2020

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di L'Aquila riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati: Dott. Elvira Buzzelli - Presidente Dott. Giancarlo De Filippis - Consigliere Dott. Barbara Del Bono - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di appello iscritta al n. 241/2020 promossa da x APPELLANTE CONTRO x APPELLATA per la riforma della sentenza n. 763/2019 del 03.12.2013 emessa dal Tribunale di Chieti. Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con sentenza n. 763/2019 il Tribunale di Chieti decideva in merito al ricorso presentato dalla sig.ra x affinchè venisse dichiarata la separazione dal coniuge, sig. x, con addebito a quest'ultimo. Si costituiva in giudizio il sig. O. con comparsa di costituzione e risposta contestando la domanda della ricorrente. Con proprio Provv. del 27 ottobre 2016 il Presidente del Tribunale di Chieti assegnava la casa coniugale alla sig.ra A., disponeva l'affido condiviso della minore e prevedeva l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie e della figlia. Nel corso del giudizio veniva emessa sentenza non definitiva n. 60 del 31.01.2018 di separazione dei coniugi. 1) La sentenza impugnata. Il giudice di primo grado con sentenza n. 763 del 2019 accoglieva il ricorso presentato dalla sig.ra A. e dichiarava la separazione dei coniugi con addebito al sig. O., ritenendo provata la violazione dell'obbligo di fedeltà commessa da quest'ultimo sulla base della testimonianza della teste x, la quale confermava di aver intrattenuto con lo stesso un rapporto affettivo dal gennaio 2015. Il sig. O. veniva altresì condannato al pagamento, in favore della moglie, della somma di Euro 10.000,00 liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento danni a causa della diffusione nell'ambiente sociale della relazione extraconiugale. Veniva inoltre confermata l'ordinanza presidenziale del 21.10.2016 con la quale veniva assegnata alla sig.ra A. la casa coniugale, veniva disposto l'affido condiviso del minore e veniva posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e della figlia mediante il versamento di complessivi Euro 700,00 mensili, di cui Euro 300,00 per la moglie ed Euro 400,00 per la figlia. 2) L'appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. O. per i motivi di seguito esposti. 2.1) Con il primo motivo viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui addebita al marito la separazione, non essendo stati forniti elementi sufficienti a far ritenere violato dall'O. l'obbligo di fedeltà. 2.2) Con il secondo motivo di gravame parte appallante impugna la sentenza nella parte in cui il marito viene condannato a corrispondere la somma di Euro 10.000,00 in favore della moglie, ritenendo che la presunta violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell'O. non abbia leso la reputazione della coniuge.


2.3) Con il terzo motivo d'appello si evidenzia l'omessa statuizione sulla richiesta di rimborso della somma di Euro 7.500,00 depositata su un libretto cointestato ai coniugi. 2.4) Con il quarto motivo di appello si censura l'omessa statuizione nella sentenza di primo grado sulla domanda del marito di assegnazione della casa coniugale. 2.5) Con l'ultimo motivo di gravame parte appellante si duole della statuizione sugli assegni di mantenimento, ritenendo che quello a favore della moglie non sia dovuto non ricorrendone i presupposti di legge e che quello a favore della figlia vada rideterminato. 3) Motivi della decisione. Questa Corte ritiene l'appello solo parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati. Preliminarmente si rileva che deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata. Giova osservare che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 21336 del 14 settembre 2017). E ancora l'art. 342, comma 1, c.p.c., non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 10916 del 5 maggio 2017). Il gravame proposto rispetta tali prescrizioni. 3.1) Il primo motivo d'appello è infondato. L'appellante rileva al riguardo che" l'istruttoria non ha fornito elementi sufficienti a far ritenere violato in capo al resistente l'obbligo di fedeltà" e che "il rapporto coniugale era da tempo consensualmente terminato tanto che i coniugi avevano deciso di vivere di fatto separatamente con la conseguente volontà di non rispettare più alcun obbligo derivante dal rapporto coniugale compreso quello della fedeltà". Al contrario di quanto genericamente affermato dall'appellante senza riscontro alcuno, dall'istruttoria di primo grado è chiaramente emerso come il rapporto coniugale sia stato interrotto a causa della relazione extraconiugale dell'O. con la sig.ra x, la quale, ascoltata in qualità di testimone all'udienza del 14.03.2018, sul capitolo 15 che così recita "Vero che il sig. F.O. aveva intrapreso una relazione extraconiugale con la sig.ra x e per vivere insieme alla sig.ra S. lasciò la moglie e si trasferì a S. nel gennaio 2015" ha dichiarato "è vera la circostanza, poiché nel periodo indicato ho avuto una relazione con il sig. O. per la quale si trasferiva a S. ma non presso la mia abitazione". Nessun dubbio sussiste quindi sulla correttezza della sentenza di primo grado nel punto in cui addebita la separazione al sig. O., in quanto la crisi matrimoniale e l'intollerabilità della convivenza sono state causate dal comportamento oggettivamente trasgressivo del marito ( così Cass. n. 279/2000). 3.2) Il secondo motivo d'appello è fondato. In primo luogo, devesi rilevare che l'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per difetto di connessione veniva sollevata dall'O. in primo grado con la comparsa conclusionale, non veniva riproposta nel ricorso in appello e veniva infine risollevata nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado. La relativa eccezione è quindi da ritenersi inammissibile in quanto "la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40, comma 3 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal medesimo art. 40, comma 2" (Cass. N. 3316/2017; Cass. N. 18870/2014) e di


conseguenza il Giudice di primo grado si è correttamente pronunciato sulla domanda. In secondo luogo, si osserva che la domanda di risarcimento del danno, pur se ammissibile, risulta poi nel merito infondata. La violazione dei doveri coniugali, e il conseguente addebito della separazione, non sono di per sé soli fonte di responsabilità extracontrattuale ex. art. 2043 c.c., per cui sulla parte che invoca il risarcimento del danno ricade l'onere di provare il danno ingiusto subito, il comportamento colposo o doloso e il nesso causale tra il fatto illecito e il danno. La sig.ra A. in primo grado non ha dimostrato il pregiudizio subito: nel ricorso per separazione sosteneva di versare da mesi in uno stato ansioso costante senza poi aver allegato documentazione alcuna a riprova di quanto affermato. 3.3) Il terzo motivo d'appello è infondato. Il giudice di primo grado non si è correttamente pronunciato sulla domanda di rimborso della somma di Euro 7.500,00 depositata su un libretto cointestato ai coniugi in quanto tale richiesta veniva sollevata dall'O. soltanto in sede di precisazione delle conclusioni. Nonostante le Sezioni Unite sella Suprema Corte con la nota pronuncia n. 12310 del 2015 abbiano meglio specificato i confini in merito al noto binomio mutatio - emandatio libelli, ampliando notevolmente il diametro dello ius variandi e affermando il principio di diritto secondo cui è possibile modificare, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., la domanda iniziale sempre che la domanda modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, nel caso di specie la domanda di rimborso della somma di Euro 7,500 è sicuramente da ritenersi nuova domanda e quindi inammissibile perché tardiva, in quanto sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni. 3.4) Il quarto motivo d'appello è infondato. Il Tribunale di Chieti ha correttamente assegnato la casa coniugale alla sig.ra A., avendo disposto l'affido condiviso del minore prevedendo però la sua collocazione principale presso la madre. Tale statuizione non può essere revocata, come richiesto da parte appellante, in quanto non risulta documentalmente provato il fatto che la donna non abiti più stabilmente nella casa coniugale. La sig.ra A., al contrario, depositava in primo grado il certificato di residenza e stato di famiglia, la voltura del contratto di fornitura idrica (che non era stato precedentemente risolto dal marito), l'intestazione a proprio favore della T.a.r.i. e dell'I.m.u. relativa all'abitazione. A nulla rileva il fatto che l'O., all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, depositava documento accertante la proposta rivolta alla A. di condurre in locazione a sue spese un altro immobile al fine di concederlo alla moglie e alla figlia. 3.5) Il quinto motivo d'appello è infondato. L'appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a giustificare la revisione degli assegni di mantenimento disposti dal primo Giudice. La somma di 700,00 Euro ( 300,00 Euro per la moglie e 400,00 per la minore) è da ritenersi idonea per il mantenimento di due persone. Si osserva che la sig.ra A. non ha stabile occupazione mentre il sig. O. è dipendente statale, appartenente alla polizia penitenziaria, in servizio a S.. In conclusione l'appello va parzialmente accolto solo in relazione alla domanda dell'appellata di risarcimento danni che deve essere rigettata con parziale riforma in tal senso della sentenza impugnata. Quanto alle spese di giudizio, stante la soccombenza sostanziale dell'appellante, il quale su cinque motivi di appello, ne ha visto accogliersi solo uno, peraltro un motivo che non intacca il merito delle condizioni di separazione ed il giudizio di addebito che rimane in capo al predetto, deve concludersi per la condanna dello stesso al rimborso integrale delle spese di giudizio come da liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello. P.Q.M. definitivamente pronunciando sull'appello proposto da x contro la sentenza n. 763/2019 del 03.12.2013 emessa dal Tribunale di Chieti, nei confronti di x, così provvede: - Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di condanna di x al risarcimento danni in favore di x; - Condanna l'appellante a rimborsare l'appellato delle spese di giudizio che liquida in Euro 6.615,00 oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;


Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio tenuta in videoconferenza in data 13 novembre 2020. Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020. -Per sapere come ottenere le credenziali clicchi sul seguente link http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/index.php? option=com_content&view=article&id=11:abbonamento&catid=2:non-categorizzato Con soli 2,08 € al mese per un totale di 25,00 € annui potrà consultare per un intero anno tutti i documenti in area riservata Se invece vuole collaborare con il portale clicchi sul seguente link per conoscere le modalità https://drive.google.com/file/d/0B6GJEPEeYUaha0VnWFBkVGlhcEU/view


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