Corte dei Conti 2022-Separazione dei coniugi - Casa coniugale - Provvedimenti riguardo ai figli Cor

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Corte dei Conti 2022- Separazione dei coniugi - Casa coniugale - Provvedimenti riguardo ai figli Corte d'Appello Brescia Sez. III, Sent., 21-7-2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: Dott. Claudio Castelli - Presidente Dott. Maria Grazia Domanico - Consigliere Dott. Simona Bruzzese - Consigliere ausiliario est. ha pronunciato la seguente


SENTENZA nella causa civile n. 954/2020 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 5 luglio 2022, promossa con ricorso depositato in data 16.11.2020 da OMISSIS, c.f. (...), rappresentata e difesa dall'Avv. X, è elettivamente domiciliata per procura rilasciata in primo grado e prodotta in allegato all'atto di appello Appellante contro OMISSIS, c.f. (...), rappresentato e difeso dall'Avv. X, è elettivamente domiciliato per procura rilasciata in primo grado e prodotta in allegato alla comparsa di costituzione Appellato In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 68/2020 di scioglimento del matrimonio Svolgimento del processo Con sentenza n. 68/2020, non notificata, pubblicata in data 11.2.2020, emessa nella causa R.G. 968/2017, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio tra le parti, il Tribunale di Cremona ha disposto, in sintesi, quanto segue: -affido delle minori OMISSIS, nata a C. il (...) e OMISSIS, nata a C. il (...), ai Servizi Sociali, con collocamento prevalente presso la madre; -presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, con l'attivazione di un percorso psicologico a favore delle minori e un servizio di assistenza domiciliare alle minori per la durata di anni due; -assegnazione della ex casa coniugale in locazione, sita a OMISSIS, P.zza M. n. 7, a OMISSIS; -regolamentazione del diritto di visita del padre, rispetto alla figlia OMISSIS, concordando liberamente e direttamente con la stessa i tempi ed i modi di visita e


rispetto alla figlia OMISSIS, per 3 pomeriggi infrasettimanali, dalla fine della scuola fino alle h. 21:30; a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, oltre alla suddivisione dei periodi di vacanza; -contributo del padre al mantenimento ordinario delle figlie col versamento di Euro 200,00 al mese per ciascuna (tot. Euro 400,00), oltre al 50% delle spese straordinarie; -rigetto della domanda di parte OMISSIS per un assegno divorzile a proprio favore; -compensazione delle spese di lite OMISSIS ha proposto appello, chiedendo l'affido condiviso delle figlie minori OMISSIS e OMISSIS, con collocamento presso la residenza materna, l'eliminazione dei pernotti della figlia OMISSIS presso il padre, un assegno divorzile di Euro 300 a suo favore e l'aumento del contributo del padre per il mantenimento delle figlie ad Euro 300 ciascuna. OMISSIS si è costituito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e formulando istanze istruttorie. Il Procuratore Generale ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. La Corte ha ammesso le prove dedotte dall'appellato sull'attività lavorativa asseritamente intrapresa dall'appellante, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e, in data 06.07.2021, è stata escussa la teste OMISSIS. Con istanza in data 8.11.2021, l'appellante, a seguito del trasferimento della figlia OMISSIS presso di lui dal 25.8.2021, ha modificato le conclusioni, come sopra riportato, in considerazione della mutata situazione di fatto. Contestualmente, ha sollevato l'eccezione di tardività dell'appello, proposto con ricorso depositato in data


16.11.2020, avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 68/2020, pubblicata in data 11.2.2020 e non notificata. La Corte, con ordinanza in data 7.12.2021, ha ritenuto l'appello tempestivo, applicando, oltre alla sospensione feriale, la sospensione straordinaria per l'emergenza Covid 19, dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, D.L. n. 18 del 2020 e art. 36, c. 1, D.L. n. 23 del 2020) e ha disposto la prosecuzione della prova per l'escussione del secondo teste di parte appellata, Sig. N.G.. L'appellante, con la memoria autorizzata 20.1.2022 ha modificato le proprie conclusioni, come sopra riportate, in considerazione della mutata situazione di fatto. All'udienza del 12.4.2022 è stato sentito il teste G. e questa Corte, vista l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7760 del 10.03.2022, che affronta la questione dell'applicabilità della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza Covid 19 alle cause civili di mantenimento del coniuge e dei figli, invitava le parti a prendere posizione sul punto e rinviava la causa all'udienza del 05.07.2022 per la discussione e precisazione delle conclusioni All'udienza del 05.07.2022 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione. Motivi della decisione L'appellante, riguardo alla tempestività dell'impugnazione, afferma che la sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 e succ. modif. si applica al caso di specie, in quanto l'esclusione di cui al comma 3 a), riferita alle "obbligazioni alimentari" non riguarda le domande oggetto del presente giudizio e, comunque, tale esclusione è applicabile "nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela dei bisogni essenziali" e "la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al


ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile", ma tale dichiarazione non è stata fatta nel caso di specie. Nel merito, contesta l'affido delle figlie OMISSIS e OMISSIS ai Servizi Sociali, in quanto la conflittualità tra i genitori non impedisce l'affido condiviso, che è, a suo avviso, la soluzione più idonea, visto anche il buono stato generale delle minori, come rilevato dal G.I. in sede di esame diretto delle stesse. Lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto del volere della figlia minore, chiaramente espresso in sede di audizione, di non pernottare dal padre e chiede che si riducano le visite di OMISSIS al padre, eliminando i pernottamenti. Sottolinea la sua difficilissima situazione economica, essendo priva di occupazione stabile e impossibilitata a pagare il canone di locazione dell'immobile dove abita con le figlie (dall'agosto 2021 con la sola figlia minore), per il quale è stata condannata a pagare Euro 11.220 di arretrati, con sentenza n. 643/21 del tribunale di Cremona, da lei impugnata. Fino al settembre 2018 afferma di aver svolto solo attività stagionale in una gelateria, poi è rimasta a lungo disoccupata, non avendo trovato alcun impiego e nel maggio 2021 è stata assunta come collaboratrice domestica da un privato, con un guadagno di Euro 350 mensili circa, fino al novembre 2021, quando è stata licenziata. Per mantenere le figlie e sé stessa, sostiene di aver eroso tutti i risparmi ritirati dal conto cointestato col F. e originati dalla vendita della casa di proprietà di lei in OMISSIS.


Afferma che il F. ha un reddito mensile di Euro 1.700 circa, dal quale il Tribunale ha erroneamente detratto costi che erano inesistenti, non provati o non rilevanti. Chiede un assegno divorzile di Euro 300 mensili a suo favore e l'aumento del contributo mensile del padre per il mantenimento ordinario della figlia OMISSIS da Euro 200 ad Euro 300. L'appellato si è costituito. Afferma che il suo stipendio, come addetto ai servizi cimiteriali del Comune di Soresina, ammonta ad Euro 1.450 mensili di media e ha interamente a suo carico i costi per il mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia maggiore N., che vive con lui ed è iscritta all'università. Attualmente abita in un appartamento messo a disposizione dal comune, per il quale paga un contributo riscaldamento di Euro 90 mensili, inoltre ha un finanziamento di Euro 70 mensili, contratto per far fronte alle spese legali nel giudizio di opposizione all'esecuzione contro la OMISSIS, nel quale è risultato soccombente, e deve contribuire al mantenimento delle altre due figlie, quindi non ha disponibilità residue. Peraltro, ha chiesto di dimostrare che la moglie ha trovato lavoro, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e, comunque, ha beneficiato della quasi totalità della somma di Euro 40.000, depositata sul conto cointestato. Dall'agosto 2021 anche la figlia OMISSIS, per dissidi con la madre, si è trasferita a vivere stabilmente da lui e ritiene sarebbe meglio allontanare dalla madre, che lo denigra, anche la figlia minore, OMISSIS. Afferma che la mutata situazione di fatto rende necessaria la conseguente modifica delle disposizioni economiche, con eliminazione del suo obbligo di versare


alla madre un contributo per il mantenimento di OMISSIS e previsione, al contrario, di un contributo a tal fine a carico della madre. La Corte esamina pregiudizialmente la questione della tempestività dell'appello, promosso con ricorso depositato in data 16.11.2020, avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 68/2020, pubblicata in data 11.2.2020 e non notificata L'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18 del 2020, come convertito in L. 20 aprile 2020, n. 27 prevede, per quanto qui rileva, che la sospensione del decorso dei termini processuali civili per l'emergenza Covid 19 non opera per : " procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela dei diritti fondamentali della persona; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela dei bisogni essenziali" Vista l'ordinanza n. 7760 del 10.3.2022 della Corte di Cassazione, che interpreta il riferimento contenuto nell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18 del 2020 alle "obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità", come relativo alle prestazioni di mantenimento nel rapporto fra coniugi o fra genitori e figli, l'appello, nel caso di specie, deve ritenersi inammissibile, perché tardivo, in quanto, senza la sospensione dei termine nel periodo 9.3-11.5.2020, avrebbe dovuto essere proposto entro l'11.9.2020. Non può ritenersi applicabile la sospensione dei termini prevista dal comma 2 del citato art. 83 D.L. n. 18 del 2020 all'impugnazione introduttiva del presente giudizio facendo leva sull'inciso "nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela dei bisogni essenziali", inserito con la legge di conversione n. 27/2020, in quanto, nel caso


di specie, vista l'esiguità degli importi di cui si discute, sia per l'assegno divorzile chiesto dalla madre, che per il mantenimento delle figlie, non può mettersi in dubbio che la domanda riguardi "bisogni essenziali", né si può ritenere, come affermato dall'appellante, che la dichiarazione di urgenza doveva essere fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce al ricorso, in quanto tale previsione è dettata dall'ultimo paragrafo del citato art. 83 comma 3 lett.a), con riguardo a "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti", diversi da quelli espressamente indicati come esclusi dalla sospensione (si veda il testo del D.L. n. 18 del 2020 prima della L. di conversione n.27/2020 e quello successivo alla modifica con D.L. n. 28 del 2020). Peraltro, quando il ricorso in appello è stato depositato, il 16.11.2020, era già tardivo, e non vi erano altri termini perentori da rispettare per i quali avrebbe avuto utilità la dichiarazione di urgenza, essendo il termine di sospensione eccezionale (9.3 - 11.5.2020) già decorso. Neppure può dirsi che l'appello è tempestivo per le ulteriori domande, relative alle minori (affidamento e regolamentazione delle visite col padre), infatti la modifica apportata all'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 dal D.L. n. 28 del 30 aprile 2020 ha specificato che tra i procedimenti non soggetti alla sospensione straordinaria dei termini rientrano quelli relativi alla "tutela dei minori". Tale modifica è intervenuta quando era ancora in corso il termine per l'appello della sentenza qui impugnata e, comunque, non si tratta di un'aggiunta, ma dell'indicazione specifica di uno dei procedimenti "in cui è urgente e indifferibile la tutela dei diritti fondamentali della persona", infatti non avrebbe senso logico sostenere che le questioni relative al mantenimento dei minori sono


urgenti, dunque non soggette alla sospensione eccezionale dei termini, ma le questioni relative al loro affidamento, collocamento e frequentazione col genitore non collocatario non lo sono e possono essere dilazionate. Il termine "tutela dei minori" era ovviamente da intendersi in senso ampio, come è stato poi confermato con la modifica apportata dalla L. 25 giugno 2020, n. 70 di conversione del D.L. n. 28 del 2020, che ha sostituito "tutela dei minori" con "cause relative ai diritti delle persone minorenni". L'appellante non ha proposto domanda di rimessione in termini. La novità della questione consente la compensazione delle spese di lite, come stabilito anche nell'ordinanza n. 7760/2022 della Suprema Corte. P.Q.M. La Corte d'Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello, perché tardivo. Spese compensate. Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 5 luglio 2022. Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2022.


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