Consiglio di stato giugno 2017 – ex forestali hanno impugnato provvedimento con il quale è stata ind

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Consiglio di Stato giugno 2017 – ex forestali hanno impugnato provvedimento con il quale è stata individuata l’Amministrazione cui sono stati assegnati forestali

Pubblicato il 05/06/2017 N. 02664/2017 REG.PROV.COLL. N. 01942/2017 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2017, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Corpo forestale dello Stato, dal Ministero della difesa - Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro -omissis-, rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier 43; per regolamento di competenza dell'ordinanza del T.a.r. per l’Umbria, sezione I, 12 gennaio 2017, n. 12, resa le parti, con cui è stata dichiarata la competenza del medesimo T.a.r. Visto il regolamento di competenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato,


dal Ministero della difesa - Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Visti gli atti di costituzione in giudizio di -omissis-; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 15 e 16 cod. proc. amm.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia; Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Garofoli e l’avvocato Lizza; 1. Gli originari ricorrenti, già appartenenti al Corpo forestale dello Stato e come tale interessati dalle procedure di transito regolamentate dall’art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, hanno impugnato innanzi al T.a.r. per l’Umbria il provvedimento del Capo del Corpo n. 81277 del 31 ottobre 2016, con il quale è stata individuata l’Amministrazione cui sono stati assegnati, insieme con gli atti connessi, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva. 2. Respingendo la domanda cautelare con ordinanza 12 gennaio 2017, n. 12, il Tribunale regionale, sez. I, ha affermato la propria competenza territoriale, in applicazione del criterio della sede di servizio a norma dell’art. 13, comma 2, c.p.a. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, il Ministero dell’interno - Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e il Ministero della difesa - Comando generale dell’Arma dei carabinieri hanno proposto istanza di regolamento di competenza a norma dell’art. 16 c.p.a., sostenendo la competenza del T.a.r. per il Lazio. 4. I privati sono costituiti in giudizio con memoria depositata in modo rituale e completo in data 18 aprile 2017. 5. Alla camera di consiglio del 20 aprile 2017, il regolamento di competenza è stato chiamato e trattenuto in decisione. 6. In via preliminare il Collegio: a) ammette la costituzione in giudizio dei privati, che avrebbero potuto costituirsi


anche in camera di consiglio (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5), ma non le difese svolte con la memoria di costituzione, in quanto prodotte in violazione del termine a ritroso previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a., cui fa rinvio l’art. 16, comma 2, c.p.a.; tali difese sono pertanto inutilizzabili; b) dichiara il difetto di legittimazione attiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’interno, che non hanno preso parte al giudizio di fronte al primo giudice. 7. Nel merito, il Collegio osserva che la Sezione ha già approfonditamente analizzato la questione ora all’esame, decidendo nel senso della competenza del Tribunale territoriale competente per territorio in relazione alla sede di servizio del ricorrente (ordinanze 27 marzo 2017, n. 1356, n. 1357, n. 1358, n. 1359). 8. In sintesi, nelle ordinanze ricordate, la Sezione ha osservato che: a) che con il decreto legislativo n. 177/2016 è stato disposto “l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo”, salve alcune specifiche ipotesi, attribuite dal decreto ad altre Amministrazioni dello Stato (nominatim, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali); b) il citato decreto ha disposto il trasferimento delle risorse umane del disciolto Corpo alle varie Amministrazioni attributarie secondo il criterio della “corrispondenza tra funzioni trasferite e transito del personale”, già previsto nella legge di delega (art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124); c) in base all’art. 12 del decreto, siffatta assegnazione è operata mediante distinti provvedimenti con cui “il Capo del Corpo forestale dello Stato … individua, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è assegnata”; d) come già precisato da questo Consiglio di Stato con parere 14 ottobre 2016, n. 2112, “la procedura di assegnazione non ha “carattere concorsuale, né – più in generale – comparativo” e, al contrario, costituisce “una sorta di <<fotografia>> dell’esistente, in modo che il trasferimento delle funzioni svolte dal Corpo forestale avvenga per blocchi omogenei di attività e non incida sull’effettività e sull’efficacia delle stesse”; e) i riferiti provvedimenti di assegnazione emanati dal Capo del Corpo non recano una decisione strutturalmente unitaria pur se soggettivamente complessa, ma, al contrario, dispongano più decisioni individuali oggettivamente distinte e autonome, semplicemente esternate uno actu per evidenti ragioni di economicità dell’azione


amministrativa; f) nella specie, si è dunque in presenza di un atto plurimo, ossia di un provvedimento che, a dispetto dell’unitarietà formale, è funzionalmente scindibile in tante diverse decisioni quanti sono i destinatari; g) del resto che, con il menzionato parere n. 2112, questo Consiglio, “considerati anche i tempi ristretti entro i quali il Capo del Corpo deve adottare i provvedimenti di assegnazione del personale”, aveva ritenuto che “il ricorso alla predisposizioni di atti plurimi, oltre che conformarsi al principio di buon andamento, costituisca una scelta obbligata”; f) esula, nella specie, la competenza del T.a.r. centrale, predicabile esclusivamente in presenza di atti che, oltre ad avere una portata nazionale, presentino un contenuto strutturalmente unitario, funzionalmente organico ed ab origine inscindibile; g) la competenza, di contro, appartiene al T.a.r. nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del dipendente ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., norma che, lungi dal veicolare un’eccezione all’ordinario meccanismo di riparto della competenza, viceversa esprime ed attua in parte qua il principio costituzionale della territorialità del Giudice amministrativo di prime cure (cfr. Corte Costituzionale n. 237/2007, n. 159/2014 e n. 174/2014); h) nella specie difetta, a monte del provvedimento impugnato, un atto di portata nazionale che possa altrimenti radicare - ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4 bis c.p.a. - la competenza del T.a.r. centrale; i) l’esigenza di uniformità della giurisprudenza non è “da sola idonea a giustificare un regime processuale differenziato” (cfr. Corte Costituzionale n. 174/2014). 9. Il Collegio non ritiene di doversi discostare da tali recentissimi precedenti, ai quali fa espresso rinvio ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. 10. Per completezza, il Collegio osserva che, con note depositate in altri giudizi di analogo oggetto, le Amministrazioni hanno insistito particolarmente sul rilievo che avrebbe, per individuare la competenza del T.a.r. per il Lazio, il d.P.C.M. 12 novembre 2016, adottato ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2016, atto di rilevanza nazionale e di provenienza da un’Autorità centrale. 11. Il Collegio non ritiene decisivo tale rilievo: tale decreto è estraneo alla presente controversia, anche perché - come non è contestato - gli originari ricorrenti non si sono avvalsi della facoltà prevista dall’art. 12, comma 4. Si aggiunga che la competenza territoriale a conoscere di un provvedimento non può essere radicata su atti adottati


successivamente e non gravati, mentre diversamente dovrebbe dirsi se fossero impugnati assieme i provvedimenti di assegnazione e l’atto di carattere generale, per l’effetto attrattivo prodotto da quest’ultimo in ordine alla competenza del T.a.r. per il Lazio, senza che rilevi la circostanza che si tratti di controversia in materia di pubblico impiego (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 novembre 2011, n. 20; ad. plen., 11 dicembre 2012, n. 37; sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3166; sez. VI, 15 gennaio 2016, n. 106). 12. Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente regolamento di competenza va definito confermando la competenza del T.a.r. per l’Umbria. 13. Apprezzate le circostanze, le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe: a) dichiara il difetto di legittimazione attiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’interno; b) dichiara competente il T.a.r. per l’Umbria; c) compensa fra le parti le spese della presente fase di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati: Paolo Troiano, Presidente Fabio Taormina, Consigliere Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere Carlo Schilardi, Consigliere Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE Giuseppe Castiglia Paolo Troiano

IL SEGRETARIO


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