Consiglio di stato febbraio 2018

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Consiglio di Stato febbraio 2018 – Vigili del Fuoco, chiesti i benefici di cui all’art. 1, comma 562-565, L. 23.12.2005, n. 266 e del D.P.R. 7.7. 2006, n. 243, relativi alle “vittime del dovere”

REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2018

NUMERO AFFARE 01371/2017 OGGETTO: Ministero dell'interno - dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-ed ivi residente, contro il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per l’annullamento del decreto prot. n. 99/2017 del 20 marzo 2017, notificatogli il 25 marzo 2017, di diniego del riconoscimento dello status di equiparato alla vittima del dovere. LA SEZIONE Vista la relazione prot. n. 27905 del 24 luglio 2017 con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; visto il ricorso del 13 giugno 2017; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo;


Premesso: Il signor -OMISSIS-ha presentato istanza in data 13 gennaio 2015 intesa ad ottenere i benefici di cui all’articolo 1, comma 562-565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, relativi alle “vittime del dovere”, in ordine alle infermità “-OMISSISIl Comitato di verifica per le cause di servizio, con delibera n. 026532016 reso nell’adunanza n. 49 del 17 novembre 2016, relativamente alle sopra citate infermità, ha espresso parere non favorevole ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici riconducibili alle particolari condizioni ambientali e operative di missione previste dall’articolo 1, comma 563-504, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall’articolo 1, comma 1, lettera b) e c) del decreto del d.D.R. 7 luglio 2006, n. 243. Sulla scorta del citato parere, previa formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, numero 241, con decreto prot. n. 99/17 del 20 marzo 2007, è stata rigettata l’istanza di riconoscimento dello status di “equiparato alla vittima del dovere” con riferimento alle infermità-OMISSISIl ricorrente, con l’odierno gravame, impugna il provvedimento, deducendone la illegittimità, sollevando le seguenti eccezioni: 1) violazione e disapplicazione della normativa per l’accertamento del diritto del ricorrente a ottenere i benefici della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e del d.P.R. n. 24 del 7 luglio 2006, n.243; 2) eccesso di potere - difetto e incongruità della motivazione - carenza istruttoria e manifesta ingiustizia. Il Ministero riferente ritiene il ricorso infondato. Considerato: Ad avviso della Sezione il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono espresse osservando che la qualificazione della provvidenza in contestazione come oggetto di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo è priva di fondamento, atteso che - non diversamente da quanto accade per altre pregresse fattispecie normative similari l'amministrazione deve solo procedere in subiecta materia ad una attività esplicativa di mera discrezionalità tecnica mentre le modalità del suo agire sono regolate dalla


fonte regolamentare. Parimenti, priva di fondamento è stata ritenuta la tesi della riconducibilità della pretesa in contestazione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto la fonte del diritto è individuata direttamente nella legge e non nell'esistenza del detto rapporto (Corte Cassazione, sez. un., ord. 13 gennaio 2017 n. 759). La Corte ha anche richiamato i principi in passato elaborati secondo cui "in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563,dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale" (Corte Cassazione civ., sez. un. n. 23300/2016; n. 23390/2016). Alla luce di tali princìpi, il Consiglio esprime parere nel senso che il ricorso vada dichiarato inammissibile perché trattasi di controversia spettante alla giurisdizione del Giudice ordinario. In costante applicazione dell’orientamento espresso da questo Consiglio, preso atto del fatto che il ricorso straordinario “è tendenzialmente giurisdizionale nella sostanza, anche se formalmente amministrativo” (Consiglio di Stato, sez. riun. I e II, parere 7 maggio 2012 n. 2131; per l’assimilazione ai rimedi di tipo giurisdizionale si vedano anche Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 6 maggio 2013 n. 9), nella fattispecie oggetto della presente decisione deve trovare applicazione quanto stabilito dall’articolo 11 del codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs 2 luglio 2010, n. 104. Conseguentemente, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con il presente ricorso straordinario se la parte riproporrà la “domanda” innanzi al Giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica. P.Q.M.


esprime parere nel senso che il ricorso vada dichiarato inammissibile fatta salva la facoltĂ della ricorrente di riproporre la domanda, innanzi al Giudice ordinario, nel termine assegnato, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE Saverio Capolupo

IL SEGRETARIO Cristina Manuppelli

IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello


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