TAR 2019: “graduatoria unica di merito per il reclutamento di 8 tenenti in servizio permanete effett

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TAR 2019: “graduatoria unica di merito per il reclutamento di 8 tenenti in servizio permanete effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di Finanza.” Pubblicato il 02/01/2019 N. 00019/2019REG.PROV.COLL. N. 05900/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 5900 del 2013, proposto dalla signora XXX XXX, rappresentata e difesa dall'avvocato GXX contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda, n. 780 del 23 gennaio 2013, resa tra le parti, concernente la graduatoria unica di merito per il reclutamento di 8 tenenti in servizio permanete effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di Finanza.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza; Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per l’appellante, l’avvocato Vagnucci, su delega dell’avvocato Concilio, e, per le Amministrazioni appellate, l’avvocato dello Stato Russo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO 1. La signora XXX XXX ha partecipato al concorso per il reclutamento di 8 tenenti in servizio permanete effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di Finanza, indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 164865/2010. 2. In esito all’espletamento delle prove, la ricorrente si è collocata al quarto posto della graduatoria per la specialità per la quale ha concorso (amministrazione), con il voto finale di 54,55 punti, in posizione di prima idonea non vincitrice. 3. A seguito di accesso alla documentazione inerente lo svolgimento del concorso, la signora XXX ha appreso di aver ottenuto 6,90 punti in relazione ai titoli posseduti e che non era stato considerato il titolo, trascritto sul foglio matricolare, relativo alla partecipazione al corso informativo con metodologia e-learning in materia di “Protocollo informatico e conservazione sostitutiva dei documenti: dagli archivi cartacei agli archivi informatici’ – Progetto ‘G.d.F. e-learning Anno 2008”, tenutosi presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ostia. 4. Ha quindi impugnato la graduatoria per la mancata valutazione del predetto titolo (che avrebbe potuto comportare l’attribuzione di ulteriori 0,10 punti, con conseguente collocazione al terzo posto). 4.1. Con motivi aggiunti, ha poi impugnato: - il verbale n. 31 del 23 maggio 2011 della Sottocommissione per la valutazione delle prove, dei titoli e per la formazione della graduatoria del concorso, adottato in esito ad istanza di riesame proposta dalla stessa, con il quale è stata confermata la mancata valutazione del titolo; - il verbale n. 32 dell’1° febbraio 2012 della stessa Sottocommissione, adottato ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5572 del 2011 resa in sede di appello all’ordinanza del T.a.r. n. 3201 del 2011 con la quale era stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato (cfr. ordinanza Consiglio di Stato, sezione IV, n. 5572 del 17 dicembre 2011: “Ritenuto che, ferma restando la possibilità per la Commissione di non attribuire alcun punteggio ai titoli ritenuti per nulla attinenti con l’oggetto della procedura concorsuale, ciò che nella specie sembra difettare – alla luce delle specifiche deduzioni della parte istante – è proprio un’espressa valutazione in ordine alla rilevanza o meno del titolo di cui in ricorso si lamenta la mancata considerazione; Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare va accolta al fine di sollecitare l’Amministrazione a compiere un riesame della posizione dell’interessata sotto lo specifico profilo testé indicato”). 5. Il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso ed i relativi motivi aggiunti, considerando il corso svolto dalla ricorrente rivolto indistintamente a tutto il personale della Guardia di Finanza, a prescindere dal grado, dalla funzione e dal comparto di appartenenza.


5.1. In sostanza, il titolo è stato ritenuto non valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio stante la non attinenza e non rilevanza rispetto all’indirizzo professionale e di impiego del concorso. 6. Contro la suddetta sentenza la signora XXX ha proposto appello, prospettando un unico ed articolato motivo di censura. 6.1. Error in iudicando. Error in procedendo. Violazione e falsa applicazione di legge (combinato disposto dell’art. 20 del bando di concorso con i criteri predeterminati dalla sottocommissione concorsuale). Eccesso di potere (erroneità – illogicità – perplessità – travisamento – sviamento). 6.1.1. L’appellante contesta le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla mancata valutazione del titolo relativo alla partecipazione al corso informativo con metodologia e-learning in materia di “Protocollo informatico e conservazione sostitutiva dei documenti: dagli archivi cartacei agli archivi informatici – Progetto G.d.F. e-learning Anno 2008”, tenutosi presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ostia. 6.1.2. Secondo la ricorrente, il titolo conseguito avrebbe avuto afferenza con la specialità amministrazione per la quale la stessa ha concorso, in particolare con riferimento alle competenze relative alla formazione del cosiddetto “documento unico matricolare”. 6.1.3. La sentenza impugnata sarebbe erronea anche con riferimento alla valutazione della portata delle disposizioni dell’art. 20 del bando di concorso dei criteri di valutazione fissati in data 6 dicembre 2010 dalla Sottocommissione. Il titolo conseguito, infatti, sarebbe stato di interesse istituzionale per il Corpo e contrariamente a quanto avvenuto per altri candidati (es. XXX XXX a cui sono stati valutati corsi svolti per la stessa platea di partecipanti in Project Management e in lingua spagnola) è stata omessa una sua valutazione. 6.1.4. Per l’appellante, la sentenza inoltre non avrebbe fondamento laddove evidenzia che il corso seguito era rivolto indistintamente a tutto il personale con carattere meramente divulgativo ed informativo. Allo stesso corso hanno potuto partecipare solo 200 militari, peraltro con accesso riservato a chi fosse in possesso di requisiti particolari. 7. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio il 6 novembre 2013. 8. L’appellante con atto depositato il 17 luglio 2015 ha nominato un nuovo procuratore, l’avvocato Giovanni Concilio, in sostituzione dei precedenti difensori avvocati Paolino, Annunziata e Fiorentino, ed ha prodotto ulteriori documenti. 9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 settembre 2018. 10. L’appello non è fondato. 11. La signora XXX si è classificata al quarto posto della graduatoria per la specialità amministrazione del concorso per il reclutamento di 8 tenenti del ruolo tecnico-logisticoamministrativo del Corpo della Guardia di Finanza indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 164865/10. 11.1. La sua posizione in graduatoria l’ha quindi portata ad essere la prima delle idonee non vincitrici. 11.2. A seguito di accesso ha poi constatato che non le era stato valutato un titolo trascritto sul foglio matricolare relativo alla partecipazione al corso informativo con metodologia e-learning in


materia di “Protocollo informatico e conservazione sostitutiva dei documenti: dagli archivi cartacei agli archivi informatici – Progetto ‘G.d.F. e-learning’ Anno 2008”, tenutosi presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ostia. 11.3. Ha quindi impugnato la graduatoria, nonché il verbale n. 31 del 23 maggio 2011 della Sottocommissione per la valutazione delle prove, dei titoli e per la formazione della graduatoria del concorso, adottato sull’istanza di riesame presentata dalla stessa e il verbale n. 32 del 1° febbraio 2012, di ottemperanza alla sopra nenzionata ordinanza del Consiglio di Stato n. 5572 del 2011. 11.4. Con la sentenza impugnata il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il titolo posseduto dalla ricorrente non attinente con l’oggetto della procedura concorsuale. 12. Nei motivi di appello, la signora XXX contesta, sotto diversi profili, le conclusione del giudice di primo grado, ritenendo che, avendo partecipato alla procedura concorsuale per la specialità amministrazione, l'omessa valutazione del titolo relativo al corso in materia di protocollo informatico e conservazione sostitutiva dei documenti dagli archivi cartacei a quelli informatici, sia stata illegittima. 13. Quanto prospettato dalla ricorrente non può essere condiviso. 13.1. Premesso che la Sottocommissione di concorso, in ottemperanza all’ordinanza di questa Sezione n. 5572 del 2011, ha riesaminato le pretese dell’interessata riconfermando l’irrilevanza del titolo posseduto dalla stessa, va innanzitutto rilevato che: - l’art. 20 del bando di concorso reca disposizioni relative alla valutazione dei titoli, prevedendo, al comma 2, lettera d), la possibile valutazione di titoli accademici e tecnici con attribuzione di un massimo di 4 punti; - la Sottocommissione per la valutazione delle prove, dei titoli e per la formazione della graduatoria del concorso, con verbale n. 27 del 6 dicembre 2010, ha provveduto, ai sensi del citato art. 20 del bando di concorso, alla fissazione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei titoli, prevedendo, in particolare, l’attribuzione di 0,10 punti per ciascun titolo accademico o tecnico ed una maggiorazione di 0,10 punti per i titoli ritenuti di maggior interesse istituzionale per il Corpo. 13.2. Ciò detto, l'esame di tutti i titoli posseduti dai candidati, ai fini dell'attribuzione di un ulteriore punteggio, con riferimento alla loro attinenza, rilevanza e inerenza allo specifico indirizzo professionale e d'impiego con riguardo all'oggetto del concorso, è caratterizzato da un’ampia discrezionalità tecnica propria delle procedure concorsuali (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. IV, 26 luglio 2018, n.4585). 13.3. Nel caso di specie, al corso di protocollo informatico frequentato dall’appellante non è stato attribuito alcun punteggio in quanto è stato ritenuto non rilevante e non inerente in ordine allo specifico indirizzo professionale e d'impiego previsto dal bando. 13.4. In particolare, in sede di riesame della richiesta dell’interessata, è stato comunque evidenziato che la valutazione circa l'attinenza del corso si è svolta con riferimento: “(a) alle classi di laurea richieste dall'allegato I del bando ai fini dell'accesso al concorso, nonché alle materie oggetto delle prove scritte e orali stabilite dal successivo allegato 3 per la stessa procedura selettiva, individuate in contabilità di stato, diritto amministrativo e diritto privato; (b) sotto un profilo più strettamente tecnico, alla piena consapevolezza dei compiti affidati ai reclutandi ufficiali del ruolo tecnico, logistico e amministrativo, avuto riguardo alla specialità per la quale si procedeva, ossia quella


"amministrazione" nel caso della ricorrente. A tal proposito basti evidenziare la composizione di questo Organo di selezione, nel cui ambito, ai sensi dell'ad.7, comma Z, lett. a), è appositamente contemplata la presenza di un ufficiale della specialità (Ten. Col. MANFREDINI), avente consolidata cognizione delle tipiche funzioni cui, nel Corpo, gli ufficiali del compatto "amministrazione" sono preposti. Tali funzioni in particolare, sono correlate alla gestione del bilancio, degli appalti pubblici, del trattamento economico del personale in servizio ed i n quiescenza, alla gestione e rendicontazione finanziaria e patrimoniale, alle attività ispettive in ambito amministrativo/contabile". 13.5. In sostanza, sulla base delle considerazioni sopra indicate, non appare incongruo l’operato dell’Amministrazione che ha ritenuto il titolo conseguito all’esito del suddetto corso informativo non corrispondente alle funzioni tipicamente previste per gli ufficiali della specialità amministrazione. 13.6. Peraltro, dalla lettura del documento con il quale la Guardia di Finanza ha avviato il corso a distanza per il protocollo informatico (prot. 10628/1083 del 25 settembre 2008) emerge che lo stesso è stato indistintamente rivolto, quale momento di formazione, a tutti coloro che appartenevano a strutture in cui era già funzionante un protocollo informatico (cfr. punto 5, lettera h). 13.7. Né la valutazione operata dalla Sottocommissione, come rilevato dal T.a.r., appare affetta dai denunciati profili di disparità di trattamento, non risultando la valutazione dello stesso titolo o di titoli analoghi non afferenti a favore di altri candidati. 14. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata. 15. In ragione della particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati: Antonino Anastasi, Presidente Leonardo Spagnoletti, Consigliere Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore Giovanni Sabbato, Consigliere Silvia Martino, Consigliere L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


Nicola D'Angelo IL SEGRETARIO

Antonino Anastasi


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