Consiglio di stato novembre 2017 ricorso straordinario al presidente della repubblica avverso la san

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Consiglio di Stato novembre 2017-Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la sanzione disciplinare del “rimprovero”

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 25 ottobre 2017

NUMERO AFFARE 00875/2014 OGGETTO: Ministero della difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal-OMISSIS-, nei confronti del -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui il Comandante provinciale dei -OMISSIS-ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare del “rimprovero” inflitta con il provvedimento -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti ad esso preordinati, connessi e conseguenziali, ivi compreso il precitato provvedimento sanzionatorio. LA SEZIONE -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare in oggetto; Visto l’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia. Premesso e considerato. 1. -OMISSIS- la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: “Capo equipaggio di Aliquota Radiomobile, evidenziando minore senso di responsabilità, non prestava adeguata attenzione all'operato del militare autista posto sotto il suo diretto controllo che parcheggiava l'autoradio in uso in zona non riservata a posteggio di autovettura militare e incustodita. A causa delle avverse condizioni meteorologiche in corso, il citato veicolo rimaneva sommerso dalla neve e veniva ripreso dalle testate giornalistiche locali


provocando nocumento all'immagine dell'Istituzione. Il tutto in violazione degli articoli 717 e 725, primo comma del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”. Avverso tale sanzione-OMISSIS-, proponeva ricorso gerarchico dinanzi al Comandante Provinciale -OMISSIS-che, con il provvedimento prot. -OMISSIS-, lo respingeva. 2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il-OMISSISha chiesto l’annullamento dei precitati provvedimenti, ritenendoli illegittimi. A sostegno del predetto gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei diritti partecipativi e compressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito; violazione dell’art. 1355, comma 4 del Codice dell’ordinamento militare (di seguito COM); violazione del principio della tempestività nell’irrogazione della sanzione disciplinare; violazione degli artt. 1397 e 1398 del COM; violazione dell’art. 1398, comma 2, lett. c) del COM; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità della motivazione, della contraddittorietà, dell’ingiustizia manifesta, dell’irragionevolezza e dell’incongruità della motivazione; nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 716 e 717 del d. P.R. n. 90 del 2010. 3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per l’accoglimento del ricorso in esame, ritenendolo fondato. -OMISSIS-, l’Amministrazione ha comunicato che il ricorrente, a seguito dell’accesso alla relazione istruttoria in epigrafe, non ha prodotto “alcuna memoria di replica”. 4. Tanto premesso, la Sezione ritiene di essere in possesso di sufficienti elementi per procedere all’esame della presente controversia. Ritiene, altresì, la Sezione che il ricorso risulti fondato nei termini che seguono. Preliminarmente, la Sezione osserva che l’art. 1398 del COM, relativamente ai termini per procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare, prevede che il medesimo “deve essere instaurato senza ritardo … dalla conoscenza dell'infrazione”. Come più volte ribadito da questo Consiglio di Stato, quindi, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni militari di corpo non prevede alcun termine perentorio per l’instaurazione del procedimento medesimo ma soltanto un termine sollecitatorio all’attività amministrativa, limitandosi a stabilire che debba provvedersi “senza ritardo” all’avvio di tale procedimento. Da quanto precede deriva quindi che - dovendo l’espressione “senza ritardo”, contenuta nel citato art. 1398, intendersi non come volta alla fissazione di un termine rigidamente determinato - il giudizio riguardo alla tempestività dell’avvio dell’azione disciplinare “non può essere condotto alla stregua del mero criterio temporale ma, piuttosto, sulla base di un criterio di ragionevolezza che consideri tutte le particolarità del caso” (Cons. di Stato, Sez. II, 14 marzo 2016, n. 699), e ciò anche in considerazione del generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione. Nel caso di specie, dagli atti del fascicolo emerge che l’Amministrazione abbia proceduto a contestare gli addebiti nei confronti del ricorrente con il -OMISSIS-,


notificato all’interessato il-OMISSIS-. Orbene, a parere della Sezione, il decorso di tale lasso di tempo non può ritenersi ragionevole e ciò proprio in considerazione delle particolarità della fattispecie in esame, in cui la lievità e le caratteristiche degli addebiti mossi nei confronti del ricorrente non richiedevano attività istruttorie prodromiche particolarmente complesse per l’irrogazione della contestata sanzione disciplinare. Quanto precede risulta, peraltro, confermato dal fatto che la stessa Amministrazione ha posto in essere, nel caso di specie, un’attività istruttoria non complessa, -OMISSIS-, ha comunicato al ricorrente - -OMISSIS-- che, nel fascicolo concernente la sanzione di cui si converte, “non vi sono documenti precedenti alla contestazione” degli addebiti, -OMISSIS-. Conclusivamente, alla stregua delle suesposte considerazioni, i provvedimenti impugnati non possono che ritenersi illegittimi sotto l’assorbente profilo del ritardo nell’istaurazione del procedimento disciplinare ex art. 1398 del COM, con la conseguenza che il ricorso stesso risulta fondato e deve essere accolto. P.Q.M. La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del soggetto indicato nel presente parere, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

L'ESTENSORE Claudio Boccia

IL PRESIDENTE F/F Gabriele Carlotti

IL SEGRETARIO Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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