Consiglio di Stato 2019: ‘l’appellante – dipendente Polizia di Stato- ha impugnato alcuni atti rigua

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Consiglio di Stato 2019: ‘l’appellante

– dipendente Polizia di Stato- ha impugnato alcuni atti riguardanti il suo inquadramento nei ruoli, nella qualità di agente in prova, di agente e di agente scelto, per le parti in cui essi hanno determinato le decorrenze delle anzianità.’ Pubblicato il 28/10/2019 N. 07355/2019REG.PROV.COLL. N. 01018/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente SENTENZA

Sull’appello n. 1018 del 2019, proposto dal signor xxx xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano x contro Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 20/2019, resa tra le parti; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;


Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato Stefano Monti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso di primo grado n. 99 del 2013 ed i conseguenti motivi aggiunti (proposti al TAR per il Piemonte), l’appellante – dipendente della Polizia di Stato - ha impugnato alcuni atti riguardanti il suo inquadramento nei ruoli, nella qualità di agente in prova, di agente e di agente scelto, per le parti in cui essi hanno determinato le decorrenze delle anzianità. 2. Il Presidente del TAR, con il decreto n. 990 del 2018, ha dichiarato la perenzione del ricorso e dei motivi aggiunti, rilevando che non è stata depositata la domanda prevista dall’art. 82 del codice del processo amministrativo. 3. L’interessato ha proposto opposizione al decreto di perenzione, deducendo che l’avviso trasmesso dalla Segreteria del TAR non ha richiamato l’art. 82 e no ha fatto riferimento alle conseguenze previste dalle sue disposizioni. Il TAR, con l’ordinanza n. 20 del 2019, ha respinto l’opposizione, rilevando che ‘l’avviso di fissazione è stato regolarmente recapitato al difensore costituito’ e che ‘alla pubblica udienza nessuno è comparso per il ricorrente per dichiarare la preesistenza dell’interesse alla decisione’. 4. Con l’appello in esame, l’interessato ha impugnato l’ordinanza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, sia accolta l’opposizione al decreto di perenzione. L’interessato ha dedotto che sussisterebbero i presupposti per ravvisare un errore scusabile, poiché l’avviso dell’udienza di primo grado (inviato a mezzo posta elettronica certificata soltanto ad uno dei due difensori) ‘non era idoneo a


far comprendere che si trattasse di un’udienza che obbligava agli stessi a presenziare, pena l’estinzione del giudizio’. Egli ha inoltre rilevato che l’avviso notificato al difensore: - non conteneva alcun richiamo all’art. 82 del c.p.a.; - non conteneva alcun riferimento al decorso del termine quinquennale dal deposito del ricorso. L’appellante ha infine segnalato che egli ha proposto i motivi aggiunti nel 2017 e che, pertanto, ha ritenuto di non manifestare di avere interesse alla definizione del giudizio. 5. Con atto depositato in data 15 febbraio 2019, il Ministero della difesa si è costituito in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto. 6. Ritiene il Collegio che le censure risulta fondate e vanno accolte. 6.1. Va previamente respinta la deduzione secondo cui rileverebbe il fatto che l’avviso di fissazione d’udienza sia stato comunicato a solo uno dei due difensori costituiti. Va richiamato il principio per il quale la difesa va intesa in senso unitario, quando è ripartita tra più difensori: ciascuno di essi ha pieni poteri di rappresentanza processuale, sicché la comunicazione o la notifica di atti processuali ad uno solo di essi produce gli effetti ad essa connesse (cfr. Sez. Un., n. 12924 del 2014). 6.2. E’ invece fondata la censura secondo cui non sussisterebbero i presupposti previsti dall’art. 82 del c.p.a. per la dichiarazione di perenzione del ricorso. L’art. 82 del c.p.a., sulla ‘perenzione dei ricorsi ultraquinquennali’, ha disciplinato due distinte fattispecie, nelle quali va dichiarata la perenzione del ricorso ultraquinquennale. Il comma 1 si riferisce al caso in cui ‘la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la


procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso’ e poi non segua ‘tale nuova istanza’. Il comma 2 si riferisce al caso in cui, ‘in assenza dell'avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito’ e il difensore non ‘dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione’. Nella specie, in punto di fatto va rilevato che effettivamente - come è stato rilevato con l’opposizione di primo grado e con l’atto d’appello – l’avviso di data 4 aprile 2018 è stato il seguente: ‘udienza fissata al fine di conoscere se sussista ancora l’interesse alla decisione per ricevere eventuali istanze istruttorie delle parti. In caso di persistenza dell’interesse la causa sarà rinviata a successiva udienza. Ove l’interesse alla decisione sia venuto meno le parti potranno depositare rituale dichiarazione, ovvero rendere tale dichiarazione in udienza. In caso di mancata partecipazione all’udienza, il presidente si riserva di provvedere ai sensi dell’art.’. Ritiene il Collegio che il decreto di perenzione n. 990 del 2018 è stato emanato in assenza dei presupposti previsti da ciascuno dei due commi dell’art. 82. L’avviso di data 4 aprile 2018 non è riconducibile all’ambito di applicazione del comma 1, poiché questo si riferisce al caso in cui non sia stata comunicato l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione (e cioè quando sia attivato il procedimento di definizione con il decreto, in assenza della fissazione dell’udienza). Per quanto riguarda invece l’ambito di applicazione del comma 2, esso si riferisce al diverso caso in cui la comunicazione abbia riguardato ‘l’avviso della fissazione dell’udienza di discussione nel merito’: in tal caso, qualora si tratta di un ricorso ultraquinquennale, vi è l’onere per la parte di dichiarare la persistenza del proprio interesse, ‘anche in udienza a mezzo del proprio difensore’.


Nella specie, l’avviso di data 4 aprile 2018 non ha rilevato che si trattava ‘dell’udienza di discussione nel merito’, poiché – conformemente ad una diffusa prassi – l’avviso ha invece segnalato che, nel caso di dichiarazione di persistenza dell’interesse, la causa sarebbe stata ‘rinviata a successiva udienza’. Non si è in presenza, pertanto, della fattispecie tipica prevista dall’art. 82, comma 2. Non può al riguardo rilevare l’ulteriore parte dell’avviso, che si è riferita alla ‘mancata partecipazione all’udienza’, poiché la frase successiva (‘il presidente si riserva di provvedere ai sensi dell’art.’) risulta monca: non vi è stato il richiamo testuale all’art. 82 del c.p.a., né il richiamo al relativo potere del Presidente di dichiarare perento il ricorso. 7. Per le ragioni che precedono, l’appello risulta fondato e va accolto, sicché – in riforma dell’ordinanza impugnata – va accolta l’opposizione al decreto n. 990 del 2018 e, ai sensi dell’art. 105 del c.p.a., va disposta la rimessione della causa al primo giudice. 8. L’accoglimento delle censure riguardanti l’art. 82 del c.p.a. rende irrilevante l’esame della ulteriore questione segnalata dall’appellante, per il quale comunque va considerata rilevante la proposizione nel 2017 dei motivi aggiunti in primo grado (circostanza che, per la giurisprudenza di questa Sezione, comporta che la dichiarazione di perenzione di un ricorso principale ultraquinquennale non può comportare la dichiarazione di perenzione anche dei motivi aggiunti ‘impropri’, aventi autonomia sostanziale e configurabili ‘quale nuovo rapporto processuale’: Cons. Stato, 30 luglio 2018, n. 4678). 9. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi della fase del giudizio d’opposizione. P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello n. 1018 del 2019 e, in riforma della ordinanza impugnata, accoglie l’opposizione al decreto di perenzione n. 990 del 2018 e rinvia la causa al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.c., perché sia deciso il ricorso di primo grado n. 99 del 2013. Compensa tra le parti le spese dei due gradi della fase del giudizio d’opposizione. Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019, con l'intervento dei magistrati: Luigi Maruotti, Presidente, Estensore Luca Lamberti, Consigliere Nicola D'Angelo, Consigliere Silvia Martino, Consigliere Giuseppa Carluccio, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO


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