Art.28_Relazione Illustrativa.

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Senato della Repubblica – N. 448

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività c.d. gravose. La disposizione, al comma 1 prevede di rinnovare l’APE sociale fino al 2022. Inoltre, prevede l’eliminazione, ai fini dell’accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della L. 232/2016. Il comma 2 estende l’accesso alla misura ad altre categorie professionali, mediante l’integrazione dell’elenco dei codici di professioni individuati sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall’INAIL che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle vigenti categorie dei gravosi. Il comma 3 prevede l’incremento l’autorizzazione di spesa. ART. 26. (Opzione donna) La disposizione proroga anche per l’anno 2022 la misura c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del d.l. n. 4/2019. In particolare, con la disposizione si estende la possibilità di optare per il regime del trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici, almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti ed almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome, nonché contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2020. Il comma 3 dell’articolo 16 del d.l. n. 4/2019 prevede che, per il personale delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trova applicazione la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici (di cui all’articolo 59, comma 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta dall'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre. La disposizione in esame modifica la disciplina in sede di prima applicazione per l’anno 2022, prevedendo che, entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico. ART. 27. (Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) Istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, finalizzato all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l’introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, nonché integrative delle forme pensionistiche complementari, alle quali sono destinate almeno il 50% delle risorse. ART. 28. (Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092) La disposizione è volta ad assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione all’interno del


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Comparto sicurezza e difesa, in relazione alla “specificità” prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, anche con riferimento alle modalità di determinazione del trattamento pensionistico del personale in regime di sistema misto, che al 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità contributiva inferiore a 18 anni. L’intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell’interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui - al fine di rendere coerenti due riforme non coordinate (quella del richiamato D.P.R. n. 1092 del 1973 e quella di cui alla legge n. 335 del 1995) - la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121 La predetta mancata estensione, inoltre, non trova giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso in quanto lo stesso articolo 61 del D.P.R. del 1973, estende l’efficacia del citato articolo 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile. Non risulta inoltre quantificato alcun risparmio di spesa derivante dal venir meno tra i destinatari dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 del personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, precedentemente ivi ricompreso in quanto militare. L’applicazione dell’articolo 54 al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria rientra nell’ambito delle iniziative volte ad allineare il trattamento pensionistico a tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell’assegno di pensione, soprattutto per il personale cui si applica il sistema misto o solo contributivo. ART. 29. (Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti) L’articolo è orientato ad assicurare la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, a fronte della progressiva contrazione della platea contributiva e del conseguente stato di squilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, attribuita all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564. A tal fine, il comma 1 prevede che, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, venga trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto da quella data, i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono dunque iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Alla stessa assicurazione sono iscritti, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la gestione sostitutiva dell’INPGI. Il regime pensionistico applicabile alla suddetta platea è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, il comma 2 prevede che, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l'importo della pensione risulti determinato dalla somma delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI, e della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ai fini dell’applicazione del massimale contributivo previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 3 dispone che, fermo restando quanto previsto al comma 2, tale meccanismo non si applichi ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, applicandosi viceversa integralmente ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, avendo il primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016.


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