Corte d’Appello 2019: Guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti Corte d'Appello Venez

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Corte d’Appello 2019: Guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti Corte d'Appello Venezia Sez. IV, Sent., 01/02/2019 PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione IV Civile Composta dai magistrati: Dr. Mauro BELLANO - Presidente rel. Dr.ssa Lisa MICOCHERO - Consigliere Dr.ssa Adele SAVASTANO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 12.7.2017 da: xxxx., (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv.to MADONNA ROBERTO e con domicilio eletto in Indirizzo Telematico PARTE APPELLANTE contro: xxxx , (C.F. (...) ), rappresentato e difeso dall'Avv.to xx PARTE APPELLATA Oggetto: Riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 261/2017 emessa il 30.1.2017 in punto: azione di rivalsa Causa trattata all'udienza del 24.10.2018 Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 12 novembre 2013, A.T. S.p.A. conveniva in giudizio N.G. innanzi al Tribunale di Venezia esponendo che quest'ultimo in data 23.10.2002, mentre si trovava in stato di ebbrezza alla guida del proprio autoveicolo Alfa Romeo 155, assicurata per la responsabilità civile con la compagnia T.A. s.p.a., poi divenuta A.T. s.p.a., percorrendo la via V. in località C. T. (V.), si era reso responsabile dell'incidente avvenuto con B.S., conducente del motociclo Ducati, il quale aveva riportato gravi lesioni dalle quali erano residuati postumi di natura permanente valutati in misura del 25% e al quale l'impresa assicuratrice ricorrente aveva dovuto corrispondere l'importo complessivo di Euro 124.688,00 a titolo di risarcimento danni; l'attrice, agendo in rivalsa nei confronti del proprio assicurato ai sensi degli artt. 1916 c.c., 144 Codice delle Assicurazioni ed 1.2 lett. f) delle condizioni generali di assicurazione, chiedeva la condanna dello stesso al pagamento in proprio favore di Euro 124.688,00, oltre interessi legali dall'esborso sino all'effettivo saldo. Costituitosi in giudizio, N.G. contestava nel merito la fondatezza delle domande dell'attrice, negando la sussistenza della propria responsabilità nella causazione dell'incidente stradale, addebitabile in via esclusiva o prevalente al danneggiato, eccependo altresì l'inopponibilità, ad esso convenuto, delle valutazioni medico-legali disposte dalla Compagnia, nonché la mancanza di prova circa l'avvenuto pagamento in favore del danneggiato della somma di cui all'atto di transazione;


eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso per il mancato rispetto dei termini a comparire e l'estinzione per intervenuta prescrizione del preteso diritto di credito vantato da A.T.. In subordine chiedeva remissione in termini e, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere fondata la domanda di rivalsa promossa da A.T. S.p.A. nei confronti del signor xxxx, la riduzione del'importo dallo stesso dovuto proporzionalmente alla percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro che fosse attribuita all'odierno resistente. Dopo il mutamento del rito, disposto dal giudice istruttore, la causa veniva istruita con l'acquisizione della copia del rapporto dell'incidente stradale, redatto dalla Polizia Locale, e con l'audizione di testi. Con sentenza pronunciata il 30.1.2017, il Tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da A.T. nei confronti di N.G. e poneva a carico dell'attrice le spese di lite. Osservava in proposito il giudice di prime cure, tra l'altro, che: 1) l'art. 3 D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito con L. 27 ottobre 2008, n. 166, aveva aumentato, con decorrenza dal 28.10.2008, il termine di prescrizione in materia di assicurazione fissato dall'art. 2952 cod. civ., portandolo da uno a due anni, e detto termine di prescrizione decorreva dal giorno in cui l'assicuratore aveva provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato, che nella specie era avvenuto in data 18 aprile 2005; 2) affinché un atto, ai sensi dell'art. 2943 c.c., avesse efficacia interruttiva della prescrizione per essere diretto a costituire in mora il debitore, doveva presentare, oltre all'elemento soggettivo con l'indicazione del soggetto obbligato, un elemento oggettivo, consistente nell'esplicazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con effetto sostanziale di costituirlo in mora; 3) le lettere prodotte dalla società di assicurazioni ai fini della rivalsa erano state inviate il 18.04.2005, 21.10.2005, 12.04.2006, 09.03.2007, 25.01.2008, 13.02.2008, 02.02.2010, 21.01.2012, periodi di tempo nel quale, fino al 27.10.2008, vigeva il vecchio termine prescrizionale di un anno, e successivamente quello di due anni, cosicché, essendo decorso tra le lettere citate un intervallo di tempo inferiore a un anno sino al 28.10.2008 e inferiore a due anni per il periodo successivo, il periodo prescrizionale era stato correttamente osservato; 4) le lettere raccomandate del 9 marzo 2007 e 25 gennaio 2008, tuttavia, non contenevano alcuna pretesa risarcitoria, ma, pur evidenziando all'assicurato la volontà della compagnia di tutelare il proprio diritto con preavviso di adire le vie legali, non risultava espressa l'intenzione di conseguire il pagamento e quindi non erano idonee a interrompere la prescrizione; 5) andava conseguentemente dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da A.T. nei confronti del convenuto, con rigetto di tale domanda. xxxx. - quale nuova ragione sociale di I.A., società incorporante per fusione con effetto 1.1.2014 A.T. S.p.A. - impugnava tempestivamente la sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Venezia; N.G. resisteva all'appello contestando la fondatezza dei motivi dell'impugnazione e chiedendone il rigetto, con la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 24.10.2018 le parti precisavano le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la corte tratteneva la causa in decisione disponendo lo scambio di conclusionali e repliche. Motivi della decisione L'impugnazione è infondata e deve essere respinta. Deduce l'appellante, a sostegno dell'impugnazione, che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'idoneità delle lettere racc.te del 9 marzo 2007 e 25 gennaio 2008 ad interrompere la prescrizione nonostante che le stesse avessero fatto seguito alle precedenti missive di costituzioni in mora inviate al debitore, che richiamavano, che non fosse richiesto a tal fine, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'utilizzo di formule sacramentali e che l'intimazione di pagamento fosse implicitamente contenuta nella comunicazione dell'intenzione della creditrice di adire le vie legali. La doglianza non può essere condivisa. Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, comma 4, c.c., deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del


credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora (così Cass. civ., sez. II, 27/06/2002, n.9378 ; Cass. civ., sez. III, 07/11/2003, n.16717; Cass. civ., sez. lav., 28/11/2001, n.15067). Non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore ed è priva di efficacia interruttiva la riserva di agire in giudizio per far valere il preteso credito, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (così Cass. civ., Sez. III, 12/02/2010, n. 3371; cfr. Cass. civ. Sez. II, 03/12/2010, n. 24656; Cass. civ. Sez. II, 05/02/2007, n. 2481; Cass. civ. Sez. III, 30/11/2006, n. 25500). Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, dunque, l'atto doveva contenere l'esplicita richiesta di pagamento dell'indennizzo versato al danneggiato sulla base della rivalsa, quale intimazione indispensabile ai fini della costituzione in mora. Ebbene, come osservato dal primo giudice, una siffatta intimazione non è dato rinvenire nelle due lettere del 9.3.2007 e 25.1.2008, non valendo a tal fine il mero richiamo alle precedenti missive, contenenti (queste sì) la richiesta di pagamento della somma di Euro 132.000,00, e nemmeno nell'avvertimento che, nel caso di indisponibilità del destinatario ad una definizione stragiudiziale della controversia, il legale su mandato di T.A. sarebbe stato costretto "ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti della mia mandante". Tali generiche affermazioni non comprendono alcuna intimazione o invito del debitore a provvedere all'adempimento della pretesa obbligazione, intimazione che, per poter costituire in mora il destinatario delle lettere e produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, doveva essere esplicita ed inequivocabile. Deve escludersi pertanto nelle due missive l'efficacia interruttiva della prescrizione. Di conseguenza, potendo farsi risalire la precedente interruzione alla lettera del 12.4.2006, la successiva del 26.1.2010, pur contenendo la richiesta di pagamento della somma di Euro 132.000,00, è intervenuta quando ormai il credito per la rivalsa della compagnia di assicurazione era abbondantemente prescritto. La considerazioni che precedono hanno carattere assorbente e rendono superfluo l'esame degli altri motivi di gravame riguardanti il merito della controversia. Ne deriva che la pronuncia impugnata merita piena conferma ed il proposto appello deve essere respinto. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con la riduzione del 20% rispetto ai valori medi delle tariffe in considerazione della scarsa difficoltà della controversia. Va dato atto infine, a norma all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) come modificato dall'art. 1 co. 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228, che, essendo stata l'impugnazione proposta respinta, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis. P.Q.M. La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da xxxx. avverso la sentenza n. 261/2017 emessa dal Tribunale di Venezia il 30.1.2017, sentenza che conferma integralmente; 2) condanna xxxx. a rifondere all'appellato, N.G., le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in complessivi Euro 8.753,80, di cui Euro 2.268,00 per la fase di studio, Euro 1.456,00 per la fase introduttiva, Euro 3.888,00 per la fase decisionale, ed il resto per spese forfettarie; 3) dà atto che sussistono, a carico di xxxx., i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per l'imposizione dell'obbligo di versare il doppio del contributo corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa. Così deciso in Venezia, il 22 gennaio 2019. Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2019.


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