Tar 2020-chiesto annullamento scheda valutazione con cui è stato attribuito al ricorrente il giudizi

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Tar 2020-chiesto annullamento scheda valutazione con

cui è stato attribuito al ricorrente il giudizio complessivo di “inferiore alla media” Pubblicato il 08/09/2020 N. 09351/2020 REG.PROV.COLL. N. 09244/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9244 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS OMISSIS ed OMISSIS OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS OMISSIS in Roma, via dell’OMISSIS OMISSIS 22; contro Ministero della difesa e Comando legione Carabinieri Lazio, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi

12;

Comando generale dell’Arma dei carabinieri, Comando provinciale Carabinieri di OMISSIS, Comando compagnia Carabinieri di OMISSIS (OMISSIS), Comando stazione -OMISSIS- (OMISSIS), non costituiti in giudizio; per l’annullamento


1) della -OMISSIS-, relativa al periodo 10 agosto 2008-29 luglio 2009 e notificata il 16 giugno 2010, con cui è stato attribuito al ricorrente il giudizio complessivo di “inferiore alla media”; 2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e Comando legione Carabinieri Lazio; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 luglio 2020 il dott. Valerio Torano e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020 n. 27; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. – L’odierno ricorrente è un -OMISSIS-a cui è stata notificata il 27 ottobre 2009 una prima scheda di valutazione n. 40, relativa al servizio prestato presso la stazione di OMISSIS nel periodo dal 10 novembre 2008 al 29 luglio 2009, nella quale veniva giudicato “inferiore alla media”. La predetta scheda è stata impugnata innanzi a questo Tribunale da -OMISSIScon ricorso allibrato al n.r.g. 664 del 2010 e, a seguito di ciò, l’Amministrazione ne ha disposto l’annullamento d’ufficio. È stata così redatta una nuova scheda valutativa, sempre recante il n. 40, datata 24 maggio 2010 e sempre relativa al periodo di servizio 10 novembre 2008-29 luglio 2009, nella quale è stato riportato il medesimo giudizio, condiviso dal sottufficiale compilatore e dall’ufficiale revisore, di “inferiore alla media”.


2. – In relazione al rinnovo del suddetto giudizio, con il ricorso all’esame, notificato il 30 settembre 2010 e depositato il 29 ottobre 2010, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando i seguenti vizi di legittimità: I) violazione degli artt. 2 comma 2 e 3, comma 1, lett d), d.P.R. 8 agosto 2002 n. 213, poiché il comandante della stazione -OMISSIS-, presso la quale il ricorrente ha prestato servizio nel periodo di valutazione, avrebbe dovuto astenersi per la situazione di grave conflitto interpersonale creatasi con il ricorrente e per appianare la quale sarebbe stato anche disposto il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale a carico di quest’ultimo; II) violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre a eccesso di poter per difetto di motivazione e di istruttoria, inosservanza di circolari, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità e contraddittorietà dei giudizi resi nella scheda valutativa in relazione agli elementi risultanti nella medesima e a quelli di fatto relativi all’espletamento dell’attività di polizia giudiziaria svolta dal ricorrente, ove si consideri che: a) le qualità personali di OMISSIS- sono state giudicate in modo notevolmente deteriore rispetto ai periodi di valutazione precedenti, ove erano indicate tutte “superiore alla media”; b) il giudizio assegnato al ricorrente non solo diverge da quelli precedenti ma anche da quelli espressi nel mod. D (Elementi di informazione) della medesima scheda, compilata dal comandante della stazione Carabinieri di OMISSIS per i periodi in cui -OMISSIS- vi era stato distaccato e che reca una valutazione migliore; c) il giudizio assegnato per il vigore fisico non è stato preceduto dall’espletamento di una prova di efficienza fisica; d) il giudizio complessivo non rifletterebbe l’impegno effettivamente profuso dal ricorrente in operazioni di polizia giudiziaria; III) eccesso di potere per manifesta contraddittorietà tra più atti e manifesta illogicità, dato che la scheda impugnata è stata redatta in sostituzione di


un’omologa

precedentemente

compilata

ed

annullata

d’ufficio

dall’Amministrazione in seguito alla proposizione di ricorso giurisdizionale amministrativo e dalla comparazione delle due emerge che: a) in quella successiva l’ufficiale primo revisore ha mutato il proprio giudizio nei confronti del ricorrente, concordando pienamente con il compilatore nell’assegnazione di una valutazione deteriore al ricorrente; b) in quella successiva le 17 voci sulle qualità personali e morali del militare sono migliorative rispetto a quelle espresse nella prima; c) la valutazione del ricorrente è avvenuta a distanza di un anno, cioè in modo non tempestivo; IV) violazione degli artt. 7 e 10, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento di valutazione; V) eccesso di potere per ingiustizia manifesta, dal momento che nell’Arma dei carabinieri è consuetudine che l’abbassamento dei giudizi di oltre una qualifica (come nel caso di specie, laddove si è passato da “superiore alla media” a “inferiore alla media”) è un caso del tutto eccezionale, riconducibile esclusivamente ad eventi altrettanto eccezionali (es. condanne penali per fatti inerenti al servizio), come pure si evince dal capitolo III, lett. d, della circolare prot. n.428/146-2005 del 26 gennaio 2009, per cui: “Gravi giudizi negativi sulle qualità e sul rendimento del militare devono essere motivati e convalidati, quando del caso, da specifiche sanzioni disciplinari acquisite al libretto personale o alla pratica personale riservata del giudicando”, laddove il ricorrente non solo non ha riportato sanzioni ma nel periodo oggetto di valutazione ha addirittura ricevuto note di encomio; VI) nullità del provvedimento per il fatto che attesta la prestazione del servizio “alle dipendenze del reparto dove è effettivo”, laddove -OMISSIS-, nel periodo oggetto di valutazione, era effettivo presso la stazione -OMISSIS-ma viene dichiarato ancora dipendente dalla stazione di OMISSIS.


A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha chiesto l’acquisizione dei documenti su tutta l’attività di polizia giudiziaria posta in essere nel periodo di valutazione, oltre alle sue schede valutative degli anni precedenti. 3. – Si sono costituiti in giudizio con memoria di stile il Ministero della difesa e il Comando legione Carabinieri Lazio. 4. – Alla pubblica udienza straordinaria di smaltimento del 24 luglio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione. 5. – Il ricorso è infondato. 5.1 Con il primo mezzo di impugnazione è stata lamentata la violazione degli obblighi di astensione in capo al compilatore della scheda contestata, di cui agli artt. 2 comma 2 e 3, comma 1, lett d), d.P.R. 8 agosto 2002 n. 213, applicabili ratione temporis, a mente dei quali: “2. L’intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall’effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico” e 1. “Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici: […] d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che può, a giudizio dell’autorità che ha ordinato l’inchiesta, essere comunque interessato all’esito del procedimento”. Il motivo non è favorevolmente scrutinabile. Atteso che le disposizioni richiamate dal ricorrente non sono pertinenti al caso di specie, non constando l’esistenza di un’inchiesta formale a suo carico, si rileva che, in ogni modo, nel caso della documentazione caratteristica, le norme prevedono che la valutazione sia fatta dai superiori gerarchici che lavorano a stretto contatto con il valutato, e ciò in quanto solo tali soggetti sono in grado di apprezzare le qualità personali del valutato stesso, nonché le qualità delle sue


prestazioni; pertanto, il fatto che il superiore gerarchico si sia già espresso e che il relativo giudizio sia stato contestato in giudizio non comporta un suo obbligo di astensione, essendo prevalente l’interesse ad ottenere che la valutazione sia espressa dal superiore gerarchico e non da altri (TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 10 luglio 2019 n. 315). 5.2 Con il secondo ordine di censure è denunciata violazione dell’art. 3, l. n. 241 cit., oltre a eccesso di poter per difetto di motivazione e di istruttoria, inosservanza di circolari, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità e contraddittorietà dei giudizi resi nella scheda valutativa, sotto vari profili, in relazione agli elementi risultanti nella medesima e a quelli di fatto relativi all’espletamento dell’attività di polizia giudiziaria svolta dal ricorrente. Anche tale doglianza non è suscettibile di adesione. Al riguardo si premette che il procedimento relativo alla documentazione caratteristica del personale militare non ha natura sanzionatoria ma è strumento organizzativo del quale si avvale l’Amministrazione per fotografare, in relazione a determinati periodi di tempo ed in prospettiva degli avanzamenti di carriera, l’efficienza dei propri dipendenti (TAR Piemonte, sez. I, 30 dicembre 2019 n. 1290). In tal senso, i giudizi sul personale militare formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica che concerne le capacità e le attitudini proprie della vita militare e che, come tali, impingono nel merito dell’azione amministrativa, soggiacendo al sindacato del giudice amministrativo nei limiti dell’arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare (TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 10 luglio 2019 n. 315). Ciò comporta che, di là dei vizi di legittimità, la correttezza sostanziale, la validità e l’attendibilità delle valutazioni espresse dall’Amministrazione non possono essere esaminate in sede giurisdizionale – potendo essere prospettate solo in sede di ricorso


gerarchico – in quanto costituiscono una tipica valutazione di merito riservata all’Amministrazione (TAR Lazio, Roma, sez. I, 19 luglio 2018 n. 8153; sez. I, 8 settembre 2016 n. 9579; sez. I, 20 gennaio 2015 n. 965; sez. I, 30 gennaio 2014 n. 1166; sez. I, 28 agosto 2013 n. 7978) Il ricorrente, invece, contesta sotto più profili la correttezza sostanziale e l’attendibilità della motivazione dei giudizi che ha riportato, con l’effetto che le relative censure non possono in questa sede trovare accoglimento, come per l’apprezzamento del vigore fisico, che per comune esperienza è un dato di per sé suscettibile di variazioni migliorative o peggiorative nel tempo, o per la propria personale percezione dell’impegno profuso in operazioni di polizia giudiziaria. Si tratta, infatti, di evidenti censure di merito che non restituiscono un quadro di macroscopici profili di irrazionalità o incoerenza. Con riferimento alla rilevanza del mod. D, poi, si osserva che essa concorre alla formazione dei documenti caratteristici, ma non può di per sé incidere sul giudizio finale demandato al compilatore e ai revisori, che è onnicomprensivo della valutazione del militare resa nel periodo di osservazione. In relazione, invece, ai più generali aspetti motivazionali della scheda impugnata, occorre ricordare che la scheda valutativa esprime sinteticamente le diverse qualità e capacità del militare nel periodo di riferimento e si estrinseca in apprezzamenti qualitativi sulle stesse, sicché non occorre che l’eventuale valutazione negativa sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d’ufficio, oppure da specifici addebiti comportamentali, bastando che la documentazione caratteristica esprima, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, il rendimento in servizio dell’interessato (TAR FriuliVenezia Giulia, sez. I, 10 luglio 2019 n. 315). Infatti, un obbligo di specifica motivazione in materia di documentazione caratteristica si pone solo nel caso di attribuzione di valori estremi, sia in senso positivo che negativo, giacché le schede valutative dei militari non debbono contenere un elenco analitico di fatti


e circostanze relative alla carriera o ai precedenti di servizio, ma debbono formulare un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso della prestazione resta nel periodo considerato ai fini valutativi (TAR Lazio, Roma, sez. I, 10 dicembre 2013 n. 10659). Inoltre, con riguardo al valore che parte ricorrente annette alle schede valutative di periodi precedenti, si rileva che il documento caratteristico del personale militare fotografa il rendimento complessivo del giudicando limitatamente a un predeterminato lasso temporale, senza che fatti precedenti o successivi possano interferire nella valutazione, di modo che, vigente il principio dell’autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio considerati, ogni nota caratteristica è autonoma, cioè indipendente, dall’altra e la diversità di valutazione tra un periodo anno ed un altro, costituendo un evento fisiologico, non richiede particolari spiegazioni (TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 5 luglio 2018 n. 226). Inoltre, considerato che la valutazione è eseguita periodicamente e si riferisce esclusivamente al periodo di tempo considerato, non è configurabile alcun affidamento meritevole di tutela circa il mantenimento della superiore qualifica precedentemente conseguita (TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 10 dicembre 2019 n. 956; TAR Piemonte, sez. I, 16 ottobre 2015 n. 1431). 5.3 Con il terzo mezzo di impugnazione si deduce eccesso di potere per manifesta contraddittorietà tra più atti e manifesta illogicità, dato che la scheda impugnata è stata redatta in sostituzione di un’omologa precedentemente compilata ed annullata d’ufficio dall’Amministrazione in seguito alla proposizione di ricorso giurisdizionale amministrativo e che dalla comparazione delle due emergerebbe gli specifici profili di incongruenza dedotti da OMISSISIl motivo è privo di fondamento.


Dalla lettura della scheda impugnata, datata 24 maggio 2010, e dal suo confronto con la precedente scheda del 1° ottobre 2009, è emerso che, a parità di giudizio finale di “inferiore alla media”, le seguenti voci della parte I sulle qualità fisiche, morali e di carattere del militare sono migliorative rispetto a quelle espresse nella prima scheda: a) n. 2 – vigore fisico, da “si affatica anche in situazioni normali” a “non sempre durevole”; b) n. 4 – esemplarità, da “ha difficoltà ad uniformarsi ai valori etici militari” a “non sempre esemplare”; c) n. 6 – coraggio, da “mostra insicurezza” a “manifesta perplessità in situazioni di rischio/esposizione personale”; d) n. 7 – lealtà, da “nei rapporti interpersonali non manifesta in modo esplicito gli intenti perseguiti” a “talvolta agisce in modo non pienamente trasparente”. Anche nella parte II sulle qualità intellettuali

e

culturali,

si

riscontra

che

quanto

alla

propensione

all’aggiornamento culturale (n. 11), si passa da: “non dimostra particolare interesse all’aggiornamento culturale” a “si limita ad aggiornamenti superficiali e saltuari”. Per le qualità professionali (parte III della scheda): a) la preparazione professionale (n. 13) passa da “inadeguata ai compiti usuali” a “superficiale/presenta alcune lacune”; b) la capacità di lavorare in gruppo (n. 16) passa da “tende a far prevalere le proprie idee a scapito dell’interesse collettivo” a “non sempre disponibile alla collaborazione”; c) la motivazione al lavoro e dedizione (n. 18) passa da “carente di spinta motivazionale/tende a sottrarsi

ai

propri

compiti”

a

“a

volte

difetta

di

coinvolgimento

nell’assolvimento dei compiti”; d) l’affidabilità (n. 19), passa da “non offre sufficienti garanzie di portare a termine il compito assegnato” a “talvolta necessita di stimoli/sollecitazioni”; e) l’iniziativa (n. 20), passa da “ha difficoltà ad agire in assenza di indicazioni” a “non sempre adeguato ad agire in modo autonomo”; f) la riservatezza (n. 23) passa da “superficiale” a “non sempre riservato”; g) il senso della disciplina (n. 24) passa da “poco rispettoso delle


regole” a “esclusivamente formale”; h) il rendimento (n. 27) passa da “insufficiente” a “non sempre adeguato”. In realtà, le aggettivazioni di cui sopra, sulle quali anche il revisore ha concordato, sono del tutto coerenti con la valutazione di -OMISSIS- come “inferiore alla media”, dato che quelle impiegate nella scheda annullata in autotutela, che non ha più alcun valore giuridico, sono appiattiti sul minimo di ogni voce analitica di valutazione ed avrebbero, quindi, supportato il più negativo giudizio sintetico di “insufficiente”. Pertanto, stante la coerenza tra i singoli giudizi forniti e quello sintetico finale, non si ritiene che sussista alcun profilo di eccesso di potere; al riguardo, il breve periodo di tempo trascorso tra la fine del servizio reso e la redazione della nuova scheda valutativa non pare neppure sintomatico di alcun vizio di legittimità, come pure la circostanza che il revisore, nel quadro di un’elevazione dei giudizi analitici, abbia ora concordato con il compilatore. 5.4 Nel quarto motivo di ricorso -OMISSIS- deduce violazione degli artt. 7 e 10, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento di valutazione. Anche il motivo de quo è infondato. Al riguardo è stato chiarito che la comunicazione di avvio del procedimento non può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi che, se introdotti in fase procedimentale,

avrebbero

potuto

influire

sul

contenuto

finale

del

provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018 n. 3399; sez. IV, 9 dicembre 2015 n. 5577; sez. V, 20 agosto 2013 n. 4192; sez. IV, 15 luglio 2013 n. 3861;


sez. IV, 20 febbraio 2013 n. 1056; sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 823; sez. IV, 28 gennaio 2011 n. 679). Nella specie, il ricorrente non ha in alcun modo fornito elementi idonei a supportare una diversa conclusione del procedimento di valutazione della prestazione di servizio resa nel periodo di interesse, dal momento che l’Amministrazione, nella nota prot. n. 1433/10-Cont. di prot. del 17 novembre 2010, versata in atti, ha chiarito la reale natura degli “encomi” che -OMISSISritiene di aver ricevuto – e che in realtà non sono tali – e, soprattutto, ha dato conto dell’esistenza, nel periodo de quo, di ben tre provvedimenti disciplinari (n. 2 richiami e n. 1 consegna di 2 giorni) che lo hanno attinto. 5.5 Nel quinto mezzo di impugnazione, il ricorrente lamenta eccesso di potere per ingiustizia manifesta, dal momento che nell’Arma dei carabinieri l’abbassamento dei giudizi di oltre una qualifica (come nel caso di specie, laddove si è passato da “superiore alla media” a “inferiore alla media”) sarebbe un caso del tutto eccezionale, riconducibile esclusivamente ad eventi altrettanto eccezionali (es. condanne penali per fatti inerenti al servizio), come pure si evincerebbe dal capitolo III, lett. d, della circolare prot. n.428/146-2005 del 26 gennaio 2009, per cui: “Gravi giudizi negativi sulle qualità e sul rendimento del militare devono essere motivati e convalidati, quando del caso, da specifiche sanzioni disciplinari acquisite al libretto personale o alla pratica personale riservata del giudicando”, laddove il ricorrente non solo non ha riportato sanzioni ma nel periodo oggetto di valutazione ha addirittura ricevuto note di encomio. Il motivo è infondato sol che si consideri quanto rilevato sub § 5.4, circa l’esistenza di sanzioni disciplinari nel periodo oggetto di valutazione e l’inesistenza di encomi. Peraltro, il giudizio sul rendimento di -OMISSIS- non è neppure quello minimo possibile di “insufficiente”.


5.6 Con l’ultimo mezzo di impugnazione, -OMISSIS- lamenta la nullità del provvedimento per il fatto che attesterebbe la prestazione del servizio “alle dipendenze del reparto dove è effettivo”, laddove -OMISSIS-, nel periodo oggetto di valutazione, era effettivo presso la stazione -OMISSIS-ma viene dichiarato ancora dipendente dalla stazione di OMISSIS. Anche l’ultimo ordine di censure non può trovare condivisione, trattandosi a ben vedere, come chiarito dall’Amministrazione nella suddetta nota del 17 novembre 2010, di un mero refuso nella materiale stesura del provvedimento (“era effettivo” invece di “è effettivo”). 6. – La particolarità e la delicatezza delle questioni trattate consentono l’integrale compensazione delle spese di giudizio. 7. – Si ritiene che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.gs. 30 giugno 2003 n. 196 e 10, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e all’art. 10, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art.


84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020 n. 27, con l’intervento dei magistrati: Roberta Ravasio, Presidente FF Lucia Gizzi, Consigliere Valerio Torano, Referendario, Estensore L'ESTENSORE Valerio Torano

IL PRESIDENTE Roberta Ravasio

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

-Gentile utente La ringraziamo per averci contattato, ma la consultazione del documento da lei richiesto è riservato ai nostri sostenitori che risultano in possesso delle credenziali di accesso al portale www.laboratoriopoliziademocratica.it in corso di validità. Cordiali saluti

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