Tar 2020-” rilascio di un’autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav. per l’istallazione lungo la litoranea,

Page 1

rilascio di un’autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav. per l’istallazione lungo la litoranea, su terreno di proprietà comunale e in prossimità della linea demaniale” Tar 2020-”

Pubblicato il 03/08/2020 N. 00881/2020 REG.PROV.COLL. N. 00902/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente SENTENZA

Sul

ricorso

r.g.

n.

902

del

2019,

proposto

dal:

- Comune di OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Arturo De Cataldo, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia; contro - la Capitaneria di Porto di OMISSIS - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliata; per l’annullamento - della determina della Capitaneria di Porto di OMISSIS n. 7 del 18 giugno 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati. Visto l’atto di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di OMISSIS Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Visti gli artt. 84 d.l. n. 18 del 2020 e 4 d.l. n. 28 del 2020. Visti gli atti della causa. Relatore all’udienza del 23 luglio 2020 il Cons. Ettore Manca. Osservato quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.- Premesso che: - con istanza del 2 maggio 2018, il Sindaco del Comune di OMISSIS richiedeva alla Capitaneria di Porto di OMISSIS il rilascio di un’autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav. per l’istallazione lungo la litoranea, su terreno di proprietà comunale e in prossimità della linea demaniale, di due paline in acciaio destinate a sostenere un’apparecchiatura Autovelox. - dopo un’integrazione documentale e il parere favorevole della Regione Puglia - Ufficio Demanio Marittimo (nota n. 17819 del 1° agosto 2018), la Capitaneria di Porto, con provvedimento n. 22 del 14 agosto 2018 (rep. n. 3792), autorizzava il Comune di OMISSIS. - ciononostante, qualche mese più tardi, la stessa Capitaneria di Porto di OMISSIS adottava la determina n. 7 del 18 giugno 2019, di rigetto della medesima istanza. - veniva quindi proposto, dal Comune di OMISSIS, il ricorso in esame, per i motivi che seguono: a) eccesso di potere per contraddittorietà con precedente manifestazione, illogicità manifesta e perplessità dell’azione amministrativa; b) in via gradata: violazione di legge per omessa applicazione degli artt.21-octies e


21-nonies della legge n. 241/1990; violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. 2.- Richiamata la relazione della Capitaneria di Porto di OMISSIS depositata in giudizio il 2 settembre 2019, ove si chiarisce quanto segue: “ln data 03.05.2018 perveniva un foglio, assunto al protocollo n. 11409 della Capitaneria di porto di OMISSIS, da parte del Comune di OMISSIS, avente ad oggetto ‘Richiesta ex art. 55 Cod. Nav.’ (alla quale veniva assegnato il numero di pratica 1274 del Registro interno d’ufficio) per la realizzazione di ‘due paline fisse in acciaio sormontate rispettivamente da rilevatore di velocità e lampada illuminazione flash’. ln data 21.05.2018, questa Capitaneria di porto, a seguito dell’esame della sopracitata istanza, con nota n. 13012 indirizzata al Comune di OMISSIS, sospendeva i termini del procedimento amministrativo, allegando un elenco della documentazione da produrre necessaria ai fini del rilascio del provvedimento richiesto. In data 03.07.2018, il Comune di OMISSIS faceva pervenire la documentazione integrativa richiesta, producendo il cd. Modello D7 oltre alla relativa documentazione. La documentazione di cui al punto 3, attesa l’esistenza in atti presentati del cd. Modello D7 (unico modello di domanda previsto ed autorizzato per le nuove opere in prossimità del demanio marittimo), veniva registrata dall’Ufficio (erroneamente) come nuova istanza, assegnando alla medesima un nuovo e diverso numero di pratica (id est 1282). L’istanza di cui alla pratica n. 1282, espletato il previsto iter istruttorio, veniva prontamente evasa, trovando accoglimento con il rilascio dell’Autorizzazione n. 2212018 del 14.08.2018. Agli atti d’ufficio risultava, invece, ancora sospesa la pratica n. 1274. Pertanto, in data 28.08.2018, questa Capitaneria di porto, con nota prot. n. 22235, inviata ad un indirizzo pec parzialmente sbagliato, comunicava al Comune di OMISSIS, l’avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 - facendo, tra l’altro, espresso richiamo alla pregressa corrispondenza ed in particolare


alla documentazione da produrre per il rilascio dell’autorizzazione -, invitando l’Ente locale in parola a presentare per iscritto, entro 10 giorni dalla ricezione della nota, le proprie osservazioni utili per rimodulare le considerazioni relative al procedimento. Decorso tale termine senza che il soggetto interessato formulasse le proprie considerazioni e senza che apportasse elementi utili a questa Capitaneria tali da consentire di rivedere le valutazioni anticipate con la nota di cui al sopracitato punto 6, si determinava il rigetto dell’istanza pervenuta in data 03.05.2018, con provvedimento n. 07/2019 del 18.06.2019, oggetto della lite”. 3.- Ritenuto che: - per quanto fin qui esposto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendosi il procedimento in parola già favorevolmente definito con l’autorizzazione della Capitaneria di Porto n. 22 del 14 agosto 2018 e risultando, dunque, la nota n. 7 del 18 giugno 2019 odiernamente impugnata frutto di un errore nella gestione dei documenti, ‘inutiliter data’ - perché si ‘sovrapponeva’, irregolarmente, alla determinazione precedente - e, pertanto, priva di effetti lesivi. - le spese di giudizio possono, eccezionalmente, essere compensate, attesa la particolarità della vicenda trattata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 902 del 2019 indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse, nei sensi precisati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 luglio 2020, con l’intervento dei magistrati: Antonio Pasca, Presidente Ettore Manca, Consigliere, Estensore Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario L'ESTENSORE Ettore Manca

IL PRESIDENTE Antonio Pasca

IL SEGRETARIO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.