Corte dei Conti 2021-chiesto riconoscimento del beneficio pensionistico di cui all'art. 54 del D.P.

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Corte dei Conti 2021-chiesto riconoscimento del beneficio pensionistico di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1073 Corte dei Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 03/02/2021) 08-022021, n. 87

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO In composizione monocratica, nella persona del cons. Anna Bombino, ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 76826 /PM del registro di Segreteria promosso dal sig. XX, nato il omissis a omissis ed ivi residente in Via omissis, elettivamente domiciliato in .. Contro l'INPS, in persona del presidente legale rappresentante pro-tempore; Per il riconoscimento del beneficio pensionistico di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1073; Trattata la causa il 3.2.2021, data fissata per la trattazione della controversia, ai sensi dell'art. 85, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente dal D.L. n. 28 del 2020, infine prorogato dalla L. n. 126 del 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, senza discussione orale e sulla base degli atti depositati, previa comunicazione da remoto dell'inizio della camera di consiglio al segretario Francesca Montozzi; Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa; Ritenuto in Svolgimento del processo Il ricorrente, arruolatosi in data 20/06/1981 nel Corpo della Polizia di Stato, è stato posto in quiescenza in data 30/04/2018 con sistema di calcolo di tipo "misto", giusta determinazione dell'INPS di Roma n. (...), iscrizione n. (...). Alla data del 31.12.1995 ha maturato un'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici pari ad anni 17 mesi 04 e giorni 01, comprese le maggiorazioni spettanti ex lege.


Con il provvedimento di liquidazione al ricorrente gli è stata attribuita, per la parte retributiva, l'aliquota pensionabile prevista dall'art. 44 del T.U. 1092/1973 in luogo di quella indicata dall'art. 54 del citato T.U. L'istante, con atto di diffida ha chiesto all'INPS resistente il ricalcolo della pensione con applicazione delle disposizioni di cui al 1 comma dell'art. 54 del T.U. 1092/1973 relativamente alla parte di pensione conseguita in quota retributiva; L'Inps non ha dato riscontro alla richiesta. Con l'odierno ricorso, il ricorrente ha censurato l' illegittimo operato dell'INPS che avrebbe fatto erronea applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 44 D.P.R. n. 1092 del 1973, in luogo della diversa e corretta aliquota prevista dall'art. 54 del medesimo decreto, per il personale militare, cui appartiene il ricorrente, fondata sull'errato presupposto per cui la più favorevole aliquota del 44% si applicherebbe soltanto nel caso in cui il militare, alla data del 31 dicembre 1995, abbia maturato un'anzianità contributiva di massimo 20 anni e che lo stesso abbia poi cessato immediatamente il servizio e non anche nell'ipotesi di ulteriore prosecuzione. Detta interpretazione sarebbe in contrasto con la disposizione di cui al comma 2 che testualmente recita: "... la percentuale di cui sopra (44% della base pensionabile) è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo"; in previsione così non solo della prosecuzione del servizio oltre il ventesimo anno, ma persino di un aumento dell'aliquota in questione. Né la L. n. 335 del 1995, nel prevedere la liquidazione della pensione con il sistema misto per coloro che non avessero raggiunto i 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, ha interferito con le regole previste per la determinazione della pensione col criterio retributivo e, segnatamente con la determinazione delle aliquote di rendimento, poiché l'art. 1, comma 12, di detta legge, nel disporre l'applicazione del sistema retributivo, ha, si ribadisce, rinviato al sistema "previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data". A conferma di ciò richiama la Circolare INPDAP 22/2009 e la giurisprudenza di questa Corte favorevole al riconoscimento dell'applicazione dell'art. 54 L. n. 1092 del 1973 nel senso che l'aliquota del 44% va applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedono un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, ritenendo che il comma 2, secondo il quale spetta al militare l'aliquota dell'1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, chiarisce che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio, (ex multis: CdC Appello Lazio 422/2018 ; CdC Puglia 446/2018 e 831/2018; CdC Liguria 224/2018; CdC Sardegna 161/2017 e 2/2018; CdC Veneto 14/2018,


CdC Calabria 39/2019) Ha pertanto concluso con l'accoglimento del ricorso e al conseguente ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo; con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente; con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. L'INPS non si è costituito in giudizio. Considerato in Motivi della decisione 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'INPS cui è stato notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione di udienza. 2. Preliminarmente questo Giudicante deve vagliare l'applicabilità della norma di cui all'art. 54 del T.U. al personale appartenente alla Polizia di Stato, nei cui ruoli è stato arruolato, sin dal 1981, l'odierno ricorrente. Com è noto, l'art. 54 del T.U. n.1092/1973 inserita nel Titolo del T.U. riguardante il personale militare recita:" "La pensione spettante al militare he abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo". Il dato letterale, esclude pertanto una interpretazione analogica o estensiva, specialmente considerando le profonde differenze che intercorrono tra Polizia di Stato e Forze Armate e la loro origine storica. La L. n. 121 del 1981 ha infatti operato la od. "smilitarizzazione" del Corpo della Guardie di Pubblica Sicurezza e costituito il Corpo della Polizia di Stato, a carattere civile, con la riorganizzazione del relative personale inquadrato in un ruolo unico "funzionari direttivi e dirigenti" della Polizia di Stato (a carattere civile) sottratto al Codice Penale Militare di Pace ed attenuando, altresì, il carattere gerarchico-verticistico proprio dell'organizzazione dei corpi militari. L'appartenenza ad corpo civile ha comportato l'attribuzione di caratteristiche e finalità istituzionali diverse tra i militari e la Polizia di Stato con riflessi anche sul trattamento ha previsto quali disposizioni delle Forze Armate rimanessero applicabili anche alla Polizia statale (p.e. art. 112 della L. n. 121 del 1983), o quelle riguardanti la pensione con esclusione della norma invocata dal ricorrente. Va pure osservato che, per la determinazione della quota retributiva della pensione di tale personale, arruolato prima della L. n. 121 del 1981, alla stregua dei principi generali in materia di successione della


legge nel tempo deve trovare applicazione la legge vigente pro tempore (Sez. II Giur. Centr. d'Ap. n. 231/2020), e dunque al momento del pensionamento. Poiché a tale data il ricorrente era già parte di un corpo civile, egli non potrebbe far valere la qualifica di militare eventualmente ricoperta all'inizio della carriera. Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione al personale della Polizia di Stato delle aliquote previste dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973. In tal senso si è già espressa anche la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte (ex multis, sez. Toscana, n. 9/2020; sez. Piemonte, n. 255/2019; sez. Calabria n. 148/2019; sez. Emilia Romagna n. 142/2019; sez. Lombardia n. 8/2020; sez. Lazio n. 14/2020; sez. Veneto n. 33/2020; sez. Sardegna n. 168/2020; sez. Puglia n. 210/2020; Sez. Liguria n. 14/2020). Poiché l'odierno ricorrente apparteneva a un corpo civile e non militare e non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 al personale civile, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della L. n. 533 del 1973; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (ex multis, Sez. I Giur. Centr. d'Ap., n. 76/2016). Nulla è a provvedere per le spese di lite stante la contumacia dell'INPS. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, -Dichiara la contumacia dell'INPS; - Rigetta il ricorso indicato in epigrafe; - Nulla per le spese di lite; - Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2021 tenuta ai sensi ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020. Depositata in Cancelleria 8 febbraio 2021.



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