Tar 2020-” patologie sofferte dal ricorrente sono state giudicate non dipendenti da causa di servizi

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Tar 2020-” patologie sofferte dal ricorrente sono state giudicate non dipendenti

da causa di servizio, respingendo contestualmente la concessione dell'equo indennizzo”

Pubblicato il 27/07/2020 N. 00828/2020 REG.PROV.COLL. N. 00735/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia OMISSIS - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS OMISSIS in OMISSIS, via OMISSIS OMISSIS n. 9; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza,

in

persona

dei

rispettivi

legali

rappresentanti pro

tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OMISSIS, domiciliataria ex lege in OMISSIS, via Rubichi n. 39; per l'annullamento


- della Determinazione Dirigenziale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 19 febbraio 2016, con la quale le patologie sofferte dal ricorrente sono state giudicate non dipendenti da causa di servizio, respingendo contestualmente la concessione dell'equo indennizzo; - di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, consequenziale, quand'anche non conosciuto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2020 il dott. Nino Dello Preite e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO L’odierno ricorrente, Maresciallo Aiutante in congedo della Guardia di Finanza, ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rigettato la domanda tesa al riconoscimento della causa di servizio per le patologie dallo stesso lamentate. Premette in fatto di essere stato esposto, durante i servizi espletati presso diversi Comandi cui è stato assegnato, a reiterati disordini alimentari, del ritmo sonno-veglia e del ritmo circadiano, nonché a fattori climatici e a condizioni ambientali avverse, che hanno determinato l’insorgenza ed il successivo sviluppo delle patologie sofferte, per le quali egli ha appunto presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.


In particolare, con istanza del 26 marzo 2014, il Mar. -OMISSIS- chiedeva il riconoscimento della causa di servizio per le seguenti infermità: “Discopatie multiple cervicali e lombari con segni elettromiografici di sofferenza radicolare cronica cervico-lombare", “Asma bronchiale”; “Gastrite cronica antrale atrofica” La Commissione Medica Ospedaliera di Bari, con verbale del 16 maggio 2014, n. OMISSIS/GdF, diagnosticava le predette patologie, ma il Comitato di Verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo in merito alla riconducibilità causale delle stesse a fatti di servizio (parere n. OMISSIS/2014 del 24 ottobre 2014). Il ricorrente presentava osservazioni scritte ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/OMISSIS0, ma il Comitato di Verifica, nella Adunanza del 9 dicembre 2015, adottava nuovo parere n. OMISSIS/2015, con cui confermava il precedente parere negativo. Seguiva la lettera prot. n. OMISSIS/2016/1623/N, datata 26 gennaio 2016, con la quale il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, trasmetteva al Comando Regionale di appartenenza del ricorrente la Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, in questa sede gravata, con cui viene negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal Mar. -OMISSIS-. La parte ha dunque impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, ritenendolo viziato sotto i profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere, chiedendo altresì in via istruttoria l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio. Con atto del 21 aprile 2016, si sono formalmente costituiti in giudizio il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.


Con deposito del 18 maggio 2020, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha prodotto

relazione

informativa

dell’Amministrazione,

con

annessa

documentazione. All’udienza pubblica del 30 giugno 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO Il ricorso introduttivo è affidato ai seguenti motivi: 1. Eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti inerenti il servizio, per erronea e superficiale valutazione di elementi causali/concausali efficienti e determinanti ai fini del riconoscimento della causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente; 2. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 461/2001 e dell'art. 3 della l. n. 241190. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta dei presupposti, carenza di motivazione, formula stereotipata. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che il giudizio negativo, espresso dal Comitato sulle infermità “Discopatie multiple cervicali e lombari“ e “Gastrite cronica antrale atrofica, HP negativa”, sarebbe errato nei presupposti, sviante e superficiale, oltreché arbitrario ed in contrasto con la dottrina scientifica corrente. Si duole del fatto che il parere n. OMISSIS/2014 (poi confermato con ulteriore parere n. OMISSIS/2015) contenga una formula stereotipata per tipo di patologia trattata, basandosi peraltro su un’istruttoria difettosa e carente, oltre a contenere una motivazione generica ed inadeguata, in quanto avulsa dalle mansioni effettivamente espletate e dagli aspetti caratterizzanti il servizio prestato dallo stesso ricorrente. Adduce pure che la relazione medico-legale di parte, prodotta in sede di osservazioni ex art. 10 bis L. n. 241/OMISSIS0 e depositata in giudizio,


dimostrerebbe che i servizi, resi in condizioni disagiate, hanno la potenzialità concausale necessaria a determinare l’insorgere delle patologie de quibus, con particolare riferimento alle discopatie. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Come noto, il parere del Comitato di Verifica – di natura complessa sia per la composizione dell’organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche ed amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali, come tale assorbente i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (cfr. C.d.S., Sez. III, 30 luglio 2013, n. 4024) – è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione ex art. 14 D.P.R. n. 461/2001. Ne deriva che l’Amministrazione può ben rinviare ad esso per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, può chiedere un ulteriore parere. Nessuna particolare motivazione deve, invece, assicurare il provvedimento, laddove essa aderisca a tale parere (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 28 marzo 2017, n. 1706)” (T.A.R. Puglia, OMISSIS, sez. II, 4 settembre 2017, n. 1431). Il Collegio osserva, inoltre, che “i giudizi sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal pubblico dipendente, in quanto espressione di un giudizio medico-legale basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata, si caratterizzano per una amplissima discrezionalità tecnica. Tale circostanza limita, pertanto, il sindacato del giudice amministrativo alle ipotesi di palese incongruità e irrazionalità o di manifesto travisamento dei fatti, esulando invece da detto sindacato il controllo sull’intrinseca fondatezza tecnico-clinica del parere medico-legale espresso dal comitato di Verifica per le Cause di Servizio” (T.A.R. Campania, Napoli, 28 marzo 2017, n. 1706).


Per tali motivi, le conclusioni raggiunte dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, “immuni da vizi logici o metodologici, che (soli) potrebbero consentire un sindacato sull’esercizio della discrezionalità tecnica, non possono essere inficiate dalla diversa ricostruzione contenuta in atti di parte o da una richiesta di esercizio, da parte del giudice, di poteri istruttori” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 26 settembre 2012, n. 3944; più recentemente, T.A.R. Puglia, OMISSIS, 12 febbraio 2018, n. 215, in tema di sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica nella materia de qua, ammissibile solo per erroneità dei presupposti di fatto o incoerenza dell’operazione valutativa). Ebbene, al fine di giungere al riconoscimento medico-legale del nesso tra malattia ed occasione di servizio, occorre dimostrare l'eccezionalità seriale dei compiti svolti rispetto agli ordinari compiti tipici dell'impiego e la loro relazione, anche concausale, con l'insorta infermità. Infatti, la disciplina speciale dettata dall’art. 64 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, stabilisce che i fatti di servizio, dai quali può dipendere un'infermità o la perdita dell'integrità fisica, sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio e che "le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante"; sicché, per espressa previsione normativa, nella materia della causa di servizio non trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 del codice penale, secondo la quale il rapporto causale è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni e va riconosciuta pari efficienza causale ad ogni antecedente dell'evento, finché non sia accertata la sopravvenienza di un altro fattore in sé sufficiente a produrre l'infermità, tanto da escludere la rilevanza causale della concomitante attività lavorativa (Cass. 6 febbraio 2013 n. 2767; Cass. 26 giugno 2009 n. 15074).


Deve, pertanto, ritenersi che, ai fini del riconoscimento della "causa di servizio", occorre che l'attività lavorativa possa, con certezza, ritenersi non solo causa concomitante con altri fattori, ma che sia essa stessa concausa efficiente e determinante dell’infermità, con la conseguenza che, ove fosse mancata, l’evento non si sarebbe verificato. Il principio è stato ribadito da Cass. n. 21825 del 15 ottobre 2014 nei termini che seguono « […] ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/06/2004, Sez. L, Sentenza n. 15080 del 26/06/2009 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16778 del 17/07/2009)». La giurisprudenza, pertanto, ha stabilito che grava sul lavoratore l’onere di provare - secondo i principi generali - la dipendenza della malattia da specifici e concreti fatti di servizio, non operando nella fattispecie presunzioni di derivazione dall’attività lavorativa, come nel caso di malattie professionali tabellate (Cass. SS.UU. 17 giugno 2004, n. 11353). In particolare, è stato affermato che "nella nozione di causa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa" (T.A.R. Puglia, OMISSIS, Sez. II, 31 gennaio 2012, n. 208).


Tanto premesso in termini generali, si deve osservare come, nel caso di specie, il parere del Comitato si esprima congruamente e con motivazione adeguata, in relazione alle patologie del ricorrente e alla non dipendenza delle stesse da causa di servizio. Con riferimento alle patologie oggetto di ricorso, il Comitato ha, infatti, negato la dipendenza da causa di servizio: - delle "Discopatie multiple cervico-lombari con segni elettromiografici di sofferenza radicolare cronica cervico-lombare", perché si tratta “di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull'insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”; - della " Gastrite cronica entrale atrofica, HP negativa", in quanto si è in presenza “di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti

per

una

specifica

e

particolare

labilità

dell'equilibrio

neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica; su tale infermità l'attività espletata dall'interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perché non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno”. Per converso, il ricorrente non ha dedotto profili di inattendibilità e/o manifesta irragionevolezza/illogicità degli atti impugnati, limitandosi, in buona sostanza, a voler sovrapporre il proprio giudizio a quello dell’organo tecnico, come tale sicuramente insufficiente a soddisfare lo specifico onere probatorio che, secondo la consolidata giurisprudenza, sopra richiamata, incombe in materia sul dipendente, il quale deve “fornire la prova non solo di essere stato sottoposto a lavori particolarmente stressanti e protratti per lungo tempo, ma anche che questi lavori abbiano carattere particolarmente gravoso, eccezionale ed


esorbitante rispetto agli ordinari compiti di istituto e che pertanto, come tali, siano idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi dell’infermità quanto meno sul piano causale” (T.A.R. Lazio, Roma, I, 21 ottobre 2016, n. 10487). La semplice descrizione, ad opera del ricorrente, dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l'indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio abbiano certamente inciso sul suo stato di salute (in tal senso, T.A.R. Puglia, OMISSIS, Sez. II, 3 gennaio 2013, n. 4). In questa prospettiva, neppure la relazione medico-legale di parte, prodotta in atti dal ricorrente, risulta significativa, articolandosi in una serie di considerazioni sull’eziologia delle patologie diagnosticate, tali da non superare quella “sfera di ‘opinabilità’”, tipica degli apprezzamenti tecnico discrezionali: tale sfera è contraddistinta dal fatto che, ove non emerga l’erroneità dei presupposti di fatto o l’incoerenza dell’operazione valutativa, al giudice è precluso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo amministrativo (cfr. T.A.R. Puglia, OMISSIS, Sez. II, 12 febbraio 2018, n. 215; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, I, 10 luglio 2013, n. 525). Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. Considerata la natura della controversia, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - OMISSIS, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente tra le parti in causa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in OMISSIS nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati: Eleonora Di Santo, Presidente Andrea Vitucci, Referendario Nino Dello Preite, Referendario, Estensore L'ESTENSORE Nino Dello Preite

IL PRESIDENTE Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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