Tar 2020-” individuazione soggetti da avviare corso formazione per allievi agenti della Polizia di S

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Tar 2020-” individuazione

soggetti da avviare corso formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018” Pubblicato il 16/07/2020

N. 08134/2020 REG.PROV.COLL. N. 06306/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6306 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS OMISSIS, OMISSIS Stendardo, non costituiti in giudizio;


per l'annullamento, previa sospensiva, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, N. 333-B/12D.3.19/5429, del 13.03.2019, con il quale è stato dato <<avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019>>, anche nella parte in cui ha disposto che la verifica dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e d), del D.P.R. 335/1982, è effettuata nei confronti degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, in particolare nella parte in cui ha dato attuazione all'art. 11, comma 2 bis del D.L. 135/2018, disponendo di procedere alla attività di verifica di cui alle lettere b) e c) del citato comma 2 bis allo scopo di individuare i soggetti in possesso, alla data del 01.01.2019, dei requisiti previsti dall'art. 6 del d.P.R. 335/1982 e in particolare quelli di cui al comma 1 della norma citata, come attuato dal Regolamento del Ministro dell'Interno n. 103/2018 che ha fissato il limite d'età di ventisei anni per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, modificando i requisiti richiesti dal bando di concorso che prevedeva il compimento degli anni trenta quale limite di età per la partecipazione alla selezione concorsuale; 2. della Tabella B allegata al Decreto di cui al numero 1 che precede; 3. della Tabella C allegata al Decreto di cui al n. 1 che precede; 4. del Decreto impugnato al n. 1 che precede laddove ha stabilito che con successivo Decreto sarebbero stati convocati i soggetti in possesso dei


requisiti per il prosieguo delle fasi selettive, facendo applicazione del nuovo stringente requisito d'età; 5. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, N. 333-b/12d.3.19/9691 del 19.04.2019 e dei relativi Allegati n. 1 e 2 che ne costituiscono parte integrante, il quale, richiamato il Decreto di cui al punto 1 che precede, ha individuato gli aspiranti – indicati per codice identificativo negli elenchi allegati – da destinare al prosieguo delle prove selettive e specificamente da sottoporre agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 335/1982, con esclusione del ricorrente; 6. di tutti gli atti e provvedimenti comunque recanti la determinazione dell'Amministrazione di esclusione del ricorrente dai procedimenti di reclutamento di cui al Bando di Concorso per allievo agente della Polizia di Stato del 18.05.2017; 7. di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati; b) per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al prosieguo dell'iter selettivo e ad essere convocato per l'espletamento delle prove d'efficienza fisica e, per il caso di loro superamento, alle successive verifiche di idoneità; c) per la disapplicazione dell'art. 1, comma 1, lett. e n. 1 del d.Lgs. 95/2017, dell'art. 6 del D.P.R. 335/1982, dell'art. 1 del D.M. 103/2018 e dell'art. 11, c. 2 bis del D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019, per contrasto con la direttiva 78/2000 e con la normativa di recepimento di cui al D.L. 216/2002; d) per l'istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale che sollevata espressamente con il ricorso:


- dell'art. 1, comma 1, lett. e n. 1 del D.Lgs. 95/2017, dell'art. 6 del D.P.R. 335/1982, dell'art.1 del D.M. 103/2018 e dell'art. 11, c. 2 bis del D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 51, e 97 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza e non discriminazione, nonché per contrasto con l'art. 14 CEDU in combinato con l'art. 117 Cost.; - dell'art. 11, c. 2 bis, del D.L. 135/2018, convertito con L. 12/19, per contrasto con l'art. 77 della Costituzione e violazione del principio di omogeneità; - dell'art. 1, comma 1, lett. e n. 1 del D.Lgs. 95/2017 per violazione dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega con riferimento alla L. 124/2015, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\9\2019: 1. Decreto del Ministero dell'Interno, n. 333-B/12D.3.19, del 6 giugno 2019, contenente

convocazione

agli

accertamenti

dell'efficienza

fisica

e

dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato - assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato; 2. Elenco dei <<convocati>> del 16 luglio 2019; 3. Decreto del Ministero dell'Interno, N. 333_B/12D.3.19/23922, del 12.08.2019, pubblicato il 13.08.2019, con il quale è stato approvato: - Elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 2-bis, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'All. 1 al Decreto sub n. 3;


- Elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'All. 2; 4. Allegati indicati ai nn. 1 e 2 al Decreto che precede sub n. 3 6. ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art.79 cpa; Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l.n.18 del 2020, conv. con mod. in l. n. 27 del 2020; Visto l’art.4 del d.l.n. 28 del 2020; Relatore nell'udienza da remoto del giorno 22 giugno 2020 il Cons.OMISSISgela Caminiti e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che - la signora OMISSIS OMISSIS ha proposto ricorso introduttivo avverso i decreti del Capo della Polizia indicati in epigrafe, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti di cui all’art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18.5.2017, cui la stessa ha partecipato risultando idonea alla prova scritta; - inoltre con atto recante motivi aggiunti, ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19


del 6 giugno 2019 n.333-B/12D.3.19/5429, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale per una quota di aspiranti che hanno riportato un voto compreso tra 8,750 - 8,250 decimi, nella graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, purchè detti aspiranti siano muniti dei requisiti dell'età e del titolo di studio prescritti dall'art. 6, comma 2, del d.P.R.24 aprile 1982, n. 335 e succ. mod. e gli allegati nr. 1, 2 e 3 nella parte in cui impediscono alla ricorrente di partecipare alla selezione nonché ha impugnato il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12.08.2019, con il quale è stato approvato l’elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 comma 2 bis, d.l. 135/2018, conv. con mod. dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l’assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell’allegato n. 1, ..(…).. e che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, ivi compresi gli allegati 1 e 2, nella parte in cui non è inclusa la ricorrente; Considerato che -parte ricorrente ha premesso che, con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017, è stato indetto un concorso per il reclutamento di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, cui la stessa ha partecipato; successivamente i posti sono stato aumentati con decreto n. 333-A/9802.A.2 del 23.10.2017 e in data 28.5.2018 è stato pubblicato il decreto del Direttore Centrale delle Risorse Umane del Ministero dell’Interno, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso in questione, con inclusione del suo nominativo quale idonea (graduatoria Decreto 27.10.2017). In seguito riferisce che con l’art. 11, comma 2-bis, del d.l. 14.12.2018, n. 135 è stata autorizzata l'assunzione


di ulteriori 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria, riservata al personale civile, della prova scritta di esame del concorso pubblico in questione. Tuttavia, il citato art. 11, comma 2 bis, ha disposto una variazione dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, consentendo all’Amministrazione resistente di procedere all’assunzione mediante lo scorrimento della graduatoria di cui si è detto “limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare”. L’art. 6 del dPR n. 335 del 1982, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 95 del 2017, ha previsto, alla lettera b), il “limite di età non superiore a ventisei anni” e, alla lettera d), il possesso del “diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario”. In attuazione del citato art. 11, comma 2 bis, il Ministero dell’Interno ha adottato poi il decreto 13 luglio 2018, n. 103 recante “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato” che, all’art.1, ha fissato il limite massimo dei ventisei anni per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato; Considerato che - la ricorrente, pur idonea e in linea con i requisiti del concorso per l’assunzione di 1148 allievi agenti PS, lamenta di essere stata esclusa dallo


scorrimento della graduatoria nonostante il punteggio conseguito alla prova scritta di esame (con votazione di 9,125 decimi), in ragione dell’applicazione di norme introdotte successivamente al Bando e alla formazione della graduatoria, richiedenti nuovi requisiti attinenti all’età e al titolo di studio; in particolare ha impugnato gli atti di tale procedura finalizzata all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, in quanto pretermesso dallo scorrimento della stessa, per la carenza del nuovo requisito anagrafico al 1°gennaio 2019 , avendo superato i 26 anni; ha allegato al gravame articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili in quanto l’Amministrazione illegittimamente avrebbe attinto alla graduatoria di un concorso già svolto, interferendo però nello scorrimento della graduatoria stessa con l’imposizione della applicazione di sopravvenuti requisiti, così falsando ex post una procedura già conclusa in violazione anche del principio del legittimo affidamento, dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 34 e 97, del principio della irretroattività delle norme nonché in relazione al limite di età per la partecipazione al concorso in violazione al principio di non discriminazione e a quelli sanciti dall’Unione europea con violazione anche della direttiva europea

2000/78

CE.

Infine

ha

chiesto

una

interpretazione

costituzionalmente orientata o in via subordinata l’illegittimità dell’art. 6, comma 2 lett. b), del d.P.R. n. 335/82 e dell’art. 4 del Bando di concorso; nonché di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art.11, comma 2 bis, lettera b) del d.l.n. 135 del 2018; - si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso chiedendone la reiezione; - con ordinanza n.4091 del 2019 la ricorrente è stata ammessa con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982 ed è stata autorizzata all’integrazione del


contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami; adempimento eseguito come risulta in atti; - in prossimità dell’odierna udienza le parti si sono scambiate memorie difensive insistendo sulle rispettive posizioni e con nota di udienza depositata in data 11 giugno 2020, parte ricorrente in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del d.l. n. 28/2020, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi, ha chiesto il passaggio in decisione della causa in epigrafe; All’udienza da remoto del 22 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. Rilevato che con ordinanza n. 5504/2019 pubblicata il 25 maggio 2020 e resa nel giudizio RG n. 7118/2019 questa Sezione ha sollevato innanzi alla Corte costituzionale ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art.11, comma 2 bis, lettera b) del d.l.n. 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto legge, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, nella parte in cui dispone: “purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione; Considerato che la questione pregiudiziale di interpretazione dell’art.11, comma 2 bis, lettera b) del d.l.n. 135 del 2018, assume rilevanza anche nel giudizio in esame, atteso che la controversia, come sopra illustrato, verte su identica questione riguardo alla esclusione della ricorrente dallo scorrimento della


graduatoria nonostante il punteggio conseguito alla prova scritta di esame, in ragione dell’applicazione della detta norma introdotta successivamente al Bando e alla formazione della graduatoria, richiedente nuovi requisiti attinenti all’età e al titolo di studio; Ritenuto che in ragione di quanto sopra, sussistano i presupposti per procedere, ai sensi degli artt. 79 del c.p.a. e 295 c.p.c., alla sospensione del giudizio in quanto dalla decisione sulla questione pregiudiziale di costituzionalità già proposta dipende anche la decisione della presente controversia di cui, pertanto, occorre disporre la sospensione, restando impregiudicata ogni statuizione sui profili di rito dell’intero gravame, nonché sul merito dello stesso; Considerato che pertanto, nel caso di specie, devono essere applicati i principi affermati nella decisione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 28/2014 in ordine alle ipotesi di c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile nel relativo procedimento, ma sollevata in una diversa causa, in conformità al principio di economia dei mezzi processuali e a quello di ragionevole durata del processo, al fine di evitare ulteriori adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità e il prolungamento della durata del giudizio di costituzionalità; Considerato che - ai fini della prosecuzione del processo - la parte più diligente dovrà, ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., presentare l’istanza di fissazione di udienza nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della decisione della Corte costituzionale sulla questione anzidetta.


P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), sospende il giudizio sino alla pronunzia della Corte costituzionale sulla questione di cui in motivazione. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 del 2020, conv. con mod. in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto presidenziale n. 67 del 19 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati: OMISSISgela Caminiti, Presidente FF, Estensore Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere Antonio Andolfi, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE OMISSISgela Caminiti

IL SEGRETARIO -Gentile utente La ringraziamo per averci contattato, ma la consultazione del documento da lei richiesto è riservato ai nostri sostenitori che risultano in possesso delle credenziali di accesso al portale www.laboratoriopoliziademocratica.it in corso di validità. Cordiali saluti

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