Corte dei Conti 2021-cagionato al proprio ente di appartenenza un danno erariale, complessivamente q

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SENTENZA N. 79/2021

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati: dott. Grazia Bacchi

Presidente f.f.

dott. Robert Schülmers von Pernwerth

Consigliere - relatore

dott. Massimo Agliocchi

Consigliere

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4515 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale a carico del sig. P.S., nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS in via OMISSIS (c.f.OMISSIS); esaminati tutti gli atti e i documenti di causa; udito, alla pubblica udienza del 12 maggio 2021, con l’assistenza del Segretario dott. Davide Orlandi, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Roberto Angioni; FATTO Con atto di citazione depositato in data 2 ottobre 2020 la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato azione di responsabilità amministrativa nei confronti di P.S., nella sua qualità di dipendente del OMISSIS con mansioni di OMISSIS, per avere questi asseritamente cagionato al proprio ente di appartenenza un danno erariale, 1


complessivamente quantificato dal Requirente in € 6.648,48-, oltre a rivalutazione e interessi, in conseguenza di plurime ingiustificate assenze dal servizio e di altri comportamenti antidoverosi, fraudolenti o comunque penalmente rilevanti. A fondamento della propria azione il Requirente ha premesso di avere avviato i propri accertamenti istruttori in seguito alla ricezione di una documentata denuncia di danno a mezzo della quale il OMISSIS del OMISSIS aveva evidenziato una serie di condotte antidoverose poste in essere dal sig. P.S., OMSSIS in servizio presso il predetto ente territoriale, che avevano determinato l'avvio di numerosi procedimenti disciplinari a suo carico culminati con il licenziamento di quest'ultimo in data 12/02/2020. In particolare, la serie di infrazioni disciplinari imputate al suddetto dipendente avrebbero riguardato, tra le altre cose, l'appropriazione indebita di carburante con utilizzo di una tessera assegnata per l’esclusivo rifornimento del veicolo di servizio in dotazione; l'utilizzo del veicolo di servizio e di attrezzatura del cantiere comunale per scopi privati; la violazione di norme del codice della strada (guida in stato di ebbrezza e senza cinture di sicurezza) durante la prestazione di lavoro; l'assenza ingiustificata dal servizio, accertata mediante visita fiscale, nonché ulteriori assenze ingiustificate dal lavoro e l'abbandono arbitrario del servizio. Nel citato provvedimento disciplinare veniva inoltre precisato che il dipendente in questione, pur formalmente convocato mediante lettera di data 15/01/2020, non si era presentato all’audizione prevista per il 2


giorno 10/02/2020 e non aveva fatto pervenire alcuna memoria scritta. A seguito di specifica richiesta istruttoria la Procura attrice acquisiva dal OMISSIS la documentazione amministrativa relativa alle generalità del dipendente licenziato, alla retribuzione percepita dallo stesso nel corso dell’ultimo anno, richiedendo altresì di quantificare il danno patrimoniale connesso alle ripetute ed ingiustificate assenze contestate e il danno da disservizio causato dalle condotte illecite imputate al P.; il OMISSIS riferiva con nota del 09/03/202 1 fornendo le informazioni richieste. Ciò premesso, ritenuti sussistere nella vicenda in esame elementi di responsabilità a carico del sig. P.S. e preso atto della rinuncia di quest'ultimo a svolgere qualsivoglia attività difensiva in sede di invito a dedurre, il Requirente ha contestato all'odierno convenuto una serie di condotte asseritamente foriere di danno erariale, arrivando a quantificare quest'ultimo nella complessiva somma di € 6.648,48-, oltre a rivalutazione e interessi. In particolare, dalle risultanze dell’istruttoria e, nello specifico, dalla disamina della documentazione acquisita, sarebbe emerso che il sig. P. S., dipendente del OMISSIS con le mansioni di OMISSIS, avrebbe consapevolmente attestato falsamente la propria presenza in servizio per poi abbandonare in modo arbitrario ed ingiustificato il proprio lavoro, pur consumando i propri buoni pasto in concomitanza con le contestate assenze ingiustificate dal servizio. Le assenze ingiustificate e le false attestazioni di presenza in servizio sarebbero state ampiamente provate dall’Ente datore di lavoro e, in relazione ai fatti contestati, non sarebbe stata fornita alcuna 3


giustificazione da parte del dipendente interessato dal provvedimento disciplinare del licenziamento con preavviso. Alla luce delle predette considerazioni, la Procura attrice ha contestato al convenuto le seguenti quattro poste di danno: - un "danno derivante da remunerazione per prestazioni lavorative non eseguite (con riferimento ai periodi di falsa attestazione in servizio ed alle arbitrarie assenze in contestazione)", quantificato in complessivi € 2.746,80 sulla base della tabella riepilogativa allegata alla nota del Segretario comunale del 09/03/2020; - un danno patrimoniale di € 627,00 "corrispondente alle sanzioni comminate al dipendente P.S. per infrazioni al codice della strada e pagate direttamente dal OMISSIS"; - un danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, quantificato in complessivi € 3.000-, "stante la gravità delle condotte illecite, la consapevole spregiudicatezza con cui le stesse sono state perpetrate e l’innumerevole serie di violazioni disciplinari descritte in narrativa, spesso realizzate mediante condotte di rilevanza penale, nonché tenuto conto della diffusione e del risalto che hanno avuto i gravi comportamenti posti in essere dal convenuto nell’àmbito degli uffici comunali e della stessa comunità amministrata (seppur non oggetto di notizia diffusa mediante i consueti mezzi di informazione)"; - un danno da disservizio, "quantificato dal OMISSIS di OMISSIS, in via equitativa, in € 274,68- […], ossia in misura pari 10% delle somme indebitamente percepite dal P. per i contestati periodi di assenza dal 4


servizio", in ragione delle difficoltà che le condotte poste in essere dal convenuto

avrebbero

creato

all’organizzazione

ed al

regolare

svolgimento dell’attività dell’Amministrazione comunale. Di tali poste di danno, contestate al convenuto a titolo di dolo, è stata chiesta la maggiorazione con il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. In sede di udienza di discussione, alla quale è rimasto completamente estraneo il convenuto, il pubblico ministero si è richiamato alle proprie conclusioni scritte, insistendo soprattutto per l'accoglimento della posta di danno all'immagine, in quanto sarebbe comunque ravvisabile un danno in re ipsa, anche alla luce dello strepitus rilevabile nei risvolti disciplinari dei fatti; la causa è stata quindi trattenuta in decisione. DIRITTO (A) Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità amministrativa avviata dal Requirente nei confronti del sig. P. S., convenuto in qualità di OMISSIS in servizio presso OMISSIS, in relazione ad una serie di condotte attive ed omissive, concretizzatesi per lo più nell'ingiustificata assenza dal servizio, da cui sarebbe derivato un danno per l'ente di appartenenza pari a complessivi € 6.648,48-, oltre a rivalutazione e interessi. (B) Va innanzitutto dichiarata la contumacia del convenuto P. S., ai sensi dell’art. 93, comma 5, c.g.c., atteso che questi, regolarmente citato in giudizio, è rimasto del tutto estraneo alla vicenda processuale a suo carico. (C) Nel merito l’azione della Procura è parzialmente fondata. 5


(C.1) In via di premessa appare opportuno sottolineare che l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum", in forza del principio di non contestazione (cfr. art. 95, comma 1, c.g.c., secondo cui "nel decidere sulla causa il giudice […] pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite"), non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema (cfr. CASS. CIV., SEZ. III, SENT. N. 14623 DEL 23/06/2009; CASS. CIV., SEZ. 5, SENT. N. 4161 DEL 21/02/2014; CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURIS. PUGLIA, SENT. N. 449 DEL 2020; SEZIONE GIURIS.

MOLISE, SENT. N. 22 DEL 2020; SEZIONE GIURIS. SICILIA, SENT. N. 793 DEL 2019; SEZIONE

APPELLI

SICILIA,

SENT. N.

161

DEL

2016; SEZIONE

GIURIS.

SARDEGNA, SENT. N. 88 DEL 2015; SEZIONE GIURIS. LOMBARDIA, SENT. N. 70 DEL

2015; PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENT. N. 1282 DEL 2014;

TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENT. N. 186 DEL 2013). Di conseguenza, i fatti posti dal Procuratore regionale a fondamento della presunta responsabilità amministrativa del convenuto saranno da considerare accertati, secondo il generale principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), solo nei limiti in cui gli elementi prodotti dal Requirente consentiranno al Collegio di convincersi, secondo la regola di giudizio del "più probabile che non" (cfr. CORTE RIUNITE, SENT. N.

DEI

CONTI, SEZ.

28/2015/QM e ORD. N. 6 DEL 2018), circa la fondatezza

delle richieste di condanna. 6


(C.2) Ciò premesso, ad avviso del Collegio appare pienamente fondata la richiesta della Procura attrice volta a ottenere la condanna del convenuto al pagamento di € 2.746,80- in ragione delle ingiustificate assenze dal servizio e del conseguente ingiusto profitto da questi lucrato, in danno dell'ente di appartenenza, essendo stato regolarmente remunerato nonostante la mancata prestazione lavorativa. A tale riguardo, costituisce ius receptum quello secondo cui rientra nella giurisdizione della Corte dei conti l'azione di responsabilità nei confronti del dipendente pubblico che si sia ingiustificatamente assentato dal servizio, per i danni arrecati all'amministrazione mediante l'indebita percezione della retribuzione (cfr. CORTE DEI CONTI, SEZ. RIUNITE, SENT. N.

45/A

DEL

19/12/1985), atteso che in tal modo questi sottrae

indebitamente amministrazione

le

proprie venendo

prestazioni meno

ai

lavorative suoi

doveri

alla di

pubblica fedeltà

e

collaborazione (SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENT. N. 198 DEL 1990). Nel caso di specie, a fondamento della propria richiesta, il Requirente ha dimesso in atti la documentazione amministrativa afferente i numerosi procedimenti disciplinari avviati nei confronti del convenuto a causa, tra le altre cose, delle sue ingiustificate assenze dal servizio (cfr. sub doc. 1 allegato all'atto di citazione), come pure un prospetto riepilogativo delle ore di ingiustificata assenza trasmesso dal Segretario comunale del OMISSIS, da cui si evince che il sig. P. S. dal 12/11/2019 al 15/01/2020 ha totalizzato 140 ore di ingiustificata assenza dal servizio, percependo una retribuzione oraria di € 19,62 e cagionando, 7


in tal modo, un danno all'amministrazione di appartenenza pari a € 2.746,80- (cfr. nota del Segretario comunale prot. d.d. 9/3/2020 e tabella allegata, sub doc. 3 allegato all'atto di citazione). In particolare, mentre in alcune giornate di lavoro, pur presente in servizio quale OMISSIS, il convenuto ometteva di compiere le mansioni assegnate (ad esempio, svuotamento cestini) dileguandosi e facendosi più volte trovare durante l'orario di servizio presso il bar del paese (come, ad esempio, accaduto in data 06/12/2019 e 23/12/2019), a partire dal 24/12/2019 e sino al 15/01/2020 ometteva del tutto – senza giustificato motivo e nonostante i solleciti ricevuti – di presentarsi sul posto di lavoro, "sebbene avvistato nel centro storico di OMISSIS" (così nel provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare d.d. 12/02/2020), dando quindi causa al proprio definitivo licenziamento. Di qui l'accoglimento in parte qua della domanda della Procura e la conseguente condanna del convenuto al pagamento di € 2.746,80 in favore del OMISSIS. (C.3) Parimenti fondata, ad avviso del Collegio, è la richiesta di condanna del convenuto in ragione dell'intervenuto pagamento da parte del OMISSIS di due sanzioni pecuniarie amministrative, pari a complessivi € 627,00, elevate dai Carabinieri al dipendente P.S. per infrazioni al codice della strada (guida in stato di ebbrezza e senza cinture di sicurezza) durante la prestazione di lavoro e pagate direttamente dal OMISSIS (cfr., a riprova dell'intervenuto pagamento, i bollettini di pagamento delle sanzioni sub doc. 3 allegato all'atto di citazione). 8


In particolare, in data 11 dicembre 2019 i Carabinieri della Stazione di Pieve di Bono-Prezzo sorprendevano il convenuto, durante l'orario di servizio dell'OMISSIS, alla guida del veicolo OMISSIS, di proprietà dell OMISSIS, senza cinture di sicurezza e – come risultato poi dalle verifiche compiute – con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge (cfr. nota dei Carabinieri della Stazione di Pieve di Bono-Prezzo d.d. 13/12/2019 sub doc. 1 allegato all'atto di citazione). Trattandosi di un comportamento certamente contrario agli obblighi di servizio, tra i quali può essere certamente annoverato il necessario rispetto delle norme di circolazione durante la guida dei veicoli di servizio, la sanzione pecuniaria comminata al convenuto, e pagata poi dal OMISSIS in ragione della responsabilità solidale incombente sul proprietario

del

mezzo,

costituisce

certamente

una

deminutio

patrimoniale meritevole di risarcimento, non essendoci dubbi circa la natura dolosa, o quantomeno gravemente colposa, della condotta serbata dal convenuto. (C.4) Passando ad esaminare l'azione del Requirente sotto il profilo del lamentato danno all'immagine, che nel presente caso sarebbe stato cagionato dal convenuto all'amministrazione di appartenenza in ragione della mancata presenza sul luogo di lavoro durante l’orario di servizio e della conseguente violazione del dovere di attestare fedelmente l’orario di permanenza in servizio, come tale addebitabile al convenuto ai sensi dell'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, la stessa deve essere dichiarata manifestamente infondata. A tale proposito, pur ribadendosi in questa sede il carattere di autonomia 9


e specialità della fattispecie di danno all'immagine per “assenteismo fraudolento” delineata dall'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 rispetto a quella più generale di cui all'art. 17, comma 30-ter, del decreto legge n. 78 del 2009 e s.m.i.(cfr. PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTT. N.

SEZIONE

825

DEL

2014, N. 476

DEL

2015 e N. 40

CENTRALE DI APPELLO, SENT. N.

CENTRALE DI APPELLO, SENTT. N.

662

DEL

DEL

2020; SECONDA

2017; TERZA SEZIONE

536 e N. 542 DEL 2016), confermandosi

altresì come la stessa sia rimasta sostanzialmente inalterata anche dopo l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale degli ultimi tre periodi del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2019 (cfr. SEZIONE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL, SEDE DI TRENTO, SENT. N. 40

DEL

2020; TERZA SEZIONE

CENTRALE DI APPELLO, SENT. N.

118

DEL

2021), deve essere comunque sottolineato come tale particolare fattispecie di danno all'immagine sia ricollegabile, ope legis, solo ed unicamente (a) alla falsa attestazione, da parte del lavoratore, della propria presenza in servizio "mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente", ovvero, (b) alla

giustificazione

dell'assenza

dal

servizio

"mediante

una

certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia", circostanze, queste ultime, entrambe non riscontrabili nel caso di specie. Invero, alla luce di quanto sopra osservato (v. supra sub C.2), le condotte antidoverose poste in essere dal sig. P.S. (e comunque comprovate dai documenti prodotti dallo stesso Requirente a supporto 10


della propria azione) si sono sostanziate tutte, tra il 12/11/2019 e il 15/01/2020, in plurime ingiustificate assenze dal servizio e non già in fraudolente alterazioni dei sistemi di rilevamento della presenza, mentre non risulta essere mai stata contestata al convenuto, in relazione a tali assenze, la esibizione di false certificazioni mediche. In altre parole, da quanto risulta agli atti il convenuto semplicemente si assentava dal servizio senza giustificazione alcuna per recarsi al bar o per fare altro, oppure ancor più semplicemente non si presentava sul posto lavoro (si pensi alle 93 ore di assenza ingiustificata dal 24/12/2019 al 15/01/2020), senza tuttavia che sia emerso (o risulti in alcun modo provato) che a tal fine egli abbia commesso alcunché di fraudolento per mascherare le proprie condotte. A tale riguardo, se è vero che nel provvedimento di licenziamento si sostiene, tra le altre molteplici cose, che "dall'esame dei tabulati delle timbrature degli ultimi tre mesi del 2019 sono inoltre risultate diverse irregolarità dovute alla mancata registrazione delle timbrature in entrata o in uscita che non consentono di rilevare l'esatta prestazione lavorativa giornaliera", è altresì vero che tali "irregolarità" (omessa timbratura in entrata o uscita), oltre a non essere temporalmente meglio circostanziate (si parla genericamente degli ultimi tre mesi del 2019 senza indicare i giorni) sono cosa ben diversa dalla "alterazione fraudolenta" dei sistemi di rilevazione delle presenze e comunque non risultano in alcun modo essere state poste in relazione con le 140 ore di assenza ingiustificata contestate al convenuto, che vanno, come detto, dal 12/11/2019 al 15/01/2020 e che per la maggior parte sono 11


diretta conseguenza della mancata presentazione del convenuto sul luogo di lavoro (si pensi nuovamente alle 93 ore di assenza ingiustificata, sulle 140 ore complessivamente contestate, che vanno dal 24/12/2019 al 15/01/2020). Del resto, se per espressa volontà del Legislatore la misura del licenziamento può conseguire sia (a) alla "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero [mediante] giustificazione dell'assenza dal servizio [attraverso] una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia" (cfr. art. 55quater, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 165 del 2001), sia (b) alla "assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione" (cfr. art. 55-quater, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 165 del 2001), solamente nella prima ipotesi (c.d. assenteismo fraudolento) è prevista dalla legge, in aggiunta al licenziamento, l'eventuale contestazione del danno all'immagine (cfr. art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001). Per tali assorbenti motivi la richiesta di condanna del convenuto per danno all'immagine, espressamente fondata dal Requirente sull'art. 55quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, risulta destituita di giuridico fondamento non essendo riscontrabili agli atti i presupposti richiesti dalla norma per la sua valida contestazione. 12


In ogni caso tale contestazione risulta altresì infondata per un ulteriore motivo legato alla mancata prova, da parte del Requirente, del presunto danno all'immagine cagionato al OMISSIS in conseguenza delle ingiustificate assenze dal servizio del convenuto. Invero, come correttamente già ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte, per quanto la fattispecie del danno all’immagine prevista dall'art. 55-quinquies per le ipotesi di “assenteismo fraudolento” sia "senz’altro dotata di autonomia rispetto alla disciplina generale del danno all’immagine (che, come è noto, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies della legge n. 20/1994, presuppone l’accertamento, con sentenza passata in giudicato, di un reato contro la Pubblica amministrazione), ciò non significa che la sua configurabilità derivi ipso iure dall’accertata falsa attestazione di un dipendente di una pubblica amministrazione della propria presenza in servizio, ma che debba, al pari di tutte le altre fattispecie di danno erariale (salvo che in alcune ipotesi di responsabilità sanzionatoria), – essere provata caso per caso." (cfr. SEZIONE

PER IL

TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL, SEDE DI BOLZANO, SENT. N. 20 DEL 2021). In altre parole, “la fattispecie di danno all’immagine tipizzata dal ridetto art. 55 quinquies, c. 2, per quanto dotata di autonomia rispetto alla disciplina generale del danno all’immagine…..- obbliga comunque l’attore a dimostrare la lesione subita dalla PA, provando – senza automatismi – il risalto mediatico generato dal comportamento del dipendente (c.d. strepitus fori)” (cfr. SEZIONE ADIGE/SÜDTIROL,

SEDE DI

TRENTO,

SENT. N.

PER IL

34

DEL

SEZIONE GIUR. SICILIA, SENT. N. 812 DEL 2020, N. 812). 13

TRENTINO ALTO

2020; in termini


Ebbene, nel caso di specie il Collegio è dell’avviso che la prova della lesione del “diritto all’immagine” posta in essere a danno del OMISSIS attraverso le condotte illecite del sig. P. non sia stata fornita, atteso che, come ammesso dallo stesso Requirente nell'atto di citazione, non solo non risulta esserci stato alcuno strepitus fori in merito alla vicenda (nel senso che la notizia non sarebbe stata in alcun modo diffusa mediante i consueti mezzi di informazione), ma anche la stessa natura dei fatti contestati, uniti alla bassa qualifica del convenuto e alla pronta reazione del OMISSIS, non sono state certamente tali da far venir meno il senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell’apparato della pubblica amministrazione, che al contrario, con la sanzione del licenziamento ha dimostrato - di fronte alla collettività tutta - di agire con fermezza e severità contro ogni violazione di doveri imposti ai propri dipendenti

(cfr.,

in

termini,

SEZIONE

PER

IL

TRENTINO

ALTO

ADIGE/SÜDTIROL, SEDE DI BOLZANO, SENT. N. 20 DEL 2021). Di qui il rigetto della domanda in parte qua. (C.5) Da ultimo, passando ad esaminare il presunto danno da disservizio di € 274,68 asseritamente cagionato dal convenuto al OMISSIS, anche tale segmento della domanda deve essere respinto. Invero, l'affermazione del Requirente, secondo cui le condotte poste in essere

dal

convenuto

all’organizzazione

ed

avrebbero al

regolare

creato

delle

svolgimento

difficoltà dell’attività

dell’Amministrazione comunale, risulta fondarsi unicamente su quanto sostenuto dal OMISSIS cui lo stesso Requirente ha fideisticamente demandato il compito di quantificare tale posta di danno (v. nota sub 14


doc. 3 allegato all'atto di citazione, secondo cui vi sarebbe stato un pregiudizio di "€ 274,68, quale ammontare complessivo del danno da disservizio derivante dalla necessità di far svolgere le mansioni ad altri, dalla necessità da parte del geometra responsabile del cantiere comunale di riorganizzare e rivedere le mansioni di tutto il personale addetto a quelle mansioni e dalla considerazione del tempo impiegato dal sottoscritto Segretario comunale nell'istruttoria dei numerosi procedimenti disciplinari conseguenti alla condotta gravemente colposa del dipendente e di cui si è dato conto nella precedente nota. L'importo è stato calcolato nella percentuale del 10% del danno patrimoniale"). Ebbene, ad avviso del Collegio, pur potendosi di regola ravvisare un danno da disservizio in fatti illeciti che abbiano effettivamente determinato uno straordinario ed eccezionale stravolgimento del normale

funzionamento

della

macchina

amministrativa,

con

conseguente aggravio di costi per l'ente interessato, nel caso di specie non si comprende (né soprattutto viene adeguatamente provato in atti) come l'assenza ingiustificata di un singolo operaio, per quanto prolungata, possa avere determinato uno stravolgimento tale – diverso da quello che si determina in occasione di qualsiasi assenza dal lavoro (ad esempio, per malattia o per congedo) – da giustificare una tale richiesta risarcitoria. Né, del resto, il tempo trascorso dal Segretario comunale "nell'istruttoria dei numerosi procedimenti disciplinari conseguenti alla condotta gravemente colposa del dipendente" potrebbe giustificare una tale richiesta, trattandosi di incombenze (id est la cura dei procedimenti 15


disciplinari) rientranti nei normali compiti attribuiti al Segretario comunale e per lo svolgimento dei quali lo stesso viene appositamente retribuito (cfr. SEZIONE

PER IL

TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL,

SEDE DI

TRENTO, SENT. N. 35 DEL 2007, secondo cui una tale di posta di danno non sussiste laddove "l’Amministrazione [sia] dotata di apposita struttura interna competente per i procedimenti disciplinari; [e tale] struttura […], secondo la propria naturale destinazione, si [sia] puntualmente occupata della vicenda in esame"). Di qui il mancato riconoscimento di tale posta di danno. (C.6) Desta perplessità, infine, il fatto che nei confronti del convenuto non sia stata esercitata alcuna azione di responsabilità in ordine all'appropriazione indebita di carburante, avvenuta con l'utilizzo della tessera assegnata per l'esclusivo rifornimento del veicolo in dotazione, quantificata dall'Amministrazione in € 743,85 ed oggetto di specifica segnalazione di danno, oltre ad essere ampiamente documentata in atti. (E) Sull'importo del danno accertato, quantificato complessivamente in € 3.373,80-, dovrà essere corrisposta, sino alla data di deposito della presente sentenza, la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dalla data di consumazione dei singoli illeciti, coincidente con quella di percezione della retribuzione per le singole ore di servizio non prestate o con quella del pagamento delle sanzioni da parte del OMISSIS (SEZIONE GIUR. PUGLIA, SENT. N. 324 DEL 2017; SEZIONE GIUR. VENETO, SENT. N. 71 DEL 2017). Inoltre sulla somma in tal modo rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all’effettivo soddisfo ai 16


sensi dell’art. 1282 , 1° comma, del codice civile (SEZIONE

GIUR.

CAMPANIA, SENTT. N. 637 DEL 2016; N. 635 DEL 2016; N. 544 DEL 2016; N. 417 DEL 2016; N. 362 DEL 2016). (E) Le spese di giudizio, in favore dello Stato, seguono la soccombenza e vengono liquidate, a carico del convenuto, come da dispositivo. P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI

TRENTO

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1. DICHIARA la contumacia del convenuto P .S.; 2. CONDANNA il convenuto P.S. al pagamento di € 3.373,80 in favore del OMISSIS, nonché al pagamento della rivalutazione monetaria, da calcolarsi come da motivazione e fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, da calcolarsi sulla somma in tal modo rivalutata dalla data della predetta pubblicazione sino al soddisfo. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dello

Stato,

che

sono

liquidate

in

251,29

(euro

duecentocinquatuno/29). Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021. Il Cons. estensore

Il Presidente f.f.

(Robert Schülmers von Pernwerth)

(Grazia Bacchi) 17


f.to digitalmente

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20 maggio 2021 Il Direttore della Segreteria (dott. Bruno Mazzon) f.to digitalmente

DECRETO Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che a cura della Segreteria venga apposta, sull’originale della presente sentenza, l’annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati. IL PRESIDENTE F.F. (Grazia Bacchi) f.to digitalmente

18


Depositato in Segreteria il 20 maggio 2021 Il Direttore della Segreteria (dott. Bruno Mazzon) f.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati. Trento, 20 maggio 2021 Il Direttore della Segreteria (dott.Bruno Mazzon) f.to digitalmente

19


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