Tar 2020: “ accertamento il diritto dei singoli ricorrenti di conseguire la promozione alla qualific

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Tar 2020: “ accertamento

il diritto dei singoli ricorrenti di conseguire la promozione alla qualifica di Commissario Capo della Polizia di Stato�

Pubblicato il 18/02/2020 N. 00788/2020 REG.PROV.COLL. N. 00266/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2020, proposto da --omissis-contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Non Presente, Non Presente; per l'accertamento il diritto dei singoli ricorrenti di conseguire la promozione alla qualifica di Commissario Capo della Polizia di Stato dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di Commissario ed accertare il diritto ad essere inquadrati nel ruolo di Vice Commissario con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 95/2017


Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: con atto di ricorso notificato in data 21.01.2020, i ricorrenti, tutti vincitori del «concorso interno, per la copertura di 436 posti per Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato», indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 12.04.2019, in attuazione dell’art. 2, co. 1, lett. T, punto 2 del D.Lgs. 29.05.2017 n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia) ed inquadrati nel ruolo direttivo ad esaurimento (r.d.e.) con la qualifica di vice commissari della Polizia di Stato ed in servizio presso diversi uffici della Polizia di Stato, adìvano il T.A.R. per la Campania al fine di ottenere: la sospensione del giudizio e rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, lett. T, punto 2, del D.Lgs. 29.05.2017 n. 95 (recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. A, L. 7.08.2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), “per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., al fine di riconoscere agli odierni ricorrenti il diritto di conseguire la retrodatazione della qualifica di essere inquadrati nel ruolo di vice commissario con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n 95/2017 (07.07.2017) e non dalla data d’inizio del primo corso di formazione (27.11.2019), nonché per violazione dell’art. 76 Cost. nella parte in cui il D.Lgs. n. 95/2017 non rispetta i principi ed i criteri direttivi di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), n. 1 della legge di delegazione n. 124/2015 (merito e


professionalità, e mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di tutte la Forze di Polizia) e quindi sotto il profilo della incostituzionalità per arbitrarietà ed irragionevolezza della scelta del legislatore

per non aver previsto alcuna utilità

compensativa”; o

l’accertamento del diritto di conseguire la promozione alla qualifica di commissario capo dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario; o l’accertamento del diritto ad essere inquadrati nel ruolo di vice commissario con decorrenza dall’entrata in vigore del D.Lgs. n 95/2017 (07.07.2017); o l’accertamento del diritto ad essere inquadrati nel ruolo di vice commissario con decorrenza dalla data di conseguimento della qualifica di Ispettore Superiore per ciascuno dei rispettivi singoli ricorrenti risultante dal loro foglio matricolare; o adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad attribuire il riconoscimento giuridico ed economico di quanto accertato ordinando anche all’Amministrazione resistente la corretta ricostruzione della carriera. Rilevato che l’amministrazione, senza contestazione sul punto da parte dei ricorrenti, ha eccepito il difetto di competenza del Tar adito, trattandosi di procedura concorsuale per cui è competente il T.A.R. per il Lazio - Sede di Roma (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza breve n. 3763/2010) ed al riguardo evidenziando che il cd. criterio speciale in materia di pubblico impiego di cui all’art. 13, co. 2, del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104 chiama in causa la competenza del giudice nella cui circoscrizione è situata la sede

di

servizio

del

dipendente,

laddove

la

controversia

riguardi

provvedimenti che investono esclusivamente la sfera giuridica del dipendente stesso ovvero che possano riguardare anche dipendenti controinteressati con la medesima sede di servizio del ricorrente, circostanze entrambe che non trovano corrispondenza con l’odierno contenzioso.;


Considerato che tale eccezione appare fondata atteso che l’atto avversato è volto a produrre effetti generali su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede di servizio dei deducenti, e le censure da questi avanzate, ove accolte determinerebbero la caducazione dell’intero provvedimento, senza distinzione rispetto alla sede di servizio degli interessati, i quali muovono censure di carattere ugualmente generale e radicale, che prescindono dalle singole sedi di servizio e di destinazione; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), dichiara la propria incompetenza per territorio ed indica quale Tribunale territorialmente competente il T.A.R. per il Lazio - Sede di Roma dinnanzi al quale la presente causa potrà essere riassunta entro il termine di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a., con prosecuzione del processo davanti al nuovo giudice. Spese compensate. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati: Paolo Passoni, Presidente Davide Soricelli, Consigliere Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE Paolo Passoni

IL SEGRETARIO


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