Corte d’Appello 2021-Pensione di anzianità e vecchiaia - Ripetizione di somme non dovute Corte d'Ap

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Corte d’Appello 2021-Pensione di anzianità e vecchiaia Ripetizione di somme non dovute Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, Sent., 09/08/2021 Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Monica VITALI - Presidente Dott. Maria Rosaria CUOMO - Consigliere Dott. Andrea TRENTIN - Giudice Ausiliario - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio in riassunzione n. 759/2020 rgl a seguito di Ordinanza n. 11019 della Corte di Cassazione, deciso il 30 marzo 2021 e promosso da: INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f: (...)) rappresentato e difeso dall'avvocato Nadia Perego (c.f.(...)) e Mirella Mogavero (c.f. (...)) elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'INPS Ricorrente in riassunzione; contro ……………... Svolgimento del processo Il Tribunale di Lecco, con sentenza numero 217 pubblicata il 13 luglio 2017, decidendo sul ricorso proposto da ............................. diretto ad ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia ex art. 1 comma 8 D.Lgs. n. 503 del 1992 ha respinto la domanda della ricorrente compensando interamente le spese del grado. La Corte di Appello di Milano, adita da ............................., con la sentenza n. 535 pubblicata il 30 marzo 2018 ha riformato la sentenza impugnata e ha riconosciuto il diritto di ............................. a percepire la pensione di vecchiaia richiesta con decorrenza 1.1.2014 e ha condannato l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento dei ratei di pensione arretrati, oltre accessori ex art. 16 comma 6 L. n. 412 del 1991 condannando, altresì, l'Istituto previdenziale alla rifusione delle spese del doppio


grado liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario. La Corte di Cassazione, adita dall'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con Ordinanza 11019 del 2020 ha cassato la decisione della Corte territoriale affermando che"2.- Il ricorso è fondato in conformità all'orientamento giurisprudenziale che si è formato sulla questione dell'applicabilità delle c.d. finestre mobili (di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010 convertito in L. n. 122 del 2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. n. 503 del 1992; orientamento che resiste pure alle critiche formulate dal controricorrente nel presente giudizio. Ed invero, in materia questa Corte si è pronunciata affermativamente ed in modo uniforme (tra le tante Cass. un. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018) perché, la disposizione dell'art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici -individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. 3.- Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei " soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato" , secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art. comma 5 della L. n. 247 del 2007). 4.- Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i


quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato art. 1, comma 8 del D.Lgs. n. 503 del 1992), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui all'art. 12 D.L. n. 78 del 2010 cit. (Cass. n. 32591/2018). 5.- La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare INPS n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima L. n. 201 del 2011, ha infatti affermato che "nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma Fornero modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia; ciò comporta che anche dopo la legge Fornero le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle perso me invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. 6.Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l'art.1, comma 8 del D.Lgs. n. 503 del 1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare; ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. 7.- Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. legge Fornero n. 211/2011, dovendosi escludere la


violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica. E ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece comunque alzati dalla Fornero i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore ed un accesso alla pensione di vecchiaia anticipato siccome fissato previsto dall'art. 1 comma 8 D.Lgs. 503 del 1992". Con ricorso ai sensi dell'articolo 392 c.p.c. l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha riassunto tempestivamente il giudizio richiamando il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e chiedendo il rigetto della domanda presentata da ............................. all'uopo deducendo che lo "slittamento di un anno" per l'accesso alla pensione di vecchiaia deve essere applicato anche alle pensioni di vecchiaia anticipate ex art. 1 comma 8 D.Lgs. n. 503 del 1992. Con il proposto ricorso in riassunzione l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha, inoltre, chiesto di condannare ............................. al pagamento, a favore dell'Istituto, delle competenze legali dell'intero giudizio, compreso il giudizio di Cassazione nonché il rimborso del contributo unificato versato per il giudizio di cassazione e al rimborso delle spese legali liquidate alla medesima per il doppio grado del merito come disposto dalla cassata sentenza della Corte di Appello di Milano. Nel giudizio in riassunzione si è costituito A.C. nella qualità di erede di ............................., deceduta il 14 giugno 2020, il quale, richiamando la giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano formatasi in materia e pur riconoscendo che il giudizio di rinvio impone l'adeguamento disposto dalla Cassazione, ha chiesto il rigetto delle domande tutte formulate dall'INPS. In relazione alla domanda relativa alle spese dei precedenti gradi il resistente in riassunzione ha chiesto la compensazione e, per quanto concerne la restituzione delle spese liquidate in appello, il rigetto della stessa in quanto il capo della sentenza non venne impugnato in Cassazione. Con provvedimento collegiale datato 25 gennaio 2021 è stata disposta la trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 221 comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 disponendosi il rinvio dell'udienza già fissata del 16


febbraio 2021 al 30 marzo 2021 e la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte, depositate nei termini dalle parti. Il 30 marzo 2021 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce. Motivi della decisione La domanda di ............................., proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, deve essere respinta. Va, in primo luogo, ricordato che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico giuridiche della decisione adottata dal S.C., attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Va, inoltre, rilevato che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di Cassazione. Nel caso di specie, mediante l'ordinanza indicata in epigrafe, la Suprema Corte, richiamati i propri plurimi precedenti (quali ad es., Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018), ha affermato che la disposizione di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, "individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia". Nella richiamata Ordinanza la Corte di Cassazione ha precisato che:" si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato, secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". E' sbagliato, perciò, sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la


legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5). Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L. n. 214 del 2011, di conversione del D.L. n. 201 del 2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato) per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1 cit., comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. n. 78 del 2010 cit., art. 12. La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare INPS n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima L. n. 201 del 2011, ha infatti affermato che "nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma Fornero modificato) la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia; ciò comporta che anche dopo la legge Fornero le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. L'applicazione dei principi così enunciati, cui questo Collegio è vincolato, impone il rigetto della domanda, avanzata da ............................. avanti al Tribunale. Per quanto concerne il regolamento delle spese il contrasto giurisprudenziale e il recente consolidamento dell'orientamento della Corte di Cassazione in materia giustificano, anche alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (cfr. Sentenza n. 77


del 2018) la compensazione integrale tra le parti, delle spese di ogni stato, grado e fase del giudizio. Per quanto concerne, invece, la richiesta di restituzione delle somme erogate, a titolo di spese legali, dall'Istituto previdenziale in esecuzione della sentenza n.535 del 30 marzo 2018 della Corte di Appello di Milano - rilevato che non vi alcuna contestazione né circa l'effettivo pagamento della somma né sul fatto che detta somma è stata liquidata direttamente all'avvocato quale difensore dichiaratosi antistatario (così si legge nella citata sentenza 535 del 2018"...condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario" - questo Collegio osserva quanto segue. La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 9280 del 3 aprile 2019 ha chiarito che:" nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte (cfr. Cass. 20.9.2002, n. 13752; Cass. 9.12.2003, n. 18741)" e che:" ..il difensore distrattario subisce, legittimamente, gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2017, n. 25247; Cass. 15.4.2010, n. 9062)". Nella fattispecie in esame, peraltro, nessun giudicato può dirsi formato sul punto sia perché la sentenza n. 535 del 2018 della Corte di Milano è stata integralmente travolta dalla Ordinanza n. 11019 del 2020 della Corte di Cassazione e sia perché sulla domanda restitutoria non può, comunque, dirsi sceso il giudicato atteso che la stessa, prima di questo giudizio di rinvio, non è stata oggetto di specifica disamina e valutazione (cfr. Cass. 16.5.2006, n. 11356). In applicazione dei detti principi, pertanto, la domanda di restituzione formulata in questa sede dall'INPS va accolta e il difensore distrattario di ............................. deve essere condannato a rimborsare a INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'importo delle spese legali versate per il primo e il secondo grado


del giudizio, pari ad Euro 3.000,00 oltre spese generali e oneri di legge. P.Q.M. Decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, respinge le domande formulate con il ricorso in primo grado da .............................. Condanna il difensore distrattario di ............................., a rimborsare a INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'importo delle spese legali versate per il primo e il secondo grado del giudizio, pari ad Euro 3.000,00 oltre spese generali e oneri di legge. Compensa tra le parti le spese di ogni stato, grado e fase del giudizio. Così deciso in Milano, il 30 marzo 2021. Depositata in Cancelleria il 9 agosto 2021.



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