Consiglio di Stato 2022-pubblico impiego e sanzioni disciplinari Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 05

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ITALIANA

Consiglio di Stato 2022-pubblico impiego e sanzioni Cons.disciplinariStato Sez. II, Sent., (ud. 05/07/2022) 22-08-2022, n. REPUBBLICA7365

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente sulSENTENZAricorsonumero di registro generale 9250 del 2019, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12; ilcontrosignor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati perx la riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia n. -OMISSIS- del 5 luglio 2019, notificata in

pari data, resa tra le parti, concernente sanzione Vistidisciplinareilricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 il Cons. Carla Ciuffetti, uditi per le parti l'avvocato Federica Scafarelli, in sostituzione dell'avvocato Luca De Pauli, e l'avvocato Luca Mazzeo; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. La sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso dell'odierno appellato, diretto all'annullamento del decreto del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. -OMISSIS-2018, con cui all'interessato era stata irrogata la sanzione disciplinare della deplorazione, nonché della presupposta deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina in data 19 dicembre 2017 e di tutti gli atti connessi. Il Tar ha rilevato che gli atti di un primo procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'interessato erano stati annullati in sede di autotutela e che del secondo procedimento erano stati investiti il funzionario istruttore e i membri della commissione di disciplina che avevano partecipato al primo procedimento. Tale circostanza è stata considerata idonea a gettare ombre sul complessivo svolgimento del secondo procedimento disciplinare, sotto il profilo del rispetto del principio di imparzialità, come declinato dall'art. 1380, co. 3, lett. l), del D.Lgs. n. 66 del

2010, che stabilisce che non possono far parte della commissione di disciplina "gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto". L'identità personale del funzionario istruttore e i membri della commissione di disciplina di entrambi i procedimenti non consentiva di "scongiurare il rischio di una possibile interferenza sull'esito del procedimento", anche considerato che "le conclusioni riportate dal funzionario istruttore nella relazione finale redatta nel rinnovato procedimento disciplinare coincidono con quelle di cui alla relazione originaria".

2. Il gravame in esame è sostanzialmente incentrato sulla tesi per cui anche qualora, per il secondo procedimento disciplinare, fosse stato nominato un diverso funzionario istruttore, quest'ultimo non avrebbe potuto discostarsi dalla procedura prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 737 del 1981 per l'irrogazione di una sanzione più grave della deplorazione. Comunque, nell'esercizio della propria discrezionalità, la commissione di disciplina aveva ritenuto di ridimensionare la valenza disciplinare della condotta contestata. Inoltre, l'interessato non si era avvalso della facoltà di ricusare i membri della Commissione di disciplina ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. n. 3 del 1957. In ogni caso, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 949/2017), le doglianze dell'interessato non avrebbero consentito di ravvisare un motivo di astensione ai sensi dello stesso articolo 149, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 3 del 1957, che si riferisce all'espressione di consigli o alla manifestazione di pareri sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle proprie funzioni.

3. L'interessato si è costituito in giudizio eccependo che l'atto di appello fosse stato depositato ben oltre il termine di decadenza di 30 giorni di cui all'art. 45, co. 1, c.p.a.. Nel merito egli ha chiesto il rigetto del gravame e ha riproposto i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal Tar.

2.1. Con successiva memoria l'Amministrazione evidenzia che il Consiglio provinciale di disciplina, già nella prima riunione in data 2 agosto 2017, aveva rilevato la circostanza che la segnalazione disciplinare non era conforme al disposto dell'art. 12 del D.P.R. n. 737 del 1981 e aveva rinviato gli atti al Capo della Polizia per le successive determinazioni senza valutazione dei fatti addebitati all'incolpato.

5. La causa, chiamata all'udienza del 5 luglio 2022, è stata trattenuta in decisione.

4. L'istanza cautelare contenuta nel gravame è stata respinta, "considerato, salvo l'approfondimento nel merito, che dalla frequenza del corso, cui è stato ammesso con riserva l'appellato, non deriva alcun pregiudizio grave e irreparabile per l'amministrazione" (Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2019, n. 6086).

6. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di tardività del deposito del gravame prospettata Aidall'appellato.sensidell'art. 45, co. 1, c.p.a., "Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui

L'appellato ha depositato un certificato di non proposto appello dell'Ufficio ricevimento ricorsi di questo Consiglio, che attesta che, fino alla data dell'8 ottobre 2019, non era stato depositato alcun appello avverso la sentenza in Laepigrafe.difesa erariale ha depositato in data 20 novembre 2019 un documento consistente in una email inviata in data 12 novembre 2019 dal Service desk di questo Consiglio a dipendente dell'URP-ricevimento ricorsi del medesimo Consiglio e per conoscenza alla stessa difesa erariale. In tale email, la voce "soluzione" riporta quanto segue: "Il deposito con id tecnico".data2019dall'AvvocaturaAVVERSO(aoorm-474106-201959d7afff-5024-4426-941c-b3f1e6ad4fd8AL2019-38406DEPOSITOAPPELLOSENTENZA9-6-20199-42-29AM)pervenutodellostato,protocolloAvvocatura(...)delelaboratoindataodiernaerastatodepositatoin9-6-2019nonerastatoelaboratoperunproblema

Nella fattispecie l'Amministrazione aveva notificato all'interessato la sentenza di primo grado in data 5 luglio 2019, giorno della sua pubblicazione. L'appello era stato notificato in data 4-5 settembre 2019 via pec ed era stato depositato in data 12 novembre 2019.

l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario". L'art. 94, co. 1, c.p.a. stabilisce che "il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni".

IlP.Q.M.Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Condanna l'Amministrazione alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute.

In mancanza di specifica e idonea deduzione in proposito da parte dell'Amministrazione, non può ritenersi che detto documento consenta di superare l'eccezione della parte appellata, poiché il richiamo ad un deposito in data 9 giugno 2019 non pare riferibile al gravame in esame, considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 5 luglio 2019. 7. Dunque, considerato che l'appello risulta depositato 69 giorni dopo la data di notificazione, l'eccezione formulata dall'appellato deve essere considerata fondata e l'appello deve essere dichiarato irricevibile.

Il regolamento processuale delle spese del grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Ritenutoamministrativa.chesussistano

i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata,

manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellato. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Luttazi, Presidente FF Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere Fabrizio D'Alessandri, Consigliere Stefano Filippini, Consigliere

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