Consiglio di Stato 2022-riconoscimento di continuità di servizio Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 0

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difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per la riforma

Consiglio di Stato 2022-riconoscimento di continuità di Cons.servizioStato Sez. II, Sent., (ud. 05/07/2022) 22-08-2022, n. REPUBBLICA7331

ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente sulSENTENZAricorsonumero di registro generale 7731 del 2019, proposto dal signor xxxxx, rappresentato e difeso dagli avvocati xcon domicilio digitale come da PEC da Registri di ilcontroGiustizia;Ministerodella

Con motivi aggiunti egli aveva chiesto l'annullamento: del decreto MD GMIL REG 2018 n. 56559 in data 22 giugno 2018, che aveva disposto il transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui lo stesso ricorrente era stato immesso nel ruolo con il grado di capitano, con anzianità di grado dal 1 novembre 2013 e anzianità di spallina dal 1 novembre 2006; del decreto MDREG 2017 n. 461790 nella parte in cui non era stato computato il

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 01388/2019, resa tra le parti, concernente riconoscimento di continuità di servizio Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Vistidifesa;tutti gli atti della causa; Vista l'istanza di passaggio in decisione della causa della parte Relatoreappellante;nell'udienza

- Motivi della decisione 1. Con il ricorso di primo grado l'odierno appellante aveva chiesto, ai fini dell'avanzamento della carriera militare e a fini economici, il riconoscimento, senza soluzione di continuità, del servizio prestato a partire dal 3 ottobre 2000, nonché del grado di tenente a partire dal 15 agosto 2003 e del grado di capitano per l'anzianità maturata.

pubblica del giorno 5 luglio 2022 il Cons. Carla SvolgimentoCiuffetti;delprocesso

3. L'appello, con cui sono anche riproposti i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal Tar, si basa sui motivi di seguito in sintesi esposti.

servizio svolto a decorrere dal 2000 confermando il grado di capitano invece di quello di maggiore. Con il medesimo atto l'odierno appellante aveva chiesto: il riconoscimento dell'anzianità di servizio nel grado di capitano a decorrere dal 15 marzo 2008 e nel grado di Maggiore, dal 15 marzo 2017, sulla base del servizio svolto a partire dall'ottobre 2000, da considerare senza soluzione di continuità; la condanna dell'Amministrazione all'inquadramento e al corrispondente livello stipendiale spettante in base a dette richieste e al pagamento delle somme spettanti per le conseguenti differenze retributive con interessi legali e 2.rivalutazione.IlTarhadichiarato inammissibile il ricorso principale e i motivi aggiunti perché il ricorrente non aveva "tempestivamente impugnato né i due bandi di concorso a cui ha partecipato nel 2003 e nel 2006 (che richiedevano la rinuncia al grado quale condizione di partecipazione e che indicavano il grado iniziale di inquadramento), né i due atti di inquadramento che sono stati adottati in conclusione delle due procedure". Cosicché l'interessato non avrebbe potuto "a mezzo di un'azione di accertamento o di annullamento dell'ultimo atto di inquadramento (strettamente consequenziale, in punto di inquadramento, ai precedenti atti di definizione del suo stato giuridico) pretendere di rimettere surrettiziamente in discussione i predetti provvedimenti, superando la preclusione costituita dalla mancata impugnativa".

3.1. "Erroneità della sentenza nel capo in cui i Giudici di prime cure hanno dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile per la violazione e l'erronea applicazione del principio della necessaria impugnazione dell'atto presupposto".

Il Tar avrebbe erroneamente considerato i due bandi dei concorsi del 2003 e del 2006 - cui l'appellante aveva partecipato superandoli - nonché i successivi atti di inquadramento, come atti originariamente lesivi del suo interesse. I medesimi bandi infatti non avrebbero contenuto alcuna clausola direttamente e immediatamente lesiva della posizione giuridica dell'appellante, che, se non avesse partecipato a detti concorsi, avrebbe visto cessare ogni rapporto di servizio con l'Amministrazione. Il ricorso introduttivo del giudizio sarebbe stato presentato nel 2008 poiché in tale anno egli avrebbe maturato i requisiti di anzianità per il grado di capitano, dato che gli atti di rinuncia al grado che egli aveva sottoscritto prima della partecipazione ai concorsi non avrebbero potuto essere considerati efficaci; sussisterebbe un diritto soggettivo dell'interessato rispetto alla partecipazione ai concorsi, all'avanzamento di carriera e al diritto alla qualifica. 3.2. "Erroneità della sentenza nel capo in cui i Giudici di prime cure hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per l'omessa valutazione dell'autonomia dei motivi aggiunti proposti con conseguente violazione ed erronea applicazione del principio della necessaria impugnazione dell'atto presupposto". I provvedimenti impugnati in primo grado con motivi aggiunti sarebbero del tutto autonomi rispetto ai suddetti bandi di concorso, in quanto emanati sulla base del Decreto M D GMIL REG2017 n. 534427 in data 26 settembre 2017, che aveva autorizzato il transito nel ruolo

normale dell'Arma dei Carabinieri degli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento. Perciò, erroneamente

il Tar avrebbe dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in base alle stesse ragioni per cui aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso 3.3.principale."Violazione dell'art. 861, punto c), art. 864, punto c) e art. 867, primo comma del D.Lgs. n. 66 del 2010 (già artt. 70 e 71 L. n. 113 del 1954 e D.Lgs. n. 298 del 2000 abrogati), eccesso di potere". Gli atti di rinuncia al grado menzionati sub 3.1 avrebbero dovuto essere considerati privi di effetti, poiché ad essi non avrebbero fatto seguito i decreti del Presidente della Repubblica previsti dalle citate disposizioni, aventi natura costitutiva. La continuità del servizio nell'Arma dei Carabinieri fin dal 2000 sarebbe dimostrata anche dalla continuità degli incarichi conferiti. 3.4. "Illegittimità da invalidità derivata dalla inesistenza/illegittimità e/o inefficacia delle precedenti rinunce al grado - violazione del D.Lgs. n. 66 del 2010 art. 856 e ss.- eccesso di potere". I provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti sarebbero viziati da invalidità derivata in quanto si fonderebbero sulle inefficaci rinunce al grado sottoscritte ai fini della partecipazione ai bandi di concorso del 2003 e del 2006. 3.5. "Illegittimità parziale dei: a) decreto M-D -GMIL REG2018 0356559 del 22 giugno 2018; b) D.Dirig. n. M-DGMIL REG 2017 0461790 per violazione del divieto di non discriminazione di cui alla direttiva CE 1999/70/CE clausola 4 co. 4".

5. La causa, chiamata all'udienza del 5 agosto 2022, è stata trattenuta in decisione.

Perciò, egli avrebbe dovuto impugnare detti bandi e i conseguenti atti di inquadramento, rispetto ai quali la posizione dell'interessato va configurata in termini di interesse legittimo, nel prescritto termine di decadenza. Infatti, "la materia dell'inquadramento nel pubblico impiego si connota per la presenza di atti autoritativi, sì che ogni pretesa al riguardo può essere azionata solamente attraverso la tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono illegittimamente incidenti su tali posizioni (in termini Cons. Stato, V, 3 febbraio 2011, n. 793)" (Cons. Stato, sez. V, 4 settembre 2017, n.4177).

Per tale ragione non può darsi seguito alla tesi della pretesa autonomia degli atti impugnati con i motivi aggiunti, su cui è incentrato il secondo motivo del gravame, da ritenere anch'esso infondato, in quanto essi presentano comunque profili conseguenziali ai precedenti atti di inquadramento.

7. In base alle precedenti considerazioni, assorbenti delle censure sub 3.3, 3.4 e 3.5 con cui sono stati riproposti i

4. L'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

6. Il primo motivo dell'appello deve essere considerato infondato, perché, come il Tar non ha mancato di evidenziare, entrambi i bandi di concorso del 2003 e del 2006 "richiedevano la rinuncia al grado quale condizione di partecipazione" e "indicavano il grado iniziale di inquadramento", così da escludere espressamente in radice la continuità nel servizio pretesa dall'appellante.

motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal Tar, l'appello deve essere respinto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Cosìamministrativa.decisoinRoma

IlP.Q.M.Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Luttazi, Presidente FF Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere Fabrizio D'Alessandri, Consigliere Stefano Filippini, Consigliere

Il regolamento processuale delle spese del grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, segue la soccombenza.

Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Amministrazione, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute.

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