Corte dei Conti 2018: mancata applicazione beneficio di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. 30.04.1997,

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Corte dei Conti 2018: mancata applicazione beneficio di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. 30.04.1997, n. 165 ed ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’Istituto di previdenza in relazione all’istanza formulata in via amministrativa

PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 731 Pubblicazione 06/11/2018 Codice ecli ECLI:IT:CONT:2018:731SGPUG Provvedimenti collegati Nessun provvedimento collegato presente REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 731/2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Consigliere dott. Pasquale Daddabbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34233 del registro di segreteria, proposto dal sig. S. R., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, (C.F.: Omissis), e residente in Omissis (LE) alla Omissis n.11, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Claudia D’Anna ed elettivamente domiciliato in Bari alla via De Rossi n. 225 presso lo studio dell’avv. Fabrizio Imperio contro


I.N.P.S., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marcella Mattia, giusta procura ad lites per atto del dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, del 21.7.2015, rep. n. 80974, elettivamente domiciliato presso la sede INPS, in Bari alla via Putignani n. 108, per l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997. VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174; Uditi, nella pubblica udienza del 6 novembre 2018, l’avv. Marzio De Fino, su delega dell’avv. Maria Claudia D’Anna per il ricorrente e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS. FATTO Con ricorso depositato in data 23.4.2018 il sig. S. R., sottoufficiale della Guardia di Finanza, cessato dal servizio per riforma a decorrere dal 2.10.2015, si duole del fatto che l’INPS (in sede di liquidazione della pensione) ha omesso di applicare il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. 30.04.1997, n. 165 ed ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’Istituto di previdenza in relazione all’istanza formulata in via amministrativa. A fondamento del ricorso deduce la violazione dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997 richiamato le argomentazioni di alcune pronunce della Corte dei Conti che hanno statuito in fattispecie analoghe (soggetti appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare cessati dal servizio per inidoneità senza aver ragiunto i limiti di età) il diritto al beneficio ex art. 3, comma 7, Dlgs. n.165/97 (cfr.: Corte dei Conti Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, Sentenze n. 28 del 26.01.2012 e n. 27 del 7.03.2017 e Corte dei Conti Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, Sentenza n. 53 del 13 settembre 2017, Sezione Sardegna n. 156/2017) ed ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto di ottenere la riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell’incremento di cui all'art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 165/1997. L’INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 26.10.2018, dopo aver eccepito la carenza di legittimazione passiva invocando la competenza del Ministero di appartenenza, ha dedotto che l'incremento del montante individuale dei contributi, di cui al comma 7, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 1997, previsto per le pensioni liquidate con il sistema misto o contributivo, spetta solo al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria e riguarda solo chi è cessato dal servizio per limiti di età. Rilevando, quindi, che il ricorrente non ha raggiunto tali limiti, l’Istituto ha sostenuto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. In subordine ha chiesto in accoglimento della domanda di garanzia e regresso spiegata nei confronti del Ministero della Difesa, di condannare quest’ultimo a rifondere all’Istituto tutto quanto sia eventualmente condannato a pagare in favore del ricorrente con vittoria di spese ed onorari. All’udienza del 6 novembre 2018 l’avv. Marzio De Fino per il ricorrente e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS hanno insistito per le argomentazioni e conclusioni dei rispettivi atti scritti. Il giudizio è stato definito, come da presente sentenza letta nella stessa udienza. DIRITTO In primo luogo, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - che consente di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare


la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni pregiudiziali (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014) reputa questo giudice di prescindere dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva sollevate dall’INPS. Passando, quindi, al merito la questione giuridica sottoposta al vaglio del presente giudizio riguarda l’interpretazione dell’art. 3, co. 7, del D. Lgs. n. 165/1997. In ordine a tale tematica si stanno delineando due orientamenti opposti in seno alla Sezioni territoriali di questa Corte. Per la coerenza con le finalità di tale disposizione normativa si ritiene di dover condividere l’interpretazione restrittiva espressa da alcuni precedenti della Sezione Lombardia (in particolare sent. n. 99 del 4.4.2018), la cui motivazione per esaustività e completezza si ritiene di dover trascrivere di seguito. «Ai fini di un corretto inquadramento normativo della questione posta qui all’esame, giova premettere che la previsione di cui si invoca l’applicazione si inserisce nel decreto legislativo intitolato “Attuazione delle deleghe conferite dall’art. 2 comma 23 della legge 8° agosto 1995 n. 335 e dall’art. 1, commi 97 lett. g) e 99 della legge 23.12.1996 n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego” il cui articolo 1 prevede: “1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. All’articolo 3, comma 7, come modificato dall’art.10, comma 2, D.lgs. n.94/2017, il medesimo testo normativo stabilisce che: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (e per il personale delle Forze armate) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”. Ora, mentre non vi è alcun dubbio che con il primo periodo il legislatore abbia inteso compensare il personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria (Forze di polizia ad ordinamento “civile”) accordando ad esso il beneficio in questione al raggiungimento dei limiti di età previsti dai rispettivi ordinamenti, non altrettanto piana è la lettura del secondo periodo con il quale, nella pretesa del ricorrente, il legislatore avrebbe attribuito il beneficio del montante contributivo altresì a tutto il personale militare che, indipendentemente dal raggiungimento dei limiti di età, non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria ed il cui trattamento di pensione sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla L. n.335/95. Siffatta interpretazione, pure sostenuta da alcune pronunce di questa Corte richiamate da parte ricorrente, non è, tuttavia, condivisibile alla luce di una lettura sistematica della norma in questione, all’interno della disciplina dell’ausiliaria quale, ora, dettata dal Codice dell’ordinamento militare, d.lgs. n.66/2010. Prevede, infatti, l’art.992 (Collocamento in ausiliaria), al comma 1, che “Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per


raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.” L’art. 995 (Cessazione dell'ausiliaria) prevede che, al termine del periodo di cinque anni, il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità. La cessazione, tuttavia, può essere anche anticipata, per il personale che non accetta l'impiego o revoca l'accettazione degli impieghi assegnati per due volte (comma 1) ovvero per motivi di salute, come espressamente previsto dal comma 4 dello stesso art.995 che così dispone: “4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.” Inoltre l’art. 996 (Transito in ausiliaria dalla riserva) prevede: ”1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. 2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.” Le norme appena citate, dunque, consentono di fornire una lettura logica e coerente della concessione del beneficio in parola, all’interno dell’istituto dell’ausiliaria, in armonia con la ratio dell’istituto e con i motivi di un trattamento economico particolare. Prevede, infatti l’art. 1864 (Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria): ”1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.” Ed il successivo art. 1865 (Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria) così dispone: “1.Per il personale militare si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.” In conclusione, il collocamento in ausiliaria consente a chi ha raggiunto i limiti di età per il servizio attivo di essere iscritto negli appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale, dando modo alle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, di avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito. Ed a fronte di tale disponibilità manifestata con apposita dichiarazione scritta, il personale collocato in ausiliaria ha diritto alla corresponsione dell'apposita indennità. Ove non è possibile corrispondere tale indennità o perché trattasi di dipendenti per i quali l’ordinamento non prevede l’ausiliaria, o perché, pur essendo prevista, il dipendente non abbia i requisiti psico-fisici per accedervi o permanervi, il legislatore ha previsto, a compensazione, il beneficio del montante contributivo di cui all’art.3, comma 7, del d.lgs. n.165/97. Ma, come prima esposto, tale compensazione, per il personale militare, non può riguardare dipendenti del tutto esclusi dall’istituto dell’ausiliaria, per non avere raggiunto i limiti di età ma solo


coloro che, pur avendovi - sotto tale profilo - diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi disciplinata all’art.996 (“Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria….”) o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato art.995, comma 4 (“Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.”). Esclusivamente a tali categorie, dunque, nell’ambito del personale ad ordinamento militare, il legislatore ha inteso rivolgersi con l’attribuzione del beneficio in parola. Un’applicazione oltremodo estensiva come quella voluta dal ricorrente, sarebbe oltre che sperequativa rispetto al personale delle forze dell’ordine ad ordinamento civile che, invece, può godere di tale beneficio solo al raggiungimento dei limiti di età, altresì irrazionale, perché andrebbe a cumulare detto beneficio con i particolari trattamenti pensionistici già previsti a favore di coloro che cessano anticipatamente dal servizio per inidoneità dipendente o meno da causa di servizio. In una parola, il beneficio di cui all’art.3, comma 7, non è stato voluto dal legislatore per indennizzare coloro che, nell’ambito del personale militare, non hanno potuto fruire dell’ausiliaria perché cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età, bensì coloro che pur avendone diritto, non hanno potuto, per motivi di salute, rientravi e percepire la corrispondente indennità. E che l’intento del legislatore fosse quello di armonizzare, almeno sotto questo profilo, il regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici delle forze di polizia ad ordinamento civile con quelle ad ordinamento militare è espressamente chiarito dalla Corte costituzionale nell’ord. 23/07/2002, n. 387 ove, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. , dell' art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata dal T.A.R. Sicilia in un giudizio promosso da un ispettore superiore della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento col quale il Ministro dell'Interno aveva respinto la sua richiesta di collocamento in ausiliaria, ha precisato “che l'incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria; che, ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in questo modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento tra le varie Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad ordinamento militare il menzionato incremento del montante contributivo «opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato; che, pertanto, la presunta violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perché la legge prevede un beneficio alternativo a quello del collocamento in ausiliaria per il personale che da quest'ultima è escluso; che, una volta esclusa ogni lesione dell'art. 3 Cost. vengono meno anche le censure prospettate in riferimento all'art. 97 Cost., perché le regole del buon andamento nei pubblici uffici non impongono al legislatore di continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il personale in servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età.”(Ord. Corte Cost. n.387/02)». Oltre a quanto fin qui argomentato deve anche evidenziarsi che la modifica apportata dall'art. 10, comma 2, D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 all’art. 3, co. 7 del D. Lgs. n. 165/1997, non comporta alcuna conseguenza favorevole al ricorrente in ordine alla interpretazione di quest’ultima disposizione nei termini di cui si è detto. Invero, con la modifica del 2017 il legislatore si è limitato ad inserire all'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», l’inciso «e per il personale delle Forze armate».


Tale innovazione comporta che a partire dall’entrata in vigore della modifica stessa anche il personale delle Forze armate può optare per il beneficio del moltiplicatore di cui al periodo precedente anche se idoneo a transitare in posizione di ausiliaria: ciò però a condizione, come si è detto, che tale personale abbia raggiunto i limiti di età per la cessazione dal servizio ovvero rientri in una delle categorie tassativamente previste dalla legge. In sostanza si estende anche al personale militare la possibilità di opzione in precedenza riservata soltanto agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare. Per quanto fin qui esposto il beneficio dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 non può trovare applicazione al caso di specie in quanto il ricorrente è cessato dal servizio permanente per infermità senza aver raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento in ausiliaria. Il ricorso va pertanto rigettato. Considerato che la giurisprudenza delle Sezioni territoriali di questa Corte risulta prevalentemente orientata in senso favorevole al ricorrente sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 31 CGC, per la compensazione delle spese di lite tra le parti. PER QUESTI MOTIVI la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso n. 34233 proposto dal sig. S. R.. Spese compensate. Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 6 novembre 2018. Il Giudice F.to (Pasquale Daddabbo) Letta e depositata ASSISTENTE AMMINISTRATIVO F.to Dott.ssa ANNA ROSSANO


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