Consiglio di Stato 2022- sanzione disciplinare di giorni tre di consegna semplice inflittagli dal Co

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Consiglio di Stato 2022- sanzione disciplinare di giorni tre di consegna semplice inflittagli dal Comandante della Tenenza

Pubblicato il 27/07/2022

N. 06623/2022REG.PROV.COLL. N. 04737/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4737 del 2017, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona

del

Ministro pro

tempore,

rappresentato

e

difeso ex

lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo OMISSIS e Antonio OMISSIS, con domicilio digitale presso i medesimi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma; per la riforma


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’-OMISSIS-, sezione staccata di -OMISSIS-, sezione prima, del -OMISSIS-, resa tra le parti. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale prodotta dal difensore dell’appellato; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il Cons. Francesco Guarracino e udito l’avv. dello Stato Vittorio Cesaroni per l’appellante, considerato presente l’avv. Paolo OMISSIS per l’appellato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’-OMISSIS-, sezione staccata di -OMISSIS- (n.r.g. -OMISSIS-), il sig. -OMISSIS-, Brigadiere della Guardia di Finanza addetto alla Squadra Operativa Volante della Tenenza di OMISSIS-, impugnava il provvedimento con cui il Comandante della Compagnia -OMISSIS- ne aveva respinto il ricorso proposto in via gerarchica avverso la sanzione disciplinare di giorni tre di consegna semplice inflittagli dal Comandante della Tenenza suddetta in data 12 febbraio 2013. Con sentenza del -OMISSIS-, il Tribunale adito ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento disciplinare impugnato. Avverso la decisione di primo grado il Ministero dell’economia e delle finanze ha interposto appello. Si è costituito in giudizio in resistenza il sig. -OMISSIS-, che ha depositato memoria per l’udienza di discussione.


Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO La vicenda sostanziale sottoposta all’esame del Collegio concerne la legittimità della sanzione disciplinare irrogata all’appellato, all’epoca dei fatti Brigadiere della Guardia di Finanza addetto alla Squadra Operativa Volante della Tenenza di -OMISSIS-, per fatti compiuti in qualità d’incaricato della gestione della motorizzazione, incorrendo in mancanze in contrasto col dovere d’iniziativa e col senso di responsabilità di cui agli artt. 716 e 717 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Segnatamente, gli era stato contestato, in sintesi, di non aver provveduto alla riparazione di un’autovettura di servizio avvalendosi dell’officina autorizzata dal Reparto regionale, costringendo l’Autorità gerarchica a intervenire per sanare la situazione; di aver provveduto in ritardo alla riparazione di altro mezzo di servizio, presentando, inoltre, un preventivo di importo decisamente superiore a quanto previsto dalle circolari del Corpo, in tal modo determinando un accantonamento del mezzo; di non aver provveduto a richiedere e far montare gli pneumatici termici su due dei tre mezzi in dotazione della Tenenza, con conseguenti disfunzioni gestionali. Con la sentenza appellata il primo giudice ha annullato il provvedimento disciplinare perché la contestazione dell’addebito sarebbe stata generica, tale da non consentire di individuare con certezza l’esatta condotta contestata al militare e a lui esclusivamente imputabile, e ha ravvisato perplessità dell’azione amministrativa nel fatto che il provvedimento disciplinare avrebbe dato atto in maniera contraddittoria che le giustificazioni fornite erano parzialmente idonee a esimere l’incolpato dalle responsabilità contestategli; l’ascrivibilità al ricorrente di una condotta in contrasto cogli articoli 716 e 717 del d.P.R. n.


90/2010 sarebbe stata sorretta da una mera affermazione di stile, in assenza di puntuali valutazioni coerenti con le risultanze documentali disponibili, essendosi il Comandante della Tenenza limitato a richiamare episodi non meglio circostanziati, la cui incidenza sulla complessiva funzionalità del Reparto, quand’anche dimostrata, avuto riguardo al grado e al ruolo del ricorrente non avrebbe potuto che esplicarsi in concorso con un mancato tempestivo esercizio dei poteri di verifica e controllo da parte delle unità organizzative responsabili della gestione dell’Ufficio. Il Ministero appellante critica la sentenza sostenendo che incombevano sull’appellato, in quanto incaricato della gestione degli automezzi in dotazione alla Tenenza, precisi compiti in relazione alla manutenzione delle autovetture, l’assolvimento dei quali richiedeva normale diligenza, senza che fosse necessaria una continua attività di controllo da parte dei suoi superiori. Le conseguenze del suo comportamento sarebbero emerse, con immediatezza, all’inizio del gennaio 2013, allorché il Comandante della Tenenza ne aveva avuto completa cognizione, mentre, se egli avesse provveduto a segnalare tempestivamente al proprio superiore l’insorgenza delle problematiche connesse all’efficienza degli automezzi, ciò avrebbe consentito l’adozione delle soluzioni opportune per evitare ogni riverbero negativo sull’attività di servizio del Reparto. L’appellato ha eccepito la genericità e infondatezza delle censure e la correttezza della sentenza appellata. L’eccezione di genericità è destituita di fondamento, poiché il gravame è formulato in modo da consentire d’individuare chiaramente le specifiche critiche indirizzate alla motivazione della sentenza appellata. Nel merito, l’appello è fondato. La contestazione degli addebiti, effettuata al militare con nota riservata personale prot. 0039203/13 del 30 gennaio 2013 (doc. 5 produzione di primo


grado del Ministero), è puntuale e circostanziata e non determina incertezza alcuna né sui fatti contestati all’incolpato, descritti nella loro materialità e nelle conseguenze che ne erano derivate, né sulle disposizioni che avrebbe violato, chiaramente richiamate nella medesima nota. Perciò il diritto di difesa dell’incolpato non è stato impedito, tanto è vero che la decisione gerarchica, senza incontrare contestazione sul punto, richiama il fatto che egli aveva ampiamente controdedotto mediante le giustificazioni assunte al prot. n. 57789/2013 del 12 febbraio 2013. Non sussiste neppure il difetto di motivazione rilevato dal T.A.R., perché in maniera altrettanto circostanziata il provvedimento sanzionatorio descrive i singoli episodi (cfr. punto 1, lettere a, b, c), ne illustra le ricadute negative sul funzionamento della Tenenza attraverso la specifica menzione, con data e protocollo, degli atti e dei provvedimenti che ne costituivano la prova (cfr. punto 4, lettere a, b, c) e indica le ragioni per le quali le giustificazioni rese dal militare non valevano a esimerlo del tutto da responsabilità (cfr. punto 5, lett. a, b, c, d). Deve convenirsi, infine, che l’assolvimento dei compiti in questione, per la loro natura, non richiedesse che la normale diligenza e che, quindi, non occorresse una costante attività di controllo da parte dei superiori; per il che non è condivisibile il convincimento del primo giudice secondo cui l’incidenza negativa di quei fatti sulla complessiva funzionalità del Reparto sarebbe da ascriversi al concorso del mancato tempestivo esercizio dei poteri di verifica e controllo da parte delle unità organizzative responsabili della gestione dell’Ufficio. Per queste ragioni l’appello dev’essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinto il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.


P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Condanna l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, che liquida nella somma complessiva di € 3500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati: Carlo Saltelli, Presidente Giancarlo Luttazi, Consigliere Giovanni Sabbato, Consigliere Antonella Manzione, Consigliere Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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