Consiglio di Stato 2022-”Assistente Capo della Polizia di Stato, in congedo straordinario per malatt

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Consiglio di Stato 2022-”Assistente Capo della Polizia di Stato, in

congedo straordinario per malattia, risultava assente presso il proprio domicilio durante la prescritta fascia di reperibilità “ Pubblicato il 15/07/2022 N. 06080/2022REG.PROV.COLL. N. 09151/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9151 del 2019, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per la riforma e/o l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. Prima, n. -OMISSIS-/2019, pubblicata l’11 marzo 2019,


con la quale è stato rigettato il ricorso n. RG n. -OMISSIS-/2015 proposto dall’odierna appellante in materia disciplinare. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto; nessuno presente per le parti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. La signora -OMISSIS-, appartenente alla Polizia di Stato, informava il 5 marzo 2015 la sala operativa della locale Questura della propria indisponibilità per ragioni di salute ad assumere servizio il giorno successivo, allorquando risultava poi assente in occasione della visita domiciliare disposta nei suoi confronti durante la fascia oraria di reperibilità. Il medico incaricato lasciava avviso di convocazione a “visita di controllo ambulatoriale” presso la sala medica della Questura di -OMISSIS- per il giorno OMISSIS, alle ore 8,30, ma la predetta non si presentava senza darne preventivo avviso. Veniva

conseguentemente

instaurato

a

carico

dell’odierna

appellante un procedimento disciplinare, che si concludeva con l’irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità di stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo con la seguente motivazione: “Assistente Capo della Polizia di Stato, in congedo straordinario


per malattia, risultava assente presso il proprio domicilio durante la prescritta fascia di reperibilità, senza peraltro avvisare l’ufficio di appartenenza della propria assenza e, convocata presso la Sala Medica della Questura di -OMISSIS- per essere sottoposta a visita di controllo ambulatoriale, reputava superfluo tale adempimento, non comunicando alcunché in merito al Dirigente l’Ufficio Sanitario. Art. 4 punto 18 del D.P.R. 737/1981”. Il provvedimento veniva impugnato innanzi al T.a.r. per la Calabria, che con la sentenza n. -OMISSIS-/2019 respingeva il gravame. 2. Avverso tale pronuncia propone appello l’interessata, la quale deduce “error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 n. 18 D.P.R. 737/1981. Vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti”. Secondo quanto dedotto in sede di appello, l’appellante avrebbe avvisato telefonicamente il OMISSIS il proprio Ufficio, nella persona dell’assistente capo -OMISSIS-, in ordine all’impossibilità di presenziare alla citata visita ambulatoriale, producendo poi il relativo certificato medico all’atto del rientro in servizio il successivo 9 marzo 2015; sarebbe, poi, errata l’applicazione nella fattispecie dell’art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981, che sanziona qualsiasi altro comportamento non espressamente previsto, anche fuori dal servizio, che non sia conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia di Stato; la sanzione in concreto irrogata, inoltre, non terrebbe conto del principio di gradualità e l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato, nella circostanza, i positivi precedenti di carriera dell’interessata; il


provvedimento

sanzionatorio

originariamente

avversato

presenterebbe, infine, una motivazione carente. 2.1. Con successiva istanza del 13 novembre 2019 l’appellante ha chiesto l’oscuramento dei suoi dati personali ed ha chiesto, in via istruttoria, di acquisire i tabulati telefonici della conversazione intercorsa con la Questura e di “sentire l’Ass. -OMISSIS-, diretto interlocutore dell’avvenuto avviso di assenza al controllo medico”. 3. All’udienza pubblica del 5 luglio 2022 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione. DIRITTO 4. L’appello è infondato. 4.1. Si deve in primo luogo rilevare che il Questore di -OMISSIS- ha contestato all’odierna appellante gli addebiti in data 12 marzo 2015, assegnandole un termine, poi prorogato, per “presentare le proprie giustificazioni, documenti o chiedere l’audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze (art. 14 D.P.R. 737/1981)”. Nelle relative “controdeduzioni giustificative” prodotte in data 9 aprile

2015

l’interessata

ha

riferito

di

aver

ritenuto,

in

considerazione delle sue ancora precarie condizioni di salute, “inopportuno raggiungere la sede di -OMISSIS- per visita di controllo medico, essendo la stessa distante e scomoda da raggiungere” e di aver avvisato “l’ufficio di appartenenza nella persona dell’Ass. -OMISSIS- presso l’ufficio matricola (unico reperito) dello stato di malattia, e che comunque il rientro era previsto per lunedì 9 marzo”, aggiungendo di aver presentato già


lo stesso 9 marzo 2015 “giustificazioni nei termini e nelle modalità richieste dal biglietto di visita domiciliare”. In tale contesto l’interessata afferma, quindi, di aver informato il collega del suo stato di salute ma, a ben vedere, non precisa di aver anche contestualmente preannunciato l’impossibilità di presenziare alla visita medica per la quale era stata convocata in Questura;

in

sede

di

procedimento

disciplinare

ha

specificamente richiesto all’Amministrazione, avvalendosi della facoltà che pure le era stata specificamente evidenziata, di audìre il collega

-OMISSIS-

o,

comunque,

di

eseguire

ulteriori

approfondimenti istruttori. Come correttamente osservato dal primo giudice, quindi, è ragionevole ritenere che non risulta che la predetta avesse dato specifico avviso della sua mancata presentazione alla convocata visita medica presso la Questura, circostanza questa che costituisce oggetto del comportamento sanzionato, dal momento che, come rilevato nella sentenza impugnata, “la sanzione disciplinare non è stata irrogata per la mancata presenza della stessa durante la visita fiscale”. 4.2. Né possono essere ritenute a tal fine utili le ulteriori e successive considerazioni che l’interessata aveva ritenuto di formulare

con

una

“riservata

amministrativa”

indirizzata

direttamente al Questore in data 18 maggio 2015, non solo e non tanto per il contenuto (sostanzialmente coincidente con le giustificazioni) di detta missiva, ma in primo luogo per il fatto che l’iniziativa, invero irrituale, è in ogni caso intervenuta dopo che il provvedimento sanzionatorio n. 715 del 21 aprile 2015 era già stato già

emanato,

anche

se

non

ancora

notificato;

deve,

di


conseguenza, ritenersi ragionevole e comunque legittima la risposta a detta “riservata amministrativa”, di cui alla nota n. 992 del 15 giugno 2015, con la quale il Questore rileva che il procedimento disciplinare si era già concluso e che l’interessata avrebbe

a

quel

punto

potuto,

ove

ritenuto,

proporre

alternativamente ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 4.3. Il Collegio non ritiene ai fini della decisione necessario o comunque

utile

accogliere

l’istanza

istruttoria

formulata

dall’appellante di acquisizione dei tabulati telefonici relativi alla comunicazione intercorsa con la Questura di -OMISSIS- – che con ogni evidenza nulla potrebbero apportare in ordine ai contenuti della comunicazione medesima – e di sentire in via postuma l’assistente capo -OMISSIS-, dal momento che sarebbe stato in ogni caso preciso onere dell’interessata, anche in considerazione della sua rilevata assenza alla visita fiscale domiciliare, informare della situazione direttamente il Dirigente dell’Ufficio sanitario della Questura o, comunque, accertarsi che il medesimo fosse stato messo al corrente della sua impossibilità di raggiungere la sede di servizio nel giorno della convocazione. Vale anche rilevare che detto Dirigente, secondo quanto specificato nella contestazione degli addebiti del 12 marzo 2015, aveva personalmente effettuato la visita domiciliare lasciando l’avviso innanzi richiamato e, vista la mancata presentazione dell’odierna appellante

alla

visita

medica

ambulatoriale

e

l’assenza

di

comunicazioni telefoniche, aveva poi segnalato la circostanza al Capo di Gabinetto della Questura con nota n. 43/San./15 del


OMISSIS, così creando il presupposto per l’avvio del procedimento disciplinare. 4.4. Quanto all’eccezione secondo cui non sarebbe nel caso di specie applicabile l’art. 4 del d.P.R. n. 737/1981, deve rilevarsi come la disposizione costituisca, a ben vedere, una vera e propria norma di chiusura, prevedendo la sanzionabilità di “qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro

delle

funzioni

degli

appartenenti

ai

ruoli

dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”. Ritiene il Collegio che si debba conseguentemente riconoscere un’accezione

alquanto

ampia

all’espressione

“decoro

delle

funzioni” indicata nella disposizione, che non a caso fa espresso riferimento anche alle condotte poste in essere al di fuori dal servizio. Anche su tale profilo, pertanto, considerata la peculiarità della vicenda, si concorda con le conclusioni del primo giudice secondo cui la scelta di applicare detta disposizione normativa anziché quella

di

cui

all’articolo

successivo

“non

sia

illogica

o

irragionevole”. 4.5. Ad analoghe conclusioni si perviene, ancora, in ordine all’asserita violazione dei principi di gradualità e di proporzionalità della sanzione, in considerazione del fatto che, come del resto ricordato anche dal giudice di prime cure, i consolidati principi giurisprudenziali

riconoscono

all’Amministrazione

ampia

discrezionalità sia in ordine alla valutazione della gravità dei fatti addebitati sia sull’entità della sanzione irrogata, profili questi in via generale non sindacabili in sede di legittimità salvo che nelle


ipotesi di violazione di norme procedurali o di eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta

irragionevolezza,

l’evidente

sproporzionalità

o

il

travisamento dei fatti (cfr., ex multis e fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. II, n. 4858/2022 e n. 4012/2022, nonché la giurisprudenza ivi richiamata), circostanze queste che con ogni evidenza nella fattispecie non ricorrono. 4.6. Né può, infine, accogliersi quanto sostenuto dall’appellante in ordine

alla

carenza

originariamente

di

motivazione

impugnato,

che,

al

del

provvedimento

contrario,

ripercorre

compiutamente l’iter del procedimento disciplinare e dal quale emergono in maniera chiara il comportamento addebitato, il percorso

logico

seguito

dall’Amministrazione

e

le

relative

disposizioni normative di riferimento. 5. Alla luce di tali complessive considerazioni l’appello deve essere respinto. 6. Sussistono valide ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente

pronunciando sull'appello,

come

in

epigrafe

proposto (RG n. 9151/2019), lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Vista la richiesta dell'interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo


30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e le altre persone menzionate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati: Giancarlo Luttazi, Presidente FF Carla Ciuffetti, Consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore Fabrizio D'Alessandri, Consigliere Stefano Filippini, Consigliere L'ESTENSORE Giancarlo Carmelo Pezzuto

IL PRESIDENTE Giancarlo Luttazi

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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