Corte dei Conti 2021-I ricorrenti, tutti Omissis in congedo, facenti parte del Omissis, dichiarano d

Page 1

Corte dei Conti 2021-I ricorrenti, tutti Omissis in congedo, facenti parte del Omissis, dichiarano di aver avevano maturato, alla data del 31.12.1995, più di quindici anni di servizio effettivo. Corte dei Conti Lombardia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 24/02/2021) 25-022021, n. 60 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Massimo Chirieleison ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio pensionistico iscritto al n. (...) del registro di segreteria, presentato dal Sig. F.A. più altri, elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. ... che li rappresenta e difende; contro l' I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) Omissis Omissis in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. …. LETTO l'art.85, co.5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv.to in L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art.26-ter, D.L. n. 104 del 2020 conv.to in L. n. 126 del 2020, che impone la decisione della cause pensionistiche senza discussione orale sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. I ricorrenti, tutti Omissis in congedo, facenti parte del Omissis, dichiarano di aver avevano maturato, alla data del 31.12.1995, più di quindici anni di servizio effettivo. 2. Lamentano che l'I.N.P.S. non abbia applicato loro il beneficio di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973. In particolare chiedono la dichiarazione di illegittimità della determinazione pensionistica nella parte in cui non viene riconosciuta l'aliquota di rendimento pari al 44% in ordine alla quota di pensione maturata fino alla data del 31/12/1995 e regolata dal sistema retributivo. 3. Con memoria di costituzione, l'INPS ritiene che il ricorso sia palesemente infondato. In primo luogo segnala, come dirimente, la particolare circostanza che tutti i ricorrenti non fossero militari. Inoltre, il ricorrente C. non aveva al


31.12.1995 più di 18 anni di anzianità. In quanto tutti non militari, perché appartenenti al Corpo dei Omissis, non sarebbero destinatari del beneficio di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973. 4. Il ricorso va rigettato con le precisazioni che seguono. I ricorrenti chiedono l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 44%, ex art.54, T.U. n.1092/1973. Preliminarmente va accolta l'eccezione sollevata dall'Istituto previdenziale della non applicabilità del beneficio in parola agli appartenenti al Corpo dei Omissis, analogamente a quanto previsto per gli appartenenti alla Polizia di stato e alla Polizia Penitenziaria. Sul punto si richiama copiosa e granitica giurisprudenza di questa Corte dei Conti sull'inapplicabilità del beneficio di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 ai non militari (Polizia penitenziaria, Polizia di Stato), estensibile anche agli appartenenti al Corpo dei Omissis per ragioni di uniformità di trattamento, di cui questo GUP intende conformarsi e alla quale intende conformarsi : sentenze della Corte dei conti Lombardia NN. n. 302/2019; 322/19; 362/2019; 64/2020, nonché Corte dei Conti Lazio n. 14/2020 e Corte dei Conti Veneto n. 83/2020. 5. In conclusione, sulla base dei richiamati precedenti giurisprudenziali e alla luce delle motivazioni di carattere logico-giuridico ivi contenute e a cui si fa rinvio, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese legali, attesa la novità delle questioni trattate. Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Lombardia, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, Respinge il ricorso in quanto parte ricorrente non può essere considerata destinataria del disposto di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, NON essendo un militare alla data di cessazione dal servizio. Nulla per le spese. Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito. Così deciso in Milano il 24 febbraio 2021. Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2021. Per sapere come ottenere le credenziali clicchi sul seguente link


http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/index.php? option=com_content&view=article&id=11:abbonamento&catid=2:noncategorizzato Con soli 2,08 € al mese per un totale di 25,00 € annui potrà consultare per un intero anno tutti i documenti in area riservata sino a quelli contrassegnati dal PULSANTE BLU Se invece vuole collaborare con il portale clicchi sul seguente link per conoscere le modalità https://drive.google.com/file/d/0B6GJEPEeYUaha0VnWFBkVGlhcEU/view


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.